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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. ZI AL - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.405/2023 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Ottavio Brocato. Parte_1
- APPELLANTE - contro
CP_1
-APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 9.10.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.02.2021 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Trapani G.L. rappresentando di aver prestato attività CP_1 lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, senza un regolare contratto, dal 15.04.2019 al 22.08.2019, con mansioni di colf convivente livello CS del CCNL di comparto, per sette giorni alla settimana, dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 22:00 (il venerdì dalle 17:00 alle 22:00), con una retribuzioni mensile pari ad euro 700,00 netti. Tanto premesso chiedeva la condanna di controparte al pagamento dell'importo complessivo di euro 5.186,89 a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, TFR e indennità per ferie non godute. L'adito Tribunale, nella contumacia della convenuta, con sentenza n.480/2022, pubblicata il 9.11.2022, rigettava il ricorso per assenza di prova in ordine ai fatti dedotti a presupposto delle rivendicazioni retributive per non avere la ricorrente provveduto alla convocazione dei testi ammessi per l'udienza del 21.09.2021, alla quale questi non erano comparsi. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 5.5.2023, lamentando l'omessa valutazione delle dichiarazioni - rese nel Parte_1 corso della prova delegata ex art.203 c.p.c. svoltasi presso il Tribunale di Torino - dalla teste sorella della ricorrente, idonee a dimostrare “lo svolgimento di Testimone_1 attività lavorativa per conto della parte resistente, l'orario di lavoro effettivo, la durata del rapporto e quant'altro dedotto con il ricorso introduttivo”. Nessuno si è costituito per l'appellata. All'udienza del 9.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non può trovare accoglimento. In via del tutto preliminare è opportuno evidenziare come la ricorrente non censuri la statuizione dell'adito giudice di decadenza dalla prova testimoniale articolata in primo grado. Circostanza che rende pleonastica la produzione, effettuata per la prima volta in appello, dell'atto di citazione dei testi per l'udienza del 21.9.2021. Passando al merito del gravame, ritiene questo collegio che la deposizione della teste come da verbale di prova delegata depositato l'11.04.2025, non fornisca Testimone_1 adeguati elementi atti a sostenere l'assunto attoreo in merito alla sussistenza, alla durata e alla distribuzione orario dell'impegno settimanale, del rapporto lavorativo prospettato in ricorso. Basti in proposito osservare:
- la sporadicità delle occasioni nelle quali la teste poteva riscontrare i fatti di causa “Era il 2019, lavorò circa 5 o 6 mesi. Il lavoro era a Trapani, io stavo qui a Torino, ma ogni tanto andavo a trovare la ricorrente e vedevo che lavorava per questa signora, sono stata 2-3 volte a casa della signora”;
- l'incongruenza fra quanto dichiarato dalla teste circa uno sviluppo temporale del rapporto per tutto il giorno (“lavorava giorno e notte”; “La signora aveva problemi di incontinenza, si svegliava tutte le notti, non accettava di portare il pannolone”; “La signora era lucida, ma poi non dormiva la notte, per via dei tanti risvegli”) e quanto riferito dalla medesima ricorrente la quale ha sempre circoscritto l'orario di lavoro al più dalle 8:00 alle 22:00 (con due ore di pausa pranzo), senza mai accennare ad un impegno lavorativo notturno;
- la sostanziale riconducibilità ad informazione de relato di quanto riferito dalla teste e non frutto di una sua diretta percezione (“io passavo a trovare mia sorella, la consolavo, perché non era contenta di questo lavoro, della sua situazione, non aveva mai giorni liberi e non veniva pagata quanto doveva, lavorava giorno e notte, domenica e festivi”); Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita conferma. Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di conferma la CP_2 sentenza n.480/2022, emessa dal Tribunale GL di Trapani il 9 novembre 2022. Nulla per le spese dell'appello. Così deciso in Palermo il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
ZI AL