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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 732/2025
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 732/2025 promossa con ricorso da
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gennaro Picarelli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto legale in Ancona, via Monte San Michele n. 15
- RECLAMANTE-
CONTRO , in persona del Controparte_1
Curatore Avv. Edoardo Boscarato (c.f. ), rappresentato e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Andrea Coen del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio sito in Ancona, Corso Stamira n. 10
.F./P.I. , con sede a Conegliano - TV, via V. Alfieri Controparte_2 P.IVA_1
n. 1, rappresentata da C.F./P.I. , con sede a Controparte_3 P.IVA_2
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio
MI e EO BE, con domicilio digitale eletto presso
Email_1
- RECLAMATI –
(già Controparte_4 Controparte_5
, con sede in Milano, Via San Giovanni Sul Muro n.9, cod. fisc.
[...]
, e per essa, quale mandataria, codice P.IVA_3 Parte_2 fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Barbieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Ancona Piazza del Plebiscito 55
- RECLAMATA – contumace e con l'intervento di
Sig, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza del Tribunale di Ancona emessa in data
14/07/2025 di diniego omologa di accordi di ristrutturazione del debito
Conclusioni per le parti: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/5
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte, ha proposto reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Ancona e pubblicata in data 14.07.2025, con la quale è stata negata l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII da essa presentato quale consumatrice sovraindebitata, e revocata altresì la misura protettiva di sospensione della vendita dell'immobile sito in Loreto, Via Brancondi n. 71, di cui la reclamante è comproprietaria.
In particolare il Tribunale di prime cure rilevava che:
l'abitazione di Loreto, via Brancondi n. 71, sottoposta ad esecuzione immobiliare, non era di proprietà esclusiva della ricorrente, essendone comproprietario il marito,
, dichiarato fallito, sicchè la conservazione del bene avrebbe Controparte_1 impedito la vendita, trattandosi di immobile non divisibile, e pregiudicato la massa dei creditori del fallimento, che vantano aspettative di soddisfazione sulla quota del 50% del ricavato;
detta vendita era stata disposta ad esito del giudizio di divisione introdotto dalla Curatela del fallimento sicchè l'immobile non risultava oggetto di una procedura esecutiva individuale promossa nei confronti della;
la vendita quindi avrebbe Pt_1 liberato risorse attive per i debitori della , atteso che alla comproprietaria Pt_1 spettava la metà del ricavato della vendita all'asta;
il piano di ristrutturazione esponeva poste attive in realtà inesistenti, avendo la ricorrente asserito di avere diritto ad importi riscossi dal fallimento a seguito di procedure di esecuzione immobiliare, importi inesistenti dal momento che le somme ricavate in due procedure esecutive poste in essere su altri immobili di proprietà esclusiva della erano state distribuite ai creditori della , debitrice Pt_1 Pt_1 esecutata;
non vi era prova di contratti preliminari relativi ad immobili di proprietà esclusiva della , considerati nel piano, trattandosi peraltro di beni in comproprietà col Pt_1
pag. 3/5 coniuge fallito, oggetto di giudizio di divisione introdotto dal Controparte_1 gravati da ipoteca.
Si sono costituiti il e la società creditrice Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto del reclamo;
non si è costituita che quindi va CP_4 dichiarata contumace;
il PG in sede esprimeva il proprio parere.
Disposta la trattazione scritta, all'udienza del 10.11.2025 la Corte riservava la decisione.
Va preliminarmente rilevato che prima del deposito del presente reclamo (11.08.2025)
è stata conclusa, in data 27.07.2025, la vendita all'asta dell'immobile.
Ciò posto, la reclamante ripercorre la genesi della propria situazione di sovraindebitamento, collegata alle vicende di crisi imprenditoriale del coniuge e della figlia;
invoca nei confronti dei creditori (già e (cessionaria di CP_4 CP_6 CP_2
) la disciplina sanzionatoria del comportamento del creditore che Controparte_7 abbia determinato e/o aggravato la situazione di indebitamento mediante abusiva concessione del credito;
torna ad affermare la convenienza del piano rispetto l'ipotesi liquidatoria, prospettando il declassamento dei crediti vantati dalla cessionaria da CP_2 ipotecari a chirografari.
