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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.4563/2021 di R.G. avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo” tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Franchini, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Persano, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA nonché
quale erede di Controparte_2 Persona_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fischetti e Giulia Scalzo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
Controparte_3
(rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Scalzo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
ER CH
* * * * * * *
All'udienza del 8.7.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate in atti dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
* * * * * * *
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di € 15.736,00 oltre accessori che assume dovuta
[...] dall'epigrafato Condominio a saldo del corrispettivo per i lavori di installazione nello stabile condominiale di un impianto ascensore con sollevamento oleodinamico indiretto e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n. 978/21 del 12.5.2021) proposta dall'intimato condominio, il quale reputa non dovuto il residuo prezzo in ragione del fatto che l'impianto ascensoristico e gli interventi edilizi strumentali presentano vizi materiali e difformità dalle previsioni contrattuali oltre ad essere stati consegnati in ritardo, anomalie e disfunzioni imputabili anche a negligenze del direttore dei lavori ing. , incaricato Persona_1 dall'appaltatrice.
L'opponente, pertanto, ha chiesto la revoca dell'ingiunzione e la condanna della società appaltatrice al pagamento di € 12.680,00 quale penale per il ritardo e al risarcimento dei danni conseguenti alla difettosa realizzazione dell'impianto; previa chiamata in causa del professionista, ha esteso allo stesso la domanda risarcitoria.
La ha contestato l'avversa rappresentazione e gli addebiti di responsabilità; Controparte_1 ha dedotto di aver realizzato l'impianto ascensore secondo le previsioni progettuali ben note al e, per altro verso, ha osservato che la consegna dell'opera è stata procrastinata per il Parte_1 comportamento della controparte, inosservante le pattuite condizioni di pagamento.
Il , terzo chiamato, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese poiché l'impianto in uso al Per_1 condominio, immune da vizi suoi propri, si è rivelato conforme al progetto debitamente assentito.
A seguito del decesso del il giudizio è stato ritualmente riassunto nei confronti degli Per_1 eredi impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto, e di , sorella del de Controparte_3 cuius.
Si è costituito il coniuge superstite, la quale professatasi erede universale ab Controparte_2 testato ha fatto proprie le difese svolte dal proprio dante causa.
Si è costituita altresì , sorella del de cuius, per confermare la propria estraneità Controparte_3 alla successione ereditaria e, di conseguenza, per sentir pronunciare il proprio difetto di legittimazione passiva.
* * * * * * *
I) Va dichiarato in primis il difetto di legittimazione ad causam della . Per_1
2 È pacifico che l'eredità paterna si è devoluta per testamento ed è stata nominata unica erede universale la che ha fatto valere il suo status successorio nel presente giudizio. CP_2
La è pertanto estranea alla delazione ereditaria del defunto fratello. Per_1
II) Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Nel presente giudizio il creditore opposto - attore in senso sostanziale - è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(Cass. 24/23479; Cass. 21/3587; Cass. SU 01/13533).
Nella specie, la Società, a fondamento della propria pretesa, ha esibito il contratto di fornitura e installazione dell'impianto ascensore sottoscritto dalle parti in data 29.8.2019 oltre la fattura a saldo del prezzo (rateizzato) per l'opera eseguita.
Il Condominio opponente, al fine di giustificare il mancato pagamento dell'importo fatturato, ha eccepito ex art. 1460 c.c. 1) la mancata trasmissione da parte dell'ing. Per_1 all'amministratore di condominio della documentazione tecnico-progettuale prima del deposito della pratica edilizia presso il SUAP del Comune di Taranto;
2) la discordanza di alcuni elementi tecnico-progettuali rispetto alle previsioni contrattuali, tradottasi nella maggiore estensione del castelletto metallico (risultato di poco superiore alle misure concordate), nel diverso taglio delle rampe di scale ed nel differente punto di partenza dell'ascensore, ubicato al piano rialzato anziché al piano terra, che ha posto il nella necessità di prevedere l'installazione di Parte_1 un montascale per consentire la fruizione dell'ascensore anche a soggetti disabili o con problemi deambulatori;
3) l'omessa ricollocazione delle ringhiere sulle rampe di scale al termine dei lavori.
