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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20661/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2
domiciliato in Roma, alla via Antonio Allegri da Correggio n. 11, presso il difensore attore contro
- (C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Daniele Griffini e Egidio Greco, elettivamente P.IVA_1
domiciliati in Milano, alla via Agnello n. 12, presso i difensori convenuti
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Gelli, elettivamente Controparte_3 P.IVA_2
domiciliata in Roma, alla via Carlo Poma n. 4, presso il difensore terza chiamata
Oggetto: responsabilità professionale veterinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
pagina 1 di 12 Con atto di citazione notificato in data 25-05-2023 il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
dott. e il chiedendone la condanna, in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 6.369,64, a titolo di danno patrimoniale, e nella somma di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale sofferto in conseguenza del decesso del cane , oltre al rimborso delle spese legali, Per_1
anche del procedimento di mediazione.
L'attore esponeva la seguente vicenda sanitaria.
A seguito dell'esame istologico effettuato nel corso dell'intervento chirurgico effettuato in data 07-
09-2020 da altro veterinario, al cane di razza Boxer maschio di nome , di proprietà dell'odierno Per_1
attore, veniva diagnosticata la presenza di un emangiosarcoma sottocutaneo delle dimensioni di circa
2,5 cm.
A seguito di tale grave diagnosi, il veterinario curante dott. suggeriva all'attore di Persona_2
effettuare una valutazione oncologica presso una struttura veterinaria maggiormente specializzata.
Pertanto, in data 22-09-2020 il sig. portava presso il Centro Specialistico Parte_1 Per_1
Veterinario s.r.l., ove veniva preso in cura dal dott. . I convenuti prevedevano un Controparte_1
trattamento chemioterapico per NG di quattro settimane a base del farmaco Doxorubicina. In data 28-09-2020 il dott. comunicava all'attore l'esito della tomografia Controparte_1
computerizzata total body (TCTB) svolta in data 22-09-2020, da cui emergeva a carico di in Per_1
particolare una lesione come segue: a margini irregolari, con moderato e periferico enhancement per la presenza di una porzione centrale a densità dei fluidi (10HU), di dimensioni 37×28×58 mm circa;
la lesione impronta in assenza di piano di clivaggio netto li muscolo retto dell'addome ipsilaterale”, nonché la presenza di una neoformazione specificando che “a carico della base del cuore, compresa tra aorta e vena cava craniale, si visualizza una lesione iso- attenuante rispetto ai tessuto molli, globosa, a margini definiti, diametro 26x22x19 mm, con enhancement moderato e eterogene in fase post-contrastografica. Nella medesima comunicazione mail il dott. allegava gli esiti Controparte_1
degli esami eseguiti in cui si segnalava la presenza di una alterazione cardiaca.
In data 06-10-2020 presso il Centro Specialistico Veterinario veniva effettuata una revisione chirurgica per la rimozione dei tessuti marginali alla ferita al fine di inviare all della Controparte_4
il materiale necessario per un nuovo esame istologico. La biopsia effettuata Controparte_5
ipotizzava un'origine benigna dell'alterazione già evidenziata dalla TCTB.
pagina 2 di 12 In assenza di una accertata malattia macroscopica l'attore decideva di attivare per un Per_1
protocollo chemioterapico intenso. Quindi, in data 27-10-2020 veniva sottoposto presso il Per_1
centro convenuto ad un primo trattamento di chemioterapia mediante Doxorubicina, antibiotico antitumorale, con somministrazione per endovena e con i seguenti dosaggi: 27mg/mq nella prima e seconda seduta (27-10-2020 e 17-11-2020) e 26mg/mq nella terza e quarta seduta (09-12-2020 e 29-
12-2020).
Nelle settimane immediatamente successive al trattamento chemioterapico l'attore riscontrava alterazioni rilevanti nella respirazione di;
intensificandosi tali fenomeni, in data 02-03-2021, in Per_1
occasione di una visita di controllo presso il Centro Specialistico Veterinario, il sig. Parte_1
segnalava la circostanza al medico curante. In pari data il dott. effettuava vari Controparte_1
esami sull'animale e, con riguardo alla funzionalità cardiaca, si evidenziava come la neoformazione in corrispondenza della base del cuore fosse lievemente aumenta di dimensioni. In data 09-03-2021 il dott. informava l'attore degli esiti dei suddetti esami, segnalando il lieve aumento Controparte_1
delle dimensioni del tumore alla base del cuore, nonché la presenza di una linfoadeno-megalia iliaca mediale sinistra, rappresentando, tuttavia, la presenza di fattori prognostici positivi.
Nei mesi seguenti non comparivano particolari situazioni di criticità per;
tuttavia, in data 18- Per_1
08-2021, dopo un episodio sincopale, l'attore effettuava presso la di Controparte_6
Cremona un esame ecocardiografico ed elettrocardiografico su , all'esito del quale veniva Per_1
emessa una diagnosi di cardiopatia dilatativa secondaria alla somministrazione di doxorubicina abbinata ad una ipossia miocardica.
