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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2022 e R.G. 3139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 21.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. R.G. 2639/2022 e R.G. 3139/2024, promossi da
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Zangara Giuseppe e Zangara Angela
Maria;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri Sebastiano;
-resistente-
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittori
Gianfranco;
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore;
-convenuto contumace-
Oggetto: accertamento negativo del credito;
opposizione a cartella di pagamento;
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2022 iscritto al n. R.G. 2639/2022 la Parte_1 ha convenuto in giudizio l' e l' al fine di contestare le pretese creditorie
[...] CP_1 CP_2
fondate sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018728/DDL del 13.9.2021, con il quale in sede ispettiva erano state accertate irregolarità rilevanti sia ai fini del calcolo della contribuzione che ai fini del calcolo dei premi per il periodo dal 1.10.2015 CP_2 CP_1
al 31.8.2019.
A fronte delle riscontrate irregolarità di cui al verbale ispettivo, la società ricorrente ha contestato l'applicazione del CCNL Multiservizi ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, deducendo di contro la corretta applicazione del CCNL CI/ANPIT – SA per i dipendenti delle cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, stante la facoltà del datore di lavoro di applicare ai propri dipendenti il CCNL ritenuto più idoneo, anche in presenza di altri contratti con trattamenti più favorevoli, dovendo inoltre tenersi conto della coerenza tra il
CCNL applicato e l'attività svolta;
ha censurato la ritenuta violazione del minimo di ore settimanali di lavoro e dedotto l'effettività delle trasferte effettuate dai dipendenti e rimborsate con importi che, pertanto, non dovevano essere sottoposti a contribuzione;
ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia annullare il verbale ispettivo impugnato dichiarando e ritenendo che correttamente la ha applicato il contratto collettivo Parte_1
inerente le cooperative sottoscritto dalla Dichiarare e ritenere anche Parte_2 CP_4
ai fini che nulla è dovuto atteso il rispetto del C.C.N.L.”. CP_1
Con memoria del 18.11.2022 si è tempestivamente costituito l' , richiamando il CP_2
contenuto del verbale ispettivo e spiegando ampie difese dirette a sostenere la legittimità della pretesa creditoria, contestando quindi la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria del 24.11.2022 si è costituito in giudizio l' deducendo l'infondatezza CP_1
del ricorso e chiedendo respingersi ogni domanda avanzata dalla Parte_1
confermando la legittimità degli accertamenti di cui al verbale ispettivo.
1.1. Al presente giudizio è riunito il procedimento n. R.G. 3139/2024, iscritto al ruolo in data 25.3.2024, nell'ambito del quale la ha proposto opposizione avverso Parte_1
la cartella di pagamento n. 29320240006716779000 notificatale via pec il 12.3.2024, avente ad
2 oggetto contributi per un importo totale di € 51.934,80, derivanti dall'accertamento CP_1
ispettivo sopra menzionato.
A fondamento delle proprie ragioni parte opponente ha richiamato pedissequamente i motivi di contestazione nel merito della pretesa creditoria di cui al primo ricorso, chiedendo accertarsene l'infondatezza previo annullamento della cartella.
Con memoria del 10.10.2024 si è costituito in giudizio l' , rappresentando di aver CP_1
provveduto allo sgravio in autotutela della cartella, per essere stata la stessa emessa in pendenza del giudizio di merito sull'accertamento presupposto, e chiedendo disporsi la riunione con la causa di precedente iscrizione, contestando quanto al resto la fondatezza delle ragioni di merito poste alla base dell'opposizione e chiedendo “nel merito, ritenuto l'intervenuto provvisorio sgravio, in autotutela , della cartella opposta, respingere ogni domanda avanzata da CP_1 nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, Controparte_5 CP_1
così confermando la legittimità del presupposto Verbale unico di accertamento e notificazione
Con n.2019018728/DDL del 13.09.2021 redatto dall' ; in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell'Istituto con condanna della Società ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' ”. CP_1
Non si è costituita in giudizio , nonostante Controparte_3
Il procedimento è stato assegnato alla scrivente per ragioni di connessione con provvedimento del 3.4.2024 e fissato per la trattazione all'udienza del 21.10.2024.
1.2. Stante la connessione oggettiva e soggettiva fra le due cause, ne è stata disposta la riunione.
L'udienza del 21.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. La domanda di accertamento negativo del credito è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3. Occorre preliminarmente chiarire che l'oggetto del giudizio deve intendersi limitato alle sole pretese impositive che sono state oggetto di contestazione da parte ricorrente, mentre rimane precluso l'esame di quelle poste creditorie che traggono origine dal verbale ispettivo e non sono tuttavia state specificamente contestate da parte ricorrente, le quali possono per ciò solo dirsi fondate.
