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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12710/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. CATALANO GIULIO per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12710 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CATALANO GIULIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso:
- dichiara non ripetibile la somma di € 3.937,44 per inesistenza del credito, per l'effetto privando di validità i provvedimenti impugnati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_3
che liquida in € 2.235,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/10/2023, la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo:
-che l' con comunicazione datata 18/01/2023, lo informava CP_3
dell'avvenuta “Rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n.
07012469”, rappresentando che “da gennaio 2022 a dicembre 2022 sulla pensione numero 07012469 categoria INVCIV l' ha corrisposto un CP_3
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.937,44”;
-che in seguito, in data 09/03/2023, riceveva dall' una ulteriore CP_3
comunicazione, , avente ad oggetto il “Recupero somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. Parte_1
07012469.”, per mezzo della quale l' rappresentava che “con CP_1
precedente lettera abbiamo comunicato che per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07012469 per un importo complessivo di euro 3.937,44 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore
a quella spettante.”, informando, altresì, che “Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione per n. 72 rate mensili n. 20104592 attraverso una trattenuta per n. 72 rate mensili, a partire dalla prima rata utile.”;
-che proponeva ricorso avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, in ragione della sentenza 1919/2023 che gli riconosceva una percentuale d'invalidità del 100% dalla domanda amministrativa;
-che il ricorso veniva definito dall' con il rigetto scaturente dall'erronea CP_3
considerazione che “il provvedimento di recupero dell'indebito R.I. n.
17436679 deriva da ricostituzione elaborata d'ufficio dalla Direzione
Generale, con cui l' ha azzerato l'importo della prestazione INVCIV per CP_3
il 2022; con provvedimento del 2022, è stata ripristinata a carico del ricorrente la pensione di reversibilità quale figlio inabile, con pagamento dei relativi arretrati;
L'importo annuo della pensione di reversibilità supera il limite di reddito previsto per gli invalidi civili parziali;
la prestazione
INVCIV erogata non è più spettante ed il pagamento indebito deve essere oggetto di azione di ripetizione;
in materia di indebiti da invalidità civile si
3 applica l'art. 2033 c.c. che disciplina la fattispecie di indebito oggettivo;
l' ha operato legittimamente;
”; CP_3
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via CP_3
principale, dichiarare illegittimo il provvedimento di accertamento e recupero dell'indebito e per l'effetto annullarlo, in quanto la somma del presunto indebito è irripetibile in virtù dell'intervenuto riconoscimento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L. 118/1971 e del conseguente innalzamento delle soglie reddituali previste, condannando l' alla CP_3
restituzione di quanto già recuperato con le trattenute mensili sulla pensione di reversibilità ai superstiti;
• In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta principale, dichiarare illegittimo il provvedimento di accertamento e recupero dell'indebito e per l'effetto annullarlo, ai sensi della art. 52 co. 2 L. 88/1989 ed in attuazione del principio giurisprudenziale del c.d. “legittimo affidamento”, condannando l' CP_3
alla restituzione di quanto già recuperato con le trattenute mensili sulla pensione di reversibilità ai superstiti;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità del provvedimento oltre che in base al disposto dell'art. 52 della L. 88/1989, nonché sulla scorta del principio del
“legittimo affidamento”, in ragione della copiosa giurisprudenza comunitaria e di legittimità, per infondatezza della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Questo perché con riferimento all'anno 2022 (anno di azzeramento della prestazione) le soglie reddituali erano di € 5.010,20 per l'assegno mensile d'assistenza e € 17.050,42 per la pensione d'inabilità civile.
Nel caso di specie la citata sentenza 1919/2023 riconosceva al ricorrente il diritto alla pensione d'inabilità a far data dal 29.11.2019, cosicché all'epoca
4 della restituzione il limite reddituale era da intendersi quello superiore.
La parte resistente deduceva che con provvedimento del 2022, veniva ripristinata la pensione di reversibilità a favore del ricorrente, con liquidazione degli arretrati, con conseguente generazione dell'indebito, anche tenendo contro del cambio fascia (da invalidità parziale a totale).