In data 17-09-2021 l'attore, preoccupato per le condizioni di salute dell'animale, sempre più sofferente, faceva eseguire su una seconda valutazione ecocardiografica, che confermava il Per_1
precedente esito diagnostico e metteva in evidenza la presenza di un versamento addominale riferibile ad ascite (doc. 10). In data 18-09-2021, a fronte di un ulteriore ed irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche di , l'attore, anche su consiglio dei medici, ne Per_1
autorizzava l'eutanasia.
A seguito della malpractice medica dei convenuti e della loro conseguente responsabilità per negligenza e imperizia, il sig. subiva danni di carattere patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale che, in mancanza di risarcimento, inducevano il sig. a dare corso al Parte_1
presente procedimento.
pagina 3 di 12 In data 01-09-2023 si costituivano in giudizio il dott. e il Controparte_1 [...]
contestando la ricostruzione dell'attore, censurando l'entità delle somme Controparte_2
pretese dal sig. e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. Parte_1
Con decreto del 08-09-2023 il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio del terzo HDI Ass.ni s.p.a., formulata dal convenuto dott. . Controparte_1
In data 05-12-2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall'attore e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di contenere la condanna dell'assicurato nei limiti di polizza e di accertata responsabilità.
All'udienza del 13-02-2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva consulenza medico legale, nominando quale CTU il dott. . Per_3
All'esito del deposito della perizia e dei chiarimenti offerti dal CTU all'udienza del 25-03-2025, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del 19-09-2025 per la rimessione della causa in decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti dott. e con riferimento alle prestazioni Controparte_1 Controparte_2
sanitarie rese nei confronti dell'attore.
In particolare, in base alle allegazioni del sig. , gli addebiti mossi ai convenuti Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni veterinarie effettuate a far tempo dal 22-09-2020 sul cane NG, di proprietà dell'attore, che avrebbero condotto l'animale alla morte per cardiomiopatia dilatativa conseguente alla somministrazione di doxorubicina. Secondo la prospettazione attorea, nella somministrazione del citato farmaco, i convenuti avrebbero omesso di porre in essere tutte le accortezze e cautele precauzionali necessarie per poter scongiurare la morte di;
inoltre, i convenuti avrebbero omesso di fornire all'attore una sufficiente informazione Per_1
circa i reali pericoli che , appartenente ad una razza particolarmente esposta a problematiche Per_1
cardiache, avrebbe potuto affrontare durante il trattamento chemioterapico a base di doxorubicina.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dal sig. non risulta fondata e, pertanto, deve essere rigettata. Parte_1
La responsabilità del veterinario per errata diagnosi, negligenza o imperizia è, al pari della responsabilità medica, di natura contrattuale.
pagina 4 di 12 In particolare, l'attività del veterinario rientra nell'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 ss. c.c. che, pertanto, nel caso di inadempimento, conduce alla responsabilità contrattuale del professionista intellettuale.
Giova rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, di regola, costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale, occorre accertare che il professionista abbia violato i doveri di diligenza, perizia o prudenza, secondo il parametro della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura tecnica dell'opera prestata.
Nel tema del riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha chiarito che grava sul danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il danno ed il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito;
spetta, invece, al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. Civ., n. 10050/2022).
In sintesi, per potersi configurare la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, occorre compiere una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (Cass. Civ., n. 6862/2018).
Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che l'attore si fosse rivolto ai convenuti per la cura di una patologia dalla quale risultava affetto il proprio cane.
L'attore ha, quindi, allegato uno specifico inadempimento dei convenuti astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, denunciando l'insufficiente informazione ricevuta sulla situazione clinica dell'animale e sulle soluzioni terapeutiche esistenti, nonché l'omessa attivazione di una condotta precauzionale (indagini ecocardiografiche periodiche e valutazione marker di pagina 5 di 12 cardiotossicità), sostenendo - con il conforto di una perizia di parte – che l'effettuazione di ulteriori accertamenti avrebbe potuto condurre a un esito clinico diverso.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU disposta nel corso del presente procedimento, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri del CTU, va segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente pagina 6 di 12 superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 5, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dal CTU dott. , il quale ha ricostruito la Per_3
vicenda clinica che ha interessato il cane NG come segue: “ , nell'agosto 2020, è stato Per_1
portato in visita presso la clinica veterinaria per una neoformazione sottocutanea a livello CP_6
inguinale. Sempre presso la stessa struttura, in seguito ad esami di approfondimento, veniva diagnosticato un emangiosarcoma sottocutaneo che veniva asportato chirurgicamente il 07/09/2020.
Gli esami del sangue e l'ecografia, eseguiti prima della chirurgia, evidenziavano solo la presenza della massa (“Neoformazione sottocutanea solida, ovalare, di 6x3 cm, con tessitura disomogenea, abbondantemente vascolarizzata nella regione inguinale destra”) senza ulteriori anomalie.
