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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3812/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006362208000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006362208000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140038513123000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022697383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e pervenuto in Corte il 18/9/2025, Ricorrente_1 esponeva che in data 15/07/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Caserta, gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 02820259006362208000 dell'importo complessivo di € 226,33 relativa a due cartelle esattoriali per il diritto annuale della Camera di Commercio, e precisamente:
1) Cartella n. 02820140038513123000 (Euro 134,81) relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2011, assunta notificata il
26/02/2015, così come indicato nel dettaglio degli addebiti, ma mai notificata;
2) Cartella n. 02820180022697383000 (Euro 91,52), relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2015, assunta notificata il
19/02/2020, così come indicato nel dettaglio degli addebiti, ma mai notificata;
- che detta intimazione era carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e, pertanto, inidonea a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli nonché affetta da nullità in quanto priva di alcuni elementi essenziali, quali:
a) l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso;
b) l'indicazione delle fattispecie, da cui derivavano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere e trattare il ricorso.
Eccepiva, indi, la mancata notifica degli atti prodromici;
la prescrizione quinquennale;
la carenza di motivazione;
difetto delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Concludeva per l'annullamento dell'atto per la sopravvenuta prescrizione della pretesa e rifusione delle spese.
In data 5/11/2025 si costituiva la Camera di Commercio, contestando i rilievi anche precisando che relativamente all'attività ascrivibile all'Ader vi era la propria carenza di legittimazione. Deduceva che le notifiche erano valide e che quanto alla prescrizione da opporre avverso le cartelle, tra l'altro discutibile se decennale o quinquennale, doveva tenersi conto della proroga Covid. Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
In data 31/12/2025 si costituiva l'Ader nei termini che seguono, rilevando, preliminarmente, che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione
e non quelli dell'Ente della riscossione. Si rifaceva all'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”, Quindi, l'obbligo di motivazione si riferisce solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera, invece, in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
Comunque, anche ammettendo l'obbligo di motivazione sulla base del principio generale dettato dall'art. 7, comma 1, della legge 212/2000, costituendo la motivazione elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e della garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi, sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere innanzi al giudice competente (cfr. Cass. sentenza n. 11176/2014), osservava che le cartelle, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano, poi, confluire nella correlata cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria (cfr. Cass. ordinanza 2023/2014) ed onerato a disporre tale motivazione per costante giurisprudenza è l'ente impositore secondo il dictum della S.C. ovverossia "…l'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni - intese come idicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa "atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n.. 241, e successivamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto più quando la cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento".Ne scaturiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione quanto alla presunta mancanza motivazionale della cartella.
Aggiungeva, infine, che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc..
Quanto all'eccepita prescrizione, ne contestava la fondatezza, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine doveva aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguiranno.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato perché in tema vanno condivisi gli Associazione_1 argomenti esposti dall'Ader e da intendersi quivi trascritti. Invero, l'intimazione richiama le cartelle, per le quali non è imposto un obbligo di motivazione, essendo esse formate secondo un modello fissato dal Mef. D'altronde, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio del suo diritto di difesa come dimostrato dal contenuto del presente ricorso sicchè non si può lamentare né intravedere una lesione del principio costituzionale in funzione del quale è sancito l'obbligo di motivazione degli atti.
Evidentemente può procedersi all'esame di merito, che si ritiene di far precedere dalla definizione del termine di prescrizione del diritto camerale, che, ormai, viene definito in anni 5.
Tale principio è confermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Cassazione (cfr.
Cass. Civ., Sez. Trib., n. 22897/22 e n. 34890/2023): il diritto camerale, disciplinato dall'art.18 della l. n.
580/93, essendo un'obbligazione con cadenza annuale, è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione della prescrizione quinquennale disciplinata dall'art.2948 n.4 c.c.. Ciò in ragione del fatto che il diritto di iscrizione camerale non richiede una valutazione annuale per la verifica dei presupposti d'imposta, essendo sufficiente, per giustificare l'obbligo di pagamento del tributo, la mera iscrizione della società nel registro delle imprese.
L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, anche, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n.472/1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art.10 del DM n. 54/2005, secondo cui “l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”.
Ciò posto, nel caso di specie le cartelle si riferiscono alla tassa anno 2011 e 2015; in particolare, la prima cartella dell'elenco di cui in parte narrativa relativa all'anno 2011 risulta notificata a mani del ricorrente in data 26/2/2015 e la seconda relativa all'anno 2015 in data 19/2/2020 a mani della figlia del ricorrente Nominativo_2. Entrambe le notifiche sono regolari per la prima la regolarità è in re ipsa, per la seconda ci si riporta al principio giurisprudenziale, secondo cui “la notifica ad un familiare è assistita da presunzione se avviene presso la residenza del destinatario”, il che risulta nella specie (cfr. relata in capo ad Nominativo_2, figlia convivente presso la residenza del ricorrente).
Conseguentemente la Camera di Commercio di Caserta aveva 5 anni di tempo per far valere la sua pretesa coatta a fronte di una pacifica omissione di versamento spontaneo. Avuto riguardo alle annualità, si deve constatare la prescrizione della pretesa per l'anno 2011, atteso che alla notifica della cartella risalente al 26/2/2015 non ha fatto seguito nessun atto interruttivo prima dell'intimazione in esame, abbondantemente tardiva (15/7/2025); per i diritti relativi all'anno 2015, di cui alla seconda cartella notificata il 19/2/2020, la prescrizione non è maturata, dovendosi tener conto sia della sospensione ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sia della sospensione dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 che delle proroghe successive.
In questi termini il ricorso va accolto, osservando che gli altri rilievi sollevati dal ricorrente non hanno fondatezza anche per la replica opposta dalle parti resistenti.
Adeguata all'esito della lite è la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il G.M., in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata limitatamente al credito prescritto di cui alla cartella relativa all'annualità 2011; rigetta nel resto. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3812/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006362208000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006362208000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140038513123000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022697383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e pervenuto in Corte il 18/9/2025, Ricorrente_1 esponeva che in data 15/07/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Caserta, gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. 02820259006362208000 dell'importo complessivo di € 226,33 relativa a due cartelle esattoriali per il diritto annuale della Camera di Commercio, e precisamente:
1) Cartella n. 02820140038513123000 (Euro 134,81) relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2011, assunta notificata il
26/02/2015, così come indicato nel dettaglio degli addebiti, ma mai notificata;
2) Cartella n. 02820180022697383000 (Euro 91,52), relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2015, assunta notificata il
19/02/2020, così come indicato nel dettaglio degli addebiti, ma mai notificata;
- che detta intimazione era carente dei requisiti formali richiesti dalla legge e, pertanto, inidonea a mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantitogli nonché affetta da nullità in quanto priva di alcuni elementi essenziali, quali:
a) l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso;
b) l'indicazione delle fattispecie, da cui derivavano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere e trattare il ricorso.
Eccepiva, indi, la mancata notifica degli atti prodromici;
la prescrizione quinquennale;
la carenza di motivazione;
difetto delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Concludeva per l'annullamento dell'atto per la sopravvenuta prescrizione della pretesa e rifusione delle spese.
In data 5/11/2025 si costituiva la Camera di Commercio, contestando i rilievi anche precisando che relativamente all'attività ascrivibile all'Ader vi era la propria carenza di legittimazione. Deduceva che le notifiche erano valide e che quanto alla prescrizione da opporre avverso le cartelle, tra l'altro discutibile se decennale o quinquennale, doveva tenersi conto della proroga Covid. Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
In data 31/12/2025 si costituiva l'Ader nei termini che seguono, rilevando, preliminarmente, che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione
e non quelli dell'Ente della riscossione. Si rifaceva all'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”, Quindi, l'obbligo di motivazione si riferisce solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera, invece, in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
Comunque, anche ammettendo l'obbligo di motivazione sulla base del principio generale dettato dall'art. 7, comma 1, della legge 212/2000, costituendo la motivazione elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e della garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi, sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere innanzi al giudice competente (cfr. Cass. sentenza n. 11176/2014), osservava che le cartelle, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano, poi, confluire nella correlata cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria (cfr. Cass. ordinanza 2023/2014) ed onerato a disporre tale motivazione per costante giurisprudenza è l'ente impositore secondo il dictum della S.C. ovverossia "…l'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni - intese come idicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa "atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n.. 241, e successivamente recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto più quando la cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento".Ne scaturiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione quanto alla presunta mancanza motivazionale della cartella.
