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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/07/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AN, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 6004 del R.G.A,C. dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di scioglimento della comunione vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in AN, Parte_1 C.F._1 alla Via M. Manfredi, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Anna Torchia che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Soverato, alla Via Barone Paparo, n. 18, presso lo studio degli Avv.ti Vincenza e Attilio
Matacera che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti, ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di AN , al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1
e la divisione giudiziale dell'immobile sito in Soverato, alla Via A. Vivaldi, n. 12, catastalmente individuato al foglio 12, particella 140, sub. 8, da effettuarsi sulla base di un progetto divisionale da predisporre mediante consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine, mediante attribuzione del bene indiviso in favore della convenuta con relativo conguaglio in denaro o, in estremo subordine, mediante vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e ripartizione delle somme ricavate in base alle rispettive quote.
RGAC n. 6004/2017- Pagina 1 A fondamento della domanda l'attore deduceva che il suddetto immobile, acquistato in comunione con la giusto atto di compravendita del 18 dicembre 2000 per Notaio, CP_1 dott. , era stato assegnato alla convenuta in sede di separazione dei coniugi Persona_1 in ragione della collocazione presso quest'ultima dei figli minori.
Rappresentava, altresì, che la procedura di mediazione, regolarmente esperita in data 14 settembre 2017, si era conclusa negativamente per mancata partecipazione della convenuta.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile sito in Soverato (CZ), alla Via A. Vivaldi,
21, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
in subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore della signora CP_1
con l'obbligo per quest'ultima di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di
[...] giustizia in favore del Parte_1 in estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art, 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata, in proporzione delle rispettive quote;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale del bene in contestazione, in quanto entrambi i figli della coppia,
e benché maggiorenni, non erano economicamente indipendenti e vivevano CP_2 Per_2 ancora presso la casa familiare, alla stessa assegnata in sede di separazione proprio nell'esclusivo interesse della prole.
Asseriva, dunque, che l'attuale permanenza dei figli presso l'abitazione, a suo tempo adibito a residenza familiare, costituiva ragione ostativa sia all'accoglimento della domanda principale che a quella avanzata in via ulteriormente subordinata di vendita dell'immobile e ripartizione del ricavato.
Si opponeva, altresì, all'accoglimento della domanda attorea formulata in via subordinata, deducendo che il non solo aveva violato in costanza di matrimonio l'obbligo di Pt_1 assistenza morale e materiale, celando i propri introiti e non partecipando alle spese familiari, quanto non aveva mai corrisposto, dal gennaio 2014, alcun assegno di mantenimento stabilito
RGAC n. 6004/2017- Pagina 2 in favore dei figli (tant'è che lo stesso aveva accumulato arretrati per un ammontare di circa diecimila euro), quantunque fosse titolare di un conto corrente bancario acceso presso Banco di
Napoli – Intesa San Paolo che, al 2014, riportava un saldo attivo pari ad € 130.000,00, di una polizza vita che alla data del 31 dicembre 2013 “presentava un valore totale di quote pari ad €
72.000,00 circa”, di cui € 50.000,00 erano stati dallo stesso disinvestiti in data 31 dicembre
2014.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
1.2. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU.
Veniva, pertanto, nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'Ing. al quale Persona_3 veniva conferito il seguente incarico: “1) esaminata la documentazione prodotta ed acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui il Consulente Tecnico d'Ufficio, con riferimento al titolo di provenienza, il bene oggetto della massa da dividere e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
2) descriva il Consulente Tecnico d'Ufficio, dettagliatamente, il bene stesso e ne fornisca la rappresentazione grafica e fotografica, quest'ultima corredata altresì dalle opportune didascalie esplicative;
3) predisponga il CTU, ove possibile, un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro, tenendo conto anche delle esigenze della prole attualmente residente nell'immobile stesso;
4) ove il bene non sia comodamente divisibile, fornisca il CTU adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata e tenendo altresì conto di quanto espresso da Cass. Civ. sez. II, 09/09/2016, n. 17843 (secondo cui
“l'assegnazione del godimento della casa familiare non può essere presa in considerazione, in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinarne il valore di mercato, allorquando l'immobile venga attribuito al coniuge che sia già titolare del diritto al godimento stesso. Pertanto, il riconoscimento del diritto di proprietà al genitore affidatario, nel corso dello scioglimento di comunione ordinaria, fa venir meno il diritto di abitazione e, quindi, il conguaglio va calcolato sul valore della piena proprietà”); 5) rilevi, ancora, il Consulente se l'immobile presenti, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28 febbraio
RGAC n. 6004/2017- Pagina 3 1985, n. 47 e successive modificazioni;
6) proceda, ancora, il CTU a predisporre, con riguardo
a detto bene, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 7)
Fornisca, infine, il CTU ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione”.
