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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8422 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 30-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 22-9-2025, in data 14-11-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25807/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 2352/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nata a [...] il [...], residente in [...] Margherita n. 91 D, C.F. , elettivamente domiciliata in Via CodiceFiscale_1 Portanova n. 38 presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Sassone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di domanda del 22-9-2023, in data 12-10-2023 veniva sottoposta a visita dalla Commissione medica competente, che accertava una percentuale di invalidità in misura del 67%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 28-11-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, CP_1 ossia dell'assegno di invalidità dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1 Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 2352/2024. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti;
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle seguenti patologie: “Sulla base della scarsa documentazione medica disponibile e delle risultanze dell'esame clinico funzionale effettuato (integrato dall'assessment delle funzioni psichiche di base), è possibile indicare che il complesso patologico da cui la ricorrente è affetta, allo stato, è costituito da: • Stato artrosico a localizzazione elettiva al rachide in esiti di remota correzione per piede equino-varo congenito in soggetto in normopeso. Valutazione: 45% codici di riferimento per analogia e adeguata proporzionalità 7010 e 7214 • Stato depressivo reattivo di grado lieve correlato a condizione malformativa in parte emendata da trattamento chirurgico. Valutazione 25% codice analogo 2205”. Secondo il CTU “tenuto conto del complesso morboso produttivo dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, è da ritenere invalida intorno al cinquantotto Parte_1 per cento (58%). L'espressa valutazione è prossima a quella formulata dalla Commissione medica e dal CTU nominato nel corso dell'ATPO”. Le argomentazioni del consulente, conformi a quelle rese dal consulente nominato nella fase di ATP, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante, nonostante le critiche alla stessa consulenza sollevate da parte attrice, poiché le dette censure non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004). Pertanto la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, in considerazione della percentuale di invalidità rilevata. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato CP_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO recante n. RG 2352/2024, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu, in considerazione della percentuale di invalidità CP_1 rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente.
Napoli, 14-11-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 30-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 22-9-2025, in data 14-11-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25807/2024 del ruolo generale (cui è riunita la n. 2352/2024), avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nata a [...] il [...], residente in [...] Margherita n. 91 D, C.F. , elettivamente domiciliata in Via CodiceFiscale_1 Portanova n. 38 presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Sassone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Ricorrente E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Anna di Stefano Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità; esponeva che, a seguito di domanda del 22-9-2023, in data 12-10-2023 veniva sottoposta a visita dalla Commissione medica competente, che accertava una percentuale di invalidità in misura del 67%. Si costituiva l' che concludeva per il rigetto della domanda. CP_1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza dello status patologico richiesto per il riconoscimento del beneficio. Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 28-11-2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento dei benefici richiesti, CP_1 ossia dell'assegno di invalidità dal momento della domanda amministrativa. L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1 Il giudice acquisiva la documentazione prodotta e disponeva accertamento peritale. Acquisita la relazione peritale e, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 2352/2024. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti;
l'ausiliario ha accertato la sussistenza delle seguenti patologie: “Sulla base della scarsa documentazione medica disponibile e delle risultanze dell'esame clinico funzionale effettuato (integrato dall'assessment delle funzioni psichiche di base), è possibile indicare che il complesso patologico da cui la ricorrente è affetta, allo stato, è costituito da: • Stato artrosico a localizzazione elettiva al rachide in esiti di remota correzione per piede equino-varo congenito in soggetto in normopeso. Valutazione: 45% codici di riferimento per analogia e adeguata proporzionalità 7010 e 7214 • Stato depressivo reattivo di grado lieve correlato a condizione malformativa in parte emendata da trattamento chirurgico. Valutazione 25% codice analogo 2205”. Secondo il CTU “tenuto conto del complesso morboso produttivo dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, è da ritenere invalida intorno al cinquantotto Parte_1 per cento (58%). L'espressa valutazione è prossima a quella formulata dalla Commissione medica e dal CTU nominato nel corso dell'ATPO”. Le argomentazioni del consulente, conformi a quelle rese dal consulente nominato nella fase di ATP, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante, nonostante le critiche alla stessa consulenza sollevate da parte attrice, poiché le dette censure non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004). Pertanto la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, in considerazione della percentuale di invalidità rilevata. Vanno poste a carico dell' le spese di ctu della doppia fase, liquidate con separato CP_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO recante n. RG 2352/2024, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu, in considerazione della percentuale di invalidità CP_1 rilevata e della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente.
Napoli, 14-11-2025 Il giudice dott. Francesco Armato