Aggiungeva, infine, che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc..
Quanto all'eccepita prescrizione, ne contestava la fondatezza, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine doveva aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguiranno.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato perché in tema vanno condivisi gli Associazione_1 argomenti esposti dall'Ader e da intendersi quivi trascritti. Invero, l'intimazione richiama le cartelle, per le quali non è imposto un obbligo di motivazione, essendo esse formate secondo un modello fissato dal Mef. D'altronde, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio del suo diritto di difesa come dimostrato dal contenuto del presente ricorso sicchè non si può lamentare né intravedere una lesione del principio costituzionale in funzione del quale è sancito l'obbligo di motivazione degli atti.
Evidentemente può procedersi all'esame di merito, che si ritiene di far precedere dalla definizione del termine di prescrizione del diritto camerale, che, ormai, viene definito in anni 5.
Tale principio è confermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Cassazione (cfr.
Cass. Civ., Sez. Trib., n. 22897/22 e n. 34890/2023): il diritto camerale, disciplinato dall'art.18 della l. n.
580/93, essendo un'obbligazione con cadenza annuale, è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione della prescrizione quinquennale disciplinata dall'art.2948 n.4 c.c.. Ciò in ragione del fatto che il diritto di iscrizione camerale non richiede una valutazione annuale per la verifica dei presupposti d'imposta, essendo sufficiente, per giustificare l'obbligo di pagamento del tributo, la mera iscrizione della società nel registro delle imprese.
L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, anche, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n.472/1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art.10 del DM n. 54/2005, secondo cui “l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”.
Ciò posto, nel caso di specie le cartelle si riferiscono alla tassa anno 2011 e 2015; in particolare, la prima cartella dell'elenco di cui in parte narrativa relativa all'anno 2011 risulta notificata a mani del ricorrente in data 26/2/2015 e la seconda relativa all'anno 2015 in data 19/2/2020 a mani della figlia del ricorrente Nominativo_2. Entrambe le notifiche sono regolari per la prima la regolarità è in re ipsa, per la seconda ci si riporta al principio giurisprudenziale, secondo cui “la notifica ad un familiare è assistita da presunzione se avviene presso la residenza del destinatario”, il che risulta nella specie (cfr. relata in capo ad Nominativo_2, figlia convivente presso la residenza del ricorrente).
Conseguentemente la Camera di Commercio di Caserta aveva 5 anni di tempo per far valere la sua pretesa coatta a fronte di una pacifica omissione di versamento spontaneo. Avuto riguardo alle annualità, si deve constatare la prescrizione della pretesa per l'anno 2011, atteso che alla notifica della cartella risalente al 26/2/2015 non ha fatto seguito nessun atto interruttivo prima dell'intimazione in esame, abbondantemente tardiva (15/7/2025); per i diritti relativi all'anno 2015, di cui alla seconda cartella notificata il 19/2/2020, la prescrizione non è maturata, dovendosi tener conto sia della sospensione ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sia della sospensione dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 che delle proroghe successive.
In questi termini il ricorso va accolto, osservando che gli altri rilievi sollevati dal ricorrente non hanno fondatezza anche per la replica opposta dalle parti resistenti.
Adeguata all'esito della lite è la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il G.M., in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata limitatamente al credito prescritto di cui alla cartella relativa all'annualità 2011; rigetta nel resto. Compensa tra le parti le spese di giudizio.