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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA ROBERTO BRACCO, 77 00137 ROMA C.F._2 presso lo studio dell'avv. LOMBARDO PAOLA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA S. COLAVITO, 10 70025 GRUMO APPULA presso lo studio dell'avv. VALERIO ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
Resistente
Sulle seguenti conclusioni
Per e : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: Parte_1 Pt_2 nel merito: accertare il diritto dell'avv. e dell'avv. a percepire il compenso Parte_1 Parte_2 professionale per i titoli e le causali sopra specificati, e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
(C.F. e P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Venafro (IS), in
[...] P.IVA_1 via Cosmiano Gabinio, 10/b, a corrispondere in favore dell'avv. e dell'avv. in Parte_1 Parte_2 relazione all'attività di difesa giudiziale effettivamente svolta da ciascuno dei ricorrenti: in via principale: all'avv. la somma di € 51.857,34 comprensiva di spese generali iva cpa e ritenuta d'acconto Parte_1 come per legge ed al netto dell'acconto già versato dalla pari ad € 2.471,00 incluse IVA, CPA e spese forfettarie, Pt_3 risultante dall'applicazione, alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “medi” di cui al D.M. 55/2014 e all'avv. la somma di € 11.194,00 (detratto l'acconto di € 389,00 Pt_2 pagina 1 di 8 inclusivo di accessori e spese generali già versato dalla comprensiva di spese generali e Cassa Avvocati come per Pt_3 legge risultante dall'applicazione alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “medi” di cui al D.M. 55/2014; in via subordinata: all'avv. la somma di € 24.695,01 comprensiva di spese generali, iva e cpa e ritenuta Parte_1 d'acconto come per legge ed al netto dell'acconto già versato dalla pari ad € 2.471,00 incluse IVA, CPA e spese Pt_3 forfettarie, risultante dall'applicazione alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “minimi” di cui al D.M. 55/2014 e all'avv. la somma di € 5.377,71 (detratto l'acconto di € Pt_2 389,40 comprensivo di accessori e spese generali già versato dalla comprensiva di spese generali e Cassa Pt_3 Avvocati come per legge, risultante dall'applicazione, alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “minimi” di cui al D.M. 55/2014; in via ulteriormente subordinata: all'avv. quantomeno l'importo di € 10.990,00 oltre accessori di legge e Parte_1 spese generali, pari alla differenza fra quanto indicato nel preventivo inviato dall'avv. , ma non accettato dalla Parte_1 (€ 13.000,00 + spese generali e accessori) e quanto già versato dalla stessa (€ 2.010,00 + spese generali e Pt_3 Pt_3 accessori) e riconosciuto dall'attuale resistente, solo in questa sede, come dovuto in favore dell'avv. stesso. Parte_1 Con vittoria di spese di giustizia ed onorari.
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei dedotti motivi in fatto e diritto: CP_1
1.- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
2.- accertare che l'Avv. non è creditrice della per un compenso professionale da determinarsi a valori medi Pt_2 Pt_3 in euro 11.533,11 comprensivo di oneri di legge, ovvero, in subordine;
a valori minimi in euro 5.767,11, comprensivo di oneri di legge, avendo quantificato l'importo del proprio compenso professionale per l'assistenza nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, rubricato con R.G. 1057/2022, in complessivi euro 389,70, somma comprensiva di oneri di legge, ed ottenuto il pagamento con bonifico bancario del 14.2.2025;
3.- accertare che l'Avv. non è creditore della per un compenso professionale da determinarsi a valori Parte_1 Pt_3 medi in euro 64.494,57 comprensivo di oneri di legge, ovvero, in subordine, a valori minimi in euro 32.249,47, comprensivo di oneri di legge, avendo quantificato l'importo del proprio compenso professionale per l'assistenza nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, rubricato con R.G. 1057/2022, con preventivo del giorni
4.4.2022 in euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP ed ottenuto a titolo di acconto la somma di euro
5.462,39 (di cui: euro 2.010,38 per fase di studio e introduttiva della controversia, euro 301,56 a titolo di rimborso spese generali 301,56; euro 528,97 a titolo di IVA al 22%; euro 2.529,00 per spese esenti a titolo di contributo unificato ed euro 426,39 a titolo di ritenuta di acconto) e, per l'effetto, dichiarare che il suo credito residuo di cui al preventivo, decurtata la somma di euro 325,00 corrisposta all'Avv. con bonifico del 14.2.2025, ammonta a soli euro Pt_2 10.204,00, per onorari residui per le fasi introduttive e decisionale del giudizio di appello, oltre spese generali, IVA, Cap.
4.- in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti punti da 1 a 3 delle rassegnate conclusioni, accertare e dichiarare che il credito dei ricorrenti per l'assistenza nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, rubricato con R.G. 1057/2022 debba essere così determinato:
- Avv. a valori medi della tariffa professionale nella somma di euro 41.211,00 [somma così determinata: euro Parte_1 41.211,02 a titolo di imponibile (dato dalla differenza dell'imponibile a valori medi di euro 52.864,40 con l'imponibile corrisposto in acconto di euro 2.010,38 e dalla somma per le attività svolte dall'Avv. determinata a valori medi in Pt_2 euro 9.643,00)], oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, ovvero in subordine a valori minimi della tariffa professionale nella somma di euro 15.269,62 [somma così determinata: euro 22.102,00 a titolo di imponibile (dato dalla differenza dell'imponibile a valori minimi di euro 22.102,00 con l'imponibile corrisposto in acconto di euro 2.010,38 e dalla somma per le attività svolte dall'Avv. determinata a valori minimi in euro 4.822,00)], oltre rimborso forfettario, IVA e Pt_2 CAP;
- Avv. a valori medi della tariffa professionale nella somma di euro 9.318,00 (somma così determinata: euro Pt_2 9.643,00 a titolo di imponibile a valori medi per la fase di studio con l'imponibile di euro 325,00 corrisposto con bonifico del 14.2.2025), oltre rimborso forfettario e CAP, ovvero in subordine a valori minimi della tariffa professionale nella somma di euro 4.497,00 (somma così determinata: euro 4.822,00 a titolo di imponibile a valori minimi per la fase di studio con l'imponibile di euro 325,00 corrisposto con bonifico del 14.2.2025), oltre rimborso forfettario e CAP;
pagina 2 di 8 5.- in ogni caso condannare i ricorrenti, Avv. e Avv. in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di parte resistente , al pagamento delle spese del presente Controparte_3 giudizio e dei compensi professionali, da determinarsi in applicazione dei parametri del DM N. 55/2014 come modificato dal DM N. 147/2022 e ssmm– Tab.
2. giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, non costituendo il giudizio ex art. 14 del D.Lgs 150/2011 e 281 undecies c.p.c. un giudizio di appello, valore euro 63.861,00, scaglione di riferimento da euro 52.000,01 ad euro 260.000,01, valori medi, in complessivi € 14.103,00 (di cui: euro 2.552,00 per fase di studio;
euro 1.628,00 per fase introduttiva;
euro 5.670, per fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per fase decisionale) per compenso tabellare, oltre rimborso forfetario, Cassa Avvocati, IVA, euro 480,00 indennità di trasferta ex artt. 11 e 27 del citato D.M. 55/2014 e ss. mm. per le udienze dei gironi 17.4.2025 e 26.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D.lg 150/ 2011 gli avv.ti e hanno Parte_1 Parte_2 ritualmente chiamato in giudizio ( in avanti Controparte_2 CP_1 chiedendo accertarsi il diritto a percepire compensi per avere assistito la cooperativa nel giudizio di appello contro il per l'impugnativa della sentenza n.8065/ 2021 del Tribunale di Controparte_4
Milano, avente il valore di 3.743.767,65, computati secondo i valori medi, in subordine minimi, delle tabelle ex DM n.55/ 2014. In via ulteriormente subordinata è stata chiesta la somma ritenuta di giustizia. Nell'allegare di avere eseguito le prestazioni professionali oggetto del mandato difensivo e di avere ricevuto solo un acconto di euro 5.000,00, parte ricorrente deduceva come avesse CP_1 riconosciuto il proprio debito sia nei confronti di che di Parte_1 Pt_2
si è costituita e, nel ricostruire i rapporti contrattuali richiamando il preventivo, rimodulato, CP_1 concordato preventivamente con l'avv. nella misura di euro 13.000,00, ha dedotto Parte_1
l'infondatezza della pretesa avanzata in termini superiori a quanto concordato, nonchè la richiesta avanzata dall'avv. in data 4.12.2023, quantificata in euro 779,40, ha contraddetto le avverse Pt_2 pretese deducendo come entrambi i procuratori ricorrenti non avessero formulato riserva ex art 29 co.5 del NCDF, trovando altresì applicazione nei confronti di il disposto dell'art.8 co 2 DM Pt_2
55/ 14, avendo svolto costei mera attività di domiciliazione, da dedursi dai compensi professionali spettanti a . Ha chiesto pertanto, in via principale, accertarsi che i ricorrenti, in ragione Parte_1 delle attività svolte a favore della resistente nel giudizio di appello R.G.1057/ 2022, non siano creditori di per i compensi professionali determinati secondo valori medi/ minimi della tariffa CP_1 professionale, con rifusione delle spese di lite.
Svoltasi in data 17.4.2025, il consigliere istruttore ha fissato udienza davanti al collegio ex art. 281 terdecies c.p.c. in data 26.6.2025, assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. A tale udienza le parti hanno discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi, i ricorrenti in particolare, hanno dettagliato la domanda svolta in via ulteriormente subordinata chiedendo accertarsi la debenza in favore di quantomeno l'importo di € 10.990,00 oltre accessori di legge e spese generali, pari alla differenza fra quanto indicato nel preventivo inviato dall'avv. , ma non accettato dalla Parte_1
pagina 3 di 8 (€ 13.000,00 + spese generali e accessori) e quanto già versato dalla stessa (€ 2.010,00 + Pt_3 Pt_3 spese generali e accessori) e riconosciuto dalla resistente. La corte, ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4, c.p.c., ha riservato la decisione. Il ricorso è stato deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
**** Non è contestata l' esecuzione delle prestazioni, né la diligenza dell'opera svolta, quanto l'ammontare dei compensi spettanti ai legali ricorrenti.
