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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6734 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2022, avente ad oggetto “separazione personale coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Mazzamurro
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 23/11/2022, - premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Foggia in data 11/09/2009 e che dalla loro unione Controparte_1 era nata la figlia (il 20 settembre 2010) - chiedeva all'intestato Tribunale: di Per_1 pronunciare la separazione personale delle parti;
di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
di disciplinare il diritto di visita paterno;
di porre, a carico del CP_1 un assegno mensile dell'importo complessivo di 150,00 euro per il mantenimento della figlia, oltre al contributo alle spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50%; di riconoscere il diritto della ricorrente a percepire per intero l'A.U.U.
Deduceva all'uopo la ricorrente: che la relazione coniugale, sin da subito conflittuale, era entrata in crisi soprattutto a causa del comportamento violento del resistente, il quale si trovava sottoposto a regime detentivo presso la Casa Circondariale “Onanì-Mamone” di Nuoro, a seguito di condanna definitiva;
che la ricorrente era assegnataria di una casa del comune di
Foggia, ove viveva con la figlia e con l'altro suo figlio, (nato il Per_1 Persona_2
30 settembre 2005), avuto da una precedente relazione;
che, fino al mese di aprile 2022, la ricorrente aveva percepito il reddito di cittadinanza di euro 650,00 mensili, poi revocatole a seguito delle reclusione del coniuge;
che la ricorrente, da ultimo, svolgeva lavori occasionali e non regolarizzati con un guadagno di circa 300,00 euro mensili, oltre a percepire l'A.U.U. per i suoi due figli pari ad euro 350,00 mensili.
Il Presidente, con ordinanza del 19/02/2023, dichiarava la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolamentante citato e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708, co. 3 c.p.c. nei seguenti termini: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore , in atti generalizzata, in via congiunta ad Per_1 entrambe i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con l'attuale stato detentivo e comunque alla cessazione dello stesso, previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore
17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00
2 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • assegna la casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente alla figlia minore, presso di sé collocata in via prevalente;
• pone a carico del resistente - a far data dalla cessazione del proprio stato detentivo - l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla moglie la somma mensile di € 150,00, entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia. • dispone che la madre, in considerazione dello stato detentivo del coniuge, abbia il diritto di richiedere e percepire il 100% dell'A.U.U. spettante per la figlia ”; inoltre, nominava il Giudice Per_1 istruttore per il prosieguo della causa.
All'esito della prima udienza del 29/05/2023 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il Giudice dichiarava la contumacia del resistente non costituitosi e, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie della parte ricorrente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/05/2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. – il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia della parte ricorrente, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede, il quale, con nota in atti del 16/05/2025, rassegnava le proprie conclusioni.
******
Sulla pronuncia di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, dunque, accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3 In particolare, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore Per_1
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del
4 giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati dalla ricorrente, profili di inidoneità genitoriale.
Per tali ragioni va disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza presidenziale, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso.
Tenuto conto del principio del best interest della minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento della figlia minore presso la madre. Per_1
Per quanto attiene alle visite padre-figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con l'attuale stato detentivo. Una volta cessato lo stato detentivo, vista l'età che presumibilmente avrà già ad ora quasi quindicenne, lo svolgimento degli incontri Per_1 padre-figlia potranno svolgersi senza la predisposizione di un rigido calendario di visita del
Tribunale, demandando alla comune volontà di padre e figlia la scelta dei tempi e delle modalità dei loro incontri.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Stante il collocamento della figlia minore presso al madre, la casa coniugale deve Per_1 essere assegnata alla (confermando sul punto l'ordinanza provvisoria del Parte_1
19/02/2023), trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08,
11035/07, 1545/06).
Sul mantenimento della figlia minore Per_1
Quanto al mantenimento della figlia va osservato che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., Per_1 grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di
5 entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalla parte costituita è emerso che la ricorrente svolge attività lavorativa occasionale e non regolarizzata con un guadagno mensile di circa 300,00 euro, mentre il resistente attualmente si trova in stato di detenzione.
Come è noto, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, (ud. 15/02/2024, dep. 08/05/2024), n.12478) lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Inoltre, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr., tra gli altri, Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015), tant'è che la Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendo, perciò, la responsabilità del genitore essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7372/2013 e 5751/2011).
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa del in relazione alla sua età, anche se CP_1 attualmente detenuto, nonché dell'esigenze della figlia minore legate all'età, si ritiene congruo confermare in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma di € 150,00, da adeguarsi annualmente in base agli indici istat, nonché del
50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore da individuarsi sulla base del
Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
6 Inoltre, va disposto il diritto della ricorrente di richiedere e percepire il 100% dell'A.U.U. spettante per la figlia in quanto è, allo stato attuale, l'unico genitore ad occuparsi Per_1 della cura e del mantenimento della figlia minore.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono porsi a carico del resistente e devono essere versate in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
le stesse sono liquidate in base al D.M.
n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta, con riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130 T.U.S.G.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 in atti meglio generalizzati, sposatisi in Foggia in data 11/09/2009 (atto n. 113, parte I, anno
2009);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la Per_1
madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- assegna la casa coniugale a affinché continui ad abitarla assieme alla Parte_1 figlia minore Per_1
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
mediante il versamento a entro il giorno 27 di ogni mese, della Per_1 Parte_1 somma di € 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal
Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
- riconosce il diritto della ricorrente di percepire il 100% dell'A.U.U. Parte_1 dovuto per la figlia;
7 - condanna alla refusione delle spese di lite nell'ammontare di € Controparte_1
1.693,50 per compensi professionali ed € 98,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
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