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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2024, n. 6750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6750 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica ha dichiarato DR DI KA colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato all'invito a comparire notificatogli il 04/02/2019 dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza - Compagnia di Alessandria, a mezzo del quale gli era stato ordinato di presentarsi il 05/02/2019 presso gli uffici che ospitano la medesima Compagnia e per l'effetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - lo ha condannato alla pena di euro cento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione DR DI KA, per il tramite dell'avv. Stefania Gottero, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. L'affermazione di penale responsabilità si fonda sul mero dato oggettivo, rappresentato dalla mancata presentazione dell'imputato presso i locali che ospitano il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Alessandria;
non vi è prova alcuna, però, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante la violazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 131-bis cod. pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale di Alessandria ha completamente omesso ogni pronuncia, in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pure specificamente invocato dalla difesa in sede di conclusioni. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente al motivo concernente l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Le censure sussunte nel primo motivo sono aspecifiche, dato che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata. È fondato, invece, il motivo attinente all'omessa motivazione, in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 6750 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 19/12/2023 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, ribadendo le doglianze inerenti: - alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per aver omesso il Tribunale di Alessandria una valutazione complessiva della condotta ascrivibile all'imputato; - alla violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentando inoltre la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo. 2. La prima censura si limita ad enunciare, in mono apodittico, pretesi vizi della impugnata decisione, senza tener conto della congrua motivazione resa dal Tribunale. 2.1. Giova allora ricordare come la funzione tipica dell'impugnazione consista nell'articolare una critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che - sotto comminatoria di inammissibilità - debbono indicare, in maniera specifica, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione, pertanto, è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, dovendo esso enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo - secondo un argomentare analitico - le ragioni della sua decisività, rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a difformi lumi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la carente correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza incorrere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, n.m.). 3 2.2. Nella concreta fattispecie, la prima doglianza non oltrepassa lo stadio della mera formulazione dichiarativa del presunto vizio, nonché della critica generica;
non si riscontra, però, un dialogo sostanziale con il contenuto della decisione avversata. In questa, il Tribunale di Alessandria ha chiarito - seguendo un iter concettuale esaustivo e coerente, privo di spunti di contraddittorietà e, pertanto, destinato a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità a carico del prevenuto, richiamando le fonti di conoscenza - di natura sia dichiarativa, sia documentale - adoperate a fini decisori e ricordando la mancata presentazione dell'imputato, pur regolarmente convocato, in assenza di giustificazione alcuna. 2.3. Del tutto infondata, del resto, è la tesi genericamente propugnata dalla difesa, incentrata sull'insussistenza - in capo all'imputato - dell'elemento soggettivo del contestato reato, in ragione della già avvenuta consegna dell'atto al padre dello stesso. Pare sufficiente, sul punto, ricordare come - ai fini della configurabilità del coefficiente psicologico dell'ipotizzato modello legale - basti, come per tutte le contravvenzioni, la sola colpa;
l'utilizzo, nel dettato normativo, del termine "indebitamente" dimostra soltanto come la norma postuli la ricorrenza di una particolare forma di intenzionalità, atta a sorreggere e qualificare il dato empirico costituito dall'omissione. Tale intenzionalità si sostanzia, molto semplicemente, nel fatto che il soggetto agente sia cosciente di ignorare, senza alcuna valida ragione giustificativa, un ordine a lui legittimamente impartito ed avente una connotazione di vincolatività (Sez. 1, n. 2398 del 10/01/1995, Bonaiuto, Rv. 200470). Esattamente quanto la sentenza impugnata ha ritenuto essere accaduto, nel caso di specie. 3. Fondato è invece il secondo motivo, a mezzo del quale si deduce la carenza - anche sotto il profilo grafico - della motivazione, in ordine alla auspicata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Trattasi di istituto che era stato specificamente invocato dalla difesa, in sede di conclusioni, tanto che la relativa richiesta risulta testualmente riportata, nell'epigrafe della sentenza impugnata;
nella motivazione della sentenza stessa, però, risulta del tutto assente ogni motivazione concernente lo specifico tema. Nemmeno è possibile individuare, nella sentenza impugnata, una motivazione, ricavabile magari dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che risulti implicitamente versata al rigetto della specifica deduzione difensiva. Operazione argomentativa che, per giurisprudenza costante, sarebbe stata pienamente consentita, ma che risulta del tutto assente nella sentenza avversata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096). 4 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al motivo concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto;
viene disattesa, invece, ogni censura ulteriore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.