Prestato giuramento all'udienza del 19 settembre 2019, la causa veniva differita al 9 marzo
2020, differita per l'emergenza epidemiologica in atto da diffusione del virus Covid-19 al 1 ottobre 2020 All'esito, ritenuto superfluo qualsivoglia approfondimento istruttorio, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 ottobre 2021.
1.3. Dopo alcuni rinvii, la causa era assegnata in data 18 gennaio 2022 allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice, che in seguito ad alcuni differimenti dovuti al gravoso carico di ruolo, tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza dell'11 febbraio
2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, giusto provvedimento del 7 marzo 2025 col quale assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Occorre, anzitutto, premettere che è incontroverso che l'immobile, oggetto della presente domanda, sia stato acquistato dai coniugi in comunione, a rogito del Notaio Persona_1
in data 18.12.2000, per come risulta dall'atto di compravendita, in atti. Sotto tale
[...] profilo, pertanto, la domanda di divisione è ammissibile, non essendovi dubbi sull'esistenza della comunione e sul diritto dell'attore a conseguirne lo scioglimento.
Non rileva, infatti, la circostanza che i coniugi siano stati autorizzati a vivere separati in epoca antecedente all'introduzione, da parte dell'art. 2 L. legge 6 maggio 2015, n. 55, dell'art. 191 co.
2 c.c., che ha disposto che la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (entrato in vigore il 26.5.2015), né la circostanza che, al presente giudizio, trovi applicazione il precedente disposto dell'art. 191 c.c.
e, conseguentemente, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è il fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare (Cass. n. 3808 del 18/02/2014; cfr. altresì Cass. n. 4351 del 25/03/2003, per cui “In tema di scioglimento della comunione legale fra i coniugi dovuta a separazione personale, la domanda giudiziaria di divisione dei beni non può essere introdotta prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione”).
RGAC n. 6004/2017- Pagina 4 Nel caso di specie, difatti, dal contratto di compravendita dell'immobile oggetto della domanda di divisione, emerge che i coniugi hanno proceduto in comunione all'acquisto della casa familiare pur avendo optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con la conseguenza che trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1100 e ss. c.c. dettate in materia di comunione ordinaria.
Parte convenuta chiede, tuttavia, il rigetto della domanda atteso che allo stato vi abitano i figli non economicamente autosufficienti come da ordinanza presidenziale depositata il 20.12.2013 in cui è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla genitore collocatario CP_1 della prole.
Siffatta tesi non può essere condivisa poiché, ormai, può ritenersi consolidato l'orientamento secondo cui l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi non è ostativa alla possibilità di agire per lo scioglimento della comunione, tenuto conto del fatto che il vincolo derivante dal provvedimento giudiziale è opponibile nei confronti degli eventuali acquirenti del bene anche se non trascritto sia pure per un novennio
(Cass. civ. SS.UU., sent. n. 11096 del 26 luglio 2002), rilevato che “nell'ambito dello scioglimento della comunione sull'ex casa coniugale è irrilevante la circostanza che il diritto personale di abitazione sia stato concesso - in sede di separazione o divorzio - ad uno dei coniugi” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 19110 del 25 settembre 2015).
Circa le modalità con cui attuare la divisione, occorre fare riferimento all'elaborato peritale del
CTU, Ing. , le cui valutazioni ritiene questo Giudice di condividere e fare proprie, Per_3 essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto da parte del perito ed apparendo immuni da vizi logici e procedimentali.
Il CTU, in particolare, accerta che il cespite, “conforme al titolo edilizio originario, ad eccezione di lievi differenze” non essenziali e regolarizzabili mediante una spesa di € 2.000,00 ed il cui valore venale è di € 144.000,00, è comodamente “divisibile in due distinte porzioni, una delle superficie interna e dei balconi, di circa 75 mq, che va assegnata alla convenuta,
l'altra della superficie interna di circa 36 mq, che resta da assegnare all'attore”. In ragione di tale assegnazione la convenuta dovrà versare all'attore un conguaglio in denaro di € 45.300,00.
