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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2733/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELLO Parte_1 C.F._1
DORIANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera (MT), Via Lucana n. 73,
ATTRICE
contro
:
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentantepro tempore dott. con sede in 38122 P.IVA_1 CP_2
– Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Facci Bacchi Mellini Antonella in Trento (TN),
Via del Brennero n. 139;
CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE avente per oggetto: responsabilità civile da circolazione di veicoli e trattenuta in decisione all'udienza del 31.07.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
In via principale: accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_3
in oggetto, verificatosi in Trento il 16/09/2021; accertato e dichiarato il diritto della sig.ra Parte_1
al risarcimento di ogni danno subito in conseguenza dello stesso evento, come precisato in
[...]
pagina 1 di 7 atti;
accertata e dichiarata la legittimità e la congruità della richiesta di risarcimento in atti formulata, per le singole voci indicate, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra Parte_1
i danni dalla stessa subiti e, precisamente, € 42.000,00 per danno biologico, da cui detrarre l'acconto ricevuto di € 7.188,43 e così per € 34.811,57, nonché € 3.500,00 per spese sostenute da cui detrarre l'acconto ricevuto di € 2.364,60 e così per € 1.135,40; condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 5.831,49 a fronte del danno procurato per il lucro cessante;
condannare
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di danno esistenziale o nella differente somma che il Giudice riterrà in Sua giustizia;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 5.000,00, o nella differente somma che risulterà dovuta alla sig.ra in forza della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica;
condannare i Parte_1
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore della sig.ra delle spese legali della Parte_1 fase stragiudiziale per € 2.000,00 come in atti quantificate.
In via subordinata: condannare i convenuti, in solido tra loro, al minor danno di € 22.000,00, quale danno biologico, incluse le spese mediche sostenute e documentate, ferme le ulteriori richieste per le altre voci di danno;
condannare in via definitiva i convenuti al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate da questo
Giudice; condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con gli accessori di legge.
PARTE CONVENUTA:
In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: ridurre l'eventuale risarcimento dovuto a parte attrice tenendo conto di quanto già alla stessa versato da ante causam pari a complessivi € 9.553,03; CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' e , esponendo che in data 16.09.2021 era stata CP_1 Controparte_3
investita mentre attraversava la strada in centro a Trento, sulle strisce pedonali, dal motoveicolo condotto dal convenuto , assicurato per la responsabilità civile da circolazione con Controparte_3
la Chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni CP_1
conseguenti a tale sinistro.
pagina 2 di 7 rimaneva contumace, si costituiva in giudizio la soc. non Controparte_4 CP_1
contestando la ricostruzione del sinistro esposta in atto di citazione, ma contestando come eccessiva la richiesta risarcitoria, precisando di aver già versato l'importo di euro 7.188,45 a titolo di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute ed euro 2.364,60 , a titolo di rimborso delle spese mediche, somma da ritenersi idonea a risarcire integralmente il danno subito dall'attrice.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dall'attrice.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti dalle parte e l'espletamento di
CTU medico-legale.
Quindi, all'udienza del 31.07.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda attorea è solo in parte fondata.
E' incontestata la responsabilità circa la verificazione del sinistro di , posto che Controparte_3 deve ritenersi non contestato che l'attrice sia stata investita dal motociclo da lui condotto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali (del resto l'investimento dell'attrice risulta anche dal doc.
1 parte attrice, redatto dalla Polizia Locale)
Preliminarmente, in relazione al danno alla salute, è doveroso richiamare i seguenti principi.
Ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 – così come sostituito dall'art. 1, comma 19, L. 124/2017 – per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (co. 2); qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento (co. 3);
Con tale formulazione, il Legislatore ha inteso differenziare plasticamente il danno biologico dal danno morale e da quello dinamico-relazionale, consentendo al giudice di operare una personalizzazione di tali ultimi solo nei casi eccezionali enucleati dalla norma e nei limiti dalla stessa indicati.
Tale previsione normativa va letta alla luce del principio autorevolmente affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite secondo cui il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
è
pagina 3 di 7 solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, che vengono indicate alcune qualificazioni che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita di rapporto parentale).