Eccepiva il ricorrente che il computo degli arretrati di pensione per cassa e non per competenza, causerebbe il sopravanzo del limite;
osservando al contempo l'erroneità del computo per cassa operato dall' . CP_1
Veniva quindi disposta l'audizione del funzionario, affinché riferisse in ordine al principio di distribuzione degli arretrati operato dall' . CP_1
Il Funzionario del reparto di competenza dichiarava che: “che CP_3
nell'anno 2022 ha percepito € 9.087,00 come redditi da Parte_1
casellario (pensione di reversibilità); come altri redditi dichiarati all'Amministrazione finanziaria € 7.293,00 e così in totale € 16.380,00. Il ricorrente fino a novembre 2019 godeva dell'assegno mensile d'assistenza, poi tramutato in pensione d'inabilità dal dicembre 2019, con conseguente cambio di limite reddituale. Preciso che col reddito di € 16.3820,00 non è liquidabile la maggiorazione sociale sulla pensione. L'avv. Catalano fa però presente che l'oggetto dell'indebito è la revoca della prestazione per superamento dei limiti reddituali dal gennaio 2022 al dicembre 2022. La dott.ssa rappresenta che la generazione dell'indebito è dovuta ad CP_4
una ricostituzione batch che ha preso in considerazione i redditi percepiti nel 2016 e 2017 allorquando il ricorrente percepiva l'assegno mensile
d'assistenza, e i redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria o fatto superare la soglia. La pensione di reversibilità è stata percepita dal 2016.
Aggiunge inoltre che alla tramutazione della prestazione si è automaticamente estinto il debito di € 3.937,44, mediante trattenuta”.
Deve rilevarsi che, mentre dalla dichiarazioni del funzionario si evincerebbe che l'indebito per cui è causa sarebbe stato generato da una ricostituzione batch che ha preso in considerazione i redditi 2016/2017, allorquando il ricorrente era titolare dell'assegno mensile d'assistenza e della pensione di
5 reversibilità, dai provvedimenti impugnati in questa sede l'indebito di €
3.937,74 sarebbe stato introitato dal ricorrente dal 1.1.2022 al 31.12.2022; ciò sia nel provvedimento del 18.1.2023 (calcolata sulla base della dichiarazione reddituale 2020) che nel provvedimento del 9.3.2023, ove la cifra è la stessa ma non è detta l'origine della ricostituzione.
Sul punto, senza dubitare delle parole del Funzionario interrogato, data l'incongruenza tra le stesse e quanto si evince dai provvedimenti promananti dall' , deve necessariamente darsi maggior valore ai provvedimenti CP_1
piuttosto che alle parole, intendendosi quindi l'indebito attinente al 2022 e non al 2016/2017.
Ciò posto deve pure rilevarsi che i provvedimenti oggetto d'impugnazione e per i quali è causa sono quelli inviati al ricorrente, e ad essi deve essere circoscritto l'oggetto del giudizio.
La sentenza attributiva del diritto alla prestazione superiore a far data dal
29.11.2019 è del 1.6.2023.
Appare quindi evidente che i provvedimenti impugnati dal ricorrente sono antecedenti alla pubblicazione della sentenza;
con la pubblicazione della sentenza impugnata i provvedimenti emanati (allorquando nella conoscenza dell' vi era ancora il percepimento dell'assegno mensile d'assistenza e CP_1
della pensione di reversibilità) il virtuale indebito per l'anno 2022 è inesorabilmente e definitivamente venuto meno, facendo cessare ogni possibile ragione creditoria in capo all' . CP_1
Diversamente opinando la sentenza resa dal Tribunale sarebbe inutiliter data, e l' potrebbe non tenere in alcun conto il dictum della stessa;
CP_1
cosa all'evidenza improponibile.
Pretermettendo ogni considerazione giurisprudenziale sulla ripetibilità o meno dell'indebito nonché sul legittimo affidamento, posto che il computo degli arretrati corrisposti in uno a titolo pensionistico
è necessariamente previsto per competenza e non per cassa;
posto che l'indebito contestato è ex actis relativo all'anno 2022, non potendo tenere in alcun conto le diverse allegazioni verbali dell' ; CP_1
6 posto che per l'anno 2022 il ricorrente aveva il diritto a percepire la pensione di inabilità; posto che sulla scorta di tale diritto nessuna soglia reddituale doveva ritenersi superata;
deve necessariamente dichiararsi che nessun percepimento di somme superiori da parte del ricorrente è avvenuto e, quanto trattenuto dall'Istituto alla luce di quanto dedotto in giudizio lo è stato sine titulo.