Con riferimento ai punti 1) e 2), l'istruttoria di causa ha acclarato che: la documentazione allegata alla SCIA del gennaio 2020 comprendeva sia le tavole riproducenti lo “stato di fatto – demolizione – progetto” del piano terra, di quello rialzato e del piano tipo - con le relative misurazioni e il punto preciso di partenza dell'impianto elevatore dal piano rialzato - sia la relazione tecnica del progettista. La stessa documentazione è stata allegata, tre mesi dopo, anche alla pratica finalizzata al rilascio del permesso di costruire, che il Parte_1
3 ha dovuto richiedere a seguito della dichiarazione di improcedibilità della SCIA da parte dell'Amministrazione;
i dati tecnico-progettuali, benché parzialmente difformi da quelli riportati in contratto, erano ben noti all'amministratore del Condominio, il quale, con il rilascio della procura speciale al direttore CP_ dei lavori per l'inoltro della (v. doc. 7 fascicolo Società), ha espressamente dichiarato di averli visionati.
In assenza di obiezioni o rilievi di sorta, deve inferirsi che il condominio committente abbia consapevolmente accettato - o comunque ratificato per facta concludentia - le modifiche o varianti, ritenendole comunque funzionali al programma negoziale e, quindi, rispondenti agli interessi di parte.
In sede giudiziale il ha disconosciuto la procura per motivazioni inconsistenti Parte_1 confutate dall'esibizione dell'originale del documento (avvenuta all'udienza del 29.3.2022) che, per altro verso, è ragionevole ritenere non sia stato allegato alla pratica edilizia solo per una mera svista dell'ing. in occasione del deposito telematico dell'incartamento, coevo al Per_1 rilascio della procura stessa (il c.t.u. ha opportunamente evidenziato che esisteva il file denominato "procura speciale” e che, per mero errore materiale dell'autore, in quel file è stato prodotto il “quadro riepilogativo della documentazione”, già riportato di fatto in altro file).
La dedotta ignoranza incolpevole del contrasta poi con la circostanza, Parte_1 documentalmente provata, che l'incarto tecnico-progettuale nel maggio 2020 veniva consegnato dal direttore dei lavori al tecnico incaricato dall'amministratore condominiale, geom. , e CP_5 lo stesso tecnico, di lì a pochi giorni, ha eseguito un sopralluogo nel cantiere e notiziato l'amministratore condominiale (con apposita relazione scritta) sull'andamento dei lavori “come indicato in progetto”. Al consesso condominiale, dunque, erano ben note le caratteristiche progettuali ed esecutive dell'opera, strutturata in modo tale da non alterare la funzionalità dell'impianto e da non compromettere la sicurezza e fruibilità delle scale.
Se è pur vero che il consulente ha riscontrato alcune “anomalie” nel taglio delle rampe di scale è certo altresì che la maggiore larghezza delle stesse (rispetto alle misure indicate in progetto) non ha realmente pregiudicato la messa in esercizio e l'utile funzionamento dell'impianto ascensore
(v. pagg. 13-16 dell'elaborato peritale). In quest'ottica, non coglie nel segno l'obiezione del condominio circa la configurabilità di una barriera architettonica poiché l'innovazione (impianto ascensore ed opere accessorie) apportata all'edificio di vecchia costruzione consente la messa in opera di un montascale, come verificato dal consulente.
4 Con riferimento al punto sub. 3) il lamenta genericamente l'omesso o il viziato Parte_1 riposizionamento delle ringhiere delimitanti le rampe di scala, assunto però indimostrato ed anzi smentito dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u.
In definitiva, non emerge l'inesatto adempimento della prestazione dell'appaltatore, in assenza di vizi o difformità dell'opus idonei ad incidere in modo apprezzabile sulla sua utilizzazione (Cass.
23/30792; Cass. 18/24230). Di riflesso, risulta ingiustificato il rifiuto del di versare Parte_1 il saldo del corrispettivo.
III) Va del pari esclusa la responsabilità dell'ing. . Per_1
L'ente gli ha imputato di aver predisposto e depositato presso gli uffici comunali CP_6 una documentazione tecnico–progettuale asseritamente difforme rispetto al contratto, di non aver adeguatamente informato l'amministratore circa le modifiche progettuali (in CP_6 particolare con riguardo al punto di partenza dell'ascensore e della misura del castelletto metallico) e, quale direttore dei lavori, di non aver vigilato sulla corretta esecuzione delle opere edili accessorie (taglio delle rampe, rimozione e ricollocamento delle ringhiere), fonte di danni per il istante. Parte_1
Le risultanze processuali, tuttavia, non depongono in tal senso.
L'unico rilievo che si può muovere al professionista riguarda il mancato deposito telematico della procura speciale nella pratica edilizia, omissione però ininfluente rispetto alla progettazione dell'intervento - che ha riscontrato l'adesione del condominio, edotto sul punto - ed alle riscontrate difformità realizzative che, per quanto detto, non hanno arrecato alcun serio pregiudizio a parte opponente.