E' da premettere che i rapporti tra e non erano limitati alla causa oggetto del Parte_1 CP_1 giudizio di appello R.G. n.1057/ 2022, sicchè i rapporti tra e la resistente erano pregressi. Parte_1
Nella cornice dei rapporti già in essere , con nota email datata 1.4.2022, trasmetteva il Parte_1 preventivo per l'assistenza legale per il giudizio sopra citato, rimodulandolo, con l'eliminazione della fase istruttoria, applicando i minimi della tariffa professionale, così da individuare il proprio compenso professionale in complessivi euro 14.000,00, ( oltre spese generali, IVA, Cpa e contributo unificato di euro 2.529,00) con previsione di un ulteriore compenso nella misura del 5% in caso di accoglimento dell'appello (Doc. 3 fasc. resistente: “Come da voi richiesto, rimodulo il mio preventivo per il giudizio in oggetto, eliminando del tutto qualsiasi richiesta per la c.d. fase istruttoria (con la conseguenza che, laddove si andasse a svolgere – come speriamo – non dovrete sostenere alcun esborso ulteriore) rivedendo al ribasso gli importi dovuti per le fasi introduttiva e decisoria e prevedendo una percentuale (pari al 5% di quanto dovesse essere riconosciuto alla in accoglimento dell'appello) che verserete all'esito Pt_3 dell'effettivo incasso dal Competenza: Corte Appello Valore della Causa: da € 2.000.001 a € CP_4 4.000.000, Fase - Compenso, Fase di studio della controversia, valore minimo: € 4.500,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.500,00; Fase decisionale, valore minimo: € 7.000,00. Tutte le somme vanno maggiorate di spese generali IVA e CAP + contributo unificato € 2.529,00. Ogni ulteriore compenso da determinarsi nella percentuale del 5% di quanto verrà riconosciuto in Vs. favore in accoglimento (anch'esso da maggiorarsi di spese generali ed accessori)”) con nota email del 4.4.2022 chiedeva una ulteriore riduzione (Doc. 4 fasc. resistente: “
Contro
CP_1 proposta preventivo per fase di appello Egr. Avv., Con la presente le chiediamo di eliminare anche la fase istruttoria e studio della controversia in quanto nel giudizio di cui alla sentenza n. 8065/2021 il vs studio è già ben a conoscenza della controversia. Comunque, a fronte di tale richiesta proponiamo un'aggiunta del 3% sul vostro 5% di quanto dovesse essere riconosciuto alla in accoglimento dell'appello. Per effetto di ciò, la scrivente provvederà a versare (previa Pt_3 vostra accettazione) la fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.500 alla firma del mandato. Oltre contributo unificato € 2.529,00. Per il resto sarà tutto regolamentato come da voi richiesto. Si resta in attesa di risposta, Distinti saluti”),Seguiva a stretto giro riscontro di con cui si definiva il corrispettivo richiesto in Parte_1 sede di preventivo nella misura finale di complessivi euro 13.000,00 (doc. 5 fasc. resistente:
“Buongiorno, lo studio della controversia è fondamentale anche nella fase di appello, in quanto l'impugnazione della sentenza è attività ben diversa rispetto all'impostazione della domanda iniziale. In ogni caso per venirvi incontro, posso rivedere in diminuzione il mio ultimo preventivo, proponendovi il pagamento (per lo studio della controversia e la redazione dell'atto introduttivo) dell'importo di € 6.000,00 oltre accessori, lasciando, per il resto, inalterato l'ultimo preventivo inviato. Cordiali saluti. Avv. ”). Email_1
Di conseguenza ha provveduto a versare con bonifico del 4.4.2022 la somma di complessivi CP_1 euro 5.000,00 (di cui: euro 2.529,00 a titolo di contributo unificato;
euro 2.010,38 a titolo di acconto sulla fase di studio e introduttiva ed euro 301,56 per rimborso forfettario del 15%, oltre ad aver pagina 4 di 8 versato euro 462,39 a titolo di ritenuta di acconto), ottenendo la fattura n. 58 del 6.4.2022 dell'Avv.
(docc. 6, 7 fasc. resistente). Parte_1
L'atto di appello nel giudizio N. R.G. 1057/2022, intentato contro il , redatto sulla Controparte_4 base del mandato assegnato da riporta , in persona del Pt_3 Controparte_5 suo legale rappresentante pro tempore, Sig. , C.F. e P.IVA , con sede in VENAFRO (IS), in Parte_4 P.IVA_1 via C. Gabinio, 10/b, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati del Foro di Roma (C.F. – FAX 06.90280463 – PEC Parte_1 C.F._1
) e (C.F. – fax 0255010909 – pec Email_2 Parte_2 C.F._2
del Foro di Milano, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. a Milano, in via Email_3 Pt_2 Podgora, 12.”.Tutti gli scritti difensivi riportano pertanto in calce la indicazione della sottoscrizione di entrambi i legali (
Docc.
1-4 fasc. ricorrente ). L'avv. ha presenziato alla prima udienza del 6.10.22. Pt_2
Nel corso del giudizio di appello ha inviato un preavviso di parcella a saldo per le fasi di Parte_1 studio della controversia e di redazione dell'atto di appello per l'importo di € 4.413,35, nonché un' ulteriore preavviso di parcella a saldo dell'ulteriore attività prestata per redazione delle memorie conclusionali e di replica redatta ai minimi dei parametri, pari ad € 9.832,36, comprensiva degli accessori di legge, inviando infine, in data 30.4.2024, diffida di pagamento con la specifica “Preciso che entrambi i preavvisi sono stati redatti applicando i minimi tariffari“(docc.7,8,9 fasc. ricorrente) Tale nota è stata riscontrata da con PEC in pari data con cui affermava “le insolvenze della CP_1 scrivente sono dovute, come a lei ben noto dal perdurare di mancanza di incassi e di una mancanza di liquidità. Ma provvederemo ad effettuare il pagamento entro luglio 2024”. (doc. 11 ricorrente), evenienza comunque non realizzatasi.
Dal suo canto l'avv. in data 4.12.2023 ha inviato una parcella con causale “ CO.RES/Comune Pt_2 di Milano- procedimento R.G. n. 14719/22 pendente avanti al CO.RES/Comune di Milano- procedimento R.G. n. 14719/22 pendente avanti al Tribunale di Milano e procedimento R.G. n.1057/22 svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Milano” del complessivo importo di euro 779,40, riscontrata in data 27.6.2024 con nota del medesimo tenore di quella inviata a Parte_1
(“..provvederemo a saldarle quanto dovuto, come abbiamo sempre fatto”), pagata nel corso del presente giudizio e accettata da legale in acconto sulle maggiori pretese ( docc. 15,17, 19 ricorrente).
