Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2356/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2356/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avvocati Rosa Campisi e Paolo Alessi
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Chiara Irene Pantò
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio con rito civile, in AVOLA, in data
14/05/2021.
Dall'unione nascevano le figlie il 25/10/2020 e il Per_1 Per_2
28/07/2022. pagina 1 di 8
Con comparsa del 06/08/2024 si costituiva la CP_1 quale contestava integralmente la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla crisi coniugale, aderiva alla richiesta di separazione ma con addebito per colpa al marito, chiedeva disporre l'affidamento superesclusivo delle figlie, nonché dichiarare la decadenza di Pt_1 dalla responsabilità genitoriale.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti raggiungevano un accordo che depositavano.
All'udienza del 29/01/2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione;
il giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
06/12/2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la pagina 2 di 8 convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, ognuno per proprio conto, ed eviteranno di recarsi molestie. I coniugi fin d'ora dichiarano di prestare,
l'uno in favore dell'altro, il proprio assenso alle autorità competenti per ottenere il rilascio del documento valido per l'espatrio (carta d'identità
e/o passaporto). I coniugi separati si obbligano a garantire ed assicurare le migliori condizioni affinché le figlie mantengano un cordiale, costante e solido rapporto non solo con entrambi i genitori, ma anche con i rispettivi parenti ed ascendenti;
2) Le minori , nata a [...] il [...] Persona_3
e , nata a [...] il [...], verranno A_ affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nell'attuale dimora di Marina di Ragusa;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori vigileranno sull'educazione e sull'istruzione delle figlie. Le questioni di maggiore interesse che riguardino queste ultime, verranno discusse tra i coniugi e le conseguenti decisioni verranno prese di comune accordo;
3) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire pagina 3 di 8 le figlie nel proprio passaporto. Resta inteso che i ricorrenti prestano il suddetto consenso alla possibilità di espatrio delle minori previa esibizione dei biglietti aerei o di altri mezzi di trasporto, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno;
4) Nulla statuire in merito all'assegnazione della casa coniugale, che verrà abitata dal dott. proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile. In merito ai mobili ed arredi della casa familiare, le parti danno atto di stare provvedendo alle reciproche attribuzioni e divisioni.
5) Il diritto di visita del padre sarà ampio e flessibile, ed in ogni caso, verrà così disciplinato: il dott. potrà liberamente Parte_1 visitare le figlie compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, e comunque con loro potrà trascorrere, a settimane alterne, il venerdì dall'uscita dall'istituto scolastico sino alle ore 18:00 del venerdì, provvedendo (nella giornata del venerdì) ad accompagnarle a scuola ed a prelevarle all'uscita e ad occuparsi delle attività scolastiche ed extrascolastiche delle stesse. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno concordate liberamente tra i coniugi, tenendo conto di un criterio di alternanza ed in modo da garantire ad entrambi i coniugi di trascorrere pari tempo con la prole. In particolare, durante le festività natalizie, il dott. terrà con sé le figlie minori Pt_1 per sette giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni, della vigilia e del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno, e nello specifico, un anno dal 23 al 29 dicembre, e l'anno successivo dal
30 al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, i genitori alterneranno il giovedì, il venerdì ed il sabato della Settimana Santa, e con il padre il
Capodanno e la domenica di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed il martedì. I coniugi concordano, in merito all'alternanza, che le figlie trascorreranno con la madre, a decorrere dall'anno in corso, il Natale ed il giovedì, venerdì, ed il sabato della Settimana Santa e con il padre il
Capodanno e la domenica di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed il martedì. Per quanto concerne le vacanze estive, quando le figlie sono libere dagli impegni scolastici, il padre potrà tenerle per quindici giorni consecutivi nel mese di giugno, quindici giorni nel mese di luglio e pagina 4 di 8 quindici nel mese di agosto, previo congruo preavviso di almeno 15 giorni prima. Eguale diritto di trascorrere le vacanze estive con le figlie verrà attribuito alla madre. Durante il periodo estivo nei 15 giorni di permanenza della prole presso la SI.ra , se quest'ultima non CP_1 andrà in vacanza con le minori, il genitore non collocatario eserciterà il diritto di visita ordinario. Nella stagione invernale, la SI.ra ed CP_1 il dott. avranno diritto di trascorrere una vacanza di una Pt_1 settimana ciascuno con le figlie, con un preavviso di almeno 15 giorni prima. Anche per i periodi di vacanze istituzionali la permanenza delle figlie con i genitori sarà basata sul principio dell'alternanza: 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
le minori trascorreranno con ogni genitore il giorno dei rispettivi compleanni della madre e del padre, la festa del papà con il padre, la festa della mamma con la madre. Il compleanno delle figlie, in caso di disaccordo tra i genitori sulla possibilità di festeggiarlo insieme, ad anni alternati, sarà trascorso a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro.