4. Ciò posto, deve in primo luogo vagliarsi la fondatezza della pretesa creditoria di cui al verbale ispettivo nella misura in cui essa discende dall'applicazione, ai fini contributivi, del
3 CCNL Multiservizi FISE/FILCAMS in luogo del CCNL per i dipendenti delle CP_7
cooperative CI, ANPIT/SA, applicato ai fini retributivi dalla società ricorrente.
A riguardo, la ha dedotto di aver correttamente applicato il CCNL Parte_1
Cooperative sottoscritto da CI e ANPIT per parte datoriale e da SA per parte dei lavoratori, stante il principio di autonomia negoziale e di libera scelta del contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti, dovendo comunque considerarsi rappresentative sul territorio nazionale le associazioni stipulanti e dovendo altresì tenersi conto del settore di attività della cooperativa ai fini della individuazione del CCNL applicabile.
Le suddette deduzioni sono prive di fondamento.
4.1. In punto di diritto, la pretesa creditoria dell' risulta fondata sul disposto CP_2 normativo dell'art. 1 co. 1 del D.L. 338/1989 (conv. con L. 389/1989), ai sensi del quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica per mezzo dell'art. 2, co. 25, della L. 549/1995, il quale prevede che “L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Le superiori disposizioni sanciscono la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva e implica una scissione tra l'obbligo retributivo, determinato in ragione dell'atteggiarsi del sinallagma contrattuale tra il datore di lavoro e il lavoratore, e l'obbligo contributivo, che segue regole proprie e prescinde dalle pattuizioni inerenti al rapporto di lavoro, essendo prevista una misura minima dell'obbligo di contribuzione da calcolarsi secondo i parametri previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. fra le molte, Cass. 15120/2019; Cass. n.
21479/2020; Cass. n. 3491/2014; Cass n. 16416/2023).
4.2. Dall'autonomia tra il rapporto contributivo e quello lavorativo deriva che, nel caso di specie, sono prive di rilievo le doglianze di parte ricorrente afferenti alla libera scelta
4 dell'imprenditore nella individuazione del CCNL applicabile ai rapporti di lavoro istaurati con i dipendenti, non essendo il datore di lavoro vincolato ad applicare i contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori in quanto non efficaci erga omnes.
Tali considerazioni, invero, risultano ultronee e non pertinenti, in quanto ciò di cui si discute non è la libera facoltà di scelta del contratto collettivo da applicare nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, per gli effetti di tipo retributivo, quanto piuttosto la regola da applicarsi per la determinazione dell'obbligo contributivo.
Come sopra evidenziato, infatti, il parametro di calcolo della contribuzione dovuta prescinde dal contratto collettivo applicato ai fini retributivi, sicché la base imponibile per la contribuzione può essere parametrata ad importi superiori rispetto a quanto effettivamente corrisposto al lavoratore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1
(convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro» (Cass. n.
23360/2021)”.
È dunque in astratto legittima l'applicazione ai fini contributivi di un contratto collettivo diverso da quello concretamente applicato dal datore di lavoro per la determinazione delle retribuzioni, al fine di evitare “forme di competizione salariale al ribasso” e garantire un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema di previdenza sociale, con principi pienamente estensibili anche alle società cooperative (cfr. Cass. n. 17531/2016; Cass. n.
8446/2020).
4.3. Posta dunque la possibilità di utilizzo, ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo, di un contratto collettivo diverso da quello applicato per il calcolo delle retribuzioni effettive, si tratta di comprendere quale sia il contratto da applicare per il calcolo
5 della retribuzione virtuale e per l'individuazione del c.d. minimale contributivo, dovendosi a riguardo farsi applicazione della regola della comparativa maggiore rappresentatività di cui al già citato art. 2 co. 25 della L. 549/1995.
Va precisato che oggetto di indagine non è la circostanza che le associazioni firmatarie dei contratti collettivi applicati dalla ricorrente siano o non siano di per sé rappresentative, qualità che può essere riconosciuta per il solo fatto di essere state firmatarie di accordi sindacali a livello nazionale;
ciò che deve invece valutarsi è la maggiore o minore rappresentatività in rapporto alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Multiservizi sul quale ha CP_2
calcolato la maggiore contribuzione.
Non appare pertanto conferente rispetto all'oggetto del giudizio la deduzione di parte ricorrente laddove ha evidenziato che “il CCNL applicato disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale tutti i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative esercenti attività nel settore multiservizi. CCNL riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali tra quelli più rappresentativi”, non dovendo vagliarsi, si ribadisce, se il contratto sia ex se rappresentativo, ma se sia stato firmato da associazioni maggiormente rappresentative rispetto ad altre nel settore.
Proprio con riguardo al settore di attività in cui sono destinati ad operare i contratti collettivi per cui è causa, va osservato che entrambi i CCNL includono nel loro ambito di applicazione i servizi di pulizie e, dunque, si riferiscono entrambi al settore principale di attività svolta dalla cooperativa, vale a dire la “pulizia generale (non specializzata) di edifici” (cfr. pag.