Da quanto sopra esposto emerge che avesse concordato con la propria parcella Parte_1 CP_1 nella misura complessiva di euro 13.000,00 ( fase studio e fase introduttiva euro 6.000,00, fase decisionale euro 7.000,00) salvo poi avanzare preavvisi di parcella conformati sui minimi tariffari, per un importo, così come formalizzato anche in sede di negoziazione assistita, pari ad euro 14.246,31 ( doc. 10 resistente) Le interlocuzioni sopra riportate sono inequivoche in merito al raggiungimento di un accordo, sugellato dall'invio dell'acconto di euro 5.000,00. Non ha pregio l'assunto secondo cui non avrebbe accettato il preventivo proposto da ( p.4 memoria conclusionale), CP_1 Parte_1 risultando esattamente il contrario, cioè che a seguito di una richiesta di rimodulare al ribasso il proprio compenso abbia avallato la richiesta del cliente. Parte_1
E' quindi accertato che le parti abbiano convenuto il compenso spettante a ai sensi Parte_1 dell'art 13 L.247/ 2012, che stabilisce che il professionista è preventivamente “tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le pagina 5 di 8 informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
La richiesta di compenso divergente da quanto concordato è stata avanzata già nel corso del giudizio, sicchè non ha pregio la deduzione secondo cui le richieste calibrate secondo il DM 55/ 2014 sarebbero state indotte dall'inadempimento della resistente.Peraltro, in ogni caso, l'art 29 del Codice deontologico forense stabilisce che “l'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva”, riserva che non è stata avanzata nel caso di specie.
Il tenore complessivo della nota del 30.4.2024, con cui la resistente dichiarava di volere provvedere al pagamento dei compensi richiestile, non depone per un la manifestazione di un atto negoziale di riconoscimento del debito, contenendo piuttosto una generica doglianza in ordine all'esito del giudizio e alle ingenti spese legali da sopportare a favore della controparte , tale Controparte_4 da rendere difficoltoso l'adempimento del pagamento dei compensi professionali. Trattasi, come fatto sopra cenno, di motivazioni addotte anche a supporto del mancato pagamento delle attività in favore dell'avv. FA.
Quanto alle competenze di quest'ultima, le deduzioni svolte dalla resistente al fine di provare che FA abbia assunto il ruolo di mera domiciliataria non trova pieno avallo negli atti processuali relativi al giudizio di appello RG 1057/ 2022, che indicano l'avv. come codifensore dell'avv. Pt_2
. Parte_1
Anche il giudizio di primo grado ha visto i legali difendere congiuntamente la società, tant'è che in sede di dispositivo è stato statuito «condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo ai procuratori Avv. e Parte_1
in solido fra loro, dichiaratisi antistatari”. Parte_2
Né le interlocuzioni, nè l'accordo raggiunto tra e , hanno fatto alcuna menzione CP_1 Parte_1 delle spese per domiciliazione, o in ogni caso hanno fatto riferimento alle attività del codifensore.
Non appare dirimente che in sede di negoziazione assistita, avuto riguardo alla parcella resa in data 4.12.2023 per entrambi i giudizi, per la cifra complessiva di € 779,40, sia stato affermato “ l'Avv. ha prestato attività professionale in favore di codesta Società nell'ambito di due giudizi svoltisi avanti Pt_2 al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Milano, in qualità di corrispondente dell'Avv. Parte_1 del Foro di Roma” ( doc.11,12 ricorrente). La qualifica di “corrispondente” è congruente con l'attività effettivamente svolta da FA, la quale ha allegato di avere presenziato all'udienza di trattazione, avendo svolto in tale occasione attività di studio degli atti di causa, pur sempre redatti unicamente da . Parte_1
pagina 6 di 8 Anche la circostanza che nell'ambito del procedimento RG 4719-1 / 2022 di correzione dell'errore materiale della sentenza n.7158 del 17.7.2024, instaurato per la revoca della distrazione delle spese disposta in favore dei ricorrenti legali e FA, quest'ultima non si sia opposta alla Parte_1 revoca, dichiarando di essere stata soddisfatta del proprio credito ( v. ordinanza n.3376/ 2024 del 2.4.2025) non appare dirimente, atteso che il legale all'udienza del 2.4.2024 ha precisato di avere ricevuto il pagamento del proprio compenso solo pochi giorni prima del deposito dell'istanza ex art.93 c.p.c. , in data 27.1.2025, pagamento la cui accettazione è avvenuta con riserva di pretesa per ulteriore saldo. In ultima analisi FA, la quale ha assunto il ruolo di codifensore nei giudizi in cui ha solto attività professionale in favore di rivolgendo le proprie richieste direttamente al cliente, ha ritenuto CP_1 adempiuto il debito di nei proprio confronti quanto alle attività svolte nel giudizio di primo CP_1 grado, mantenendo ferma l'ulteriore pretesa a saldo in ordine al giudizio di appello.
La qualifica di codifensore in capo a FA comporta l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 55 del 2014 che dispone “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
Infine è accertato che ha diritto a percepire il saldo di quanto convenuto in sede di Parte_1 preventivo, credito ammesso da pare resistente, pari ad € 10.990,00 oltre accessori di legge e spese generali, consistente nella differenza fra quanto indicato nel preventivo (€ 13.000,00 + spese generali e accessori) e quanto già versato dalla stessa a titolo di acconto (€ 2.010,00 + spese generali e Pt_3 accessori), escluso il contributo unificato di euro 2.529,00.
Il compenso di FA, per la sola fase studio parametrato sui minimi tariffari, è da individuarsi in euro 4.497,00 (euro 4.822,00 sottratto l'importo di euro 325,00 corrisposto con bonifico del 14.2.2025), oltre rimborso forfettario accessori di legge.