In particolare, in riferimento alla condizione cardiaca, sempre nei referti della clinica viene CP_6
riportato: “Cuore: Morfologia e volumi delle camere cardiache nella norma. Cinetica ventricolare nella norma” Prima di tali eventi non sono presenti documenti circa lo stato di salute del cane.” (pag. 1).
Per quel che qui rileva, presso la struttura convenuta sono state effettuate le seguenti prestazioni sanitarie: “22/09/2020 visita clinica e tomografia computerizzata;
6/10/2020 chirurgia;
27/10/2020 primo trattamento e visita clinica;
17/11/2020 secondo trattamento;
9/12/20 terzo trattamento;
29/12/20 quarto trattamento;
2/03/2021 visita clinica e TC.”
Il CTU osserva che “E' stato monitorato il paziente e il presunto chemodectoma tramite TC prima del ciclo chemoterapico e al termine dello stesso. E' stata riscontrata ipertrofia prostatica con consiglio di
pagina 7 di 12 castrazione. Non è stata eseguita nessuna ecocardiografia metodica d'elezione per la valutazione emodinamica cardiologica.”
L'oggetto della contesa tra le parti verte sulla necessità/opportunità o meno di sottoporre a Per_1
un'ecocardiografia o comunque a un controllo cardiologico prima di iniziare il trattamento chemioterapico con doxorubicina in una razza a rischio di sviluppare malattie cardiache come il boxer, nonché sulla necessità/opportunità di continuare il monitoraggio durante il ciclo di somministrazione del farmaco.
Sul punto “Alla luce della letteratura scientifica e della consultazione con il dr. (…) il CTU non Per_4
riscontra condotte di negligenza, imprudenza o imperizia in riferimento alla scelta di proporre il ciclo chemioterapico e al protocollo attuato: Lo stesso dicasi per la chirurgia a cui è stato Per_1
sottoposto, presso il CSV.
In riferimento al monitoraggio non esistendo una regola o una linea guida ufficiale non può determinarsi una infrazione della stessa.”
In particolare, osserva il CTU che “Agli atti è presente un referto ecografico che seppur non è considerabile come un referto ecocardiografico completo mancando tutte le misurazioni del caso e sintetico riporta la firma del dr. che lo ha redatto dichiarando: “Cuore: Morfologia e volumi Per_2
delle camere cardiache nella norma. Cinetica ventricolare nella norma.” Durante il ciclo chemioterapico sono stati eseguite visite di controllo con valutazione anche cardiologica, monitoraggi anestesiologici e tc che pur non essendo al pari di una ecocardiografia in quanto a specificità rappresentano comunque un'indagine cardiologica di primo livello.
Risulta difficile esprimersi per il CTU a riguardo senza far apparire la risposta un giudizio, esprimendosi quindi a rigore di logica scientifica si può dire che un esame ecocardiografico sarebbe stato non superfluo al termine del ciclo chemioterapico poichè è più probabile che in questa fase si sviluppi la cardiopatia dilatativa conseguente a doxorubicina”
Su questo punto il CTU, chiamato a chiarimenti all'udienza del 25-03-2025, ha puntualizzato che
“un'ecografia era stata fatta, dove emerge che la dinamica del cuore era nella norma.
L'ecocardiografia è consigliabile, ma non è prevista nelle linee guida.”
Il CTU è stato, quindi, chiamato a valutare se la cardiopatia dilatativa secondaria sia stata determinata dalla somministrazione di doxorubicina e ha risposto nei seguenti termini: “Non è possibile rispondere al quesito poiché una volta riscontrata la patologia non è possibile risalirne alla causa con certezza sebbene i boxer presentino una predisposizione di razza alle cardiopatie. I CTP concordano con questa
pagina 8 di 12 affermazione. La dr.ssa cardiologa, interrogata da CTU a riguardo si esprime così: “non è Per_5
possibile discriminare con certezza alterazioni ecocardiografiche ed elettrocardiografiche riferibili a secondarismo legato a somministrazione di Doxorubicina da cardiomiopatie di diversa origine”.
Anche nel corso dell'udienza del 25-03-2025 il CTU ha confermato tale valutazione, riferendo che “è una razza predisposta, ma non sappiano quando si sia sviluppata la patologia ed è questa la questione centrale. Abbiamo un gap da gennaio a marzo in cui non vi sono dati di riferimento. Preciso di aver contattato una cardiologa, la dott.ssa che ha riferito che l'aspettativa di vita di un cane Per_5
affetto da miocardite secondaria è di circa 90 giorni da quando è stata diagnosticata, ma nel caso di specie non sappiano quando sia insorta.”
Dalle risultanze della CTU e dai chiarimenti offerti in udienza dal consulente tecnico, che questo
Giudice condivide, stante la loro chiarezza e il coerente percorso argomentativo, emerge quanto segue:
- il trattamento chemioterapico nel caso specifico era indicato nell'ottica di un miglioramento del tempo di sopravvivenza: i consulenti tecnici di entrambe le parti concordano sull'indicazione al trattamento;
- l'ecografia effettuata presso la in data 04-09-2020 non ha rilevato anomalie Controparte_6
cardiache;
- durante le visite cliniche e la Tac è stato eseguito un monitoraggio cardiaco;
durante l'intervento chirurgico è stato eseguito un monitoraggio cardiorespiratorio: in tutti questi casi, pur non trattandosi di una ecocardiografia e, quindi, pur difettando di specificità, non sono state rilevate anomalie cardiache;
- non esistono in letteratura scientifica linee guida ovvero protocolli di monitoraggio ovvero indicazioni in merito ai controlli cardiologici in caso di trattamento con doxorubicina;
pertanto, la decisione di monitorare il cuore è rimessa alla valutazione del caso specifico da parte del medico;
- in generale, per razze a rischio come boxer, la maggior parte degli specialisti effettuerebbe un'ecocardiografia prima di iniziare il protocollo e un'ecocardiografia nel corso del trattamento chemioterapico (dopo quattro dosi e dopo sei dosi);
- nel corso del ciclo chemioterapico sono state eseguite visite di controllo con valutazione anche cardiologica, monitoraggi anestesiologici e tac, che rappresentano, comunque, un'indagine cardiologica di primo livello, che non ha rilevato anomalie;
pagina 9 di 12 - non è possibile stabilire se la cardiopatia dilatativa secondaria insorta nell'animale sia stata determinata dalla somministrazione di doxorubicina, stante l'impossibilità di risalire alla origine/causa della patologia, da collocarsi nel periodo posto tra il primo monitoraggio del 04-09-2020 (dott.
presso la e la visita cardiologica del 18-08-2021 (dr.ssa presso Per_2 Controparte_6 Per_6 CP_6
;
[...]
- il danno da doxorubicina può avvenire in qualsiasi momento del ciclo chemioterapico o postumo, tuttavia il CTU, sulla base della letteratura, ricorda che la tossicità che induce cardiomiopatia dilatativa
è una tossicità da accumulo, quindi, è più probabile che la patologia si sia sviluppata al termine del ciclo chemioterapico;
- non è possibile determinare se, nel caso in cui fossero state eseguite altre ecocardiografie, la patologia sarebbe stata più precocemente individuata e, se lo fosse stato, se una terapia ne avrebbe significativamente modificato l'andamento, garantendo realmente una più lunga durata di vita o una migliore qualità della stessa.
Il tecnico del Giudice non ha, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti, atteso che (a) il trattamento chemioterapico era indicato e utile per la sopravvivenza di e che (b) per Per_1
quanto riguarda l'omesso monitoraggio ecocardiografico lamentato dall'attore, non è stato possibile individuare esattamente quando la cardiopatia si sia sviluppata e, di conseguenza, quanto avrebbe potuto incidere una terapia cardiologica specifica attuata nel periodo intercorrente tra l'insorgenza e il decesso - comunque inevitabile - sulla durata e sulla qualità di vita di . Per_1
Alla luce di quanto esposto, non si ritiene sussistente la responsabilità dei convenuti, non essendo risultati provati da parte dell'attore, né il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e il danno alla salute subito, né la colpa del veterinario, e non essendo emersi dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione delle cure sanitarie prestate a . Per_1
Al contrario, sono emersi elementi atti a dimostrare che, anche con una condotta diligente da parte del professionista – individuata dall'attore in un monitoraggio ecocardiografico prima e durante il trattamento chemioterapico – in caso di esame patologico, l'animale non avrebbe verosimilmente goduto di un significativo allungamento della vita. Difetta, pertanto, quella valutazione prognostica positiva, che costituisce presupposto imprescindibile per l'affermazione della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale.
5. La liquidazione delle spese di lite
pagina 10 di 12 Alla soccombenza segue la condanna dell'attore a corrispondere alle parti convenute le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere, nonché i compensi di mediazione, liquidati in euro 200,00, oltre oneri e accessori di legge.
In ordine al compenso spettante all'avvocato nel caso di assistenza e difesa di più parti, come nel caso di specie, il vigente art. 4, comma 2, DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, statuisce espressamente che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”. Si tratta di un principio di carattere generale, che opera nel caso in cui vi sia identità di “posizione processuale”, cioè identità di petitum e di causa petendi ovvero di provvedimento richiesto. Il caso in esame rientra in tali parametri. Pertanto, verrà liquidato a favore delle due parti convenute un unico compenso secondo i valori medi dello scaglio ne corrispondente al valore della domanda dichiarata dall'attore, aumentato del 20%.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali della terza chiamata HDI Ass.ni s.p.a., si osserva quanto segue.
Il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso, come nella fattispecie, e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda:
“in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. n. 6144/2024).