91 del CCNL CI – doc. 9 parte ricorrente;
cfr. pag. 7 del CCNL Multiservizi – doc. 6 di
). Nemmeno può dirsi, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, che il CCNL CP_2
Multiservizi riguardi un settore diverso da quello delle cooperative, dal momento che almeno due delle associazioni firmatarie per parte datoriale sono rappresentative del movimento cooperativo, vale a dire Legacoop, Confcooperative.
Posto quindi che il CCNL Cooperative, invocato da parte ricorrente, e quello Parte_2
applicato da ai fini contributivi, intervengono nella medesima categoria, occorre valutare CP_2
se il secondo sia stato stipulato fra associazioni maggiormente rappresentative rispetto al primo, ai sensi dell'art. 2, co. 25, della L. 549/1995.
4.4. Nel caso di specie, la prova della maggiore rappresentatività del CCNL Multiservizi
è stata positivamente offerta da . CP_2
L' ha invero prodotto in atti le note n. 3662/2018 e n. 16104/2019 (doc. 6 di ), CP_2 CP_2 contenenti i dati di “rappresentatività nazionale delle organizzazioni datoriali e del lavoratori”
6 individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che indicano, per ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa, sia per parte datoriale che per parte dei lavoratori, la consistenza numerica degli associati, l'ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, il numero di contratti collettivi stipulati.
Dalla nota del 2019, con riguardo alle associazioni sindacali stipulanti il contratto applicato da , si ricava che nel 2017 associava più di due milioni di lavoratori nel CP_2 CP_7
solo settore privato, CI quasi due milioni e UI più di un milione, mentre per parte datoriale
CONFCOOPERATIVE ha dichiarato di associare nel 2017 quasi 19 mila aziende,
EG 12 mila e GC ha dichiarato di associare al 2018 circa 5.500 iscritti.
Di contro, tra le associazioni stipulanti il CCNL Cooperative invocato da Parte_1
rientrano per parte dei lavoratori la sola SA e per parte datoriale CI e ANPIT. Dalle note del Ministero del Lavoro si ricava che la SA ha dichiarato di associare al 2017 quasi 800 mila lavoratori privati, mentre la CI ha dichiarato di associare al 2018 complessivamente circa 8.000 cooperative;
non sono invece presenti dati sulla rappresentatività nazionale di
ANPIT.
Posti che i dati risultati dalla superiore documentazione non sono stati contestati da parte ricorrente, dal raffronto dei soli numeri afferenti alla consistenza numerica degli associati si ricava che il CCNL Multiservizi, utilizzato da per calcolare il c.d. minimale contributivo, CP_2
è stato stipulato da organizzazioni sindacali che, sia per parte dei lavoratori che per parte datoriale, risultano comparativamente più rappresentative rispetto a quelle che hanno stipulato il CCNL Cooperative, in quanto ad esse è riconducibile un numero significativamente più grande di associati. Va tuttavia precisato, in punto di maggiore rappresentatività, che tale conclusione può essere estesa anche agli ulteriori dati contenuti nelle esaminate note, riguardati la diffusione territoriale e il numero di contratti collettivi sottoscritti, che sono maggiori per le associazioni firmatarie del CCNL Multiservizi.
Accertata quindi la comparativa maggiore rappresentatività del CCNL Multiservizi applicato da , le pretese creditorie di e di basate sull'applicazione del CP_2 CP_2 CP_1
suddetto contratto collettivo risultano legittime, essendo stato correttamente applicato tale contratto ai fini dell'applicazione della regola del minimale contributivo.
Tale rilievo assorbe tutti i profili di censura mossi da parte ricorrente al verbale di accertamento ispettivo che implicano una rideterminazione della contribuzione in ragione dell'applicazione di un diverso contratto collettivo, anche sotto il profilo del calcolo della
7 contribuzione su un monte orario di lavoro non inferiore a quello minimo previsto dal CCNL in discorso.
5. Parimenti fondata è la pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento laddove sono state sottoposte a contribuzione le somme erogate ai dipendenti come “rimborsi chilometrici”, per le quali non sono stati esibiti documenti giustificativi idonei a comprovare l'effettività della trasferta.
In proposito deve farsi applicazione del principio generale più volte enunciato dalla
Suprema Corte secondo cui “laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio,
l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione" (Cass.,
10/7/2018, n.18160).
Alla stregua del detto principio, condiviso dal Tribunale, la parte datoriale che effettui una erogazione in dipendenza del rapporto di lavoro, e perciò avente natura retributiva, al fine di non assoggettarla a contribuzione deve dimostrare che la stessa rientri in una delle esclusioni previste dalla legge.