La resistente risulta soccombente all'esito del giudizio e deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo applicando i parametri medi previsti in relazione decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando nel procedimento ex art 14 D.lg 15/ 2011 promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in accoglimento del ricorso: Controparte_2
• condanna la resistente a corrispondere all'avv. l'importo di euro Parte_1
10.990,00, oltre spese generali , iva, se dovuta, e cpa, ed all.avv. Giovanna FA l'importo di euro 4.497,00 oltre spese generali , iva, se dovuta, e cpa;
pagina 7 di 8 • condanna la resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.n.p.a. se dovuta.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio del 3 luglio 2025
La consigliera est. Roberta Nunnari La Presidente Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA ROBERTO BRACCO, 77 00137 ROMA C.F._2 presso lo studio dell'avv. LOMBARDO PAOLA, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA S. COLAVITO, 10 70025 GRUMO APPULA presso lo studio dell'avv. VALERIO ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
Resistente
Sulle seguenti conclusioni
Per e : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così giudicare: Parte_1 Pt_2 nel merito: accertare il diritto dell'avv. e dell'avv. a percepire il compenso Parte_1 Parte_2 professionale per i titoli e le causali sopra specificati, e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
(C.F. e P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Venafro (IS), in
[...] P.IVA_1 via Cosmiano Gabinio, 10/b, a corrispondere in favore dell'avv. e dell'avv. in Parte_1 Parte_2 relazione all'attività di difesa giudiziale effettivamente svolta da ciascuno dei ricorrenti: in via principale: all'avv. la somma di € 51.857,34 comprensiva di spese generali iva cpa e ritenuta d'acconto Parte_1 come per legge ed al netto dell'acconto già versato dalla pari ad € 2.471,00 incluse IVA, CPA e spese forfettarie, Pt_3 risultante dall'applicazione, alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “medi” di cui al D.M. 55/2014 e all'avv. la somma di € 11.194,00 (detratto l'acconto di € 389,00 Pt_2 pagina 1 di 8 inclusivo di accessori e spese generali già versato dalla comprensiva di spese generali e Cassa Avvocati come per Pt_3 legge risultante dall'applicazione alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “medi” di cui al D.M. 55/2014; in via subordinata: all'avv. la somma di € 24.695,01 comprensiva di spese generali, iva e cpa e ritenuta Parte_1 d'acconto come per legge ed al netto dell'acconto già versato dalla pari ad € 2.471,00 incluse IVA, CPA e spese Pt_3 forfettarie, risultante dall'applicazione alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “minimi” di cui al D.M. 55/2014 e all'avv. la somma di € 5.377,71 (detratto l'acconto di € Pt_2 389,40 comprensivo di accessori e spese generali già versato dalla comprensiva di spese generali e Cassa Pt_3 Avvocati come per legge, risultante dall'applicazione, alle prestazioni difensive rese ed in base al valore della controversia, dei parametri giudiziari “minimi” di cui al D.M. 55/2014; in via ulteriormente subordinata: all'avv. quantomeno l'importo di € 10.990,00 oltre accessori di legge e Parte_1 spese generali, pari alla differenza fra quanto indicato nel preventivo inviato dall'avv. , ma non accettato dalla Parte_1 (€ 13.000,00 + spese generali e accessori) e quanto già versato dalla stessa (€ 2.010,00 + spese generali e Pt_3 Pt_3 accessori) e riconosciuto dall'attuale resistente, solo in questa sede, come dovuto in favore dell'avv. stesso. Parte_1 Con vittoria di spese di giustizia ed onorari.
Per Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei dedotti motivi in fatto e diritto: CP_1
1.- rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
2.- accertare che l'Avv. non è creditrice della per un compenso professionale da determinarsi a valori medi Pt_2 Pt_3 in euro 11.533,11 comprensivo di oneri di legge, ovvero, in subordine;
a valori minimi in euro 5.767,11, comprensivo di oneri di legge, avendo quantificato l'importo del proprio compenso professionale per l'assistenza nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, rubricato con R.G. 1057/2022, in complessivi euro 389,70, somma comprensiva di oneri di legge, ed ottenuto il pagamento con bonifico bancario del 14.2.2025;
3.- accertare che l'Avv. non è creditore della per un compenso professionale da determinarsi a valori Parte_1 Pt_3 medi in euro 64.494,57 comprensivo di oneri di legge, ovvero, in subordine, a valori minimi in euro 32.249,47, comprensivo di oneri di legge, avendo quantificato l'importo del proprio compenso professionale per l'assistenza nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, rubricato con R.G. 1057/2022, con preventivo del giorni
4.4.2022 in euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP ed ottenuto a titolo di acconto la somma di euro
5.462,39 (di cui: euro 2.010,38 per fase di studio e introduttiva della controversia, euro 301,56 a titolo di rimborso spese generali 301,56; euro 528,97 a titolo di IVA al 22%; euro 2.529,00 per spese esenti a titolo di contributo unificato ed euro 426,39 a titolo di ritenuta di acconto) e, per l'effetto, dichiarare che il suo credito residuo di cui al preventivo, decurtata la somma di euro 325,00 corrisposta all'Avv. con bonifico del 14.2.2025, ammonta a soli euro Pt_2 10.204,00, per onorari residui per le fasi introduttive e decisionale del giudizio di appello, oltre spese generali, IVA, Cap.
4.- in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti punti da 1 a 3 delle rassegnate conclusioni, accertare e dichiarare che il credito dei ricorrenti per l'assistenza nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, rubricato con R.G. 1057/2022 debba essere così determinato:
- Avv. a valori medi della tariffa professionale nella somma di euro 41.211,00 [somma così determinata: euro Parte_1 41.211,02 a titolo di imponibile (dato dalla differenza dell'imponibile a valori medi di euro 52.864,40 con l'imponibile corrisposto in acconto di euro 2.010,38 e dalla somma per le attività svolte dall'Avv. determinata a valori medi in Pt_2 euro 9.643,00)], oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, ovvero in subordine a valori minimi della tariffa professionale nella somma di euro 15.269,62 [somma così determinata: euro 22.102,00 a titolo di imponibile (dato dalla differenza dell'imponibile a valori minimi di euro 22.102,00 con l'imponibile corrisposto in acconto di euro 2.010,38 e dalla somma per le attività svolte dall'Avv. determinata a valori minimi in euro 4.822,00)], oltre rimborso forfettario, IVA e Pt_2 CAP;
- Avv. a valori medi della tariffa professionale nella somma di euro 9.318,00 (somma così determinata: euro Pt_2 9.643,00 a titolo di imponibile a valori medi per la fase di studio con l'imponibile di euro 325,00 corrisposto con bonifico del 14.2.2025), oltre rimborso forfettario e CAP, ovvero in subordine a valori minimi della tariffa professionale nella somma di euro 4.497,00 (somma così determinata: euro 4.822,00 a titolo di imponibile a valori minimi per la fase di studio con l'imponibile di euro 325,00 corrisposto con bonifico del 14.2.2025), oltre rimborso forfettario e CAP;
pagina 2 di 8 5.- in ogni caso condannare i ricorrenti, Avv. e Avv. in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di parte resistente , al pagamento delle spese del presente Controparte_3 giudizio e dei compensi professionali, da determinarsi in applicazione dei parametri del DM N. 55/2014 come modificato dal DM N. 147/2022 e ssmm– Tab.
2. giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, non costituendo il giudizio ex art. 14 del D.Lgs 150/2011 e 281 undecies c.p.c. un giudizio di appello, valore euro 63.861,00, scaglione di riferimento da euro 52.000,01 ad euro 260.000,01, valori medi, in complessivi € 14.103,00 (di cui: euro 2.552,00 per fase di studio;
euro 1.628,00 per fase introduttiva;
euro 5.670, per fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per fase decisionale) per compenso tabellare, oltre rimborso forfetario, Cassa Avvocati, IVA, euro 480,00 indennità di trasferta ex artt. 11 e 27 del citato D.M. 55/2014 e ss. mm. per le udienze dei gironi 17.4.2025 e 26.6.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 14 D.lg 150/ 2011 gli avv.ti e hanno Parte_1 Parte_2 ritualmente chiamato in giudizio ( in avanti Controparte_2 CP_1 chiedendo accertarsi il diritto a percepire compensi per avere assistito la cooperativa nel giudizio di appello contro il per l'impugnativa della sentenza n.8065/ 2021 del Tribunale di Controparte_4
Milano, avente il valore di 3.743.767,65, computati secondo i valori medi, in subordine minimi, delle tabelle ex DM n.55/ 2014. In via ulteriormente subordinata è stata chiesta la somma ritenuta di giustizia. Nell'allegare di avere eseguito le prestazioni professionali oggetto del mandato difensivo e di avere ricevuto solo un acconto di euro 5.000,00, parte ricorrente deduceva come avesse CP_1 riconosciuto il proprio debito sia nei confronti di che di Parte_1 Pt_2
si è costituita e, nel ricostruire i rapporti contrattuali richiamando il preventivo, rimodulato, CP_1 concordato preventivamente con l'avv. nella misura di euro 13.000,00, ha dedotto Parte_1
l'infondatezza della pretesa avanzata in termini superiori a quanto concordato, nonchè la richiesta avanzata dall'avv. in data 4.12.2023, quantificata in euro 779,40, ha contraddetto le avverse Pt_2 pretese deducendo come entrambi i procuratori ricorrenti non avessero formulato riserva ex art 29 co.5 del NCDF, trovando altresì applicazione nei confronti di il disposto dell'art.8 co 2 DM Pt_2
55/ 14, avendo svolto costei mera attività di domiciliazione, da dedursi dai compensi professionali spettanti a . Ha chiesto pertanto, in via principale, accertarsi che i ricorrenti, in ragione Parte_1 delle attività svolte a favore della resistente nel giudizio di appello R.G.1057/ 2022, non siano creditori di per i compensi professionali determinati secondo valori medi/ minimi della tariffa CP_1 professionale, con rifusione delle spese di lite.
Svoltasi in data 17.4.2025, il consigliere istruttore ha fissato udienza davanti al collegio ex art. 281 terdecies c.p.c. in data 26.6.2025, assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. A tale udienza le parti hanno discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi, i ricorrenti in particolare, hanno dettagliato la domanda svolta in via ulteriormente subordinata chiedendo accertarsi la debenza in favore di quantomeno l'importo di € 10.990,00 oltre accessori di legge e spese generali, pari alla differenza fra quanto indicato nel preventivo inviato dall'avv. , ma non accettato dalla Parte_1
pagina 3 di 8 (€ 13.000,00 + spese generali e accessori) e quanto già versato dalla stessa (€ 2.010,00 + Pt_3 Pt_3 spese generali e accessori) e riconosciuto dalla resistente. La corte, ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4, c.p.c., ha riservato la decisione. Il ricorso è stato deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
**** Non è contestata l' esecuzione delle prestazioni, né la diligenza dell'opera svolta, quanto l'ammontare dei compensi spettanti ai legali ricorrenti.
