Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 31/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02086/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2086 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina dirigenziale dell'UTC -OMISSIS-del 26.8.2024, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina dirigenziale -OMISSIS-del 26 agosto 2024, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Taormina ha applicato in suo danno la sanzione pecuniaria di €. 20.000,00 in relazione alla realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire.
1.1. In punto di fatto, ha esposto di essere proprietario di un’unità immobiliare sita nel Comune di Taormina, via -OMISSIS-, e di aver ivi realizzato, a seguito di eventi alluvionali che hanno provocato dei crolli a ridosso della sua proprietà, delle opere di contenimento in cemento armato, consistenti in un muro di altezza pari a 10,25 m. e profondità di 0,30 m., e in solai con balconi.
Con determina dirigenziale -OMISSIS-del 3 aprile 2020 il Comune di Taormina ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle suddette opere, realizzate in mancanza di autorizzazione.
In data 28 settembre 2021, il ricorrente ha quindi presentato un progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985, oggi art. 36 D.P.R. n. 380/2001, richiedendo la regolarizzazione del manufatto di cui sopra.
Sennonché, pur non essendosi pronunciato su detta istanza di sanatoria, il Comune ha adottato il provvedimento impugnato.
1.2. Avverso quest’ultimo, il ricorrente ha formulato un unico motivo di gravame, denunciandone i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2021 ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta.
A parere del ricorrente, in particolare, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente provveduto ad applicare la sanzione, non avendo provveduto prima ad esitare l’istanza di sanatoria presentata in data 28 settembre 2021. In pendenza del relativo procedimento, pertanto, l’efficacia dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- doveva ritenersi sospesa ed il Comune non avrebbe potuto dar corso al procedimento di repressione edilizia.
1.3. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta altresì l’entità della sanzione applicata (nella misura massima prevista dalla norma), la quale non troverebbe giustificazione, non essendo l’area in questione gravata da alcun vincolo idrogeologico o urbanistico ed essendo state le opere necessitate al fine di scongiurare il ripetersi di ulteriori crolli a ridosso della sua proprietà.
2. Il Comune di Taormina si è costituito in giudizio con puntuale memoria, depositata in data 10 dicembre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
2.1. In particolare ha rilevato che: a) la determina dirigenziale -OMISSIS-, in questa sede impugnata, fa seguito all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-, che, differentemente da quanto rappresentato dal ricorrente, ha ad oggetto la realizzazione non di opere di contenimento, bensì di una importante struttura in cemento armato su due elevazioni fuori terra di circa 50 mq, con copertura a terrazzo e balconi/verande di generose dimensioni; b) il ricorrente ha presentato istanza di regolarizzazione delle suddette opere in data 27.4.2020, che tuttavia veniva rigettata con determina del 26 maggio 2020, preceduta da rituale preavviso di rigetto; c) il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato, quindi, preceduto dal rigetto dell’istanza di sanatoria riguardante la costruzione abusiva e dall’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, come da verbale di ispezione della Polizia Municipale del 22 luglio 2024; d) al momento dell’adozione dello stesso, dunque, il presupposto atto di demolizione era pienamente efficace; e) irrilevante sarebbe l’ulteriore istanza presentata dal ricorrente in data 28 settembre 2021, in quanto successiva di oltre un anno dall’adozione dell’ordinanza di demolizione e dovendosi essa intendere comunque tacitamente respinta per l’inutile decorso del termine di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001; f) il terreno su cui insistono le opere ricade in zona a rischio frana P4 ed è soggetto a vincolo idrogeologico elevato, nonché al vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico (cui è sottoposto l’intero territorio del Comune di Taormina), e al livello di tutela 3, paesaggio locale h4, giustificandosi pertanto l’applicazione della sanzione in misura massima.
3. Con la propria memoria ex art. 73 c.p.a, depositata il 17 febbraio 2025, il ricorrente ha contestato le su riportate deduzioni difensive, rilevando l’estraneità rispetto alla fattispecie in esame della documentazione versata in atti dal Comune resistente, in quanto in tesi afferente ad istanza di condono avente ad oggetto interventi edilizi diversi rispetto a quello per cui è causa (il muro di contenimento con solai e balconi).
4. Con memoria di replica depositata in data 4 marzo 2025, il Comune ha ribadito le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica udienza del 25 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Le difese del Comune trovano puntuale riscontro nell’atto impugnato e non sono state adeguatamente contestate dal ricorrente.
La determina dirigenziale, in particolare, dà atto che, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, la sanzione amministrativa applicata riguarda un fabbricato edilizio di rilevanti dimensioni, già oggetto di ordinanza di demolizione regolarmente notificata e non impugnata, rispetto al quale il ricorrente aveva presentato istanza di sanatoria nel 2020, definita con provvedimento di rigetto (non impugnato), in considerazione della carenza della documentazione presentata e della sussistenza di vincoli sull’area.
6.2. Irrilevante è l’ulteriore istanza di sanatoria asseritamente presentata dal ricorrente nel 2021, stante che questa (in disparte la mancanza di prova dell’inoltro al Comune ed anche a non volerla ritenere mera reiterazione non consentita della prima), deve in ogni caso considerarsi tacitamente rigettata il 27 novembre 2021, per effetto del disposto di cui all’art. 36, comma 3, D.P.R. 380/2001.
Tanto alla data di accertamento dell’inottemperanza (22 luglio 2024), quanto alla data di emissione della sanzione ex art. 31 comma 4 bis , D.P.R. 380/2001 (24 agosto 2024), pertanto, l’ordinanza di demolizione era pienamente efficace, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato.
6.3. Anche la sussistenza dei (numerosi) vincoli protezionistici sull’area trova puntuale riscontro negli atti emessi dal Comune, non essendo stata adeguatamente smentita da controparte sulla base di concreti elementi di prova ulteriori e diversi dalle generiche affermazioni labiali.
Pertanto, correttamente il comune ha applicato la sanzione nella misura massima, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31, comma 4 bis , D.P.R. 380/2001.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.