Nel caso di specie parte ricorrente ha genericamente contestato l'addebito, nulla deducendo in ordine ai luoghi e alle ragioni delle trasferte in tesi effettuate dai dipendenti, essendosi limitata a richiamare i “rapportini ove sono indicati i percorsi effettuati”.
Le superiori deduzioni appaiono tuttavia generiche e insufficienti a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla società ricorrente, atteso che non è stata fornita alcuna specifica indicazione del luogo normale di esecuzione della prestazione lavorativa, dei luoghi presso cui sarebbero state effettuate le trasferte, delle concrete modalità della trasferta o delle specifiche attività richieste al lavoratore in trasferta, tutte circostanze che avrebbero potuto dimostrare, anche in via presuntiva, l'effettività della trasferta medesima.
Nulla sul punto la società ricorrente ha specificamente dedotto o dimostrato, risultando generiche e dunque inammissibili le circostanze articolate nei capitoli di prova 1 e 2 di cui al ricorso.
Inidonei ai fini probatori sono i documenti di rendicontazione chilometrica (doc. 4 di parte ricorrente), i quali, se per un verso non sono sufficienti a superare le carenze in punto di allegazione, per altro verso consistono in semplici prospetti ove sono indicati il nominativo del
8 lavoratore, la data di presunta trasferta e l'indicazione dell'attività svolta, quest'ultima descritta in modo del tutto generico (ad es. “banca” “acquisti vari”); in essi non è contenuta nessuna puntuale indicazione in ordine al luogo della trasferta o alla committenza presso cui il lavoratore sarebbe stato inviato, il che preclude ogni concreta valutazione positiva in ordine all'effettività della trasferta medesima.
Disconosciuta l'effettività delle trasferte e in mancanza di prova del contrario da parte della società, la pretesa creditoria risulta sul punto fondata.
6. Residua da esaminare la legittimità dell'accertamento nella parte in cui si riferisce alla pretesa creditoria di , scaturente in parte anch'essa dall'applicazione della regola del CP_1
minimale contributivo e, in parte, dalla ritenuta maggiore ampiezza dell'attività lavorativa svolta dalla con conseguente liquidazione di un premio superiore a Parte_1
quanto già versato.
Sul punto, quanto alla corretta applicazione ai fini contributivi del CCNL Multiservizi si richiamano le motivazioni già sopra spiegate;
quanto al resto, è assorbente osservare che la pretesa creditoria non è stata oggetto di alcuna censura da parte ricorrente che consenta di apprezzarne eventuali profili di illegittimità, non avendo in alcun modo la contestato Parte_1
le circostanze di fatto riscontrate nel verbale di accertamento o successivamente rappresentate da in memoria, relative all'ampiezza e alla maggiore complessità dell'attività in CP_1
concreto svolta rispetto a quella denunciata.
7. Da tutto quanto sopra discende l'infondatezza del ricorso iscritto al n. R.G. 2639/2022, dovendo per l'effetto ritenersi legittime le pretese creditorie di e fondate sul CP_2 CP_1
verbale di accertamento ispettivo n. 2019018728/DDL del 13.9.2021.
8. Quanto al ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320240006716779000, opposta nel giudizio iscritto al n. R.G. 3139/2024, è assorbente rilevare che l' ha dedotto in CP_1
memoria di aver provveduto allo sgravio dei relativi importi, per essere stati erroneamente iscritti a ruolo i crediti derivanti dal verbale ispettivo, nonostante lo stesso fosse oggetto di contestazione in giudizio.
Risulta pertanto venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento del titolo, pur dovendo precisarsi che, nel merito, la valutazione di fondatezza della pretesa creditoria risulta assorbita da quanto statuito in relazione al procedimento n.
2639/2022 R.G.
9. Le spese di lite relative al giudizio n. 2639/2022 R.G. vanno poste a carico della società ricorrente in applicazione del principio di soccombenza, nella misura liquidata come in
9 dispositivo tenuto conto del valore dei crediti di cui al verbale di accertamento e dello scaglione tabellare di riferimento per le cause fino ad € 520.000,00.
Le spese del giudizio iscritto al n. 3136/2024 R.G. afferenti alla fase di studio e introduttiva, antecedenti alla riunione e da liquidarsi separatamente, possono invece compensarsi tra la e , tenuto conto dell'intervenuto sgravio in Parte_1 CP_1
autotutela della cartella, che l'Ente ha riconosciuto aver iscritto a ruolo senza il rispetto delle prescrizioni di legge e in pendenza del giudizio sul provvedimento di accertamento.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di non costituita. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 2639 /2022 e
3139/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso iscritto al n. 2639 /2022 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al giudizio iscritto al n.