Vanno, altresì, poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. già liquidate.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore a rimborsare ai convenuti le spese del procedimento di mediazione, nonché del presente procedimento, che liquida nella complessiva somma di euro 6.292,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3) condanna l'attore a rimborsare alla terza chiamata le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
4) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
RT AN
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20661/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2
domiciliato in Roma, alla via Antonio Allegri da Correggio n. 11, presso il difensore attore contro
- (C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Daniele Griffini e Egidio Greco, elettivamente P.IVA_1
domiciliati in Milano, alla via Agnello n. 12, presso i difensori convenuti
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Gelli, elettivamente Controparte_3 P.IVA_2
domiciliata in Roma, alla via Carlo Poma n. 4, presso il difensore terza chiamata
Oggetto: responsabilità professionale veterinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
pagina 1 di 12 Con atto di citazione notificato in data 25-05-2023 il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
dott. e il chiedendone la condanna, in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 6.369,64, a titolo di danno patrimoniale, e nella somma di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale sofferto in conseguenza del decesso del cane , oltre al rimborso delle spese legali, Per_1
anche del procedimento di mediazione.
L'attore esponeva la seguente vicenda sanitaria.
A seguito dell'esame istologico effettuato nel corso dell'intervento chirurgico effettuato in data 07-
09-2020 da altro veterinario, al cane di razza Boxer maschio di nome , di proprietà dell'odierno Per_1
attore, veniva diagnosticata la presenza di un emangiosarcoma sottocutaneo delle dimensioni di circa
2,5 cm.
A seguito di tale grave diagnosi, il veterinario curante dott. suggeriva all'attore di Persona_2
effettuare una valutazione oncologica presso una struttura veterinaria maggiormente specializzata.
Pertanto, in data 22-09-2020 il sig. portava presso il Centro Specialistico Parte_1 Per_1
Veterinario s.r.l., ove veniva preso in cura dal dott. . I convenuti prevedevano un Controparte_1
trattamento chemioterapico per NG di quattro settimane a base del farmaco Doxorubicina. In data 28-09-2020 il dott. comunicava all'attore l'esito della tomografia Controparte_1
computerizzata total body (TCTB) svolta in data 22-09-2020, da cui emergeva a carico di in Per_1
particolare una lesione come segue: a margini irregolari, con moderato e periferico enhancement per la presenza di una porzione centrale a densità dei fluidi (10HU), di dimensioni 37×28×58 mm circa;
la lesione impronta in assenza di piano di clivaggio netto li muscolo retto dell'addome ipsilaterale”, nonché la presenza di una neoformazione specificando che “a carico della base del cuore, compresa tra aorta e vena cava craniale, si visualizza una lesione iso- attenuante rispetto ai tessuto molli, globosa, a margini definiti, diametro 26x22x19 mm, con enhancement moderato e eterogene in fase post-contrastografica. Nella medesima comunicazione mail il dott. allegava gli esiti Controparte_1
degli esami eseguiti in cui si segnalava la presenza di una alterazione cardiaca.
In data 06-10-2020 presso il Centro Specialistico Veterinario veniva effettuata una revisione chirurgica per la rimozione dei tessuti marginali alla ferita al fine di inviare all della Controparte_4
il materiale necessario per un nuovo esame istologico. La biopsia effettuata Controparte_5
ipotizzava un'origine benigna dell'alterazione già evidenziata dalla TCTB.
pagina 2 di 12 In assenza di una accertata malattia macroscopica l'attore decideva di attivare per un Per_1
protocollo chemioterapico intenso. Quindi, in data 27-10-2020 veniva sottoposto presso il Per_1
centro convenuto ad un primo trattamento di chemioterapia mediante Doxorubicina, antibiotico antitumorale, con somministrazione per endovena e con i seguenti dosaggi: 27mg/mq nella prima e seconda seduta (27-10-2020 e 17-11-2020) e 26mg/mq nella terza e quarta seduta (09-12-2020 e 29-
12-2020).
Nelle settimane immediatamente successive al trattamento chemioterapico l'attore riscontrava alterazioni rilevanti nella respirazione di;
intensificandosi tali fenomeni, in data 02-03-2021, in Per_1
occasione di una visita di controllo presso il Centro Specialistico Veterinario, il sig. Parte_1
segnalava la circostanza al medico curante. In pari data il dott. effettuava vari Controparte_1
esami sull'animale e, con riguardo alla funzionalità cardiaca, si evidenziava come la neoformazione in corrispondenza della base del cuore fosse lievemente aumenta di dimensioni. In data 09-03-2021 il dott. informava l'attore degli esiti dei suddetti esami, segnalando il lieve aumento Controparte_1
delle dimensioni del tumore alla base del cuore, nonché la presenza di una linfoadeno-megalia iliaca mediale sinistra, rappresentando, tuttavia, la presenza di fattori prognostici positivi.
Nei mesi seguenti non comparivano particolari situazioni di criticità per;
tuttavia, in data 18- Per_1
08-2021, dopo un episodio sincopale, l'attore effettuava presso la di Controparte_6
Cremona un esame ecocardiografico ed elettrocardiografico su , all'esito del quale veniva Per_1
emessa una diagnosi di cardiopatia dilatativa secondaria alla somministrazione di doxorubicina abbinata ad una ipossia miocardica.
