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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione, mediante il deposito di note scritte, in data
13.11.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(P.IVA ), in persona del suo Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e Legale Rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente Parte_2
domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Castello n.5, presso lo studio dell'avv. G. Carlo
Grillo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione. attrice
Contro
(P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
amministrazione e legale rappresentante dott. elettivamente domiciliata in CP_2
Reggio Calabria, alla via Amerigo Vespucci n. 1, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzini che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Fabio Giacomo D'Ippolito, giusta procura stesa a margine alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
(P.Iva ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
del Dott. in qualità di Amministratore Delegato, e dott. in CP_4 CP_5
qualità di Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via pagina 1 di 13 Amerigo Vespucci n.1, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzini, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Puglisi, giusta procura in calce alla comparsa di intervento adesivo. intervenuta oggetto: risoluzione contratto di fornitura.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da atti e verbali di causa.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in Parte_3
giudizio innanzi l'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “(i) accertare e dichiarare risolto il rapporto commerciale intercorso tra la Società istante e la per rilevante, grave e pregresso inadempimento di quest'ultima e, Controparte_1
conseguentemente, voglia condannare la predetta al risarcimento dei Controparte_1
conseguenti danni nella misura di € 267.230,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche con il ricorso al principio equitativo ed i tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del presente atto sino al soddisfo;
(ii) condannare la al pagamento della somma di Controparte_1
€ 21.527,00, a titolo di premi di fine anno maturati per il 2014 ed il 2015 e calcolati nella misura del 3% sul volume delle vendite effettuate in ragione di ciascuno dei predetti anni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del presente atto sino al soddisfo;
(iii) annullare e, comunque, dichiarare illegittima, la nota di debito emessa dalla in Controparte_1
data 21/12/2015, riconoscendo dovuto lo sconto incondizionato praticato dalla stessa su di ogni singola fornitura;
(iv) condannare la anche al Controparte_1 Controparte_1
risarcimento del danno all'immagine, nella misura che sarà determinata in corso di causa ed
a mezzo di CTU che, sin d'adesso, si chiede ovvero che sarà determinata in misura equitativa;
(v) gradatamente ed in subordine, ordinare alla di ritirare a proprie cure e Controparte_1
spese la merce dalla stessa fornita e rimasta invenduta a causa del disassortimento con il quale è stata consegnata ovvero del mancato assortimento, ripetutamente, chiesto, pur
pagina 2 di 13 confermato e mai fornito, riconoscendo in favore della Società attrice l'importo corrispondente ai prezzi indicati in fattura e, in caso di contestazione, da determinarsi a mezzo di CTU;
(vi) condannare, in ogni caso, la al pagamento delle spese e competenze del CP_1
giudizio”.
A fondamento della propria domanda, l'attrice rappresentava di aver svolto, sin dal 2000,
l'attività di rivendita all'ingrosso ed al minuto di prodotti dell'intimo, di abbigliamento uomo, donna e bambino.
A decorrere dal 2003, aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società convenuta per la fornitura di generi per l'abbigliamento, intimo, uomo, donna e bambino, tali da far registrare, nel periodo, un volume di affari pari ad € 2.107.196,14 oltre IVA, con una media di fatturato pari a circa € 390.000,00 oltre IVA l'anno.
Affermava che, nel corso di tale rapporto, aveva sottoscritto gli ordini di acquisto della produzione per le stagioni Primavera/Estate ed Autunno/Inverno, ricevendo conferma dell'avvenuta accettazione degli ordini. Aveva, quindi, provveduto ad allestire il proprio campionario per ogni singola stagione che aveva affidato alla propria rete di vendita affinché collocasse presso la propria clientela i generi di abbigliamento ricompresi in detti campionari, alla cui consegna aveva, quindi, provveduto direttamente ed in tempo utile per l'inizio di ogni stagione.
In più, all'inizio di ogni anno solare la aveva riconosciuto in favore della CP_1 Pt_3
un premio sul volume di fatturato, nella misura del 2% sino al 2011 e, per il periodo
[...]
successivo, nella misura del 3%. La predetta società, inoltre, aveva sempre riconosciuto in favore dell'attrice uno sconto incondizionato in fattura pari al 5%.
Chiariva che nel corso delle singole stagioni, aveva integrato i vari ordini di acquisto, indicando direttamente alla gli articoli occorrenti per il riassortimento del CP_1
campionario, in modo tale che l'assortimento della linea fosse sempre disponibile per la propria clientela.
Nel giugno del 2015, la società convenuta aveva consegnato all'attrice le forniture commissionate per la stagione P/E 2015 con notevole ritardo e non complete, tanto che pagina 3 di 13 l'attrice aveva sollevato le prime contestazioni;
inoltre, gli ordini che erano stati
Pa commissionati per la stagione A/I 2015/2016, pur confermati, non erano stati consegnati senza alcuna preventiva comunicazione.
Specificava che anche gli ordini che erano stati trasmessi per il riassortimento dei prodotti afferenti alla fornitura P/E 2015 erano rimasti inevasi e, pertanto, la Parte_3
aveva dovuto riscontrare un invenduto di merce per un valore di circa € 100.000,00.
Rilevava che i ritardi e, successivamente, la mancata consegna e il mancato riassortimento, avevano comportato lo sviamento della clientela ormai fidelizzata alla linea dei prodotti venduti dalla . CP_1
Così, con lettera del 10.11.2015, aveva contestato l'inadempimento della e aveva CP_1
preso atto che quest'ultima, con propria lettera del 18.11.2015, aveva minacciato la revoca degli sconti (già praticati) ed aveva contestato il proprio obbligo al pagamento dei premi di fine anno.