IV) Va rigettata anche l'ulteriore pretesa del Parte_1
Si evince ex actis che i lavori sono stati ultimati nell'aprile 2021 (v. pec 08.04.2021) mentre l'impianto è stato regolarmente collaudato in data 10.03.2022 (v. certificato di conformità del
22.4.2022), e da allora risulta funzionante e in uso ai condomini.
Il ritiene che il ritardo nella consegna dell'ascensore rispetto ai termini programmati Parte_1 ex contractu (luglio 2020) sia imputabile all'appaltatore, tenuto pertanto a corrispondere la penale pattuita sub art. 7 del contratto.
L'assunto è infondato.
Il sin dall'inizio dei lavori ha accumulato sistematici ritardi nei pagamenti dei ratei Parte_1 mensili del prezzo e malgrado i reiterati solleciti dell'impresa (v. note inoltrate nell'arco temporale 11.05.2020 - 07.01.2021), la perdurante morosità è ascesa ad oltre € 14.000,00 a
5 dicembre 2020, sì da indurre l'appaltatore a sospendere temporaneamente i lavori in forza dell'art. 3, lett. E) del contratto.
All'epoca di ultimazione dei lavori perdurava la debitoria condominiale per il mancato pagamento della fattura azionata, situazione che escludeva in radice la possibilità per il committente di avvalersi della penale in virtù di quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma delle condizioni di contratto (che non può annoverarsi quale clausola vessatoria, in difetto dei relativi presupposti).
* * * * * * *
Le spese giudiziali tra il e la , evocata in giudizio quale potenziale erede Parte_1 Per_1 ex lege, vanno opportunamente compensate.
Le spese di lite tra l'opponente e gli altri convenuti seguono invece la regola della soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, secondo i criteri e i parametri del
DM n. 147/2022.
Cedono a carico del anche gli oneri di c.t.u., già liquidati con decreto del 8.4.2024. Parte_1
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 978/21 del 12.5.2021;
- rigetta anche la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna il Condominio a rifondere alla ed a Controparte_1 Controparte_2 nella qualità ereditaria, le spese e competenze giudiziali, che liquida per ciascuna parte in €
2.540,00 oltre rsg, iva e cap;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Parte_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e compensa le spese con il Controparte_3 chiamante in causa.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.4563/2021 di R.G. avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo” tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Franchini, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Persano, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA nonché
quale erede di Controparte_2 Persona_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fischetti e Giulia Scalzo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
Controparte_3
(rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Scalzo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
ER CH
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All'udienza del 8.7.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate in atti dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
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1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di € 15.736,00 oltre accessori che assume dovuta
[...] dall'epigrafato Condominio a saldo del corrispettivo per i lavori di installazione nello stabile condominiale di un impianto ascensore con sollevamento oleodinamico indiretto e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n. 978/21 del 12.5.2021) proposta dall'intimato condominio, il quale reputa non dovuto il residuo prezzo in ragione del fatto che l'impianto ascensoristico e gli interventi edilizi strumentali presentano vizi materiali e difformità dalle previsioni contrattuali oltre ad essere stati consegnati in ritardo, anomalie e disfunzioni imputabili anche a negligenze del direttore dei lavori ing. , incaricato Persona_1 dall'appaltatrice.
L'opponente, pertanto, ha chiesto la revoca dell'ingiunzione e la condanna della società appaltatrice al pagamento di € 12.680,00 quale penale per il ritardo e al risarcimento dei danni conseguenti alla difettosa realizzazione dell'impianto; previa chiamata in causa del professionista, ha esteso allo stesso la domanda risarcitoria.
La ha contestato l'avversa rappresentazione e gli addebiti di responsabilità; Controparte_1 ha dedotto di aver realizzato l'impianto ascensore secondo le previsioni progettuali ben note al e, per altro verso, ha osservato che la consegna dell'opera è stata procrastinata per il Parte_1 comportamento della controparte, inosservante le pattuite condizioni di pagamento.
Il , terzo chiamato, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese poiché l'impianto in uso al Per_1 condominio, immune da vizi suoi propri, si è rivelato conforme al progetto debitamente assentito.
A seguito del decesso del il giudizio è stato ritualmente riassunto nei confronti degli Per_1 eredi impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto, e di , sorella del de Controparte_3 cuius.
Si è costituito il coniuge superstite, la quale professatasi erede universale ab Controparte_2 testato ha fatto proprie le difese svolte dal proprio dante causa.