3139/2024 R.G. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_2 liquidano in € 6.872,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_2
liquidano in € 6.872,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
nulla sulle spese di lite nei confronti di non costituita. CP_8
Catania, 15/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 21.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. R.G. 2639/2022 e R.G. 3139/2024, promossi da
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Zangara Giuseppe e Zangara Angela
Maria;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri Sebastiano;
-resistente-
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittori
Gianfranco;
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore;
-convenuto contumace-
Oggetto: accertamento negativo del credito;
opposizione a cartella di pagamento;
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2022 iscritto al n. R.G. 2639/2022 la Parte_1 ha convenuto in giudizio l' e l' al fine di contestare le pretese creditorie
[...] CP_1 CP_2
fondate sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018728/DDL del 13.9.2021, con il quale in sede ispettiva erano state accertate irregolarità rilevanti sia ai fini del calcolo della contribuzione che ai fini del calcolo dei premi per il periodo dal 1.10.2015 CP_2 CP_1
al 31.8.2019.
A fronte delle riscontrate irregolarità di cui al verbale ispettivo, la società ricorrente ha contestato l'applicazione del CCNL Multiservizi ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, deducendo di contro la corretta applicazione del CCNL CI/ANPIT – SA per i dipendenti delle cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, stante la facoltà del datore di lavoro di applicare ai propri dipendenti il CCNL ritenuto più idoneo, anche in presenza di altri contratti con trattamenti più favorevoli, dovendo inoltre tenersi conto della coerenza tra il
CCNL applicato e l'attività svolta;
ha censurato la ritenuta violazione del minimo di ore settimanali di lavoro e dedotto l'effettività delle trasferte effettuate dai dipendenti e rimborsate con importi che, pertanto, non dovevano essere sottoposti a contribuzione;
ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia annullare il verbale ispettivo impugnato dichiarando e ritenendo che correttamente la ha applicato il contratto collettivo Parte_1
inerente le cooperative sottoscritto dalla Dichiarare e ritenere anche Parte_2 CP_4
ai fini che nulla è dovuto atteso il rispetto del C.C.N.L.”. CP_1
Con memoria del 18.11.2022 si è tempestivamente costituito l' , richiamando il CP_2
contenuto del verbale ispettivo e spiegando ampie difese dirette a sostenere la legittimità della pretesa creditoria, contestando quindi la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria del 24.11.2022 si è costituito in giudizio l' deducendo l'infondatezza CP_1
del ricorso e chiedendo respingersi ogni domanda avanzata dalla Parte_1
confermando la legittimità degli accertamenti di cui al verbale ispettivo.
1.1. Al presente giudizio è riunito il procedimento n. R.G. 3139/2024, iscritto al ruolo in data 25.3.2024, nell'ambito del quale la ha proposto opposizione avverso Parte_1
la cartella di pagamento n. 29320240006716779000 notificatale via pec il 12.3.2024, avente ad
2 oggetto contributi per un importo totale di € 51.934,80, derivanti dall'accertamento CP_1
ispettivo sopra menzionato.
A fondamento delle proprie ragioni parte opponente ha richiamato pedissequamente i motivi di contestazione nel merito della pretesa creditoria di cui al primo ricorso, chiedendo accertarsene l'infondatezza previo annullamento della cartella.
Con memoria del 10.10.2024 si è costituito in giudizio l' , rappresentando di aver CP_1
provveduto allo sgravio in autotutela della cartella, per essere stata la stessa emessa in pendenza del giudizio di merito sull'accertamento presupposto, e chiedendo disporsi la riunione con la causa di precedente iscrizione, contestando quanto al resto la fondatezza delle ragioni di merito poste alla base dell'opposizione e chiedendo “nel merito, ritenuto l'intervenuto provvisorio sgravio, in autotutela , della cartella opposta, respingere ogni domanda avanzata da CP_1 nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, Controparte_5 CP_1
così confermando la legittimità del presupposto Verbale unico di accertamento e notificazione
Con n.2019018728/DDL del 13.09.2021 redatto dall' ; in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell'Istituto con condanna della Società ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' ”. CP_1
Non si è costituita in giudizio , nonostante Controparte_3
Il procedimento è stato assegnato alla scrivente per ragioni di connessione con provvedimento del 3.4.2024 e fissato per la trattazione all'udienza del 21.10.2024.
1.2. Stante la connessione oggettiva e soggettiva fra le due cause, ne è stata disposta la riunione.
L'udienza del 21.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. La domanda di accertamento negativo del credito è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3. Occorre preliminarmente chiarire che l'oggetto del giudizio deve intendersi limitato alle sole pretese impositive che sono state oggetto di contestazione da parte ricorrente, mentre rimane precluso l'esame di quelle poste creditorie che traggono origine dal verbale ispettivo e non sono tuttavia state specificamente contestate da parte ricorrente, le quali possono per ciò solo dirsi fondate.