E' da premettere che i rapporti tra e non erano limitati alla causa oggetto del Parte_1 CP_1 giudizio di appello R.G. n.1057/ 2022, sicchè i rapporti tra e la resistente erano pregressi. Parte_1
Nella cornice dei rapporti già in essere , con nota email datata 1.4.2022, trasmetteva il Parte_1 preventivo per l'assistenza legale per il giudizio sopra citato, rimodulandolo, con l'eliminazione della fase istruttoria, applicando i minimi della tariffa professionale, così da individuare il proprio compenso professionale in complessivi euro 14.000,00, ( oltre spese generali, IVA, Cpa e contributo unificato di euro 2.529,00) con previsione di un ulteriore compenso nella misura del 5% in caso di accoglimento dell'appello (Doc. 3 fasc. resistente: “Come da voi richiesto, rimodulo il mio preventivo per il giudizio in oggetto, eliminando del tutto qualsiasi richiesta per la c.d. fase istruttoria (con la conseguenza che, laddove si andasse a svolgere – come speriamo – non dovrete sostenere alcun esborso ulteriore) rivedendo al ribasso gli importi dovuti per le fasi introduttiva e decisoria e prevedendo una percentuale (pari al 5% di quanto dovesse essere riconosciuto alla in accoglimento dell'appello) che verserete all'esito Pt_3 dell'effettivo incasso dal Competenza: Corte Appello Valore della Causa: da € 2.000.001 a € CP_4 4.000.000, Fase - Compenso, Fase di studio della controversia, valore minimo: € 4.500,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.500,00; Fase decisionale, valore minimo: € 7.000,00. Tutte le somme vanno maggiorate di spese generali IVA e CAP + contributo unificato € 2.529,00. Ogni ulteriore compenso da determinarsi nella percentuale del 5% di quanto verrà riconosciuto in Vs. favore in accoglimento (anch'esso da maggiorarsi di spese generali ed accessori)”) con nota email del 4.4.2022 chiedeva una ulteriore riduzione (Doc. 4 fasc. resistente: “
Contro
CP_1 proposta preventivo per fase di appello Egr. Avv., Con la presente le chiediamo di eliminare anche la fase istruttoria e studio della controversia in quanto nel giudizio di cui alla sentenza n. 8065/2021 il vs studio è già ben a conoscenza della controversia. Comunque, a fronte di tale richiesta proponiamo un'aggiunta del 3% sul vostro 5% di quanto dovesse essere riconosciuto alla in accoglimento dell'appello. Per effetto di ciò, la scrivente provvederà a versare (previa Pt_3 vostra accettazione) la fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.500 alla firma del mandato. Oltre contributo unificato € 2.529,00. Per il resto sarà tutto regolamentato come da voi richiesto. Si resta in attesa di risposta, Distinti saluti”),Seguiva a stretto giro riscontro di con cui si definiva il corrispettivo richiesto in Parte_1 sede di preventivo nella misura finale di complessivi euro 13.000,00 (doc. 5 fasc. resistente:
“Buongiorno, lo studio della controversia è fondamentale anche nella fase di appello, in quanto l'impugnazione della sentenza è attività ben diversa rispetto all'impostazione della domanda iniziale. In ogni caso per venirvi incontro, posso rivedere in diminuzione il mio ultimo preventivo, proponendovi il pagamento (per lo studio della controversia e la redazione dell'atto introduttivo) dell'importo di € 6.000,00 oltre accessori, lasciando, per il resto, inalterato l'ultimo preventivo inviato. Cordiali saluti. Avv. ”). Email_1
Di conseguenza ha provveduto a versare con bonifico del 4.4.2022 la somma di complessivi CP_1 euro 5.000,00 (di cui: euro 2.529,00 a titolo di contributo unificato;
euro 2.010,38 a titolo di acconto sulla fase di studio e introduttiva ed euro 301,56 per rimborso forfettario del 15%, oltre ad aver pagina 4 di 8 versato euro 462,39 a titolo di ritenuta di acconto), ottenendo la fattura n. 58 del 6.4.2022 dell'Avv.
(docc. 6, 7 fasc. resistente). Parte_1
L'atto di appello nel giudizio N. R.G. 1057/2022, intentato contro il , redatto sulla Controparte_4 base del mandato assegnato da riporta , in persona del Pt_3 Controparte_5 suo legale rappresentante pro tempore, Sig. , C.F. e P.IVA , con sede in VENAFRO (IS), in Parte_4 P.IVA_1 via C. Gabinio, 10/b, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati del Foro di Roma (C.F. – FAX 06.90280463 – PEC Parte_1 C.F._1
) e (C.F. – fax 0255010909 – pec Email_2 Parte_2 C.F._2
del Foro di Milano, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. a Milano, in via Email_3 Pt_2 Podgora, 12.”.Tutti gli scritti difensivi riportano pertanto in calce la indicazione della sottoscrizione di entrambi i legali (
Docc.
1-4 fasc. ricorrente ). L'avv. ha presenziato alla prima udienza del 6.10.22. Pt_2
Nel corso del giudizio di appello ha inviato un preavviso di parcella a saldo per le fasi di Parte_1 studio della controversia e di redazione dell'atto di appello per l'importo di € 4.413,35, nonché un' ulteriore preavviso di parcella a saldo dell'ulteriore attività prestata per redazione delle memorie conclusionali e di replica redatta ai minimi dei parametri, pari ad € 9.832,36, comprensiva degli accessori di legge, inviando infine, in data 30.4.2024, diffida di pagamento con la specifica “Preciso che entrambi i preavvisi sono stati redatti applicando i minimi tariffari“(docc.7,8,9 fasc. ricorrente) Tale nota è stata riscontrata da con PEC in pari data con cui affermava “le insolvenze della CP_1 scrivente sono dovute, come a lei ben noto dal perdurare di mancanza di incassi e di una mancanza di liquidità. Ma provvederemo ad effettuare il pagamento entro luglio 2024”. (doc. 11 ricorrente), evenienza comunque non realizzatasi.
Dal suo canto l'avv. in data 4.12.2023 ha inviato una parcella con causale “ CO.RES/Comune Pt_2 di Milano- procedimento R.G. n. 14719/22 pendente avanti al CO.RES/Comune di Milano- procedimento R.G. n. 14719/22 pendente avanti al Tribunale di Milano e procedimento R.G. n.1057/22 svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Milano” del complessivo importo di euro 779,40, riscontrata in data 27.6.2024 con nota del medesimo tenore di quella inviata a Parte_1
(“..provvederemo a saldarle quanto dovuto, come abbiamo sempre fatto”), pagata nel corso del presente giudizio e accettata da legale in acconto sulle maggiori pretese ( docc. 15,17, 19 ricorrente).