Il ricorso deve quindi essere accolto, nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12710/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. CATALANO GIULIO per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12710 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CATALANO GIULIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso:
- dichiara non ripetibile la somma di € 3.937,44 per inesistenza del credito, per l'effetto privando di validità i provvedimenti impugnati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_3
che liquida in € 2.235,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/10/2023, la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo:
-che l' con comunicazione datata 18/01/2023, lo informava CP_3
dell'avvenuta “Rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n.
07012469”, rappresentando che “da gennaio 2022 a dicembre 2022 sulla pensione numero 07012469 categoria INVCIV l' ha corrisposto un CP_3
pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.937,44”;
-che in seguito, in data 09/03/2023, riceveva dall' una ulteriore CP_3
comunicazione, , avente ad oggetto il “Recupero somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. Parte_1
07012469.”, per mezzo della quale l' rappresentava che “con CP_1
precedente lettera abbiamo comunicato che per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07012469 per un importo complessivo di euro 3.937,44 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore
a quella spettante.”, informando, altresì, che “Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione per n. 72 rate mensili n. 20104592 attraverso una trattenuta per n. 72 rate mensili, a partire dalla prima rata utile.”;
-che proponeva ricorso avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento, in ragione della sentenza 1919/2023 che gli riconosceva una percentuale d'invalidità del 100% dalla domanda amministrativa;
-che il ricorso veniva definito dall' con il rigetto scaturente dall'erronea CP_3
considerazione che “il provvedimento di recupero dell'indebito R.I. n.
17436679 deriva da ricostituzione elaborata d'ufficio dalla Direzione
Generale, con cui l' ha azzerato l'importo della prestazione INVCIV per CP_3
il 2022; con provvedimento del 2022, è stata ripristinata a carico del ricorrente la pensione di reversibilità quale figlio inabile, con pagamento dei relativi arretrati;
L'importo annuo della pensione di reversibilità supera il limite di reddito previsto per gli invalidi civili parziali;
la prestazione
INVCIV erogata non è più spettante ed il pagamento indebito deve essere oggetto di azione di ripetizione;
in materia di indebiti da invalidità civile si
3 applica l'art. 2033 c.c. che disciplina la fattispecie di indebito oggettivo;
l' ha operato legittimamente;
”; CP_3
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via CP_3
principale, dichiarare illegittimo il provvedimento di accertamento e recupero dell'indebito e per l'effetto annullarlo, in quanto la somma del presunto indebito è irripetibile in virtù dell'intervenuto riconoscimento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L. 118/1971 e del conseguente innalzamento delle soglie reddituali previste, condannando l' alla CP_3
restituzione di quanto già recuperato con le trattenute mensili sulla pensione di reversibilità ai superstiti;
• In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta principale, dichiarare illegittimo il provvedimento di accertamento e recupero dell'indebito e per l'effetto annullarlo, ai sensi della art. 52 co. 2 L. 88/1989 ed in attuazione del principio giurisprudenziale del c.d. “legittimo affidamento”, condannando l' CP_3
alla restituzione di quanto già recuperato con le trattenute mensili sulla pensione di reversibilità ai superstiti;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità del provvedimento oltre che in base al disposto dell'art. 52 della L. 88/1989, nonché sulla scorta del principio del
“legittimo affidamento”, in ragione della copiosa giurisprudenza comunitaria e di legittimità, per infondatezza della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Questo perché con riferimento all'anno 2022 (anno di azzeramento della prestazione) le soglie reddituali erano di € 5.010,20 per l'assegno mensile d'assistenza e € 17.050,42 per la pensione d'inabilità civile.
Nel caso di specie la citata sentenza 1919/2023 riconosceva al ricorrente il diritto alla pensione d'inabilità a far data dal 29.11.2019, cosicché all'epoca
4 della restituzione il limite reddituale era da intendersi quello superiore.
La parte resistente deduceva che con provvedimento del 2022, veniva ripristinata la pensione di reversibilità a favore del ricorrente, con liquidazione degli arretrati, con conseguente generazione dell'indebito, anche tenendo contro del cambio fascia (da invalidità parziale a totale).