In data 17-09-2021 l'attore, preoccupato per le condizioni di salute dell'animale, sempre più sofferente, faceva eseguire su una seconda valutazione ecocardiografica, che confermava il Per_1
precedente esito diagnostico e metteva in evidenza la presenza di un versamento addominale riferibile ad ascite (doc. 10). In data 18-09-2021, a fronte di un ulteriore ed irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche di , l'attore, anche su consiglio dei medici, ne Per_1
autorizzava l'eutanasia.
A seguito della malpractice medica dei convenuti e della loro conseguente responsabilità per negligenza e imperizia, il sig. subiva danni di carattere patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale che, in mancanza di risarcimento, inducevano il sig. a dare corso al Parte_1
presente procedimento.
pagina 3 di 12 In data 01-09-2023 si costituivano in giudizio il dott. e il Controparte_1 [...]
contestando la ricostruzione dell'attore, censurando l'entità delle somme Controparte_2
pretese dal sig. e chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. Parte_1
Con decreto del 08-09-2023 il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio del terzo HDI Ass.ni s.p.a., formulata dal convenuto dott. . Controparte_1
In data 05-12-2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate dall'attore e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di contenere la condanna dell'assicurato nei limiti di polizza e di accertata responsabilità.
All'udienza del 13-02-2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva consulenza medico legale, nominando quale CTU il dott. . Per_3
All'esito del deposito della perizia e dei chiarimenti offerti dal CTU all'udienza del 25-03-2025, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del 19-09-2025 per la rimessione della causa in decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti dott. e con riferimento alle prestazioni Controparte_1 Controparte_2
sanitarie rese nei confronti dell'attore.
In particolare, in base alle allegazioni del sig. , gli addebiti mossi ai convenuti Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni veterinarie effettuate a far tempo dal 22-09-2020 sul cane NG, di proprietà dell'attore, che avrebbero condotto l'animale alla morte per cardiomiopatia dilatativa conseguente alla somministrazione di doxorubicina. Secondo la prospettazione attorea, nella somministrazione del citato farmaco, i convenuti avrebbero omesso di porre in essere tutte le accortezze e cautele precauzionali necessarie per poter scongiurare la morte di;
inoltre, i convenuti avrebbero omesso di fornire all'attore una sufficiente informazione Per_1
circa i reali pericoli che , appartenente ad una razza particolarmente esposta a problematiche Per_1
cardiache, avrebbe potuto affrontare durante il trattamento chemioterapico a base di doxorubicina.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dal sig. non risulta fondata e, pertanto, deve essere rigettata. Parte_1
La responsabilità del veterinario per errata diagnosi, negligenza o imperizia è, al pari della responsabilità medica, di natura contrattuale.
pagina 4 di 12 In particolare, l'attività del veterinario rientra nell'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 ss. c.c. che, pertanto, nel caso di inadempimento, conduce alla responsabilità contrattuale del professionista intellettuale.
Giova rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, di regola, costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale, occorre accertare che il professionista abbia violato i doveri di diligenza, perizia o prudenza, secondo il parametro della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura tecnica dell'opera prestata.
Nel tema del riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha chiarito che grava sul danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il danno ed il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito;
spetta, invece, al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. Civ., n. 10050/2022).
In sintesi, per potersi configurare la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, occorre compiere una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (Cass. Civ., n. 6862/2018).
Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che l'attore si fosse rivolto ai convenuti per la cura di una patologia dalla quale risultava affetto il proprio cane.
L'attore ha, quindi, allegato uno specifico inadempimento dei convenuti astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, denunciando l'insufficiente informazione ricevuta sulla situazione clinica dell'animale e sulle soluzioni terapeutiche esistenti, nonché l'omessa attivazione di una condotta precauzionale (indagini ecocardiografiche periodiche e valutazione marker di pagina 5 di 12 cardiotossicità), sostenendo - con il conforto di una perizia di parte – che l'effettuazione di ulteriori accertamenti avrebbe potuto condurre a un esito clinico diverso.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU disposta nel corso del presente procedimento, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri del CTU, va segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente pagina 6 di 12 superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 5, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dal CTU dott. , il quale ha ricostruito la Per_3
vicenda clinica che ha interessato il cane NG come segue: “ , nell'agosto 2020, è stato Per_1
portato in visita presso la clinica veterinaria per una neoformazione sottocutanea a livello CP_6
inguinale. Sempre presso la stessa struttura, in seguito ad esami di approfondimento, veniva diagnosticato un emangiosarcoma sottocutaneo che veniva asportato chirurgicamente il 07/09/2020.
Gli esami del sangue e l'ecografia, eseguiti prima della chirurgia, evidenziavano solo la presenza della massa (“Neoformazione sottocutanea solida, ovalare, di 6x3 cm, con tessitura disomogenea, abbondantemente vascolarizzata nella regione inguinale destra”) senza ulteriori anomalie.