Il CTU accerta, altresì, che la realizzazione delle due distinte unità immobiliari, suscettibili pertanto di autonomo e libero godimento non comporta problemi tecnici eccessivamente costosi, essendo realizzabile sostenendo una spesa totale di circa € 12.000,00 e, sotto l'aspetto economico-funzionale, non comporta il deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero bene.
RGAC n. 6004/2017- Pagina 5 Trattandosi, dunque, di bene comodamente divisibile, la divisione può in questa sede essere fatta in natura, con formazione di due porzioni corrispondenti al progetto divisionale elaborato dal CTU che prevede la formazione di una unità immobiliare da assegnare all'attore, composta da “soggiorno/cucina; camera da letto singola, con possibilità di traslare parete esistente e renderla camera da letto matrimoniale;
servizio igienico sanitario” e la formazione di una seconda unità immobiliare da assegnare alla convenuta, composta da “disimpegno/corridoio; due camere da letto;
doppio servizio igienico-sanitario, cucina”.
Atteso che “le due unità immobiliari utilizzano entrata comune dalla scala condominiale, poi con disimpegno interno che resterà bene comune alle due unità”, il CTU evidenzia, altresì, che alle stesse “si accederà autonomamente”.
Quanto, invece, alle opere da eseguire il CTU precisa che “i lavori consistono nella realizzazione di pareti divisorie dello sviluppo lineare di sei metri, per formazione disimpegno
e parete divisoria attuale locale soggiorno, altre due pareti divisorie per formare servizio igienico sanitario autonomo, all'interno dell'unità immobiliare da assegnare al sig. Pt_1
La stima preliminare per il costo delle lavorazioni è di € 10.000,00, incluse spese tecniche, opere impiantistiche e murarie, oltre IVA per legge (10%), per un totale di 11.000,00 euro (…) da suddividersi fra un due condividenti nella misura di € 5.500,00 ciascuno”.
Nel dettaglio, il CTU evidenzia che “le lavorazioni consistono in:
- realizzazione nuove pareti;
- realizzazione impianto idrico completo, servizio igienico sanitario;
- opere di rivestimenti pareti bagno ed installazione pezzi igienici sanitari;
- installazione n. 4 nuove porte, di cui due caposcala e due interne, una con controtelaio a battente ed una con controtelaio scorrevole a scomparsa”.
Dunque, ritiene questo Giudice di aderire al progetto divisionale predisposto dal CTU, considerato che parte convenuta non ha contestato il progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico, limitandosi ad insistere per il rigetto della domanda di scioglimento della comunione sulla base dei motivi addotti in sede di comparsa di costituzione e risposta e che tale proposta risulta ragionevole, poiché consente di attribuire alla con la quale CP_1 coabitano i figli maggiorenni non economicamente autonomi, una porzione maggiore.
In ragione di quanto sopra, dovendo procedersi ad attribuzione delle porzioni diseguali ex art. 729 c.c., va disposto lo scioglimento della comunione del bene immobile sito in Soverato, alla
Via A. Vivaldi, n. 21, distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particella 140, sub. 8, attribuendo a mq 36 e a mq 75, così come individuati nella Parte_1 Controparte_1
RGAC n. 6004/2017- Pagina 6 CTU depositata a firma dell'Ing. , con relativo conguaglio in denaro di € Persona_3
45.300,00 che la convenuta dovrà versare all'attore.
3. Stante la peculiarità della vicenda familiare sottesa alla domanda di divisione, le spese legali del presente giudizio devono essere compensate, ivi comprese quelle di CTU, già liquidate in corso di causa e poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica - in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6004 del
R.G.A.C. dell'anno 2017, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara sciolta la comunione avente ad oggetto l'immobile sito in Soverato (CZ), alla Via A. Vivaldi, n. 21, riportato in catasto al foglio 12,
p.lla 140, sub. 8, con assegnazione a del cespite oggetto di divisione nella misura Parte_1 di 36 m2, e a di mq 75, secondo quanto disposto in parte motiva sulla base della CP_1 relazione del CTU che deve intendersi integralmente richiamata e trascritta;
2. condanna il pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 conguaglio, della somma complessiva di € 45.300,00;
3. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di divisione quantificate dal CTU in € 5.500,00;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
5. pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con decreto del 1 ottobre
2020;
Così deciso in AN, 26 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Martina Rocca,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (DM 4 aprile 2025).
