Decreto cautelare 1 marzo 2023
Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/06/2023, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 01464/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino e Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’ASL di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del Piano Terapeutico formulato dall’ASL di Avellino in data-OMISSIS-, con il quale sono state prescritte 10 ore di trattamento ABA, negando così la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA (per il quale erano previste 25 ore settimanali), riconosciuto necessario dal -OMISSIS-;
- del diniego implicito dell’ASL di prosecuzione del trattamento, come si evince dalla proposta di piano terapeutico del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi la delibera -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL di Avellino e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente (-OMISSIS- domandano l’annullamento:
- del Piano Terapeutico formulato dall’ASL di Avellino in data-OMISSIS-, con il quale sono state prescritte 10 ore di trattamento ABA, negando così la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA (per il quale erano previste 25 ore settimanali), riconosciuto necessario dal -OMISSIS-;
- del diniego implicito dell’ASL di prosecuzione del trattamento, come si evince dalla proposta di piano terapeutico del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi la delibera -OMISSIS-.
Domandano, altresì, l’accertamento:
- del diritto del minore a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, già riconosciuto con ordinanza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS- e richiesto dal Santobono e dal Supervisore;
- del diritto del minore a continuare ad avvalersi del supervisore BCBA per tre ore mensili e del parent training con frequenza monosettimanale.
Chiedono, infine, la condanna:
- dell’A.S.L. Avellino al ripristino, in via diretta o mediante rimborso spese, dell’intervento cognitivo comportamentale ABA domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali precedentemente goduto fino al compimento del diciottesimo anno di vita;
- dell’ASL Avellino al ripristino, in via diretta o mediante rimborso spese, delle prestazioni del supervisore BCBA con tre ore di supervisione mensile e parent training con frequenza monosettimanale.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) violazione di legge ed eccesso di potere (articoli 32, 2, 3 Cost.; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva in Italia con la l. 18/2009; d.lgs. 502/92; l. 134/2015; DPCM del 12 gennaio 2017; d.lgs. 117/2017) con riferimento all’appropriatezza delle cure ed alla continuità terapeutica;
b) illegittimità della delibera -OMISSIS- e del PDTA regionale, nella parte in cui negano la prosecuzione del piano terapeutico, in ragione dell’autovincolo correlato alle prescrizioni derivanti dal potere programmatorio esercitato.
2.- Con D.P. n. 109/2023 del 01.03.2023, veniva accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata da parte ricorrente, di talchè veniva ordinato all’ASL di Avellino di ripristinare il piano terapeutico per come attribuito all’esito del giudizio innanzi al g.o.
3.- Si costituivano l’ASL di Avellino e la Regione Campania.
La prima eccepiva profili di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera dell’ASL AV n. 1757/2019 (recante linee guida generali per i citati trattamenti e ritenuta immediatamente lesivo della posizione soggettiva azionata); concludeva, comunque, per la sua infondatezza nel merito, evidenziando di essersi attenuta ai parametri di cui alla pianificazione regionale (PDTA n. 131/2021) e chiedendo, ad ogni modo, l’eventuale nomina di un c.t.u. per verificare le asserzioni di parte ricorrente.
La seconda eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva (essendo impugnato in via principale un provvedimento dell’ASL di Avellino) e, in via subordinata, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del PDTA n. 131/2021 (ritenuto immediatamente lesivo della posizione soggettiva azionata); concludeva, comunque, per la sua infondatezza nel merito, essendo il piano attribuito coerente con le prescrizioni delle linee guida definite nell’ambito della programmazione regionale e conformi ai dettami della comunità scientifica.
4.- Le misure cautelari concesse con D.P. del 01.03.2023 venivano confermate in sede collegiale, con ordinanza n. 158/2023 del 05.04.2023.
5.- All’udienza del 13.06.2023, in vista della quale venivano prodotte memorie e documenti, insistendo nelle relative difese, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è fondato.
6.1- Preliminarmente, il Collegio procede ad esaminare le eccezioni di rito proposte dalla Regione Campania e dall’ASL di Avellino, le quali si palesano infondate.
Quanto al prospettato difetto di legittimazione passiva della Regione Campania, il Collegio rileva che il procedimento di attribuzione del piano terapeutico a carico del S.S.N. vede coinvolte entrambe le amministrazioni evocate in giudizio: la prima, quella regionale, quanto al potere di programmazione; la seconda, quella dell’ASL di Avellino, quanto alle determinazioni attuative ed esecutive delle linee guida regionali nel caso concreto.