A fronte della contestazione del comportamento assunto dalla con lettera del CP_1
02.12.2015, la società attrice si era vista recapitare la nota di debito emessa per €
20.166,71, anche questa contestata e respinta dalla con propria del 27.01.2016. Parte_3
Riportava, quindi, le inadempienze della convenuta come segue: a) mancata evasione degli ordini per la stagione A/I 2015/2016; b) mancato riassortimento dei prodotti relativi alla stagione P/E 2015; c) mancata evasione ordini per la stagione P/E 2016; d) giacenza nel deposito di merce disassortita e rimasta invenduta, per un valore di acquisto di circa €
100.000,00, oltre IVA;
e) sviamento della clientela.
In punto di diritto, affermava preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., tenuto conto che l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta a Reggio Calabria.
Eccepiva, poi, l'inadempimento della società convenuta avendo la stessa consegnato con notevole ritardo e in maniera incompleta e disassortita gli ordini di acquisto per la stagione
P/E 2015 e non avendo mai evaso, senza giustificazione, gli ordini relativi alla stagione A/I
2015/2016. Poneva in evidenza che la natura dell'attività svolta richiedeva la necessità di pagina 4 di 13 ricevere le forniture con largo anticipo rispetto ad ogni stagione, in modo da poter approntare in tempo un campionario che ricomprendesse gli articoli commissionati alle industrie ovvero ai grandi gruppi della distribuzione.
Contestava un ulteriore inadempimento avuto riguardo al mancato pagamento dei premi di fine anno maturati, relativi agli anni 2015 e 2016, pari all'importo di € 21.527,00, oltre all'illegittima ed arbitraria revoca dello sconto incondizionato ed applicato in fattura per tutta la durata del rapporto.
Quantificava, complessivamente, i danni in € 267.230,00 (€ 100.000,00 per il mancato guadagno riferito alla stagione P/E 2015 e ai riassortimenti degli articoli continuativi, €
17.062,00 per il mancato guadagno riferito alla stagione A/I 2015-2016, € 150.168,00 per lo sviamento della clientela), oltre al danno all'immagine.
Rilevava, inoltre, la debenza dei premi maturati negli anni 2014 e 2015, pari a complessivi € 21.527,00, e del diritto allo sconto convenuto con conseguente annullamento della nota di debito di € 20.166,17.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.09.2016, si costituiva in giudizio la la quale precisava di non utilizzare la conferma di avvenuta Controparte_1
accettazione degli ordini.
Poneva, altresì, in evidenza che dal marzo del 2015 l'esposizione debitoria dell'attrice aveva raggiunto livelli molto consistenti, tali da costringerla a rifiutare parzialmente la consegna degli ordini relativi alla stagione P/E 2015, a bloccare (quasi) per intero la consegna degli ordini relativi alla stagione A/I 2015-2016 e a non accettare la richiesta della società attrice di concessione di premi e/o sconti sul fatturato annuo.
Precisava che l'attrice non aveva mai contestato nulla avuto riguardo alla parziale consegna della collezione P/E 2015; affermava di non aver mai ricevuto ordini di riassortimento disconoscendo qualsiasi tipo di danno da merce invenduta.
Deduceva di aver interrotto le consegne alla fine di agosto 2015 a causa dei predetti mancati pagamenti della Poneva, in ogni caso, in evidenza che prima di Parte_3
pagina 5 di 13 interrompere le consegne aveva sollecitato diverse volte la società attrice al pagamento di quanto dovuto, senza mai ricevere alcun tipo di riscontro o comunicazione.
Rilevava che alla data del 05.03.2015 l'attrice aveva maturato un debito nei propri confronti, per ordini risalenti agli anni 2013 e 2014, pari ad € 138.774,47.
Di conseguenza, con comunicazione mail del 24.03.2015, aveva sollecitato l'attrice a pagare il debito ammontante a complessivi € 123.721,77 (importo ridotto poiché, nel frattempo, l'attrice aveva pagato degli acconti).
Con comunicazione del 07.04.2015 la società convenuta aveva nuovamente sollecitato l'attrice a pagare il debito, aumentato a quella data ad € 146.024,76. Ulteriore sollecito era stato inviato in data 17.06.2015 al fine di ottenere il pagamento del debito scaduto, a quella data pari ad € 127.925,71. Successivamente, con comunicazione del 10.07.2015, era stato richiesto il pagamento di € 167.313,26.
Non essendo pervenuto alcun riscontro da parte dell'attrice, alla fine di agosto 2015 la aveva deciso di interrompere la consegna degli articoli oggetto degli ordini relativi CP_1
alla collezione A/I 2015-2016, già in parte consegnati.
Precisava che al momento di introduzione del presente giudizio il debito complessivo accumulato dalla società convenuta era pari ad € 135.191,76, oltre interessi moratori ex
D.lgs. 231/2002, riportando analiticamente le singole poste debitorie relative alla posizione della Parte_3
Quanto ai premi di fine anno, affermava l'inesistenza di alcun obbligo di corrisponderli tenuto conto che il conferimento degli stessi, alla fine di ogni anno, era frutto di una propria valutazione spontanea avuto riguardo al se ed a che percentuale riconoscere tale tipo di premio.
