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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1911 - 2019
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1911 - 2019 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in CA (NA) alla Via Napoli C.F._1
n. 80, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Palladino, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla Via della C.F._2
Resistenza n. 189, presso lo studio dell'avv. Luigi Salatiello, giusta procura alle liti a margine all'atto di comparsa di costituzione.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.06.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa e sentiti i procuratori costituiti, riservava la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 14.02.2019 il SI. Parte_1 conveniva in giudizio la SI.ra , deducendo di aver acquistato, in Parte_2 regime di comunione dei beni con la convenuta, l'immobile sito in CA (NA) alla Via G, Puccini n. 3, così come meglio identificato in citazione, essendo intervenuta sentenza di divorzio giudiziale tra essi coniugi, stante l'indivisibilità dell'immobile chiedeva:
- nell'ipotesi che ciò sia possibile tra le parti, ad assegnare ad uno solo dei condividendi il bene, con l'opportuna e conseguente statuizione sul conguaglio del valore della quota, in favore dell'altro condividente non assegnatario. Esso istante si dichiara disponibile all'acquisto fin da ora all'acquisto dell'altra quota, ma contrario alla cessione della propria in favore dell'altro condividente.
- Ove non possibile, procedere in tal senso, sempre laddove non sussiste accordo tra le parti sul valore del cespite, disporre la vendita all'asta del bene, acquistato in comproprietà da esso istante con la SI.ra in data Parte_2
07.04.1999 e procedere all'attribuzione delle quote.
- Condannare la SI.ra al pagamento delle spese del Parte_2 giudizio.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva la SI.ra , la quale Parte_2 impugnava contestava e le avverse domande e chiedeva:
- Preliminarmente, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condividenti SI.ra e figli, comproprietari della Controparte_1 pertinenza sita al piano terra, dell'immobile oggetto di causa.
- Sempre preliminarmente, sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio R.G. n. 1627/2016 a questo pregiudizialmente connesso.
- In via principale, dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda.
- Sempre in via principale, dichiarare infondata la domanda di divisione così come proposta dal rigettandola nel merito poiché avente ad oggetto un Pt_1 bene personale di essa convenuta per averne, da sola, effettuato il pagamento dell'intero prezzo di acquisto.
- In subordine, qualora si ritenga fondata la domanda attorea, ritenuta
l'indivisibilità del bene comune, assegnare l'immobile ad essa convenuta, determinando l'eventuale residuo conguaglio spettante al SI. alla Parte_1 luce dell'anticipo dell'intero prezzo di acquisto effettuato dalla sola convenuta con somme ricevute in prestito e/o donazione.
- Ove non sia possibile procedere all'assegnazione del bene alla convenuta, disporre la vendita all'asta del bene indivisibile e procedere all'attribuzione delle quote detratte le somme che essa convenuta ha anticipato per
l'acquisto dell'immobile con denaro proprio ed ammontante a circa € 64.524,00 che andranno ad essa attribuiti.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 24.05.2019, il procuratore dell'attore si riportava all'atto introduttivo chiedendone l'accoglimento; il procuratore di parte convenuta, in via preliminare, chiedeva la sospensione del giudizio, in attesa della decisione del giudizio RG. n. 1627/2016, pendente davanti alla dott.ssa (II Sezione) Persona_1
a questo pregiudizialmente connesso;
Il G.I., sentite le parti e letti gli atti , ritenuta fondata la richiesta di parte convenuta, visto l'art. 295 c.c., sospendeva il giudizio fino alla pubblicazione della decisione del procedimento con R.G. 1627/2016, che avrebbe definito la questione ritenuta pregiudiziale.
La decisione emessa nel procedimento portante il n. R.G. 1627/2016, era oggetto di gravame ed il relativo giudizio, portante il N. R.G. 2259/2020, veniva deciso con sentenza n. 2063 / 2023, emessa veniva dalla Corte di Appello di Napoli,
Sez. 3, il 09.05.2023; la detta sentenza, successivamente, oggetto di correzione di errore materiale in data 12.07.2023 e passata in cosa giudicata alla fine del mese di febbraio 2024.
Il giudizio de quo, a seguito della decisione delle questione pregiudiziale, veniva stato riassunto in data 24.02.2025;
Il G.I. fissava l'udienza al 28.05.2025 per il prosieguo del giudizio.
A detta udienza il Giudice, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa matura, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.06.2025.
Quivi, il Giudice ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria, tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§§§ §§ §§§
In limine litis, osserva il Tribunale che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono: -nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del
Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende, invece, necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del
Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023);
Posto ciò, rileva il Tribunale che la domanda di parte attrice è inammissibile per i motivi che seguono.
Invero, va sollevata l'eccezione tendente a far dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, co. 4, с.р.с., in quanto l'attore non ha riassunto nei termini prescritti il presente giudizio.
La sospensione del giudizio civile è una pausa temporanea nello svolgimento di un processo, e la stessa va disposta allorquando può essere "necessaria", quando dipende da una causa pregiudiziale pendente davanti allo stesso giudice o ad altro giudice, o "su istanza di parte", quando le parti del processo la richiedono per giustificati motivi.
Ricostruendo l'iter processuale, il giudicante rileva che il presente giudizio, venne sospeso, ex art. 295 c.p.c., in data 24.05.2019, su richiesta della parte convenuta, in sede di prima udienza di comparizione, in quanto la decisione del presente giudizio era strettamente collegata all'esito di altra causa, avente portata pregiudiziale, in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa de qua “pregiudicata”;
Più in particolare, decidendo sulla “vexata quaestio" il Tribunale osserva che,
a seguito della sospensione, la decisione emessa nel giudizio portante il n. R.G.
1627/2016, fu oggetto di gravame, ed il relativo giudizio veniva definito dalla Corte di Appello di Napoli, giusta sentenza n. 2063/2023 emessa in data 05.05.2023 e pubblicata il 09.05.2023; successivamente la stessa, oggetto di correzione di errore materiale, veniva definitivamente definita in data 19.07.2023;
La parte attrice dava nuovo impulso processuale al processo quiescente, solo in data 24.02.2025, depositando istanza di riassunzione con contestuale domanda di fissazione udienza per la prosecuzione del presente giudizio;
A seguito di detta istanza il Giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 28.05.2025.
Orbene, considerato che l'art. 297 c.p.c. dispone “Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile
o amministrativa di cui all'articolo 295”.
Avendo il procuratore di parte attrice depositato l'istanza per la riassunzione in data 24.02.2025, deve ritenersi in ogni caso ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 297, comma 3 c.p.c., per cui “Se il processo interrotto non viene riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, si estingue.”.
Il detto termine decorre dalla notificazione dell'evento interruttivo o dalla dichiarazione dell'interruzione in udienza ed è da ritenersi perentorio, ed in quanto tale, se non rispettato, comporta la decadenza dalla facoltà di compiere l'atto (nel caso di specie, la riassunzione del giudizio).
Per tali motivi, va dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione è da ritersi assorbita dalla presente decisione.
§§§ §§ §§§
Quanto al regime delle spese va premesso che in generale e ai fini della applicazione dell'art 305 c.p.c. quando il provvedimento del giudice non si risolve in una decisione di merito che riconosca o neghi l'esistenza del diritto azionato, ma si concretizza in una mera dichiarazione di estinzione del processo non è possibile individuare la parte soccombente per cui le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dall'art 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 1911 - 2019 proposta nato a [...] il [...] e, Parte_1 nei confronti nata a [...] il [...], ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il procedimento per i motivi di cui in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa, 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo