Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggi 7.1.2025, ai sensi dell'articolo 281 sexies, III co., cpc sulle conclusioni delle parti di cui al processo verbale odierno cui rinvia per brevità e da intendersi qui trascritte, viene depositata la seguente SENTENZA.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2662-2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Forte del foro di Napoli, domiciliatario
-attrice in riassunzione- contro
(P.I. ), in persona del dr. Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di procura speciale, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Fausto CP_2
Luigi Merola, del foro di Napoli, domiciliatario
-convenuta-
(P.I. ) e (P.I. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
), in persona dei rispettivi l.r. in carica, rappresentati e difesi ope legis P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici sono legalmente P.IVA_4
domiciliati in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
-convenuti-
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico cui rinvia per brevità da intendersi qui ritrascritte.
Per : come da comparsa conclusionale del 28.11.2024. Controparte_1
Per e : come da atti introduttivi. Controparte_3 Controparte_4
1
La presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409).
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 6.5.2024 a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di la parte attrice proponeva opposizione CP_4 all'esecuzione e conveniva in giudizio Controparte_5 Controparte_3
e Contestava l'intimazione di pagamento n.
[...] Controparte_4
01920229002114850000, notificata da in data 16.05.2022. CP_5
L'intimazione faceva seguito alla notifica, tra le altre, delle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 01920130004241788000 per somma iscritta a ruolo dal Tribunale di Bergamo-Ufficio recupero crediti, per un importo complessivo di € 1.917,48;
2) n. 01920160025845637000 per somma iscritta a ruolo dal Tribunale di Bergamo-Ufficio recupero crediti, per un importo complessivo di € 663,08;
3) n. 01920130149932558000 per somma iscritta a ruolo dalla , per un Controparte_4 importo complessivo di € 11.169,59;
4) n. 01920180006609862000 per somma iscritta a ruolo dalla , per un Controparte_4 importo complessivo di € 814,43.
Nel merito della pretesa esecutiva, la sig.ra eccepiva la maturazione del termine di Pt_1
prescrizione quinquennale dei crediti e degli accessori sottesi tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione.
L'opponente deduceva altresì la mancata notifica delle cartelle di pagamento contestate nonché la mancanza della prova in ordine al contenuto degli atti della riscossione in attesa della loro produzione in giudizio da parte di . CP_5
Si costituivano le convenute che deducevano, in sintesi, la inammissibilità dell'opposizione trattandosi di contestazioni tardive poiché attinenti a titoli esecutivi ormai intangibili. CP_5
chiedeva, altresì, la condanna dell'attrice ex articolo 96 cpc.
Senza bisogno di attività istruttoria la causa era spedita a sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies al giorno 7.1.2025 con termine alle parti per il deposito di note finali.
Ritiene il Tribunale che la domanda giudiziale sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale questione pregiudiziale assorbe ogni altra eccezione e si procederà, pertanto, alla definizione della vicenda in esame secondo il principio della ragione più liquida (Cass. n.
9309/2020).
Secondo l'insegnamento del giudice delle leggi (C. Cost. n. 114/2018), in materia di riscossione coattiva, viene fissato uno specifico criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e
2 giudice ordinario. Infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Da ciò si deduce che viene tracciata una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla notificazione dell'avviso recante l'intimazione ad adempiere detto anche avviso di mora: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Nel caso che occupa la parte attrice ha pacificamente ammesso che in data 16.5.2022 aveva ricevuto la notificazione di apposito avviso di mora ex articolo 50 d.p.r. 602-73 e ss.mm.ii.
Dalla ritenuta ritualità della notifica dell'avviso di mora discende la conclusione che la debitrice ben avrebbe potuto (e dovuto) dedurre i vizi in sede di impugnazione di tale atto innanzi alla competente
Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), trattandosi di atto ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Nella definizione dell'ambito applicativo dell'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973 cit., come risultante a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale richiamata, deve ritenersi che il mezzo di tutela da attivare fosse quello della impugnazione dell'avviso di mora, con conseguente inammissibilità della domanda in questa sede proposta (dato che per questo tipo di opposizioni resta ferma la limitazione di cui al citato art. 57). I principi sopra indicati sono stati ribaditi da un recente indirizzo nomofilattico (Cass. n. 16986/2022; conf. Cass. ord. n. 23984/2023) cui l'estensore intende aderire e dare continuità. L'opposizione è in definitiva inammissibile e va respinta così come la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta poiché non risultano elementi soggettivi di malafede o colpa grave in CP_5 capo all'attrice.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nel dispositivo secondo il d.m
147/22 con applicazione dei valori medi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Per questi motivi
il tribunale di Bergamo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione;
b) Respinge la domanda di risarcimento del danno di CP_5
3 c) Condanna l'attrice alla rifusione in favore delle parti convenute Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano per ciascuna in euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito ex articolo 281 sexies c.p.c.
Bergamo, 7.1.2025
Il giudice dr. Paolo Rossi
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