In ogni caso, pur ribadendo la propria discrezionalità nel riconoscere tale percentuale di sconto, affermava l'errato calcolo delle somme eventualmente dovute, quantificate dall'attrice in € 23.861,54, in luogo della complessiva somma pari ad € 12.518,20.
Contestava, inoltre, la debenza dello sconto del 5% su tutto il fatturato invocando, ancora una volta, la discrezionalità nell'applicazione dello stesso. Deduceva, infatti, che dalle pagina 6 di 13 numerose fatture prodotte era possibile evincere la presenza di tale sconto del 5% solo in alcune delle stesse con ciò escludendo “l'incondizionato diritto” allo sconto affermato dall'attrice. Precisava, altresì, di aver dovuto emettere una nota di debito (n. 49.518 del
21.12.2015) della somma di € 20.166,71 proprio in forza dell'inadempimento dell'obbligo di pagare gli articoli regolarmente consegnati nel 2015 posto in essere dall'attrice.
Rilevava l'infondatezza del chiesto risarcimento del danno;
in particolare, escludeva la sussistenza del danno da mancato guadagno pari ad € 100.000,00 per la stagione P/E 2015 oltre ai riassortimenti, ad € 17.062,00 per la stagione A/I 2015-2016 (21% calcolato sull'ammontare degli ordini sottoscritti e non evasi), oltre al danno di € 150.168,00 per lo sviamento della clientela e al generico danno all'immagine.
Quanto al riassortimento relativo alla stagione A/I 2014-2015, affermava che lo stesso era stato interamente recapitato all'attrice.
In punto di diritto allegava di non essere riuscita a costituirsi tempestivamente, tuttavia, rilevava che il proprio credito nei confronti dell'attrice avrebbe potuto essere accertato d'ufficio dal giudice richiedendo unicamente un calcolo aritmetico di dare e avere.
Concludeva rassegnando le seguenti richieste: “A) rigettare le domande comunque tutte rassegnate dall'attrice “ contro la “ , in quanto infondate in Parte_5 Controparte_1
fatto e in diritto e accertare, in tutti i casi, che la convenuta è creditrice nei confronti CP_1
dell'attrice della somma complessiva si euro 135.191,76, (euro Parte_3
centrotrentacinquemilacentonovantuno, 76) il tutto oltre agli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002, il tutto per i fatti e le ragioni esposti dettagliatamente nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta […] in tutti i casi: C) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso degli oneri accessori (I.V.A. e C.P.A.) e delle spese generali 15%”.
All'udienza del 14.09.2016 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice rilevava la costituzione tardiva della convenuta, evidenziando le decadenze processuali di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con la conseguenza inammissibilità della domanda di accertamento del credito di € 135.191,76.
pagina 7 di 13 Precisava che sin dal 25.03.2016 la convenuta aveva presentato al Tribunale Fallimentare di Busto Arsizio domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F., c.d. in bianco, ossia senza formulare la proposta rivolta ai creditori e senza depositare il Piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 della predetta norma.
Pertanto, rilavava che la società convenuta versava in uno stato di insolvenza da oltre un anno.
Affermava che da diversi anni tra le parti era stato aperto un conto corrente sul quale erano state annotate sia le fatture emesse a fronte delle forniture effettuate nel periodo, sia gli assegni bancari che l'attrice aveva consegnato ad ogni periodica chiusura di conto.
Più specificamente, sosteneva che nel corso del 2014 erano stati consegnati alla convenuta n. 11 assegni bancari pari a complessivi € 245.019,13; nel corso del 2015 erano stati consegnati alla convenuta n. 12 assegni bancari pari a complessivi € 426.670,85; nel corso del 2016 era stato consegnato l'assegno bancario n. 1056270860 per € 26.032,41.
In sostanza, affermava che il rapporto commerciale tra le parti si era svolto con reciproca soddisfazione fintantoché la convenuta non era entrata in crisi e non era, pertanto, stata più stata in grado di effettuare le forniture nei tempi dovuti e per le quantità convenute.
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta rilevava la mancata contestazione di parte attrice dei fatti allegati affermando, quindi, l'intervenuta prova degli stessi.
Con le terza memoria istruttoria, parte convenuta rilevava come solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e quindi tardivamente, l'attrice aveva fatto riferimento ad un asserito accordo tra le parti circa i termini e le modalità di pagamento, differenti rispetto ai termini riportati sulle fatture emesse e, comunque, disconosceva tale circostanza ritenendola del tutto inventata.
Con comparsa di intervento adesivo ex art. 111 comma 3 c.p.c., depositata il 05.11.2018, si costituiva in giudizio la rappresentando di Controparte_3
essere subentrata in tutti i rapporti che facevano capo a , nei limiti e con le CP_1
precisazioni di cui al bando di gara ex art. 163 bis L.F, a seguito dell'omologazione del
Concordato Preventivo da parte del Tribunale di Busto Arsizio.
pagina 8 di 13 Con ordinanza del 09.11.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07.11.2018, il GI ordinava alla convenuta di produrre in giudizio copia della domanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Busto Arsizio.
Dopo diversi rinvii e disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del
24.01.2021 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
Controparte_1
All'udienza del 20.04.2022, il procuratore della società interveniente rappresentava che la era stata cancellata dal registro delle imprese in data 31.01.2019 e, Controparte_1
pertanto, chiedeva l'interruzione del processo. Eccepiva, inoltre, la decadenza della società attrice dalla richiesta di interpello tenuto conto che la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del provvedimento ammissivo al legale rappresentante della società convenuta essendo stata anteriormente cancellata dal registro delle imprese. Il procuratore di parte attrice rilevava la necessità, ai fini dell'interruzione del giudizio, della dichiarazione, portata a conoscenza delle altre parti del giudizio, della parte ovvero del suo difensore della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Con ordinanza del 16.06.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
08.06.2022, il GI rigettava la richiesta di interruzione del giudizio formulata dalla CP_6
tenuto conto della mancata dichiarazione della cancellazione della convenuta dal
[...]
registro delle imprese da parte del procuratore della stessa e rinviava la causa per l'escussione dei testi.
All'udienza del 09.11.2022 veniva escusso il teste e all'udienza del Testimone_1
26.04.2023 veniva escussa la teste . Tes_2
Con ordinanza del 19.10.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2023, il GI rigettava la richiesta di ctu e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 9 di 13 1.1.In primo luogo, è ammissibile l'intervento in giudizio della Controparte_3
quale assuntrice del Concordato Preventivo, ex art. 111 comma 3 c.p.c.
[...]
nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, è inammissibile la domanda di pagamento formulata dalla convenuta, costituitasi tardivamente e allo stesso modo è inammissibile la stessa domanda formulata dal successore che subentra nella stessa situazione processuale.
2.Ciò detto, invocando il principio della ragione più liquida (Cass. civ., sez. V, n.
363/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile
dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta
di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e
sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi
dell'art. 276 c.p.c.”), nel merito le domande di parte attrice vanno rigettate per mancata prova del danno.
Si rileva, sul punto, che non risulta provato il danno allegato dall'attrice, essendo stati prodotti in giudizio, a fondamento della pretesa creditoria, degli atti unilaterali provenienti dalla stessa parte, e contestati dalla convenuta, recanti prospetti di merce asseritamente invenduta e indicazione di premi asseritamente maturati.
Più specificamente, l'attrice contesta l'inadempimento della convenuta nella consegna dei beni oggetto della fornitura, richiedendo il risarcimento del danno cagionato da tali mancate consegne ovvero dal ritardo delle stesse, oltre al riconoscimento delle somme maturate a titolo di premi di fine anno e di sconto in fattura.
pagina 10 di 13 Dal canto suo, la convenuta, oltre a porre in evidenza la sussistenza di un controcredito ed a formulare la richiesta di compensazione, ha eccepito l'inadempimento della controparte. Tale ultima eccezione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, stante la costituzione della convenuta oltre i termini di legge e la natura di eccezione in senso proprio della predetta.
Ebbene, si rileva che, posta la pacifica sussistenza del rapporto commerciale tra le odierne parti del giudizio, risulta contestato l'inadempimento della convenuta e, soprattutto,
risulta non provato il danno conseguenza subito dall'attrice a seguito dello stesso.
Infatti, si evidenzia che, quanto al danno derivante dal residuo dei capi in magazzino,
parte attrice produce solo un prospetto (cfr. all. 9 bis fascicolo attoreo), redatto dalla stessa e privo di qualsivoglia forma di autenticazione/riscontro, recante le giacenze di magazzino alla data del 31.12.2015. Si ritiene che tale documento non sia idoneo a fornire la prova del danno, tenuto conto che non è possibile avere contezza della eventuale e successiva vendita della merce in questione.
Allo stesso modo il danno da mancato guadagno o per sviamento della clientela non risula provato non essendo forniti elementi concreti da cui desumerlo. A tal fine sarebbe stato necessario produrre le scritture contabili, quali bilanci, registri vendite, degli anni precedenti e di quelli del periodo interessato dal lamentato inadempimento per dimostrare il calo della redditività, e non dei meri prospetti privi di riscontro.
Di conseguenza, la CTU richiesta avrebbe carattere esplorativo.
Si precisa, altresì, che non è neppure possibile procedere ad una liquidazione del danno secondo equità tenuto conto che la stessa, in ogni caso, sottende la prova della sussistenza del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 4310/2018: “L'esercizio del potere discrezionale di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
pagina 11 di 13 espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio
di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale
correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la
parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del
pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di
dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”).
Insufficiente a tale scopo è anche la prova orale assunta.
Quanto al danno all'immagine ovvero al danno derivante dallo sviamento della clientela,
gli stessi non possono essere considerati danni in re ipsa e necessitano, pertanto, di apposita allegazione e prova, non fornita nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
19551/2023: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone
giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente
protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un
mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche
tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione
di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails"
inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla
società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in
difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche
con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva
contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine
societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta
diffamatoria realizzata)”).
pagina 12 di 13 Da ultimo, quanto al pagamento dei premi maturati e dello sconto in fattura, corre l'obbligo di precisare che gli stessi non assurgono a pattuizioni contrattuali ma sono,
evidentemente, delle concessioni che la società fornitrice era solita riconoscere ai clienti con cui intratteneva proficui e regolari rapporti commerciali. Appare evidente che, nel caso di specie, i rapporti commerciali tra le parti si siano incrinati e, pertanto, la società convenuta abbia assunto la decisione di non riconoscere più gli sconti in fattura ovvero i premi di fine anno.