Eccepiva il ricorrente che il computo degli arretrati di pensione per cassa e non per competenza, causerebbe il sopravanzo del limite;
osservando al contempo l'erroneità del computo per cassa operato dall' . CP_1
Veniva quindi disposta l'audizione del funzionario, affinché riferisse in ordine al principio di distribuzione degli arretrati operato dall' . CP_1
Il Funzionario del reparto di competenza dichiarava che: “che CP_3
nell'anno 2022 ha percepito € 9.087,00 come redditi da Parte_1
casellario (pensione di reversibilità); come altri redditi dichiarati all'Amministrazione finanziaria € 7.293,00 e così in totale € 16.380,00. Il ricorrente fino a novembre 2019 godeva dell'assegno mensile d'assistenza, poi tramutato in pensione d'inabilità dal dicembre 2019, con conseguente cambio di limite reddituale. Preciso che col reddito di € 16.3820,00 non è liquidabile la maggiorazione sociale sulla pensione. L'avv. Catalano fa però presente che l'oggetto dell'indebito è la revoca della prestazione per superamento dei limiti reddituali dal gennaio 2022 al dicembre 2022. La dott.ssa rappresenta che la generazione dell'indebito è dovuta ad CP_4
una ricostituzione batch che ha preso in considerazione i redditi percepiti nel 2016 e 2017 allorquando il ricorrente percepiva l'assegno mensile
d'assistenza, e i redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria o fatto superare la soglia. La pensione di reversibilità è stata percepita dal 2016.
Aggiunge inoltre che alla tramutazione della prestazione si è automaticamente estinto il debito di € 3.937,44, mediante trattenuta”.
Deve rilevarsi che, mentre dalla dichiarazioni del funzionario si evincerebbe che l'indebito per cui è causa sarebbe stato generato da una ricostituzione batch che ha preso in considerazione i redditi 2016/2017, allorquando il ricorrente era titolare dell'assegno mensile d'assistenza e della pensione di
5 reversibilità, dai provvedimenti impugnati in questa sede l'indebito di €
3.937,74 sarebbe stato introitato dal ricorrente dal 1.1.2022 al 31.12.2022; ciò sia nel provvedimento del 18.1.2023 (calcolata sulla base della dichiarazione reddituale 2020) che nel provvedimento del 9.3.2023, ove la cifra è la stessa ma non è detta l'origine della ricostituzione.
Sul punto, senza dubitare delle parole del Funzionario interrogato, data l'incongruenza tra le stesse e quanto si evince dai provvedimenti promananti dall' , deve necessariamente darsi maggior valore ai provvedimenti CP_1
piuttosto che alle parole, intendendosi quindi l'indebito attinente al 2022 e non al 2016/2017.
Ciò posto deve pure rilevarsi che i provvedimenti oggetto d'impugnazione e per i quali è causa sono quelli inviati al ricorrente, e ad essi deve essere circoscritto l'oggetto del giudizio.
La sentenza attributiva del diritto alla prestazione superiore a far data dal
29.11.2019 è del 1.6.2023.
Appare quindi evidente che i provvedimenti impugnati dal ricorrente sono antecedenti alla pubblicazione della sentenza;
con la pubblicazione della sentenza impugnata i provvedimenti emanati (allorquando nella conoscenza dell' vi era ancora il percepimento dell'assegno mensile d'assistenza e CP_1
della pensione di reversibilità) il virtuale indebito per l'anno 2022 è inesorabilmente e definitivamente venuto meno, facendo cessare ogni possibile ragione creditoria in capo all' . CP_1
Diversamente opinando la sentenza resa dal Tribunale sarebbe inutiliter data, e l' potrebbe non tenere in alcun conto il dictum della stessa;
CP_1
cosa all'evidenza improponibile.
Pretermettendo ogni considerazione giurisprudenziale sulla ripetibilità o meno dell'indebito nonché sul legittimo affidamento, posto che il computo degli arretrati corrisposti in uno a titolo pensionistico
è necessariamente previsto per competenza e non per cassa;
posto che l'indebito contestato è ex actis relativo all'anno 2022, non potendo tenere in alcun conto le diverse allegazioni verbali dell' ; CP_1
6 posto che per l'anno 2022 il ricorrente aveva il diritto a percepire la pensione di inabilità; posto che sulla scorta di tale diritto nessuna soglia reddituale doveva ritenersi superata;
deve necessariamente dichiararsi che nessun percepimento di somme superiori da parte del ricorrente è avvenuto e, quanto trattenuto dall'Istituto alla luce di quanto dedotto in giudizio lo è stato sine titulo.
Il ricorso deve quindi essere accolto, nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12/06/2025
Il Giudice Onorario
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