RGAC n. 6004/2017- Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AN, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 6004 del R.G.A,C. dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di scioglimento della comunione vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in AN, Parte_1 C.F._1 alla Via M. Manfredi, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Anna Torchia che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Soverato, alla Via Barone Paparo, n. 18, presso lo studio degli Avv.ti Vincenza e Attilio
Matacera che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti, ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di AN , al fine di ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1
e la divisione giudiziale dell'immobile sito in Soverato, alla Via A. Vivaldi, n. 12, catastalmente individuato al foglio 12, particella 140, sub. 8, da effettuarsi sulla base di un progetto divisionale da predisporre mediante consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine, mediante attribuzione del bene indiviso in favore della convenuta con relativo conguaglio in denaro o, in estremo subordine, mediante vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e ripartizione delle somme ricavate in base alle rispettive quote.
RGAC n. 6004/2017- Pagina 1 A fondamento della domanda l'attore deduceva che il suddetto immobile, acquistato in comunione con la giusto atto di compravendita del 18 dicembre 2000 per Notaio, CP_1 dott. , era stato assegnato alla convenuta in sede di separazione dei coniugi Persona_1 in ragione della collocazione presso quest'ultima dei figli minori.
Rappresentava, altresì, che la procedura di mediazione, regolarmente esperita in data 14 settembre 2017, si era conclusa negativamente per mancata partecipazione della convenuta.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile sito in Soverato (CZ), alla Via A. Vivaldi,
21, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
in subordine, disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore della signora CP_1
con l'obbligo per quest'ultima di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di
[...] giustizia in favore del Parte_1 in estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art, 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata, in proporzione delle rispettive quote;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale del bene in contestazione, in quanto entrambi i figli della coppia,
e benché maggiorenni, non erano economicamente indipendenti e vivevano CP_2 Per_2 ancora presso la casa familiare, alla stessa assegnata in sede di separazione proprio nell'esclusivo interesse della prole.
Asseriva, dunque, che l'attuale permanenza dei figli presso l'abitazione, a suo tempo adibito a residenza familiare, costituiva ragione ostativa sia all'accoglimento della domanda principale che a quella avanzata in via ulteriormente subordinata di vendita dell'immobile e ripartizione del ricavato.
Si opponeva, altresì, all'accoglimento della domanda attorea formulata in via subordinata, deducendo che il non solo aveva violato in costanza di matrimonio l'obbligo di Pt_1 assistenza morale e materiale, celando i propri introiti e non partecipando alle spese familiari, quanto non aveva mai corrisposto, dal gennaio 2014, alcun assegno di mantenimento stabilito
RGAC n. 6004/2017- Pagina 2 in favore dei figli (tant'è che lo stesso aveva accumulato arretrati per un ammontare di circa diecimila euro), quantunque fosse titolare di un conto corrente bancario acceso presso Banco di
Napoli – Intesa San Paolo che, al 2014, riportava un saldo attivo pari ad € 130.000,00, di una polizza vita che alla data del 31 dicembre 2013 “presentava un valore totale di quote pari ad €
72.000,00 circa”, di cui € 50.000,00 erano stati dallo stesso disinvestiti in data 31 dicembre
2014.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
1.2. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU.
Veniva, pertanto, nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'Ing. al quale Persona_3 veniva conferito il seguente incarico: “1) esaminata la documentazione prodotta ed acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui il Consulente Tecnico d'Ufficio, con riferimento al titolo di provenienza, il bene oggetto della massa da dividere e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
2) descriva il Consulente Tecnico d'Ufficio, dettagliatamente, il bene stesso e ne fornisca la rappresentazione grafica e fotografica, quest'ultima corredata altresì dalle opportune didascalie esplicative;
3) predisponga il CTU, ove possibile, un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro, tenendo conto anche delle esigenze della prole attualmente residente nell'immobile stesso;
4) ove il bene non sia comodamente divisibile, fornisca il CTU adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata e tenendo altresì conto di quanto espresso da Cass. Civ. sez. II, 09/09/2016, n. 17843 (secondo cui
“l'assegnazione del godimento della casa familiare non può essere presa in considerazione, in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinarne il valore di mercato, allorquando l'immobile venga attribuito al coniuge che sia già titolare del diritto al godimento stesso. Pertanto, il riconoscimento del diritto di proprietà al genitore affidatario, nel corso dello scioglimento di comunione ordinaria, fa venir meno il diritto di abitazione e, quindi, il conguaglio va calcolato sul valore della piena proprietà”); 5) rilevi, ancora, il Consulente se l'immobile presenti, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28 febbraio
RGAC n. 6004/2017- Pagina 3 1985, n. 47 e successive modificazioni;
6) proceda, ancora, il CTU a predisporre, con riguardo
a detto bene, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 7)
Fornisca, infine, il CTU ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione”.