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione e degli sivluppi processuali, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara inammissibili le domande dell'interveniente.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, 29.03.2025
il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione, mediante il deposito di note scritte, in data
13.11.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(P.IVA ), in persona del suo Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e Legale Rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente Parte_2
domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Castello n.5, presso lo studio dell'avv. G. Carlo
Grillo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione. attrice
Contro
(P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
amministrazione e legale rappresentante dott. elettivamente domiciliata in CP_2
Reggio Calabria, alla via Amerigo Vespucci n. 1, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzini che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Fabio Giacomo D'Ippolito, giusta procura stesa a margine alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
(P.Iva ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
del Dott. in qualità di Amministratore Delegato, e dott. in CP_4 CP_5
qualità di Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via pagina 1 di 13 Amerigo Vespucci n.1, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzini, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Puglisi, giusta procura in calce alla comparsa di intervento adesivo. intervenuta oggetto: risoluzione contratto di fornitura.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da atti e verbali di causa.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in Parte_3
giudizio innanzi l'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “(i) accertare e dichiarare risolto il rapporto commerciale intercorso tra la Società istante e la per rilevante, grave e pregresso inadempimento di quest'ultima e, Controparte_1
conseguentemente, voglia condannare la predetta al risarcimento dei Controparte_1
conseguenti danni nella misura di € 267.230,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche con il ricorso al principio equitativo ed i tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del presente atto sino al soddisfo;
(ii) condannare la al pagamento della somma di Controparte_1
€ 21.527,00, a titolo di premi di fine anno maturati per il 2014 ed il 2015 e calcolati nella misura del 3% sul volume delle vendite effettuate in ragione di ciascuno dei predetti anni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica del presente atto sino al soddisfo;
(iii) annullare e, comunque, dichiarare illegittima, la nota di debito emessa dalla in Controparte_1
data 21/12/2015, riconoscendo dovuto lo sconto incondizionato praticato dalla stessa su di ogni singola fornitura;
(iv) condannare la anche al Controparte_1 Controparte_1
risarcimento del danno all'immagine, nella misura che sarà determinata in corso di causa ed
a mezzo di CTU che, sin d'adesso, si chiede ovvero che sarà determinata in misura equitativa;
(v) gradatamente ed in subordine, ordinare alla di ritirare a proprie cure e Controparte_1
spese la merce dalla stessa fornita e rimasta invenduta a causa del disassortimento con il quale è stata consegnata ovvero del mancato assortimento, ripetutamente, chiesto, pur
pagina 2 di 13 confermato e mai fornito, riconoscendo in favore della Società attrice l'importo corrispondente ai prezzi indicati in fattura e, in caso di contestazione, da determinarsi a mezzo di CTU;
(vi) condannare, in ogni caso, la al pagamento delle spese e competenze del CP_1
giudizio”.
A fondamento della propria domanda, l'attrice rappresentava di aver svolto, sin dal 2000,
l'attività di rivendita all'ingrosso ed al minuto di prodotti dell'intimo, di abbigliamento uomo, donna e bambino.
A decorrere dal 2003, aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società convenuta per la fornitura di generi per l'abbigliamento, intimo, uomo, donna e bambino, tali da far registrare, nel periodo, un volume di affari pari ad € 2.107.196,14 oltre IVA, con una media di fatturato pari a circa € 390.000,00 oltre IVA l'anno.
Affermava che, nel corso di tale rapporto, aveva sottoscritto gli ordini di acquisto della produzione per le stagioni Primavera/Estate ed Autunno/Inverno, ricevendo conferma dell'avvenuta accettazione degli ordini. Aveva, quindi, provveduto ad allestire il proprio campionario per ogni singola stagione che aveva affidato alla propria rete di vendita affinché collocasse presso la propria clientela i generi di abbigliamento ricompresi in detti campionari, alla cui consegna aveva, quindi, provveduto direttamente ed in tempo utile per l'inizio di ogni stagione.
In più, all'inizio di ogni anno solare la aveva riconosciuto in favore della CP_1 Pt_3
un premio sul volume di fatturato, nella misura del 2% sino al 2011 e, per il periodo
[...]
successivo, nella misura del 3%. La predetta società, inoltre, aveva sempre riconosciuto in favore dell'attrice uno sconto incondizionato in fattura pari al 5%.
Chiariva che nel corso delle singole stagioni, aveva integrato i vari ordini di acquisto, indicando direttamente alla gli articoli occorrenti per il riassortimento del CP_1
campionario, in modo tale che l'assortimento della linea fosse sempre disponibile per la propria clientela.
Nel giugno del 2015, la società convenuta aveva consegnato all'attrice le forniture commissionate per la stagione P/E 2015 con notevole ritardo e non complete, tanto che pagina 3 di 13 l'attrice aveva sollevato le prime contestazioni;
inoltre, gli ordini che erano stati
Pa commissionati per la stagione A/I 2015/2016, pur confermati, non erano stati consegnati senza alcuna preventiva comunicazione.
Specificava che anche gli ordini che erano stati trasmessi per il riassortimento dei prodotti afferenti alla fornitura P/E 2015 erano rimasti inevasi e, pertanto, la Parte_3
aveva dovuto riscontrare un invenduto di merce per un valore di circa € 100.000,00.
Rilevava che i ritardi e, successivamente, la mancata consegna e il mancato riassortimento, avevano comportato lo sviamento della clientela ormai fidelizzata alla linea dei prodotti venduti dalla . CP_1
Così, con lettera del 10.11.2015, aveva contestato l'inadempimento della e aveva CP_1
preso atto che quest'ultima, con propria lettera del 18.11.2015, aveva minacciato la revoca degli sconti (già praticati) ed aveva contestato il proprio obbligo al pagamento dei premi di fine anno.