Anche in tempi recenti la Suprema Corte ha ribadito tale principio (Cass. n. 23469/18) affermando che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”. Ancora (Cass. n. 7513/28) la Corte di Cassazione ha affermato che l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni, quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente unitaria;
nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali; la redazione d'una tabella delle invalidità
(bareme) è un'opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo;
in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale); la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (sistema del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
per contro, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di pagina 4 di 7 risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore;
ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Deve pertanto concludersi che il pregiudizio richiesto dell'attrice a titolo di danno esistenziale
(danno dinamico-relazionale che pregiudica lo svolgimento delle normali attività quotidiane della persona), è ricompreso in realtà nella voce generale di danno di salute, che ricomprende anche pregiudizi alle normali attività quotidiane del soggetto danneggiato.
Dalla lettura della CTU risulta del resto che egli ha effettivamente tenuto conto delle conseguenze pregiudizievoli che le lesioni determinano nelle attività quotidiane dell'attrice (pag. 6 CTU: “Le attività di tipo ricreativo /hobbystico tipo footing non sono precluse ma risultano parzialmente ridotte solo in parte a causa dei postumi lesionali derivati dal sinistro, essendo la paziente affetta da gonartrosi bilaterale e in condizione di eccedenza ponderale già prima del sinistro”).
Né tale pregiudizio può nel caso concreto in esame essere risarcito mediante l'aumento nella misura prevista dalla legge del risarcimento del danno biologico posto che tale adeguamento si giustifica solo nell'ipotesi di conseguenze dannose eccezionali che riguardano solo lo specifico caso in esame e non pregiudizi che tutte le persone nelle condizioni del danneggiato subiscono in conseguenza della tipologia di lesioni.
Non viene riconosciuto in favore dell'attrice il danno da sofferenza soggettiva che non è stato né allegato né provato dalla stessa.
Deve escludersi la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica di natura permanente, espressamente escluso dal c.t.u. e nemmeno (doc. 41), ed altresì l'intervenuta perdita del reddito subito dell'attrice in conseguenza dell'assenza di lavoro, posto che le buste-paga prodotte in giudizio si riferiscono esclusivamente al periodo successivo al sinistro e non provano pertanto una flessione del reddito tra quanto percepito in precedenza dall'attrice e quanto percepito successivamente al fatto dannoso.
Nè può essere riconosciuta una voce autonoma di danno costituito dal danno la capacità lavorativa generica, pregiudizio da ritenersi ricompreso nel danno alla salute, come del resto avvenuto anche nel caso specifico posto che il c.t.u. ha tenuto conto nella valutazione complessiva del danno delle limitazioni conseguenti alla distorsione del ginocchio sull'attività lavorativa svolta dall'attrice di pagina 5 di 7 cucitrice, con necessità di frequenti movimenti di flesso estensione e abduzione del ginocchio da seduta.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute, va rilevato che non possono essere riconosciuti in favore dell'attrice tutti gli esborsi che si riferiscono a colloqui di natura psicologica, come tali estranei alle lesioni riportate in occasione del sinistro in esame (come del resto dimostrato dal fatto che tali spese sono stati affrontate dei mesi di giugno-luglio 2022, a distanza di tempo dal sinistro dedotto in giudizio), le spese documentate da scontrini di farmacie per le quali, in assenza di prescrizioni mediche ed in considerazione della genericità degli scontrini, non vi è prova che si tratti di spese riferibili a terapie necessarie in conseguenza delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro, la spesa relativa al certificato di idoneità sportiva, le spese documentate da scontrini che si riferiscono a beni di consumo, la spesa di cui alla ricevuta di data 3/6/22 per euro 70,00, in relazione a quale nulla si può argomentare circa la causale, per le visite generali che si sono susseguite nel tempo (in relazione alle quali identiche fatture sono state prodotte più volte) che, per la loro genericità e periodicità anche a distanza di tempo del sinistro, difficilmente appaiono riferibili alle lesioni conseguenti al sinistro per cui è causa, le spese di viaggio per il rientro nel luogo di residenza della famiglia, posto che il rientro della famiglia dell'attrice nel luogo di residenza doveva comunque avvenire a prescindere dal sinistro.