Si è costituita altresì , sorella del de cuius, per confermare la propria estraneità Controparte_3 alla successione ereditaria e, di conseguenza, per sentir pronunciare il proprio difetto di legittimazione passiva.
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I) Va dichiarato in primis il difetto di legittimazione ad causam della . Per_1
2 È pacifico che l'eredità paterna si è devoluta per testamento ed è stata nominata unica erede universale la che ha fatto valere il suo status successorio nel presente giudizio. CP_2
La è pertanto estranea alla delazione ereditaria del defunto fratello. Per_1
II) Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Nel presente giudizio il creditore opposto - attore in senso sostanziale - è tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(Cass. 24/23479; Cass. 21/3587; Cass. SU 01/13533).
Nella specie, la Società, a fondamento della propria pretesa, ha esibito il contratto di fornitura e installazione dell'impianto ascensore sottoscritto dalle parti in data 29.8.2019 oltre la fattura a saldo del prezzo (rateizzato) per l'opera eseguita.
Il Condominio opponente, al fine di giustificare il mancato pagamento dell'importo fatturato, ha eccepito ex art. 1460 c.c. 1) la mancata trasmissione da parte dell'ing. Per_1 all'amministratore di condominio della documentazione tecnico-progettuale prima del deposito della pratica edilizia presso il SUAP del Comune di Taranto;
2) la discordanza di alcuni elementi tecnico-progettuali rispetto alle previsioni contrattuali, tradottasi nella maggiore estensione del castelletto metallico (risultato di poco superiore alle misure concordate), nel diverso taglio delle rampe di scale ed nel differente punto di partenza dell'ascensore, ubicato al piano rialzato anziché al piano terra, che ha posto il nella necessità di prevedere l'installazione di Parte_1 un montascale per consentire la fruizione dell'ascensore anche a soggetti disabili o con problemi deambulatori;
3) l'omessa ricollocazione delle ringhiere sulle rampe di scale al termine dei lavori.
Con riferimento ai punti 1) e 2), l'istruttoria di causa ha acclarato che: la documentazione allegata alla SCIA del gennaio 2020 comprendeva sia le tavole riproducenti lo “stato di fatto – demolizione – progetto” del piano terra, di quello rialzato e del piano tipo - con le relative misurazioni e il punto preciso di partenza dell'impianto elevatore dal piano rialzato - sia la relazione tecnica del progettista. La stessa documentazione è stata allegata, tre mesi dopo, anche alla pratica finalizzata al rilascio del permesso di costruire, che il Parte_1
3 ha dovuto richiedere a seguito della dichiarazione di improcedibilità della SCIA da parte dell'Amministrazione;
i dati tecnico-progettuali, benché parzialmente difformi da quelli riportati in contratto, erano ben noti all'amministratore del Condominio, il quale, con il rilascio della procura speciale al direttore CP_ dei lavori per l'inoltro della (v. doc. 7 fascicolo Società), ha espressamente dichiarato di averli visionati.
In assenza di obiezioni o rilievi di sorta, deve inferirsi che il condominio committente abbia consapevolmente accettato - o comunque ratificato per facta concludentia - le modifiche o varianti, ritenendole comunque funzionali al programma negoziale e, quindi, rispondenti agli interessi di parte.
In sede giudiziale il ha disconosciuto la procura per motivazioni inconsistenti Parte_1 confutate dall'esibizione dell'originale del documento (avvenuta all'udienza del 29.3.2022) che, per altro verso, è ragionevole ritenere non sia stato allegato alla pratica edilizia solo per una mera svista dell'ing. in occasione del deposito telematico dell'incartamento, coevo al Per_1 rilascio della procura stessa (il c.t.u. ha opportunamente evidenziato che esisteva il file denominato "procura speciale” e che, per mero errore materiale dell'autore, in quel file è stato prodotto il “quadro riepilogativo della documentazione”, già riportato di fatto in altro file).
La dedotta ignoranza incolpevole del contrasta poi con la circostanza, Parte_1 documentalmente provata, che l'incarto tecnico-progettuale nel maggio 2020 veniva consegnato dal direttore dei lavori al tecnico incaricato dall'amministratore condominiale, geom. , e CP_5 lo stesso tecnico, di lì a pochi giorni, ha eseguito un sopralluogo nel cantiere e notiziato l'amministratore condominiale (con apposita relazione scritta) sull'andamento dei lavori “come indicato in progetto”. Al consesso condominiale, dunque, erano ben note le caratteristiche progettuali ed esecutive dell'opera, strutturata in modo tale da non alterare la funzionalità dell'impianto e da non compromettere la sicurezza e fruibilità delle scale.