In particolare, in riferimento alla condizione cardiaca, sempre nei referti della clinica viene CP_6
riportato: “Cuore: Morfologia e volumi delle camere cardiache nella norma. Cinetica ventricolare nella norma” Prima di tali eventi non sono presenti documenti circa lo stato di salute del cane.” (pag. 1).
Per quel che qui rileva, presso la struttura convenuta sono state effettuate le seguenti prestazioni sanitarie: “22/09/2020 visita clinica e tomografia computerizzata;
6/10/2020 chirurgia;
27/10/2020 primo trattamento e visita clinica;
17/11/2020 secondo trattamento;
9/12/20 terzo trattamento;
29/12/20 quarto trattamento;
2/03/2021 visita clinica e TC.”
Il CTU osserva che “E' stato monitorato il paziente e il presunto chemodectoma tramite TC prima del ciclo chemoterapico e al termine dello stesso. E' stata riscontrata ipertrofia prostatica con consiglio di
pagina 7 di 12 castrazione. Non è stata eseguita nessuna ecocardiografia metodica d'elezione per la valutazione emodinamica cardiologica.”
L'oggetto della contesa tra le parti verte sulla necessità/opportunità o meno di sottoporre a Per_1
un'ecocardiografia o comunque a un controllo cardiologico prima di iniziare il trattamento chemioterapico con doxorubicina in una razza a rischio di sviluppare malattie cardiache come il boxer, nonché sulla necessità/opportunità di continuare il monitoraggio durante il ciclo di somministrazione del farmaco.
Sul punto “Alla luce della letteratura scientifica e della consultazione con il dr. (…) il CTU non Per_4
riscontra condotte di negligenza, imprudenza o imperizia in riferimento alla scelta di proporre il ciclo chemioterapico e al protocollo attuato: Lo stesso dicasi per la chirurgia a cui è stato Per_1
sottoposto, presso il CSV.
In riferimento al monitoraggio non esistendo una regola o una linea guida ufficiale non può determinarsi una infrazione della stessa.”
In particolare, osserva il CTU che “Agli atti è presente un referto ecografico che seppur non è considerabile come un referto ecocardiografico completo mancando tutte le misurazioni del caso e sintetico riporta la firma del dr. che lo ha redatto dichiarando: “Cuore: Morfologia e volumi Per_2
delle camere cardiache nella norma. Cinetica ventricolare nella norma.” Durante il ciclo chemioterapico sono stati eseguite visite di controllo con valutazione anche cardiologica, monitoraggi anestesiologici e tc che pur non essendo al pari di una ecocardiografia in quanto a specificità rappresentano comunque un'indagine cardiologica di primo livello.
Risulta difficile esprimersi per il CTU a riguardo senza far apparire la risposta un giudizio, esprimendosi quindi a rigore di logica scientifica si può dire che un esame ecocardiografico sarebbe stato non superfluo al termine del ciclo chemioterapico poichè è più probabile che in questa fase si sviluppi la cardiopatia dilatativa conseguente a doxorubicina”
Su questo punto il CTU, chiamato a chiarimenti all'udienza del 25-03-2025, ha puntualizzato che
“un'ecografia era stata fatta, dove emerge che la dinamica del cuore era nella norma.
L'ecocardiografia è consigliabile, ma non è prevista nelle linee guida.”
Il CTU è stato, quindi, chiamato a valutare se la cardiopatia dilatativa secondaria sia stata determinata dalla somministrazione di doxorubicina e ha risposto nei seguenti termini: “Non è possibile rispondere al quesito poiché una volta riscontrata la patologia non è possibile risalirne alla causa con certezza sebbene i boxer presentino una predisposizione di razza alle cardiopatie. I CTP concordano con questa
pagina 8 di 12 affermazione. La dr.ssa cardiologa, interrogata da CTU a riguardo si esprime così: “non è Per_5
possibile discriminare con certezza alterazioni ecocardiografiche ed elettrocardiografiche riferibili a secondarismo legato a somministrazione di Doxorubicina da cardiomiopatie di diversa origine”.
Anche nel corso dell'udienza del 25-03-2025 il CTU ha confermato tale valutazione, riferendo che “è una razza predisposta, ma non sappiano quando si sia sviluppata la patologia ed è questa la questione centrale. Abbiamo un gap da gennaio a marzo in cui non vi sono dati di riferimento. Preciso di aver contattato una cardiologa, la dott.ssa che ha riferito che l'aspettativa di vita di un cane Per_5
affetto da miocardite secondaria è di circa 90 giorni da quando è stata diagnosticata, ma nel caso di specie non sappiano quando sia insorta.”