A fronte della contestazione del comportamento assunto dalla con lettera del CP_1
02.12.2015, la società attrice si era vista recapitare la nota di debito emessa per €
20.166,71, anche questa contestata e respinta dalla con propria del 27.01.2016. Parte_3
Riportava, quindi, le inadempienze della convenuta come segue: a) mancata evasione degli ordini per la stagione A/I 2015/2016; b) mancato riassortimento dei prodotti relativi alla stagione P/E 2015; c) mancata evasione ordini per la stagione P/E 2016; d) giacenza nel deposito di merce disassortita e rimasta invenduta, per un valore di acquisto di circa €
100.000,00, oltre IVA;
e) sviamento della clientela.
In punto di diritto, affermava preliminarmente la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., tenuto conto che l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta a Reggio Calabria.
Eccepiva, poi, l'inadempimento della società convenuta avendo la stessa consegnato con notevole ritardo e in maniera incompleta e disassortita gli ordini di acquisto per la stagione
P/E 2015 e non avendo mai evaso, senza giustificazione, gli ordini relativi alla stagione A/I
2015/2016. Poneva in evidenza che la natura dell'attività svolta richiedeva la necessità di pagina 4 di 13 ricevere le forniture con largo anticipo rispetto ad ogni stagione, in modo da poter approntare in tempo un campionario che ricomprendesse gli articoli commissionati alle industrie ovvero ai grandi gruppi della distribuzione.
Contestava un ulteriore inadempimento avuto riguardo al mancato pagamento dei premi di fine anno maturati, relativi agli anni 2015 e 2016, pari all'importo di € 21.527,00, oltre all'illegittima ed arbitraria revoca dello sconto incondizionato ed applicato in fattura per tutta la durata del rapporto.
Quantificava, complessivamente, i danni in € 267.230,00 (€ 100.000,00 per il mancato guadagno riferito alla stagione P/E 2015 e ai riassortimenti degli articoli continuativi, €
17.062,00 per il mancato guadagno riferito alla stagione A/I 2015-2016, € 150.168,00 per lo sviamento della clientela), oltre al danno all'immagine.
Rilevava, inoltre, la debenza dei premi maturati negli anni 2014 e 2015, pari a complessivi € 21.527,00, e del diritto allo sconto convenuto con conseguente annullamento della nota di debito di € 20.166,17.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.09.2016, si costituiva in giudizio la la quale precisava di non utilizzare la conferma di avvenuta Controparte_1
accettazione degli ordini.
Poneva, altresì, in evidenza che dal marzo del 2015 l'esposizione debitoria dell'attrice aveva raggiunto livelli molto consistenti, tali da costringerla a rifiutare parzialmente la consegna degli ordini relativi alla stagione P/E 2015, a bloccare (quasi) per intero la consegna degli ordini relativi alla stagione A/I 2015-2016 e a non accettare la richiesta della società attrice di concessione di premi e/o sconti sul fatturato annuo.
Precisava che l'attrice non aveva mai contestato nulla avuto riguardo alla parziale consegna della collezione P/E 2015; affermava di non aver mai ricevuto ordini di riassortimento disconoscendo qualsiasi tipo di danno da merce invenduta.
Deduceva di aver interrotto le consegne alla fine di agosto 2015 a causa dei predetti mancati pagamenti della Poneva, in ogni caso, in evidenza che prima di Parte_3
pagina 5 di 13 interrompere le consegne aveva sollecitato diverse volte la società attrice al pagamento di quanto dovuto, senza mai ricevere alcun tipo di riscontro o comunicazione.
Rilevava che alla data del 05.03.2015 l'attrice aveva maturato un debito nei propri confronti, per ordini risalenti agli anni 2013 e 2014, pari ad € 138.774,47.
Di conseguenza, con comunicazione mail del 24.03.2015, aveva sollecitato l'attrice a pagare il debito ammontante a complessivi € 123.721,77 (importo ridotto poiché, nel frattempo, l'attrice aveva pagato degli acconti).
Con comunicazione del 07.04.2015 la società convenuta aveva nuovamente sollecitato l'attrice a pagare il debito, aumentato a quella data ad € 146.024,76. Ulteriore sollecito era stato inviato in data 17.06.2015 al fine di ottenere il pagamento del debito scaduto, a quella data pari ad € 127.925,71. Successivamente, con comunicazione del 10.07.2015, era stato richiesto il pagamento di € 167.313,26.
Non essendo pervenuto alcun riscontro da parte dell'attrice, alla fine di agosto 2015 la aveva deciso di interrompere la consegna degli articoli oggetto degli ordini relativi CP_1
alla collezione A/I 2015-2016, già in parte consegnati.
Precisava che al momento di introduzione del presente giudizio il debito complessivo accumulato dalla società convenuta era pari ad € 135.191,76, oltre interessi moratori ex
D.lgs. 231/2002, riportando analiticamente le singole poste debitorie relative alla posizione della Parte_3
Quanto ai premi di fine anno, affermava l'inesistenza di alcun obbligo di corrisponderli tenuto conto che il conferimento degli stessi, alla fine di ogni anno, era frutto di una propria valutazione spontanea avuto riguardo al se ed a che percentuale riconoscere tale tipo di premio.
