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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2024, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3114/2023 promossa da:
(CF. ) ed (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) difesi dall'avv. ZAGARIA FILOMENA C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BRUNO GIOVANNI RESISTENTI
OGGETTO; Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti
Motivi della decisione
Parte ricorrente ha intimato sfratto per finita locazione nei confronti dei conduttori e chiesto di dichiarare cessato il contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 21.2.2019 al n. 833, serie
3T.
Ha sostenuto che il contratto di locazione del 21.2.2019 veniva stipulato dall'allora proprietaria
[...]
per la durata di un anno ossia dal 1° Marzo 2019 al 29 Febbraio 2020 per Parte_3
motivi lavorativi e personali del conduttore;
che con sentenza del Tribunale di Trani del 17 Marzo 2022 veniva stabilita la durata del contratto sino al 19 Febbraio 2023 ovvero la data del 19 febbraio 2027 salvo disdetta motivata;
che in data 17 dicembre 2021 l'immobile oggetto di locazione viene acquisito dagli intimati, subentrando quali locatori nel contratto di locazione;
che in qualità di nuovi proprietari pagina 1 di 4 dovendo destinare l'immobile per uso proprio abitativo, gli intimati inviavano la raccomandata dal 18
Marzo 21 e l'altra del 21 luglio 22 con formale disdetta del contratto di locazione e con richiesta di rilascio dell'immobile libero e vuoto entro il 28 febbraio del 2023.
Con memoria difensiva e costitutiva si costituivano in giudizio e , i quali si CP_2 CP_1
opponevano alla richiesta di convalida di sfratto, sostenendo che alcuna disdetta del contratto di locazione era stata formulata nei loro confronti.
***
Ciò premesso la domanda deve essere accolta.
E incontestato tra le parti la sussistenza e validità dell'originario del contratto di locazione abitativa come modificato della durata, cioè sino 19 Febbraio 2023, a seguito della sentenza del Tribunale di
Trani 7 Marzo 2022.
E' noto che il contratto di locazione può ritenersi cessato alla prima scadenza ove il locatore si sia avvalso, con riferimento ad essa, della facoltà di diniego di rinnovo previa disdetta motivata da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza per alcuni motivi, tassativamente indicati, tra i quali l'uso dell'immobile per finalità abitative proprie (art. 3 lett. a) legge
431 del 1998).
Parte conduttrice ha contestato la validità della disdetta recapitata il 16.03.2022 e della disdetta che sarebbe stata rifiutata il 21.07.2022.
L'eccezione di inidoneità a impedire la rinnovazione contrattuale per la prima scadenza della prima comunicazione di diniego di rinnovo, indirizzata a entrambi i conduttori con un solo plico e ricevuta da
, come da firma sulla ricevuta di ritorno, è fondata in quanto la disdetta è priva della Controparte_3
indefettibile specificazione dei motivi di diniego tra quelli indicati tassativamente ex art. 3, comma 1, dlgs. 431/1998, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore (v. Cass. civ. n. 936/2013; Cass. civ. n. 27541/2014),
Risultano, invece, infondate le altre eccezioni formulate da parte intimata riguardo la seconda lettera in atti di diniego di rinnovo del contratto spedita il 19/07/2022 dai locatori con unica missiva raccomandata con ricevuta di ritorno a entrambi i conduttori, che risulta rifiutata il 21/07/2022 come da annotazione in tale data del concessionario postale “Zero distanze”, lettera che invece indica correttamente il motivo del diniego di rinnovo contrattuale (tale contenuto della missiva non è contestato) ed è stata formalmente recapitata nel termine semestrale di legge.
pagina 2 di 4 Infatti, contrariamente a quanto eccepito dai conduttori, la disdetta del locatore, in quanto volta a determinare la cessazione del rapporto di locazione alla scadenza del termine contrattuale e, conseguentemente, ad imporre al conduttore la riconsegna del bene locato e cioè l'esecuzione di una prestazione indivisibile, è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata a uno solo di essi (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1999, n. 4797; conf. Cass. Civ. 23.05.1997 n. 4605; Cass.
22/10/1968 n. 3413; Corte Appello Napoli 07.12.2007 n. 3770; Trib. Milano 07.11.2012 n. 12220).
Anche l'eccezione di mancata ricezione della lettera raccomandata risultante rifiutata il 21/07/2022 (nel rispetto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, ove si prevede che, se il destinatario rifiuta la raccomandata, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento, appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento, che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego, nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo), contrasta con la presunzione di conoscenza delle raccomandate spedite alla residenza anagrafica del destinatario ex art. 1335 Codice
Civile.
Si presume infatti nel destinatario la conoscenza del contenuto di una determinata comunicazione semplicemente per essere la medesima giunta all'indirizzo di colui al quale era diretta (Cass. Civ.
17204/2017; Cass. Civ. 27256/2013; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2847/97; Cass. Civ. Sez. Unite, 5823/81;
Cass. Civ. Sez. III, 4083/78. Cass. civ. n. 24015/2017).
Da ultimo, è altrettanto sfornita di prova l'eccezione di parte conduttrice secondo cui sarebbe non veritiera l'attestazione del portalettere che la missiva raccomandata sarebbe stata rifiutata, anche considerato che, con legge n. 124/2017, l'operatore di posta privata è equiparato all'operatore del servizio cd. “universale” di Controparte_4
***
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti.
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia e dell' attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara risolto il contratto di locazione per finita locazione al
19.2.2023, ed ordina ai resistenti di rilasciare l'immobile libero e vuoto di persone e cose nella piena disponibilità degli istanti;
pagina 3 di 4 - condanna i resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00,oltre I.V.A. e C.P.A.e spese forfettarie al 15% se e come per legge.