E' del tutto evidente, quindi, che il gravame non aggredisce l'impianto motivazionale della sentenza di prime cure, ove in definitiva si è ritenuto il piano inveritiero per l'esposizione di poste attive in realtà insussistenti: decisione da cui questa Corte territoriale non intende discostarsi, ritenendola convincente in quanto correttamente motivata.
Infatti non può essere considerato come attivo immediatamente disponibile il ricavato dalle vendite all'asta degli immobili oggetto delle procedure esecutive n. 352/2019 del
Tribunale di Bologna e n. 343/2018 del Tribunale di Ancona a carico della Pt_1 quale debitrice esecutata, atteso che detto ricavato è stato già distribuito ai creditori;
parimenti, il 50% del ricavato dalle vendite all'asta di due lotti oggetto del giudizio di pag. 4/5 divisione n. 3066/2022 del Tribunale di Ancona è destinato ad essere assegnato all'intervenuta che ha azionato il proprio credito nei confronti della CP_2
; la prova dell'esistenza dei contratti preliminari relativi ad altri immobili non è Pt_1 stata fornita neanche nella presente fase, ove è consentita ulteriore produzione documentale e l'acquisizione dei mezzi di prova necessari per la decisione.
Inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse – e francamente incomprensibile - la richiesta di sospensione della vendita dell'immobile di Loreto, aggiudicato prima della redazione del ricorso.
In conclusione il reclamo va rigettato. La condanna alle spese di reclamo segue la soccombenza, e va comminata nei confronti delle sole parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese di reclamo in favore delle parti Parte_1 costituite, che per ciascuna si liquidano in €. 3000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della reclamante.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 732/2025
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 732/2025 promossa con ricorso da
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gennaro Picarelli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto legale in Ancona, via Monte San Michele n. 15
- RECLAMANTE-
CONTRO , in persona del Controparte_1
Curatore Avv. Edoardo Boscarato (c.f. ), rappresentato e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Andrea Coen del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio sito in Ancona, Corso Stamira n. 10
.F./P.I. , con sede a Conegliano - TV, via V. Alfieri Controparte_2 P.IVA_1
n. 1, rappresentata da C.F./P.I. , con sede a Controparte_3 P.IVA_2
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio
MI e EO BE, con domicilio digitale eletto presso
Email_1
- RECLAMATI –
(già Controparte_4 Controparte_5
, con sede in Milano, Via San Giovanni Sul Muro n.9, cod. fisc.
[...]
, e per essa, quale mandataria, codice P.IVA_3 Parte_2 fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Barbieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Ancona Piazza del Plebiscito 55
- RECLAMATA – contumace e con l'intervento di
Sig, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza del Tribunale di Ancona emessa in data
14/07/2025 di diniego omologa di accordi di ristrutturazione del debito
Conclusioni per le parti: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/5
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte, ha proposto reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Ancona e pubblicata in data 14.07.2025, con la quale è stata negata l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII da essa presentato quale consumatrice sovraindebitata, e revocata altresì la misura protettiva di sospensione della vendita dell'immobile sito in Loreto, Via Brancondi n. 71, di cui la reclamante è comproprietaria.