4. Ciò posto, deve in primo luogo vagliarsi la fondatezza della pretesa creditoria di cui al verbale ispettivo nella misura in cui essa discende dall'applicazione, ai fini contributivi, del
3 CCNL Multiservizi FISE/FILCAMS in luogo del CCNL per i dipendenti delle CP_7
cooperative CI, ANPIT/SA, applicato ai fini retributivi dalla società ricorrente.
A riguardo, la ha dedotto di aver correttamente applicato il CCNL Parte_1
Cooperative sottoscritto da CI e ANPIT per parte datoriale e da SA per parte dei lavoratori, stante il principio di autonomia negoziale e di libera scelta del contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti, dovendo comunque considerarsi rappresentative sul territorio nazionale le associazioni stipulanti e dovendo altresì tenersi conto del settore di attività della cooperativa ai fini della individuazione del CCNL applicabile.
Le suddette deduzioni sono prive di fondamento.
4.1. In punto di diritto, la pretesa creditoria dell' risulta fondata sul disposto CP_2 normativo dell'art. 1 co. 1 del D.L. 338/1989 (conv. con L. 389/1989), ai sensi del quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica per mezzo dell'art. 2, co. 25, della L. 549/1995, il quale prevede che “L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Le superiori disposizioni sanciscono la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva e implica una scissione tra l'obbligo retributivo, determinato in ragione dell'atteggiarsi del sinallagma contrattuale tra il datore di lavoro e il lavoratore, e l'obbligo contributivo, che segue regole proprie e prescinde dalle pattuizioni inerenti al rapporto di lavoro, essendo prevista una misura minima dell'obbligo di contribuzione da calcolarsi secondo i parametri previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. fra le molte, Cass. 15120/2019; Cass. n.
21479/2020; Cass. n. 3491/2014; Cass n. 16416/2023).
4.2. Dall'autonomia tra il rapporto contributivo e quello lavorativo deriva che, nel caso di specie, sono prive di rilievo le doglianze di parte ricorrente afferenti alla libera scelta
4 dell'imprenditore nella individuazione del CCNL applicabile ai rapporti di lavoro istaurati con i dipendenti, non essendo il datore di lavoro vincolato ad applicare i contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori in quanto non efficaci erga omnes.
Tali considerazioni, invero, risultano ultronee e non pertinenti, in quanto ciò di cui si discute non è la libera facoltà di scelta del contratto collettivo da applicare nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, per gli effetti di tipo retributivo, quanto piuttosto la regola da applicarsi per la determinazione dell'obbligo contributivo.
Come sopra evidenziato, infatti, il parametro di calcolo della contribuzione dovuta prescinde dal contratto collettivo applicato ai fini retributivi, sicché la base imponibile per la contribuzione può essere parametrata ad importi superiori rispetto a quanto effettivamente corrisposto al lavoratore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1
(convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro» (Cass. n.
23360/2021)”.
È dunque in astratto legittima l'applicazione ai fini contributivi di un contratto collettivo diverso da quello concretamente applicato dal datore di lavoro per la determinazione delle retribuzioni, al fine di evitare “forme di competizione salariale al ribasso” e garantire un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema di previdenza sociale, con principi pienamente estensibili anche alle società cooperative (cfr. Cass. n. 17531/2016; Cass. n.
8446/2020).
4.3. Posta dunque la possibilità di utilizzo, ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo, di un contratto collettivo diverso da quello applicato per il calcolo delle retribuzioni effettive, si tratta di comprendere quale sia il contratto da applicare per il calcolo
5 della retribuzione virtuale e per l'individuazione del c.d. minimale contributivo, dovendosi a riguardo farsi applicazione della regola della comparativa maggiore rappresentatività di cui al già citato art. 2 co. 25 della L. 549/1995.
Va precisato che oggetto di indagine non è la circostanza che le associazioni firmatarie dei contratti collettivi applicati dalla ricorrente siano o non siano di per sé rappresentative, qualità che può essere riconosciuta per il solo fatto di essere state firmatarie di accordi sindacali a livello nazionale;
ciò che deve invece valutarsi è la maggiore o minore rappresentatività in rapporto alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Multiservizi sul quale ha CP_2
calcolato la maggiore contribuzione.
Non appare pertanto conferente rispetto all'oggetto del giudizio la deduzione di parte ricorrente laddove ha evidenziato che “il CCNL applicato disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale tutti i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative esercenti attività nel settore multiservizi. CCNL riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali tra quelli più rappresentativi”, non dovendo vagliarsi, si ribadisce, se il contratto sia ex se rappresentativo, ma se sia stato firmato da associazioni maggiormente rappresentative rispetto ad altre nel settore.
Proprio con riguardo al settore di attività in cui sono destinati ad operare i contratti collettivi per cui è causa, va osservato che entrambi i CCNL includono nel loro ambito di applicazione i servizi di pulizie e, dunque, si riferiscono entrambi al settore principale di attività svolta dalla cooperativa, vale a dire la “pulizia generale (non specializzata) di edifici” (cfr. pag.