Pertanto l'importo di euro 2364,60 già versato a titolo di rimborso di spese mediche da parte della compagnia assicuratrice è senz'altro sufficiente a risarcire il danno lamentato a tal titolo.
Quanto alle spese di assistenza legale che sarebbe stata prestata prima dell'introduzione del giudizio, va richiamato l'autorevole insegnamento della Suprema Corte (Cass. SU n. 16990/17) secondo cui
“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.”
Nel caso in esame l'attrice non ha provato l'esborso di alcun importo in favore del proprio legale, da valutarsi come danno emergente.
Pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 6.324,41(euro 13.512,86 – euro 7.188,45 importo già versato dalla compagnia assicuratrice titolo di danno alla salute), oltre interessi di legge.
Quanto alle spese di lite, considerata l'importante differenza tra l'importo della domanda e la misura del risarcimento effettivamente riconosciuto, sussistono giusti motivi per la compensazione nella pagina 6 di 7 misura di quattro quinti delle spese di lite, mentre ulteriore quinto viene posto a carico dei convenuti in solido, in quanto comunque soccombenti.
Le spese di lite vengono liquidate tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.
147/2022.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna l' in persona il legale rappresentante, e , in solido, al CP_1 Controparte_3
pagamento in favore di dell'importo di euro 6.324,41, oltre interessi di Parte_1
legge su tale somma con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) compensa per 4/5 le spese di lite e condanna l' , in persona il legale rappresentante, e CP_1
, in solido, al rimborso in favore di dell'ulteriore 1/5 Controparte_3 Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate, nell'importo da rimborsare, in € 184,00 per la fase di studio,
€ 156,00 per la fase introduttiva, € 336,00 per la fase istruttoria, € 341,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.
nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Camilla Urbati M.O.T. nominata con
D.M. 22 ottobre 2024
Così deciso in Trento lì 5.1.25
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2733/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELLO Parte_1 C.F._1
DORIANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera (MT), Via Lucana n. 73,
ATTRICE
contro
:
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentantepro tempore dott. con sede in 38122 P.IVA_1 CP_2
– Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Facci Bacchi Mellini Antonella in Trento (TN),
Via del Brennero n. 139;
CONVENUTA
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE avente per oggetto: responsabilità civile da circolazione di veicoli e trattenuta in decisione all'udienza del 31.07.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
In via principale: accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_3
in oggetto, verificatosi in Trento il 16/09/2021; accertato e dichiarato il diritto della sig.ra Parte_1
al risarcimento di ogni danno subito in conseguenza dello stesso evento, come precisato in
[...]
pagina 1 di 7 atti;
accertata e dichiarata la legittimità e la congruità della richiesta di risarcimento in atti formulata, per le singole voci indicate, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra Parte_1
i danni dalla stessa subiti e, precisamente, € 42.000,00 per danno biologico, da cui detrarre l'acconto ricevuto di € 7.188,43 e così per € 34.811,57, nonché € 3.500,00 per spese sostenute da cui detrarre l'acconto ricevuto di € 2.364,60 e così per € 1.135,40; condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 5.831,49 a fronte del danno procurato per il lucro cessante;
condannare
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di danno esistenziale o nella differente somma che il Giudice riterrà in Sua giustizia;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 5.000,00, o nella differente somma che risulterà dovuta alla sig.ra in forza della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica;
condannare i Parte_1
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore della sig.ra delle spese legali della Parte_1 fase stragiudiziale per € 2.000,00 come in atti quantificate.
In via subordinata: condannare i convenuti, in solido tra loro, al minor danno di € 22.000,00, quale danno biologico, incluse le spese mediche sostenute e documentate, ferme le ulteriori richieste per le altre voci di danno;
condannare in via definitiva i convenuti al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate da questo
Giudice; condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con gli accessori di legge.
PARTE CONVENUTA:
In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: ridurre l'eventuale risarcimento dovuto a parte attrice tenendo conto di quanto già alla stessa versato da ante causam pari a complessivi € 9.553,03; CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' e , esponendo che in data 16.09.2021 era stata CP_1 Controparte_3
investita mentre attraversava la strada in centro a Trento, sulle strisce pedonali, dal motoveicolo condotto dal convenuto , assicurato per la responsabilità civile da circolazione con Controparte_3
la Chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni CP_1
conseguenti a tale sinistro.
pagina 2 di 7 rimaneva contumace, si costituiva in giudizio la soc. non Controparte_4 CP_1
contestando la ricostruzione del sinistro esposta in atto di citazione, ma contestando come eccessiva la richiesta risarcitoria, precisando di aver già versato l'importo di euro 7.188,45 a titolo di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute ed euro 2.364,60 , a titolo di rimborso delle spese mediche, somma da ritenersi idonea a risarcire integralmente il danno subito dall'attrice.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta dall'attrice.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti dalle parte e l'espletamento di
CTU medico-legale.
Quindi, all'udienza del 31.07.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda attorea è solo in parte fondata.
E' incontestata la responsabilità circa la verificazione del sinistro di , posto che Controparte_3 deve ritenersi non contestato che l'attrice sia stata investita dal motociclo da lui condotto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali (del resto l'investimento dell'attrice risulta anche dal doc.
1 parte attrice, redatto dalla Polizia Locale)
Preliminarmente, in relazione al danno alla salute, è doveroso richiamare i seguenti principi.
Ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 – così come sostituito dall'art. 1, comma 19, L. 124/2017 – per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (co. 2); qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento (co. 3);
Con tale formulazione, il Legislatore ha inteso differenziare plasticamente il danno biologico dal danno morale e da quello dinamico-relazionale, consentendo al giudice di operare una personalizzazione di tali ultimi solo nei casi eccezionali enucleati dalla norma e nei limiti dalla stessa indicati.
Tale previsione normativa va letta alla luce del principio autorevolmente affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite secondo cui il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
è
pagina 3 di 7 solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, che vengono indicate alcune qualificazioni che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita di rapporto parentale).
Anche in tempi recenti la Suprema Corte ha ribadito tale principio (Cass. n. 23469/18) affermando che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”. Ancora (Cass. n. 7513/28) la Corte di Cassazione ha affermato che l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni, quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente unitaria;
nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali; la redazione d'una tabella delle invalidità
(bareme) è un'opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo;
in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale); la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (sistema del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
per contro, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di pagina 4 di 7 risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore;
ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Deve pertanto concludersi che il pregiudizio richiesto dell'attrice a titolo di danno esistenziale
(danno dinamico-relazionale che pregiudica lo svolgimento delle normali attività quotidiane della persona), è ricompreso in realtà nella voce generale di danno di salute, che ricomprende anche pregiudizi alle normali attività quotidiane del soggetto danneggiato.
Dalla lettura della CTU risulta del resto che egli ha effettivamente tenuto conto delle conseguenze pregiudizievoli che le lesioni determinano nelle attività quotidiane dell'attrice (pag. 6 CTU: “Le attività di tipo ricreativo /hobbystico tipo footing non sono precluse ma risultano parzialmente ridotte solo in parte a causa dei postumi lesionali derivati dal sinistro, essendo la paziente affetta da gonartrosi bilaterale e in condizione di eccedenza ponderale già prima del sinistro”).
Né tale pregiudizio può nel caso concreto in esame essere risarcito mediante l'aumento nella misura prevista dalla legge del risarcimento del danno biologico posto che tale adeguamento si giustifica solo nell'ipotesi di conseguenze dannose eccezionali che riguardano solo lo specifico caso in esame e non pregiudizi che tutte le persone nelle condizioni del danneggiato subiscono in conseguenza della tipologia di lesioni.
Non viene riconosciuto in favore dell'attrice il danno da sofferenza soggettiva che non è stato né allegato né provato dalla stessa.
Deve escludersi la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica di natura permanente, espressamente escluso dal c.t.u. e nemmeno (doc. 41), ed altresì l'intervenuta perdita del reddito subito dell'attrice in conseguenza dell'assenza di lavoro, posto che le buste-paga prodotte in giudizio si riferiscono esclusivamente al periodo successivo al sinistro e non provano pertanto una flessione del reddito tra quanto percepito in precedenza dall'attrice e quanto percepito successivamente al fatto dannoso.
Nè può essere riconosciuta una voce autonoma di danno costituito dal danno la capacità lavorativa generica, pregiudizio da ritenersi ricompreso nel danno alla salute, come del resto avvenuto anche nel caso specifico posto che il c.t.u. ha tenuto conto nella valutazione complessiva del danno delle limitazioni conseguenti alla distorsione del ginocchio sull'attività lavorativa svolta dall'attrice di pagina 5 di 7 cucitrice, con necessità di frequenti movimenti di flesso estensione e abduzione del ginocchio da seduta.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute, va rilevato che non possono essere riconosciuti in favore dell'attrice tutti gli esborsi che si riferiscono a colloqui di natura psicologica, come tali estranei alle lesioni riportate in occasione del sinistro in esame (come del resto dimostrato dal fatto che tali spese sono stati affrontate dei mesi di giugno-luglio 2022, a distanza di tempo dal sinistro dedotto in giudizio), le spese documentate da scontrini di farmacie per le quali, in assenza di prescrizioni mediche ed in considerazione della genericità degli scontrini, non vi è prova che si tratti di spese riferibili a terapie necessarie in conseguenza delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro, la spesa relativa al certificato di idoneità sportiva, le spese documentate da scontrini che si riferiscono a beni di consumo, la spesa di cui alla ricevuta di data 3/6/22 per euro 70,00, in relazione a quale nulla si può argomentare circa la causale, per le visite generali che si sono susseguite nel tempo (in relazione alle quali identiche fatture sono state prodotte più volte) che, per la loro genericità e periodicità anche a distanza di tempo del sinistro, difficilmente appaiono riferibili alle lesioni conseguenti al sinistro per cui è causa, le spese di viaggio per il rientro nel luogo di residenza della famiglia, posto che il rientro della famiglia dell'attrice nel luogo di residenza doveva comunque avvenire a prescindere dal sinistro.
Pertanto l'importo di euro 2364,60 già versato a titolo di rimborso di spese mediche da parte della compagnia assicuratrice è senz'altro sufficiente a risarcire il danno lamentato a tal titolo.
Quanto alle spese di assistenza legale che sarebbe stata prestata prima dell'introduzione del giudizio, va richiamato l'autorevole insegnamento della Suprema Corte (Cass. SU n. 16990/17) secondo cui
“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.”
Nel caso in esame l'attrice non ha provato l'esborso di alcun importo in favore del proprio legale, da valutarsi come danno emergente.
Pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 6.324,41(euro 13.512,86 – euro 7.188,45 importo già versato dalla compagnia assicuratrice titolo di danno alla salute), oltre interessi di legge.
Quanto alle spese di lite, considerata l'importante differenza tra l'importo della domanda e la misura del risarcimento effettivamente riconosciuto, sussistono giusti motivi per la compensazione nella pagina 6 di 7 misura di quattro quinti delle spese di lite, mentre ulteriore quinto viene posto a carico dei convenuti in solido, in quanto comunque soccombenti.
Le spese di lite vengono liquidate tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.
147/2022.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna l' in persona il legale rappresentante, e , in solido, al CP_1 Controparte_3
pagamento in favore di dell'importo di euro 6.324,41, oltre interessi di Parte_1
legge su tale somma con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) compensa per 4/5 le spese di lite e condanna l' , in persona il legale rappresentante, e CP_1
, in solido, al rimborso in favore di dell'ulteriore 1/5 Controparte_3 Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate, nell'importo da rimborsare, in € 184,00 per la fase di studio,
€ 156,00 per la fase introduttiva, € 336,00 per la fase istruttoria, € 341,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.
nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Camilla Urbati M.O.T. nominata con
D.M. 22 ottobre 2024
Così deciso in Trento lì 5.1.25
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
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