Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2734
CASS
Sentenza 30 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 11 gennaio 2024 e pubblicata il 30 gennaio 2024. La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro da parte di una società, che sosteneva l'assenza di obbligo di pagamento in virtù del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, nonché la non tassabilità del decreto ingiuntivo a causa della mancanza del presupposto della territorialità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della tassazione dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sottolineando che l'esecutività del decreto non viene meno a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore. Il giudice ha argomentato che l'imposta è dovuta in base alla natura esecutiva del titolo, indipendentemente dalla sua concreta eseguibilità, e ha escluso la sussistenza di una doppia imposizione, evidenziando che la questione della tassazione fissa o proporzionale è stata correttamente applicata. La Corte ha, infine, ribadito che la dichiarazione di fallimento non incide sull'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, che rimane legata all'esistenza del titolo giudiziale.

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Massime1

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, poiché, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, solo la decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del titolo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2734
Data del deposito : 30 gennaio 2024

Testo completo