91 del CCNL CI – doc. 9 parte ricorrente;
cfr. pag. 7 del CCNL Multiservizi – doc. 6 di
). Nemmeno può dirsi, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, che il CCNL CP_2
Multiservizi riguardi un settore diverso da quello delle cooperative, dal momento che almeno due delle associazioni firmatarie per parte datoriale sono rappresentative del movimento cooperativo, vale a dire Legacoop, Confcooperative.
Posto quindi che il CCNL Cooperative, invocato da parte ricorrente, e quello Parte_2
applicato da ai fini contributivi, intervengono nella medesima categoria, occorre valutare CP_2
se il secondo sia stato stipulato fra associazioni maggiormente rappresentative rispetto al primo, ai sensi dell'art. 2, co. 25, della L. 549/1995.
4.4. Nel caso di specie, la prova della maggiore rappresentatività del CCNL Multiservizi
è stata positivamente offerta da . CP_2
L' ha invero prodotto in atti le note n. 3662/2018 e n. 16104/2019 (doc. 6 di ), CP_2 CP_2 contenenti i dati di “rappresentatività nazionale delle organizzazioni datoriali e del lavoratori”
6 individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che indicano, per ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa, sia per parte datoriale che per parte dei lavoratori, la consistenza numerica degli associati, l'ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, il numero di contratti collettivi stipulati.
Dalla nota del 2019, con riguardo alle associazioni sindacali stipulanti il contratto applicato da , si ricava che nel 2017 associava più di due milioni di lavoratori nel CP_2 CP_7
solo settore privato, CI quasi due milioni e UI più di un milione, mentre per parte datoriale
CONFCOOPERATIVE ha dichiarato di associare nel 2017 quasi 19 mila aziende,
EG 12 mila e GC ha dichiarato di associare al 2018 circa 5.500 iscritti.
Di contro, tra le associazioni stipulanti il CCNL Cooperative invocato da Parte_1
rientrano per parte dei lavoratori la sola SA e per parte datoriale CI e ANPIT. Dalle note del Ministero del Lavoro si ricava che la SA ha dichiarato di associare al 2017 quasi 800 mila lavoratori privati, mentre la CI ha dichiarato di associare al 2018 complessivamente circa 8.000 cooperative;
non sono invece presenti dati sulla rappresentatività nazionale di
ANPIT.
Posti che i dati risultati dalla superiore documentazione non sono stati contestati da parte ricorrente, dal raffronto dei soli numeri afferenti alla consistenza numerica degli associati si ricava che il CCNL Multiservizi, utilizzato da per calcolare il c.d. minimale contributivo, CP_2
è stato stipulato da organizzazioni sindacali che, sia per parte dei lavoratori che per parte datoriale, risultano comparativamente più rappresentative rispetto a quelle che hanno stipulato il CCNL Cooperative, in quanto ad esse è riconducibile un numero significativamente più grande di associati. Va tuttavia precisato, in punto di maggiore rappresentatività, che tale conclusione può essere estesa anche agli ulteriori dati contenuti nelle esaminate note, riguardati la diffusione territoriale e il numero di contratti collettivi sottoscritti, che sono maggiori per le associazioni firmatarie del CCNL Multiservizi.
Accertata quindi la comparativa maggiore rappresentatività del CCNL Multiservizi applicato da , le pretese creditorie di e di basate sull'applicazione del CP_2 CP_2 CP_1
suddetto contratto collettivo risultano legittime, essendo stato correttamente applicato tale contratto ai fini dell'applicazione della regola del minimale contributivo.
Tale rilievo assorbe tutti i profili di censura mossi da parte ricorrente al verbale di accertamento ispettivo che implicano una rideterminazione della contribuzione in ragione dell'applicazione di un diverso contratto collettivo, anche sotto il profilo del calcolo della
7 contribuzione su un monte orario di lavoro non inferiore a quello minimo previsto dal CCNL in discorso.
5. Parimenti fondata è la pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento laddove sono state sottoposte a contribuzione le somme erogate ai dipendenti come “rimborsi chilometrici”, per le quali non sono stati esibiti documenti giustificativi idonei a comprovare l'effettività della trasferta.
In proposito deve farsi applicazione del principio generale più volte enunciato dalla
Suprema Corte secondo cui “laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio,
l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione" (Cass.,
10/7/2018, n.18160).
Alla stregua del detto principio, condiviso dal Tribunale, la parte datoriale che effettui una erogazione in dipendenza del rapporto di lavoro, e perciò avente natura retributiva, al fine di non assoggettarla a contribuzione deve dimostrare che la stessa rientri in una delle esclusioni previste dalla legge.
Nel caso di specie parte ricorrente ha genericamente contestato l'addebito, nulla deducendo in ordine ai luoghi e alle ragioni delle trasferte in tesi effettuate dai dipendenti, essendosi limitata a richiamare i “rapportini ove sono indicati i percorsi effettuati”.
Le superiori deduzioni appaiono tuttavia generiche e insufficienti a soddisfare l'onere probatorio gravante sulla società ricorrente, atteso che non è stata fornita alcuna specifica indicazione del luogo normale di esecuzione della prestazione lavorativa, dei luoghi presso cui sarebbero state effettuate le trasferte, delle concrete modalità della trasferta o delle specifiche attività richieste al lavoratore in trasferta, tutte circostanze che avrebbero potuto dimostrare, anche in via presuntiva, l'effettività della trasferta medesima.
Nulla sul punto la società ricorrente ha specificamente dedotto o dimostrato, risultando generiche e dunque inammissibili le circostanze articolate nei capitoli di prova 1 e 2 di cui al ricorso.
Inidonei ai fini probatori sono i documenti di rendicontazione chilometrica (doc. 4 di parte ricorrente), i quali, se per un verso non sono sufficienti a superare le carenze in punto di allegazione, per altro verso consistono in semplici prospetti ove sono indicati il nominativo del
8 lavoratore, la data di presunta trasferta e l'indicazione dell'attività svolta, quest'ultima descritta in modo del tutto generico (ad es. “banca” “acquisti vari”); in essi non è contenuta nessuna puntuale indicazione in ordine al luogo della trasferta o alla committenza presso cui il lavoratore sarebbe stato inviato, il che preclude ogni concreta valutazione positiva in ordine all'effettività della trasferta medesima.
Disconosciuta l'effettività delle trasferte e in mancanza di prova del contrario da parte della società, la pretesa creditoria risulta sul punto fondata.
6. Residua da esaminare la legittimità dell'accertamento nella parte in cui si riferisce alla pretesa creditoria di , scaturente in parte anch'essa dall'applicazione della regola del CP_1
minimale contributivo e, in parte, dalla ritenuta maggiore ampiezza dell'attività lavorativa svolta dalla con conseguente liquidazione di un premio superiore a Parte_1
quanto già versato.
Sul punto, quanto alla corretta applicazione ai fini contributivi del CCNL Multiservizi si richiamano le motivazioni già sopra spiegate;
quanto al resto, è assorbente osservare che la pretesa creditoria non è stata oggetto di alcuna censura da parte ricorrente che consenta di apprezzarne eventuali profili di illegittimità, non avendo in alcun modo la contestato Parte_1
le circostanze di fatto riscontrate nel verbale di accertamento o successivamente rappresentate da in memoria, relative all'ampiezza e alla maggiore complessità dell'attività in CP_1
concreto svolta rispetto a quella denunciata.
7. Da tutto quanto sopra discende l'infondatezza del ricorso iscritto al n. R.G. 2639/2022, dovendo per l'effetto ritenersi legittime le pretese creditorie di e fondate sul CP_2 CP_1
verbale di accertamento ispettivo n. 2019018728/DDL del 13.9.2021.
8. Quanto al ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320240006716779000, opposta nel giudizio iscritto al n. R.G. 3139/2024, è assorbente rilevare che l' ha dedotto in CP_1
memoria di aver provveduto allo sgravio dei relativi importi, per essere stati erroneamente iscritti a ruolo i crediti derivanti dal verbale ispettivo, nonostante lo stesso fosse oggetto di contestazione in giudizio.
Risulta pertanto venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento del titolo, pur dovendo precisarsi che, nel merito, la valutazione di fondatezza della pretesa creditoria risulta assorbita da quanto statuito in relazione al procedimento n.
2639/2022 R.G.
9. Le spese di lite relative al giudizio n. 2639/2022 R.G. vanno poste a carico della società ricorrente in applicazione del principio di soccombenza, nella misura liquidata come in
9 dispositivo tenuto conto del valore dei crediti di cui al verbale di accertamento e dello scaglione tabellare di riferimento per le cause fino ad € 520.000,00.
Le spese del giudizio iscritto al n. 3136/2024 R.G. afferenti alla fase di studio e introduttiva, antecedenti alla riunione e da liquidarsi separatamente, possono invece compensarsi tra la e , tenuto conto dell'intervenuto sgravio in Parte_1 CP_1
autotutela della cartella, che l'Ente ha riconosciuto aver iscritto a ruolo senza il rispetto delle prescrizioni di legge e in pendenza del giudizio sul provvedimento di accertamento.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di non costituita. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 2639 /2022 e
3139/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso iscritto al n. 2639 /2022 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al giudizio iscritto al n.
3139/2024 R.G. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_2 liquidano in € 6.872,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_2
liquidano in € 6.872,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
nulla sulle spese di lite nei confronti di non costituita. CP_8
Catania, 15/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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