Trani, 29.10.2024
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3114/2023 promossa da:
(CF. ) ed (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) difesi dall'avv. ZAGARIA FILOMENA C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BRUNO GIOVANNI RESISTENTI
OGGETTO; Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti
Motivi della decisione
Parte ricorrente ha intimato sfratto per finita locazione nei confronti dei conduttori e chiesto di dichiarare cessato il contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 21.2.2019 al n. 833, serie
3T.
Ha sostenuto che il contratto di locazione del 21.2.2019 veniva stipulato dall'allora proprietaria
[...]
per la durata di un anno ossia dal 1° Marzo 2019 al 29 Febbraio 2020 per Parte_3
motivi lavorativi e personali del conduttore;
che con sentenza del Tribunale di Trani del 17 Marzo 2022 veniva stabilita la durata del contratto sino al 19 Febbraio 2023 ovvero la data del 19 febbraio 2027 salvo disdetta motivata;
che in data 17 dicembre 2021 l'immobile oggetto di locazione viene acquisito dagli intimati, subentrando quali locatori nel contratto di locazione;
che in qualità di nuovi proprietari pagina 1 di 4 dovendo destinare l'immobile per uso proprio abitativo, gli intimati inviavano la raccomandata dal 18
Marzo 21 e l'altra del 21 luglio 22 con formale disdetta del contratto di locazione e con richiesta di rilascio dell'immobile libero e vuoto entro il 28 febbraio del 2023.
Con memoria difensiva e costitutiva si costituivano in giudizio e , i quali si CP_2 CP_1
opponevano alla richiesta di convalida di sfratto, sostenendo che alcuna disdetta del contratto di locazione era stata formulata nei loro confronti.
***
Ciò premesso la domanda deve essere accolta.
E incontestato tra le parti la sussistenza e validità dell'originario del contratto di locazione abitativa come modificato della durata, cioè sino 19 Febbraio 2023, a seguito della sentenza del Tribunale di
Trani 7 Marzo 2022.
E' noto che il contratto di locazione può ritenersi cessato alla prima scadenza ove il locatore si sia avvalso, con riferimento ad essa, della facoltà di diniego di rinnovo previa disdetta motivata da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza per alcuni motivi, tassativamente indicati, tra i quali l'uso dell'immobile per finalità abitative proprie (art. 3 lett. a) legge
431 del 1998).
Parte conduttrice ha contestato la validità della disdetta recapitata il 16.03.2022 e della disdetta che sarebbe stata rifiutata il 21.07.2022.
L'eccezione di inidoneità a impedire la rinnovazione contrattuale per la prima scadenza della prima comunicazione di diniego di rinnovo, indirizzata a entrambi i conduttori con un solo plico e ricevuta da
, come da firma sulla ricevuta di ritorno, è fondata in quanto la disdetta è priva della Controparte_3
indefettibile specificazione dei motivi di diniego tra quelli indicati tassativamente ex art. 3, comma 1, dlgs. 431/1998, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore (v. Cass. civ. n. 936/2013; Cass. civ. n. 27541/2014),
Risultano, invece, infondate le altre eccezioni formulate da parte intimata riguardo la seconda lettera in atti di diniego di rinnovo del contratto spedita il 19/07/2022 dai locatori con unica missiva raccomandata con ricevuta di ritorno a entrambi i conduttori, che risulta rifiutata il 21/07/2022 come da annotazione in tale data del concessionario postale “Zero distanze”, lettera che invece indica correttamente il motivo del diniego di rinnovo contrattuale (tale contenuto della missiva non è contestato) ed è stata formalmente recapitata nel termine semestrale di legge.
pagina 2 di 4 Infatti, contrariamente a quanto eccepito dai conduttori, la disdetta del locatore, in quanto volta a determinare la cessazione del rapporto di locazione alla scadenza del termine contrattuale e, conseguentemente, ad imporre al conduttore la riconsegna del bene locato e cioè l'esecuzione di una prestazione indivisibile, è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata a uno solo di essi (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1999, n. 4797; conf. Cass. Civ. 23.05.1997 n. 4605; Cass.
22/10/1968 n. 3413; Corte Appello Napoli 07.12.2007 n. 3770; Trib. Milano 07.11.2012 n. 12220).
Anche l'eccezione di mancata ricezione della lettera raccomandata risultante rifiutata il 21/07/2022 (nel rispetto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, ove si prevede che, se il destinatario rifiuta la raccomandata, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento, appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento, che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego, nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo), contrasta con la presunzione di conoscenza delle raccomandate spedite alla residenza anagrafica del destinatario ex art. 1335 Codice
Civile.
Si presume infatti nel destinatario la conoscenza del contenuto di una determinata comunicazione semplicemente per essere la medesima giunta all'indirizzo di colui al quale era diretta (Cass. Civ.
17204/2017; Cass. Civ. 27256/2013; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2847/97; Cass. Civ. Sez. Unite, 5823/81;
Cass. Civ. Sez. III, 4083/78. Cass. civ. n. 24015/2017).
Da ultimo, è altrettanto sfornita di prova l'eccezione di parte conduttrice secondo cui sarebbe non veritiera l'attestazione del portalettere che la missiva raccomandata sarebbe stata rifiutata, anche considerato che, con legge n. 124/2017, l'operatore di posta privata è equiparato all'operatore del servizio cd. “universale” di Controparte_4
***
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti.
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia e dell' attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara risolto il contratto di locazione per finita locazione al
19.2.2023, ed ordina ai resistenti di rilasciare l'immobile libero e vuoto di persone e cose nella piena disponibilità degli istanti;
pagina 3 di 4 - condanna i resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00,oltre I.V.A. e C.P.A.e spese forfettarie al 15% se e come per legge.
Trani, 29.10.2024
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 4 di 4