Prestato giuramento all'udienza del 19 settembre 2019, la causa veniva differita al 9 marzo
2020, differita per l'emergenza epidemiologica in atto da diffusione del virus Covid-19 al 1 ottobre 2020 All'esito, ritenuto superfluo qualsivoglia approfondimento istruttorio, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 ottobre 2021.
1.3. Dopo alcuni rinvii, la causa era assegnata in data 18 gennaio 2022 allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice, che in seguito ad alcuni differimenti dovuti al gravoso carico di ruolo, tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza dell'11 febbraio
2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, giusto provvedimento del 7 marzo 2025 col quale assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Occorre, anzitutto, premettere che è incontroverso che l'immobile, oggetto della presente domanda, sia stato acquistato dai coniugi in comunione, a rogito del Notaio Persona_1
in data 18.12.2000, per come risulta dall'atto di compravendita, in atti. Sotto tale
[...] profilo, pertanto, la domanda di divisione è ammissibile, non essendovi dubbi sull'esistenza della comunione e sul diritto dell'attore a conseguirne lo scioglimento.
Non rileva, infatti, la circostanza che i coniugi siano stati autorizzati a vivere separati in epoca antecedente all'introduzione, da parte dell'art. 2 L. legge 6 maggio 2015, n. 55, dell'art. 191 co.
2 c.c., che ha disposto che la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (entrato in vigore il 26.5.2015), né la circostanza che, al presente giudizio, trovi applicazione il precedente disposto dell'art. 191 c.c.
e, conseguentemente, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è il fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare (Cass. n. 3808 del 18/02/2014; cfr. altresì Cass. n. 4351 del 25/03/2003, per cui “In tema di scioglimento della comunione legale fra i coniugi dovuta a separazione personale, la domanda giudiziaria di divisione dei beni non può essere introdotta prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione”).
RGAC n. 6004/2017- Pagina 4 Nel caso di specie, difatti, dal contratto di compravendita dell'immobile oggetto della domanda di divisione, emerge che i coniugi hanno proceduto in comunione all'acquisto della casa familiare pur avendo optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con la conseguenza che trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1100 e ss. c.c. dettate in materia di comunione ordinaria.
Parte convenuta chiede, tuttavia, il rigetto della domanda atteso che allo stato vi abitano i figli non economicamente autosufficienti come da ordinanza presidenziale depositata il 20.12.2013 in cui è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla genitore collocatario CP_1 della prole.
Siffatta tesi non può essere condivisa poiché, ormai, può ritenersi consolidato l'orientamento secondo cui l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi non è ostativa alla possibilità di agire per lo scioglimento della comunione, tenuto conto del fatto che il vincolo derivante dal provvedimento giudiziale è opponibile nei confronti degli eventuali acquirenti del bene anche se non trascritto sia pure per un novennio
(Cass. civ. SS.UU., sent. n. 11096 del 26 luglio 2002), rilevato che “nell'ambito dello scioglimento della comunione sull'ex casa coniugale è irrilevante la circostanza che il diritto personale di abitazione sia stato concesso - in sede di separazione o divorzio - ad uno dei coniugi” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 19110 del 25 settembre 2015).
Circa le modalità con cui attuare la divisione, occorre fare riferimento all'elaborato peritale del
CTU, Ing. , le cui valutazioni ritiene questo Giudice di condividere e fare proprie, Per_3 essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto da parte del perito ed apparendo immuni da vizi logici e procedimentali.
Il CTU, in particolare, accerta che il cespite, “conforme al titolo edilizio originario, ad eccezione di lievi differenze” non essenziali e regolarizzabili mediante una spesa di € 2.000,00 ed il cui valore venale è di € 144.000,00, è comodamente “divisibile in due distinte porzioni, una delle superficie interna e dei balconi, di circa 75 mq, che va assegnata alla convenuta,
l'altra della superficie interna di circa 36 mq, che resta da assegnare all'attore”. In ragione di tale assegnazione la convenuta dovrà versare all'attore un conguaglio in denaro di € 45.300,00.