In particolare il Tribunale di prime cure rilevava che:
l'abitazione di Loreto, via Brancondi n. 71, sottoposta ad esecuzione immobiliare, non era di proprietà esclusiva della ricorrente, essendone comproprietario il marito,
, dichiarato fallito, sicchè la conservazione del bene avrebbe Controparte_1 impedito la vendita, trattandosi di immobile non divisibile, e pregiudicato la massa dei creditori del fallimento, che vantano aspettative di soddisfazione sulla quota del 50% del ricavato;
detta vendita era stata disposta ad esito del giudizio di divisione introdotto dalla Curatela del fallimento sicchè l'immobile non risultava oggetto di una procedura esecutiva individuale promossa nei confronti della;
la vendita quindi avrebbe Pt_1 liberato risorse attive per i debitori della , atteso che alla comproprietaria Pt_1 spettava la metà del ricavato della vendita all'asta;
il piano di ristrutturazione esponeva poste attive in realtà inesistenti, avendo la ricorrente asserito di avere diritto ad importi riscossi dal fallimento a seguito di procedure di esecuzione immobiliare, importi inesistenti dal momento che le somme ricavate in due procedure esecutive poste in essere su altri immobili di proprietà esclusiva della erano state distribuite ai creditori della , debitrice Pt_1 Pt_1 esecutata;
non vi era prova di contratti preliminari relativi ad immobili di proprietà esclusiva della , considerati nel piano, trattandosi peraltro di beni in comproprietà col Pt_1
pag. 3/5 coniuge fallito, oggetto di giudizio di divisione introdotto dal Controparte_1 gravati da ipoteca.
Si sono costituiti il e la società creditrice Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto del reclamo;
non si è costituita che quindi va CP_4 dichiarata contumace;
il PG in sede esprimeva il proprio parere.
Disposta la trattazione scritta, all'udienza del 10.11.2025 la Corte riservava la decisione.
Va preliminarmente rilevato che prima del deposito del presente reclamo (11.08.2025)
è stata conclusa, in data 27.07.2025, la vendita all'asta dell'immobile.
Ciò posto, la reclamante ripercorre la genesi della propria situazione di sovraindebitamento, collegata alle vicende di crisi imprenditoriale del coniuge e della figlia;
invoca nei confronti dei creditori (già e (cessionaria di CP_4 CP_6 CP_2
) la disciplina sanzionatoria del comportamento del creditore che Controparte_7 abbia determinato e/o aggravato la situazione di indebitamento mediante abusiva concessione del credito;
torna ad affermare la convenienza del piano rispetto l'ipotesi liquidatoria, prospettando il declassamento dei crediti vantati dalla cessionaria da CP_2 ipotecari a chirografari.
E' del tutto evidente, quindi, che il gravame non aggredisce l'impianto motivazionale della sentenza di prime cure, ove in definitiva si è ritenuto il piano inveritiero per l'esposizione di poste attive in realtà insussistenti: decisione da cui questa Corte territoriale non intende discostarsi, ritenendola convincente in quanto correttamente motivata.
Infatti non può essere considerato come attivo immediatamente disponibile il ricavato dalle vendite all'asta degli immobili oggetto delle procedure esecutive n. 352/2019 del
Tribunale di Bologna e n. 343/2018 del Tribunale di Ancona a carico della Pt_1 quale debitrice esecutata, atteso che detto ricavato è stato già distribuito ai creditori;
parimenti, il 50% del ricavato dalle vendite all'asta di due lotti oggetto del giudizio di pag. 4/5 divisione n. 3066/2022 del Tribunale di Ancona è destinato ad essere assegnato all'intervenuta che ha azionato il proprio credito nei confronti della CP_2
; la prova dell'esistenza dei contratti preliminari relativi ad altri immobili non è Pt_1 stata fornita neanche nella presente fase, ove è consentita ulteriore produzione documentale e l'acquisizione dei mezzi di prova necessari per la decisione.
Inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse – e francamente incomprensibile - la richiesta di sospensione della vendita dell'immobile di Loreto, aggiudicato prima della redazione del ricorso.
In conclusione il reclamo va rigettato. La condanna alle spese di reclamo segue la soccombenza, e va comminata nei confronti delle sole parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese di reclamo in favore delle parti Parte_1 costituite, che per ciascuna si liquidano in €. 3000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura massima, iva e cap come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della reclamante.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 5/5