Articolo 19 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 agosto 2012
Art. 19. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove gia' non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012