Si tratta, evidentemente, di un procedimento a complessità diseguale, che tratteggia comunque un coinvolgimento di entrambe le parti pubbliche chiamate in giudizio.
In altri termini, seppur l’interesse del ricorrente venga a configurarsi in maniera preponderante in ragione delle prescrizioni specifiche dettate dall’ASL resistente, non è possibile escludere l’incidenza lesiva a monte delle indicazioni regionali, che costituiscono il quadro di riferimento entro cui viene ad essere esercitato il potere a valle nel caso di cui all’odierno giudizio.
Per tale ragione, non può essere disposta l’estromissione dal giudizio della Regione Campania, anche in ragione dell’effetto conformativo pro futuro che può derivare dalla parte dispositiva del presente provvedimento.
Allo stesso modo, priva di pregio appare l’eccezione di tardività per omessa impugnazione del provvedimento pianificatorio regionale (PDTA 131/2021) e della delibera dell’ASL (n. 1757/2019), atteso che la lesione della posizione soggettiva azionata viene ad attualizzarsi, in capo alla parte ricorrente, solo nel momento in cui, all’esito dell’istruttoria svolta, si giunge alla formulazione del piano terapeutico in favore del minore.
6.2- Nel merito, il Collegio ritiene di dover disattendere la richiesta di c.t.u. formulata dall’ASL di Avellino nella memoria di costituzione, per le seguenti ragioni in fatto e in diritto:
- la vicenda che riguarda la condizione del minore abbisognevole del trattamento sanitario è stata scrutinata nel giudizio svoltosi in tempi recentissimi innanzi al g.o., il quale ha concluso nel senso sopra riportato, quanto alla necessità di proseguire con gli interventi inizialmente stabiliti;
- nel corso di tale giudizio, è stata disposta una c.t.u., le cui risultanze possono essere valutate nel nuovo, odierno giudizio come “mero indizio”, derivante da una “prova atipica”;
- il Collegio non rileva che vi siano ragioni per discostarsi dagli esiti cui si è giunti nell’ambito del pregresso giudizio, anche alla luce del fatto che vengono a trovare conferma nella -OMISSIS-, nelle risultanze della visita specialistica svolta il -OMISSIS-, presso l’Ospedale Santobono - Reparto di Neuropsichiatra Infantile (che è una struttura pubblica) nonché nella recente relazione del supervisore dott. -OMISSIS-, datata -OMISSIS-, le quali hanno concordato circa la necessità di proseguire il trattamento ABA con le modalità assicurate in passato (anche alla luce dei positivi progressi evidenziati dalla ripresa delle terapie).
Inoltre, appaiono pienamente condivisibile ed applicabili al caso di specie i principi di recente affermati in materia da questo T.A.R. (con le sentenze dalla Sezione II n. 1635 del 6.7.2021 e n. 2087 del 5.10.2021 e della Sezione III n. 302 del 2.2.2022), anche in relazione al fatto che “la ripresa del trattamento ABA non può reputarsi preclusa a monte dalla delibera aziendale che prevede trattamenti generalizzati per fasce d’età prescindendo dai bisogni individuali e dai benefici che ricevono i singoli pazienti, dovendo escludersi in materia qualsivoglia automatismo, nella valutazione del trattamento da erogare, legato al raggiungimento di una certa età, che si palesa, prima facie, incompatibile con l’esigenza primaria, discendente dal principio della tutela della salute, di rango costituzionale, di salvaguardarne al massimo grado il benessere psico–fisico della persona” (T.A.R. AL, Sezione III, ordinanza n 453/2022).
6.3- Conseguentemente, per le modalità con cui si è svolta la vicenda e, in particolare, per la valenza attualissima ed univoca dei dati tecnico-scientifici sui quali si fondano le plurime conclusioni, che promanano sia da specialisti del settore privato che del settore pubblico-ospedaliero, il ricorso è pienamente sorretto da fondamento.
Va, dunque, dichiarato il diritto del minore di ricevere il trattamento ABA in regime domiciliare con frequenza di almeno 25 ore settimanali e di continuare ad avvalersi del supervisore BCBA per tre ore mensili nonchè del parent training con cadenza monosettimanale, per il periodo di sei mesi a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza, al termine del quale l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’ASL di Avellino al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge; spese compensate nei confronti della Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.