Durante la permanenza delle minori con un genitore, sarà interrotto il diritto di visita dell'altro, ma sarà garantito il diritto di sentirle quotidianamente.
Lo spostamento di domicilio delle minori con un genitore fuori dalla provincia di residenza durante le festività o nel periodo estivo verrà previamente comunicato all'altro genitore;
in ogni caso, il genitore collocatario, al termine del periodo di festività o di vacanza con le figlie fuori dalla provincia di residenza, dovrà garantire che la consegna delle minori all'altro genitore avvenga presso il proprio luogo di residenza abituale.
6) Entrambe le parti si impegnano a mantenere un rapporto collaborativo ed assumere concordemente nell'interesse delle figlie minori tutte le decisioni fondamentali relative alle cure mediche e farmaceutiche, alla scelta della scuola e degli indirizzi, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, delle eSIenze personali e della sana crescita psicofisica ed educativa, ed altresì a comunicarsi reciprocamente la propria reperibilità, in particolare nei periodi di pagina 5 di 8 permanenza delle figlie presso ciascuno di essi durante le vacanze.
7) Il dott. si obbliga a corrispondere in favore della Parte_1 SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno a titolo CP_1 di contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad € 1.200,00 mensile (€ 600,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, dovendosi ritenere in esse ricomprese quelle mediche, farmaceutiche, scolastiche, libri e cancelleria, corsi culturali e di formazione, lingue straniere, sportive, ricreative ed abbigliamento sportivo. Con riguardo alla classificazione delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quelle che richiedono il preventivo accordo, si farà riferimento alle “Linee guida” vigenti elaborate dal Tribunale di Siracusa di concerto con l'Ordine degli
Avvocati di Siracusa.
8) I coniugi si obbligano a destinare l'importo mensile di € 200,00 cadauno, per un totale di € 400,00 mensili, fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie, mediante versamento su un conto corrente e/o libretto di deposito a risparmio e/o polizza con beneficiarie le figlie, ognuna delle quali potrà disporre delle somme accantonate una volta divenuta maggiorenne;
9) I coniugi si impegnano inoltre ad aprire una cassetta di sicurezza presso un Istituto di Credito, ove depositeranno gli oggetti di valore, gioielli e preziosi delle figlie;
10) I coniugi si obbligano ad acquistare due immobili di eguale valore, uno per ogni figlia, cui verrà attribuita la nuda proprietà, riservandosi un genitore il diritto di usufrutto su un bene, e un genitore il diritto sull'altro immobile. Resta inteso che le parti potranno utilizzare i suddetti immobili a scopo di abitazione o di rendita;
11) I coniugi si impegnano a rimettere le reciproche querele, anche nei riguardi dei familiari, e a non costituirsi parte civile nei procedimenti penali in corso;
12) Nulla per le spese legali che resteranno a carico delle parti che le hanno anticipate, con rinuncia dei procuratori delle parti alla solidarietà
pagina 6 di 8 professionale ex art. 68 Legge Professionale Forense (R.D.L. n. 1578 del
27/11/1993).
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale le figlie convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età delle minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione delle figlie.
Atteso l'esito concordato del giudizio e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2356 dell'anno 2024, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il CP_1 giorno 14/05/2021 ad Avola, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AVOLA dell'anno 2021
(Atto n. 13 Parte I Serie -);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
Sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AVOLA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
pagina 7 di 8 Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 6.2.2.5.
Il Presidente Il Giudice Est. Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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