non vi è prova alcuna, però, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante la violazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 131-bis cod. pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale di Alessandria ha completamente omesso ogni pronuncia, in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pure specificamente invocato dalla difesa in sede di conclusioni. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente al motivo concernente l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Le censure sussunte nel primo motivo sono aspecifiche, dato che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata. È fondato, invece, il motivo attinente all'omessa motivazione, in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 6750 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 19/12/2023 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, ribadendo le doglianze inerenti: - alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per aver omesso il Tribunale di Alessandria una valutazione complessiva della condotta ascrivibile all'imputato; - alla violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentando inoltre la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo. 2. La prima censura si limita ad enunciare, in mono apodittico, pretesi vizi della impugnata decisione, senza tener conto della congrua motivazione resa dal Tribunale. 2.1. Giova allora ricordare come la funzione tipica dell'impugnazione consista nell'articolare una critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che - sotto comminatoria di inammissibilità - debbono indicare, in maniera specifica, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione, pertanto, è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente, dovendo esso enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo - secondo un argomentare analitico - le ragioni della sua decisività, rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a difformi lumi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la carente correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza incorrere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, n.m.). 3 2.2. Nella concreta fattispecie, la prima doglianza non oltrepassa lo stadio della mera formulazione dichiarativa del presunto vizio, nonché della critica generica;
non si riscontra, però, un dialogo sostanziale con il contenuto della decisione avversata. In questa, il Tribunale di Alessandria ha chiarito - seguendo un iter concettuale esaustivo e coerente, privo di spunti di contraddittorietà e, pertanto, destinato a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità a carico del prevenuto, richiamando le fonti di conoscenza - di natura sia dichiarativa, sia documentale - adoperate a fini decisori e ricordando la mancata presentazione dell'imputato, pur regolarmente convocato, in assenza di giustificazione alcuna. 2.3. Del tutto infondata, del resto, è la tesi genericamente propugnata dalla difesa, incentrata sull'insussistenza - in capo all'imputato - dell'elemento soggettivo del contestato reato, in ragione della già avvenuta consegna dell'atto al padre dello stesso. Pare sufficiente, sul punto, ricordare come - ai fini della configurabilità del coefficiente psicologico dell'ipotizzato modello legale - basti, come per tutte le contravvenzioni, la sola colpa;
l'utilizzo, nel dettato normativo, del termine "indebitamente" dimostra soltanto come la norma postuli la ricorrenza di una particolare forma di intenzionalità, atta a sorreggere e qualificare il dato empirico costituito dall'omissione. Tale intenzionalità si sostanzia, molto semplicemente, nel fatto che il soggetto agente sia cosciente di ignorare, senza alcuna valida ragione giustificativa, un ordine a lui legittimamente impartito ed avente una connotazione di vincolatività (Sez. 1, n. 2398 del 10/01/1995, Bonaiuto, Rv. 200470). Esattamente quanto la sentenza impugnata ha ritenuto essere accaduto, nel caso di specie. 3. Fondato è invece il secondo motivo, a mezzo del quale si deduce la carenza - anche sotto il profilo grafico - della motivazione, in ordine alla auspicata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Trattasi di istituto che era stato specificamente invocato dalla difesa, in sede di conclusioni, tanto che la relativa richiesta risulta testualmente riportata, nell'epigrafe della sentenza impugnata;
nella motivazione della sentenza stessa, però, risulta del tutto assente ogni motivazione concernente lo specifico tema. Nemmeno è possibile individuare, nella sentenza impugnata, una motivazione, ricavabile magari dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che risulti implicitamente versata al rigetto della specifica deduzione difensiva. Operazione argomentativa che, per giurisprudenza costante, sarebbe stata pienamente consentita, ma che risulta del tutto assente nella sentenza avversata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096). 4 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al motivo concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto;
viene disattesa, invece, ogni censura ulteriore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.