Dalle risultanze della CTU e dai chiarimenti offerti in udienza dal consulente tecnico, che questo
Giudice condivide, stante la loro chiarezza e il coerente percorso argomentativo, emerge quanto segue:
- il trattamento chemioterapico nel caso specifico era indicato nell'ottica di un miglioramento del tempo di sopravvivenza: i consulenti tecnici di entrambe le parti concordano sull'indicazione al trattamento;
- l'ecografia effettuata presso la in data 04-09-2020 non ha rilevato anomalie Controparte_6
cardiache;
- durante le visite cliniche e la Tac è stato eseguito un monitoraggio cardiaco;
durante l'intervento chirurgico è stato eseguito un monitoraggio cardiorespiratorio: in tutti questi casi, pur non trattandosi di una ecocardiografia e, quindi, pur difettando di specificità, non sono state rilevate anomalie cardiache;
- non esistono in letteratura scientifica linee guida ovvero protocolli di monitoraggio ovvero indicazioni in merito ai controlli cardiologici in caso di trattamento con doxorubicina;
pertanto, la decisione di monitorare il cuore è rimessa alla valutazione del caso specifico da parte del medico;
- in generale, per razze a rischio come boxer, la maggior parte degli specialisti effettuerebbe un'ecocardiografia prima di iniziare il protocollo e un'ecocardiografia nel corso del trattamento chemioterapico (dopo quattro dosi e dopo sei dosi);
- nel corso del ciclo chemioterapico sono state eseguite visite di controllo con valutazione anche cardiologica, monitoraggi anestesiologici e tac, che rappresentano, comunque, un'indagine cardiologica di primo livello, che non ha rilevato anomalie;
pagina 9 di 12 - non è possibile stabilire se la cardiopatia dilatativa secondaria insorta nell'animale sia stata determinata dalla somministrazione di doxorubicina, stante l'impossibilità di risalire alla origine/causa della patologia, da collocarsi nel periodo posto tra il primo monitoraggio del 04-09-2020 (dott.
presso la e la visita cardiologica del 18-08-2021 (dr.ssa presso Per_2 Controparte_6 Per_6 CP_6
;
[...]
- il danno da doxorubicina può avvenire in qualsiasi momento del ciclo chemioterapico o postumo, tuttavia il CTU, sulla base della letteratura, ricorda che la tossicità che induce cardiomiopatia dilatativa
è una tossicità da accumulo, quindi, è più probabile che la patologia si sia sviluppata al termine del ciclo chemioterapico;
- non è possibile determinare se, nel caso in cui fossero state eseguite altre ecocardiografie, la patologia sarebbe stata più precocemente individuata e, se lo fosse stato, se una terapia ne avrebbe significativamente modificato l'andamento, garantendo realmente una più lunga durata di vita o una migliore qualità della stessa.
Il tecnico del Giudice non ha, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti, atteso che (a) il trattamento chemioterapico era indicato e utile per la sopravvivenza di e che (b) per Per_1
quanto riguarda l'omesso monitoraggio ecocardiografico lamentato dall'attore, non è stato possibile individuare esattamente quando la cardiopatia si sia sviluppata e, di conseguenza, quanto avrebbe potuto incidere una terapia cardiologica specifica attuata nel periodo intercorrente tra l'insorgenza e il decesso - comunque inevitabile - sulla durata e sulla qualità di vita di . Per_1
Alla luce di quanto esposto, non si ritiene sussistente la responsabilità dei convenuti, non essendo risultati provati da parte dell'attore, né il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e il danno alla salute subito, né la colpa del veterinario, e non essendo emersi dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione delle cure sanitarie prestate a . Per_1
Al contrario, sono emersi elementi atti a dimostrare che, anche con una condotta diligente da parte del professionista – individuata dall'attore in un monitoraggio ecocardiografico prima e durante il trattamento chemioterapico – in caso di esame patologico, l'animale non avrebbe verosimilmente goduto di un significativo allungamento della vita. Difetta, pertanto, quella valutazione prognostica positiva, che costituisce presupposto imprescindibile per l'affermazione della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale.
5. La liquidazione delle spese di lite
pagina 10 di 12 Alla soccombenza segue la condanna dell'attore a corrispondere alle parti convenute le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere, nonché i compensi di mediazione, liquidati in euro 200,00, oltre oneri e accessori di legge.
In ordine al compenso spettante all'avvocato nel caso di assistenza e difesa di più parti, come nel caso di specie, il vigente art. 4, comma 2, DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, statuisce espressamente che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”. Si tratta di un principio di carattere generale, che opera nel caso in cui vi sia identità di “posizione processuale”, cioè identità di petitum e di causa petendi ovvero di provvedimento richiesto. Il caso in esame rientra in tali parametri. Pertanto, verrà liquidato a favore delle due parti convenute un unico compenso secondo i valori medi dello scaglio ne corrispondente al valore della domanda dichiarata dall'attore, aumentato del 20%.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali della terza chiamata HDI Ass.ni s.p.a., si osserva quanto segue.
Il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso, come nella fattispecie, e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda:
“in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. n. 6144/2024).
Vanno, altresì, poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. già liquidate.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore a rimborsare ai convenuti le spese del procedimento di mediazione, nonché del presente procedimento, che liquida nella complessiva somma di euro 6.292,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3) condanna l'attore a rimborsare alla terza chiamata le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
4) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
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