Se è pur vero che il consulente ha riscontrato alcune “anomalie” nel taglio delle rampe di scale è certo altresì che la maggiore larghezza delle stesse (rispetto alle misure indicate in progetto) non ha realmente pregiudicato la messa in esercizio e l'utile funzionamento dell'impianto ascensore
(v. pagg. 13-16 dell'elaborato peritale). In quest'ottica, non coglie nel segno l'obiezione del condominio circa la configurabilità di una barriera architettonica poiché l'innovazione (impianto ascensore ed opere accessorie) apportata all'edificio di vecchia costruzione consente la messa in opera di un montascale, come verificato dal consulente.
4 Con riferimento al punto sub. 3) il lamenta genericamente l'omesso o il viziato Parte_1 riposizionamento delle ringhiere delimitanti le rampe di scala, assunto però indimostrato ed anzi smentito dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u.
In definitiva, non emerge l'inesatto adempimento della prestazione dell'appaltatore, in assenza di vizi o difformità dell'opus idonei ad incidere in modo apprezzabile sulla sua utilizzazione (Cass.
23/30792; Cass. 18/24230). Di riflesso, risulta ingiustificato il rifiuto del di versare Parte_1 il saldo del corrispettivo.
III) Va del pari esclusa la responsabilità dell'ing. . Per_1
L'ente gli ha imputato di aver predisposto e depositato presso gli uffici comunali CP_6 una documentazione tecnico–progettuale asseritamente difforme rispetto al contratto, di non aver adeguatamente informato l'amministratore circa le modifiche progettuali (in CP_6 particolare con riguardo al punto di partenza dell'ascensore e della misura del castelletto metallico) e, quale direttore dei lavori, di non aver vigilato sulla corretta esecuzione delle opere edili accessorie (taglio delle rampe, rimozione e ricollocamento delle ringhiere), fonte di danni per il istante. Parte_1
Le risultanze processuali, tuttavia, non depongono in tal senso.
L'unico rilievo che si può muovere al professionista riguarda il mancato deposito telematico della procura speciale nella pratica edilizia, omissione però ininfluente rispetto alla progettazione dell'intervento - che ha riscontrato l'adesione del condominio, edotto sul punto - ed alle riscontrate difformità realizzative che, per quanto detto, non hanno arrecato alcun serio pregiudizio a parte opponente.
IV) Va rigettata anche l'ulteriore pretesa del Parte_1
Si evince ex actis che i lavori sono stati ultimati nell'aprile 2021 (v. pec 08.04.2021) mentre l'impianto è stato regolarmente collaudato in data 10.03.2022 (v. certificato di conformità del
22.4.2022), e da allora risulta funzionante e in uso ai condomini.
Il ritiene che il ritardo nella consegna dell'ascensore rispetto ai termini programmati Parte_1 ex contractu (luglio 2020) sia imputabile all'appaltatore, tenuto pertanto a corrispondere la penale pattuita sub art. 7 del contratto.
L'assunto è infondato.
Il sin dall'inizio dei lavori ha accumulato sistematici ritardi nei pagamenti dei ratei Parte_1 mensili del prezzo e malgrado i reiterati solleciti dell'impresa (v. note inoltrate nell'arco temporale 11.05.2020 - 07.01.2021), la perdurante morosità è ascesa ad oltre € 14.000,00 a
5 dicembre 2020, sì da indurre l'appaltatore a sospendere temporaneamente i lavori in forza dell'art. 3, lett. E) del contratto.
All'epoca di ultimazione dei lavori perdurava la debitoria condominiale per il mancato pagamento della fattura azionata, situazione che escludeva in radice la possibilità per il committente di avvalersi della penale in virtù di quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma delle condizioni di contratto (che non può annoverarsi quale clausola vessatoria, in difetto dei relativi presupposti).
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Le spese giudiziali tra il e la , evocata in giudizio quale potenziale erede Parte_1 Per_1 ex lege, vanno opportunamente compensate.
Le spese di lite tra l'opponente e gli altri convenuti seguono invece la regola della soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, secondo i criteri e i parametri del
DM n. 147/2022.
Cedono a carico del anche gli oneri di c.t.u., già liquidati con decreto del 8.4.2024. Parte_1
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 978/21 del 12.5.2021;
- rigetta anche la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna il Condominio a rifondere alla ed a Controparte_1 Controparte_2 nella qualità ereditaria, le spese e competenze giudiziali, che liquida per ciascuna parte in €
2.540,00 oltre rsg, iva e cap;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Parte_1
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e compensa le spese con il Controparte_3 chiamante in causa.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
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