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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 209 /2021 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della camera di consiglio disposta in data odierna, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 209/2021 R.G., promossa da
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 quale erede di , residente in [...] elettivamente domiciliata in Persona_1
Siracusa, via Adige n. 3 presso lo studio dell'avv. Pietro Coppa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv. Ivano CP_1
Marcedone , giusta procura in atti;
resistente
Con ricorso depositato il 08.02.2021, ritualmente notificato, la ricorrente in qualità di erede di conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' di Siracusa, Persona_1 CP_1 chiedendo dichiararsi l'illegittima della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto avente ad oggetto le somme corrisposte indebitamente al suo de cuius sulla pensione cat. IR n. 31020468 nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2004 per l'importo complessivo di euro 10.034,35 A fondamento sua domanda la ricorrente e deduceva 1) la mancanza di prova circa l'effettivo pagamento delle somme oggetto di richiesta di ripetizione;
2) difetto di motivazione dell'avviso di addebito impugnato, stante la mancata indicazione delle ragioni del presunto indebito;
3) irripetibilità delle
1 somme, stante l'avvenuto pagamento sulla base dei redditi regolarmente comunicati all' , CP_2 come per legge, percependo di tal guisa le somma in assoluta buona fede, sussistendo, di fatto, una situazione idonea a generare l' affidamento del percettore sui trattamenti pensionistici percepiti in buona fede;
4) prescrizione ex art. 2946 c.c; 5) in via ulteriormente gradata la parziale debenza delle somme richieste, da ricalcolarsi sulla quota ereditaria di spettanza.
Si costitutiva in giudizio l' il quale, chiedeva il rigetto del ricorso stante la legittimità della CP_1 sua pretesa creditoria, rappresentando che l'indebito era scaturito dal superamento dei limiti reddituali presupposti alla concessione della maggiorazione di cui all'art. 5 l.127 del 2007, nonché
l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali attraverso la compensazione della somma di €
1703,74 direttamente sulla pensione del coniuge Persona_2
In assenza di attività istruttoria e previo deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti.
La causa veniva posta in decisione all'esito della Camera di Consiglio
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente e in rito deve dichiararsi l' intervenuta prescrizione del credito per ex art. 2946
c.c.. stante il decorso di oltre 15 anni dalle corresponsioni. Di nessun pregio giuridico, infatti, è la documentazione prodotta in atti dall' ( unilaterale e priva di qualsiasi atto ricettizio di CP_1 avvenuta comunicazione al destinatario) con la quale vorrebbe farsi intendere una presunta compensazione di somme, interruttiva della prescrizione, posto che la somma di euro 1703,74, come correttamente rilevato dal ricorrente, non ha alcuna causale riferibile ad un indebito del sig. . il ricorrente ha comunicato regolarmente la dichiarazione dei redditi per Persona_1 gli anni contestati senza alcun dolo o omissione, pertanto l'ente erogatore era nelle condizioni di provvedere subito, o comunque entro il termine di un anno dalla indebita percezione, alla sospensione dell'erogazione assistenziale. Peraltro il sig. è deceduto il Persona_1
17.03.2010 . In presenza delle comunicazioni previste dalla legge, quindi, era ed è soltanto in potere dell'Ente erogatore provvedere alla modifica del pagamento, con un onere esclusivo da parte di questi e non addebitabile al beneficiario al quale è stata anzi data una “affidabilità” di quanto percepito ( Cassazione 20 maggio 2021 n. 13916).
Stante l'imputabilità dell'errore solo ed esclusivamente all'Ente erogatore non si fa luogo al recupero delle somme di cui all'art 2033 c.c.
Assorbiti ogni altro motivo e/o eccezione.