In ogni caso, pur ribadendo la propria discrezionalità nel riconoscere tale percentuale di sconto, affermava l'errato calcolo delle somme eventualmente dovute, quantificate dall'attrice in € 23.861,54, in luogo della complessiva somma pari ad € 12.518,20.
Contestava, inoltre, la debenza dello sconto del 5% su tutto il fatturato invocando, ancora una volta, la discrezionalità nell'applicazione dello stesso. Deduceva, infatti, che dalle pagina 6 di 13 numerose fatture prodotte era possibile evincere la presenza di tale sconto del 5% solo in alcune delle stesse con ciò escludendo “l'incondizionato diritto” allo sconto affermato dall'attrice. Precisava, altresì, di aver dovuto emettere una nota di debito (n. 49.518 del
21.12.2015) della somma di € 20.166,71 proprio in forza dell'inadempimento dell'obbligo di pagare gli articoli regolarmente consegnati nel 2015 posto in essere dall'attrice.
Rilevava l'infondatezza del chiesto risarcimento del danno;
in particolare, escludeva la sussistenza del danno da mancato guadagno pari ad € 100.000,00 per la stagione P/E 2015 oltre ai riassortimenti, ad € 17.062,00 per la stagione A/I 2015-2016 (21% calcolato sull'ammontare degli ordini sottoscritti e non evasi), oltre al danno di € 150.168,00 per lo sviamento della clientela e al generico danno all'immagine.
Quanto al riassortimento relativo alla stagione A/I 2014-2015, affermava che lo stesso era stato interamente recapitato all'attrice.
In punto di diritto allegava di non essere riuscita a costituirsi tempestivamente, tuttavia, rilevava che il proprio credito nei confronti dell'attrice avrebbe potuto essere accertato d'ufficio dal giudice richiedendo unicamente un calcolo aritmetico di dare e avere.
Concludeva rassegnando le seguenti richieste: “A) rigettare le domande comunque tutte rassegnate dall'attrice “ contro la “ , in quanto infondate in Parte_5 Controparte_1
fatto e in diritto e accertare, in tutti i casi, che la convenuta è creditrice nei confronti CP_1
dell'attrice della somma complessiva si euro 135.191,76, (euro Parte_3
centrotrentacinquemilacentonovantuno, 76) il tutto oltre agli interessi moratori ex D.lgs.
231/2002, il tutto per i fatti e le ragioni esposti dettagliatamente nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta […] in tutti i casi: C) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso degli oneri accessori (I.V.A. e C.P.A.) e delle spese generali 15%”.
All'udienza del 14.09.2016 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice rilevava la costituzione tardiva della convenuta, evidenziando le decadenze processuali di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con la conseguenza inammissibilità della domanda di accertamento del credito di € 135.191,76.
pagina 7 di 13 Precisava che sin dal 25.03.2016 la convenuta aveva presentato al Tribunale Fallimentare di Busto Arsizio domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F., c.d. in bianco, ossia senza formulare la proposta rivolta ai creditori e senza depositare il Piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 della predetta norma.
Pertanto, rilavava che la società convenuta versava in uno stato di insolvenza da oltre un anno.
Affermava che da diversi anni tra le parti era stato aperto un conto corrente sul quale erano state annotate sia le fatture emesse a fronte delle forniture effettuate nel periodo, sia gli assegni bancari che l'attrice aveva consegnato ad ogni periodica chiusura di conto.
Più specificamente, sosteneva che nel corso del 2014 erano stati consegnati alla convenuta n. 11 assegni bancari pari a complessivi € 245.019,13; nel corso del 2015 erano stati consegnati alla convenuta n. 12 assegni bancari pari a complessivi € 426.670,85; nel corso del 2016 era stato consegnato l'assegno bancario n. 1056270860 per € 26.032,41.
In sostanza, affermava che il rapporto commerciale tra le parti si era svolto con reciproca soddisfazione fintantoché la convenuta non era entrata in crisi e non era, pertanto, stata più stata in grado di effettuare le forniture nei tempi dovuti e per le quantità convenute.
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta rilevava la mancata contestazione di parte attrice dei fatti allegati affermando, quindi, l'intervenuta prova degli stessi.
Con le terza memoria istruttoria, parte convenuta rilevava come solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e quindi tardivamente, l'attrice aveva fatto riferimento ad un asserito accordo tra le parti circa i termini e le modalità di pagamento, differenti rispetto ai termini riportati sulle fatture emesse e, comunque, disconosceva tale circostanza ritenendola del tutto inventata.
Con comparsa di intervento adesivo ex art. 111 comma 3 c.p.c., depositata il 05.11.2018, si costituiva in giudizio la rappresentando di Controparte_3
essere subentrata in tutti i rapporti che facevano capo a , nei limiti e con le CP_1
precisazioni di cui al bando di gara ex art. 163 bis L.F, a seguito dell'omologazione del
Concordato Preventivo da parte del Tribunale di Busto Arsizio.
pagina 8 di 13 Con ordinanza del 09.11.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07.11.2018, il GI ordinava alla convenuta di produrre in giudizio copia della domanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Busto Arsizio.