Da quanto sopra esposto emerge che avesse concordato con la propria parcella Parte_1 CP_1 nella misura complessiva di euro 13.000,00 ( fase studio e fase introduttiva euro 6.000,00, fase decisionale euro 7.000,00) salvo poi avanzare preavvisi di parcella conformati sui minimi tariffari, per un importo, così come formalizzato anche in sede di negoziazione assistita, pari ad euro 14.246,31 ( doc. 10 resistente) Le interlocuzioni sopra riportate sono inequivoche in merito al raggiungimento di un accordo, sugellato dall'invio dell'acconto di euro 5.000,00. Non ha pregio l'assunto secondo cui non avrebbe accettato il preventivo proposto da ( p.4 memoria conclusionale), CP_1 Parte_1 risultando esattamente il contrario, cioè che a seguito di una richiesta di rimodulare al ribasso il proprio compenso abbia avallato la richiesta del cliente. Parte_1
E' quindi accertato che le parti abbiano convenuto il compenso spettante a ai sensi Parte_1 dell'art 13 L.247/ 2012, che stabilisce che il professionista è preventivamente “tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le pagina 5 di 8 informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
La richiesta di compenso divergente da quanto concordato è stata avanzata già nel corso del giudizio, sicchè non ha pregio la deduzione secondo cui le richieste calibrate secondo il DM 55/ 2014 sarebbero state indotte dall'inadempimento della resistente.Peraltro, in ogni caso, l'art 29 del Codice deontologico forense stabilisce che “l'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva”, riserva che non è stata avanzata nel caso di specie.
Il tenore complessivo della nota del 30.4.2024, con cui la resistente dichiarava di volere provvedere al pagamento dei compensi richiestile, non depone per un la manifestazione di un atto negoziale di riconoscimento del debito, contenendo piuttosto una generica doglianza in ordine all'esito del giudizio e alle ingenti spese legali da sopportare a favore della controparte , tale Controparte_4 da rendere difficoltoso l'adempimento del pagamento dei compensi professionali. Trattasi, come fatto sopra cenno, di motivazioni addotte anche a supporto del mancato pagamento delle attività in favore dell'avv. FA.
Quanto alle competenze di quest'ultima, le deduzioni svolte dalla resistente al fine di provare che FA abbia assunto il ruolo di mera domiciliataria non trova pieno avallo negli atti processuali relativi al giudizio di appello RG 1057/ 2022, che indicano l'avv. come codifensore dell'avv. Pt_2
. Parte_1
Anche il giudizio di primo grado ha visto i legali difendere congiuntamente la società, tant'è che in sede di dispositivo è stato statuito «condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo ai procuratori Avv. e Parte_1
in solido fra loro, dichiaratisi antistatari”. Parte_2
Né le interlocuzioni, nè l'accordo raggiunto tra e , hanno fatto alcuna menzione CP_1 Parte_1 delle spese per domiciliazione, o in ogni caso hanno fatto riferimento alle attività del codifensore.
Non appare dirimente che in sede di negoziazione assistita, avuto riguardo alla parcella resa in data 4.12.2023 per entrambi i giudizi, per la cifra complessiva di € 779,40, sia stato affermato “ l'Avv. ha prestato attività professionale in favore di codesta Società nell'ambito di due giudizi svoltisi avanti Pt_2 al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Milano, in qualità di corrispondente dell'Avv. Parte_1 del Foro di Roma” ( doc.11,12 ricorrente). La qualifica di “corrispondente” è congruente con l'attività effettivamente svolta da FA, la quale ha allegato di avere presenziato all'udienza di trattazione, avendo svolto in tale occasione attività di studio degli atti di causa, pur sempre redatti unicamente da . Parte_1
pagina 6 di 8 Anche la circostanza che nell'ambito del procedimento RG 4719-1 / 2022 di correzione dell'errore materiale della sentenza n.7158 del 17.7.2024, instaurato per la revoca della distrazione delle spese disposta in favore dei ricorrenti legali e FA, quest'ultima non si sia opposta alla Parte_1 revoca, dichiarando di essere stata soddisfatta del proprio credito ( v. ordinanza n.3376/ 2024 del 2.4.2025) non appare dirimente, atteso che il legale all'udienza del 2.4.2024 ha precisato di avere ricevuto il pagamento del proprio compenso solo pochi giorni prima del deposito dell'istanza ex art.93 c.p.c. , in data 27.1.2025, pagamento la cui accettazione è avvenuta con riserva di pretesa per ulteriore saldo. In ultima analisi FA, la quale ha assunto il ruolo di codifensore nei giudizi in cui ha solto attività professionale in favore di rivolgendo le proprie richieste direttamente al cliente, ha ritenuto CP_1 adempiuto il debito di nei proprio confronti quanto alle attività svolte nel giudizio di primo CP_1 grado, mantenendo ferma l'ulteriore pretesa a saldo in ordine al giudizio di appello.
La qualifica di codifensore in capo a FA comporta l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 55 del 2014 che dispone “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
Infine è accertato che ha diritto a percepire il saldo di quanto convenuto in sede di Parte_1 preventivo, credito ammesso da pare resistente, pari ad € 10.990,00 oltre accessori di legge e spese generali, consistente nella differenza fra quanto indicato nel preventivo (€ 13.000,00 + spese generali e accessori) e quanto già versato dalla stessa a titolo di acconto (€ 2.010,00 + spese generali e Pt_3 accessori), escluso il contributo unificato di euro 2.529,00.
Il compenso di FA, per la sola fase studio parametrato sui minimi tariffari, è da individuarsi in euro 4.497,00 (euro 4.822,00 sottratto l'importo di euro 325,00 corrisposto con bonifico del 14.2.2025), oltre rimborso forfettario accessori di legge.
La resistente risulta soccombente all'esito del giudizio e deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo applicando i parametri medi previsti in relazione decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando nel procedimento ex art 14 D.lg 15/ 2011 promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in accoglimento del ricorso: Controparte_2
• condanna la resistente a corrispondere all'avv. l'importo di euro Parte_1
10.990,00, oltre spese generali , iva, se dovuta, e cpa, ed all.avv. Giovanna FA l'importo di euro 4.497,00 oltre spese generali , iva, se dovuta, e cpa;
pagina 7 di 8 • condanna la resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.n.p.a. se dovuta.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio del 3 luglio 2025
La consigliera est. Roberta Nunnari La Presidente Anna Mantovani
pagina 8 di 8