2 Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso avanzato da , e per l'effetto annulla Parte_1
il provvedimento impugnato emesso dall' dichiarando l'illegittimità della richiesta di CP_1 ripetizione dell'indebito.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 16.09.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della camera di consiglio disposta in data odierna, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 209/2021 R.G., promossa da
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 quale erede di , residente in [...] elettivamente domiciliata in Persona_1
Siracusa, via Adige n. 3 presso lo studio dell'avv. Pietro Coppa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv. Ivano CP_1
Marcedone , giusta procura in atti;
resistente
Con ricorso depositato il 08.02.2021, ritualmente notificato, la ricorrente in qualità di erede di conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' di Siracusa, Persona_1 CP_1 chiedendo dichiararsi l'illegittima della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto avente ad oggetto le somme corrisposte indebitamente al suo de cuius sulla pensione cat. IR n. 31020468 nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2004 per l'importo complessivo di euro 10.034,35 A fondamento sua domanda la ricorrente e deduceva 1) la mancanza di prova circa l'effettivo pagamento delle somme oggetto di richiesta di ripetizione;
2) difetto di motivazione dell'avviso di addebito impugnato, stante la mancata indicazione delle ragioni del presunto indebito;
3) irripetibilità delle
1 somme, stante l'avvenuto pagamento sulla base dei redditi regolarmente comunicati all' , CP_2 come per legge, percependo di tal guisa le somma in assoluta buona fede, sussistendo, di fatto, una situazione idonea a generare l' affidamento del percettore sui trattamenti pensionistici percepiti in buona fede;
4) prescrizione ex art. 2946 c.c; 5) in via ulteriormente gradata la parziale debenza delle somme richieste, da ricalcolarsi sulla quota ereditaria di spettanza.
Si costitutiva in giudizio l' il quale, chiedeva il rigetto del ricorso stante la legittimità della CP_1 sua pretesa creditoria, rappresentando che l'indebito era scaturito dal superamento dei limiti reddituali presupposti alla concessione della maggiorazione di cui all'art. 5 l.127 del 2007, nonché
l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali attraverso la compensazione della somma di €
1703,74 direttamente sulla pensione del coniuge Persona_2
In assenza di attività istruttoria e previo deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti.
La causa veniva posta in decisione all'esito della Camera di Consiglio
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente e in rito deve dichiararsi l' intervenuta prescrizione del credito per ex art. 2946
c.c.. stante il decorso di oltre 15 anni dalle corresponsioni. Di nessun pregio giuridico, infatti, è la documentazione prodotta in atti dall' ( unilaterale e priva di qualsiasi atto ricettizio di CP_1 avvenuta comunicazione al destinatario) con la quale vorrebbe farsi intendere una presunta compensazione di somme, interruttiva della prescrizione, posto che la somma di euro 1703,74, come correttamente rilevato dal ricorrente, non ha alcuna causale riferibile ad un indebito del sig. . il ricorrente ha comunicato regolarmente la dichiarazione dei redditi per Persona_1 gli anni contestati senza alcun dolo o omissione, pertanto l'ente erogatore era nelle condizioni di provvedere subito, o comunque entro il termine di un anno dalla indebita percezione, alla sospensione dell'erogazione assistenziale. Peraltro il sig. è deceduto il Persona_1
17.03.2010 . In presenza delle comunicazioni previste dalla legge, quindi, era ed è soltanto in potere dell'Ente erogatore provvedere alla modifica del pagamento, con un onere esclusivo da parte di questi e non addebitabile al beneficiario al quale è stata anzi data una “affidabilità” di quanto percepito ( Cassazione 20 maggio 2021 n. 13916).
Stante l'imputabilità dell'errore solo ed esclusivamente all'Ente erogatore non si fa luogo al recupero delle somme di cui all'art 2033 c.c.
Assorbiti ogni altro motivo e/o eccezione.
2 Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso avanzato da , e per l'effetto annulla Parte_1
il provvedimento impugnato emesso dall' dichiarando l'illegittimità della richiesta di CP_1 ripetizione dell'indebito.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 16.09.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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