Dopo diversi rinvii e disposta la trattazione scritta della causa, con ordinanza del
24.01.2021 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della
Controparte_1
All'udienza del 20.04.2022, il procuratore della società interveniente rappresentava che la era stata cancellata dal registro delle imprese in data 31.01.2019 e, Controparte_1
pertanto, chiedeva l'interruzione del processo. Eccepiva, inoltre, la decadenza della società attrice dalla richiesta di interpello tenuto conto che la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del provvedimento ammissivo al legale rappresentante della società convenuta essendo stata anteriormente cancellata dal registro delle imprese. Il procuratore di parte attrice rilevava la necessità, ai fini dell'interruzione del giudizio, della dichiarazione, portata a conoscenza delle altre parti del giudizio, della parte ovvero del suo difensore della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Con ordinanza del 16.06.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
08.06.2022, il GI rigettava la richiesta di interruzione del giudizio formulata dalla CP_6
tenuto conto della mancata dichiarazione della cancellazione della convenuta dal
[...]
registro delle imprese da parte del procuratore della stessa e rinviava la causa per l'escussione dei testi.
All'udienza del 09.11.2022 veniva escusso il teste e all'udienza del Testimone_1
26.04.2023 veniva escussa la teste . Tes_2
Con ordinanza del 19.10.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2023, il GI rigettava la richiesta di ctu e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 9 di 13 1.1.In primo luogo, è ammissibile l'intervento in giudizio della Controparte_3
quale assuntrice del Concordato Preventivo, ex art. 111 comma 3 c.p.c.
[...]
nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, è inammissibile la domanda di pagamento formulata dalla convenuta, costituitasi tardivamente e allo stesso modo è inammissibile la stessa domanda formulata dal successore che subentra nella stessa situazione processuale.
2.Ciò detto, invocando il principio della ragione più liquida (Cass. civ., sez. V, n.
363/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile
dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta
di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario
esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e
sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi
dell'art. 276 c.p.c.”), nel merito le domande di parte attrice vanno rigettate per mancata prova del danno.
Si rileva, sul punto, che non risulta provato il danno allegato dall'attrice, essendo stati prodotti in giudizio, a fondamento della pretesa creditoria, degli atti unilaterali provenienti dalla stessa parte, e contestati dalla convenuta, recanti prospetti di merce asseritamente invenduta e indicazione di premi asseritamente maturati.
Più specificamente, l'attrice contesta l'inadempimento della convenuta nella consegna dei beni oggetto della fornitura, richiedendo il risarcimento del danno cagionato da tali mancate consegne ovvero dal ritardo delle stesse, oltre al riconoscimento delle somme maturate a titolo di premi di fine anno e di sconto in fattura.
pagina 10 di 13 Dal canto suo, la convenuta, oltre a porre in evidenza la sussistenza di un controcredito ed a formulare la richiesta di compensazione, ha eccepito l'inadempimento della controparte. Tale ultima eccezione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, stante la costituzione della convenuta oltre i termini di legge e la natura di eccezione in senso proprio della predetta.
Ebbene, si rileva che, posta la pacifica sussistenza del rapporto commerciale tra le odierne parti del giudizio, risulta contestato l'inadempimento della convenuta e, soprattutto,
risulta non provato il danno conseguenza subito dall'attrice a seguito dello stesso.
Infatti, si evidenzia che, quanto al danno derivante dal residuo dei capi in magazzino,
parte attrice produce solo un prospetto (cfr. all. 9 bis fascicolo attoreo), redatto dalla stessa e privo di qualsivoglia forma di autenticazione/riscontro, recante le giacenze di magazzino alla data del 31.12.2015. Si ritiene che tale documento non sia idoneo a fornire la prova del danno, tenuto conto che non è possibile avere contezza della eventuale e successiva vendita della merce in questione.
Allo stesso modo il danno da mancato guadagno o per sviamento della clientela non risula provato non essendo forniti elementi concreti da cui desumerlo. A tal fine sarebbe stato necessario produrre le scritture contabili, quali bilanci, registri vendite, degli anni precedenti e di quelli del periodo interessato dal lamentato inadempimento per dimostrare il calo della redditività, e non dei meri prospetti privi di riscontro.
Di conseguenza, la CTU richiesta avrebbe carattere esplorativo.
Si precisa, altresì, che non è neppure possibile procedere ad una liquidazione del danno secondo equità tenuto conto che la stessa, in ogni caso, sottende la prova della sussistenza del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 4310/2018: “L'esercizio del potere discrezionale di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
pagina 11 di 13 espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio
di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale
correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la
parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del
pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di
dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”).
Insufficiente a tale scopo è anche la prova orale assunta.
Quanto al danno all'immagine ovvero al danno derivante dallo sviamento della clientela,
gli stessi non possono essere considerati danni in re ipsa e necessitano, pertanto, di apposita allegazione e prova, non fornita nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
19551/2023: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone
giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente
protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un
mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche
tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione
di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails"
inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla
società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in
difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche
con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva
contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine
societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta
diffamatoria realizzata)”).
pagina 12 di 13 Da ultimo, quanto al pagamento dei premi maturati e dello sconto in fattura, corre l'obbligo di precisare che gli stessi non assurgono a pattuizioni contrattuali ma sono,
evidentemente, delle concessioni che la società fornitrice era solita riconoscere ai clienti con cui intratteneva proficui e regolari rapporti commerciali. Appare evidente che, nel caso di specie, i rapporti commerciali tra le parti si siano incrinati e, pertanto, la società convenuta abbia assunto la decisione di non riconoscere più gli sconti in fattura ovvero i premi di fine anno.
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione e degli sivluppi processuali, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Dichiara inammissibili le domande dell'interveniente.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, 29.03.2025
il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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