Il CTU accerta, altresì, che la realizzazione delle due distinte unità immobiliari, suscettibili pertanto di autonomo e libero godimento non comporta problemi tecnici eccessivamente costosi, essendo realizzabile sostenendo una spesa totale di circa € 12.000,00 e, sotto l'aspetto economico-funzionale, non comporta il deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero bene.
RGAC n. 6004/2017- Pagina 5 Trattandosi, dunque, di bene comodamente divisibile, la divisione può in questa sede essere fatta in natura, con formazione di due porzioni corrispondenti al progetto divisionale elaborato dal CTU che prevede la formazione di una unità immobiliare da assegnare all'attore, composta da “soggiorno/cucina; camera da letto singola, con possibilità di traslare parete esistente e renderla camera da letto matrimoniale;
servizio igienico sanitario” e la formazione di una seconda unità immobiliare da assegnare alla convenuta, composta da “disimpegno/corridoio; due camere da letto;
doppio servizio igienico-sanitario, cucina”.
Atteso che “le due unità immobiliari utilizzano entrata comune dalla scala condominiale, poi con disimpegno interno che resterà bene comune alle due unità”, il CTU evidenzia, altresì, che alle stesse “si accederà autonomamente”.
Quanto, invece, alle opere da eseguire il CTU precisa che “i lavori consistono nella realizzazione di pareti divisorie dello sviluppo lineare di sei metri, per formazione disimpegno
e parete divisoria attuale locale soggiorno, altre due pareti divisorie per formare servizio igienico sanitario autonomo, all'interno dell'unità immobiliare da assegnare al sig. Pt_1
La stima preliminare per il costo delle lavorazioni è di € 10.000,00, incluse spese tecniche, opere impiantistiche e murarie, oltre IVA per legge (10%), per un totale di 11.000,00 euro (…) da suddividersi fra un due condividenti nella misura di € 5.500,00 ciascuno”.
Nel dettaglio, il CTU evidenzia che “le lavorazioni consistono in:
- realizzazione nuove pareti;
- realizzazione impianto idrico completo, servizio igienico sanitario;
- opere di rivestimenti pareti bagno ed installazione pezzi igienici sanitari;
- installazione n. 4 nuove porte, di cui due caposcala e due interne, una con controtelaio a battente ed una con controtelaio scorrevole a scomparsa”.
Dunque, ritiene questo Giudice di aderire al progetto divisionale predisposto dal CTU, considerato che parte convenuta non ha contestato il progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico, limitandosi ad insistere per il rigetto della domanda di scioglimento della comunione sulla base dei motivi addotti in sede di comparsa di costituzione e risposta e che tale proposta risulta ragionevole, poiché consente di attribuire alla con la quale CP_1 coabitano i figli maggiorenni non economicamente autonomi, una porzione maggiore.
In ragione di quanto sopra, dovendo procedersi ad attribuzione delle porzioni diseguali ex art. 729 c.c., va disposto lo scioglimento della comunione del bene immobile sito in Soverato, alla
Via A. Vivaldi, n. 21, distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particella 140, sub. 8, attribuendo a mq 36 e a mq 75, così come individuati nella Parte_1 Controparte_1
RGAC n. 6004/2017- Pagina 6 CTU depositata a firma dell'Ing. , con relativo conguaglio in denaro di € Persona_3
45.300,00 che la convenuta dovrà versare all'attore.
3. Stante la peculiarità della vicenda familiare sottesa alla domanda di divisione, le spese legali del presente giudizio devono essere compensate, ivi comprese quelle di CTU, già liquidate in corso di causa e poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica - in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6004 del
R.G.A.C. dell'anno 2017, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara sciolta la comunione avente ad oggetto l'immobile sito in Soverato (CZ), alla Via A. Vivaldi, n. 21, riportato in catasto al foglio 12,
p.lla 140, sub. 8, con assegnazione a del cespite oggetto di divisione nella misura Parte_1 di 36 m2, e a di mq 75, secondo quanto disposto in parte motiva sulla base della CP_1 relazione del CTU che deve intendersi integralmente richiamata e trascritta;
2. condanna il pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 conguaglio, della somma complessiva di € 45.300,00;
3. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di divisione quantificate dal CTU in € 5.500,00;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
5. pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con decreto del 1 ottobre
2020;
Così deciso in AN, 26 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Martina Rocca,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (DM 4 aprile 2025).
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