Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 23.01.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15338/2023 +
15408/2023 + 16320/2023 riuniti
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 nato a [...] il [...] c.f. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce a ciascun ricorso, dall'avv. Rosario Schiano
Lomoriello (c.f. pec: C.F._4
, presso il cui studio in Napoli al Email_1 vico Latilla 18 sono elettivamente domiciliati;
Ricorrenti
CONTRO
in forma abbreviata Controparte_1 [...] (p.iva: ), in persona dell'Amministratore Unico, legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_3 calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Bruno Piacci (C.F.: ) ed C.F._5 elettivamente domiciliato con lo stesso presso lo Studio Piacci- Petracca in Napoli, Via
Giacomo Puccini n°27,
Convenuta E
, P.IVA. in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore dott. , C.F. C.F. , CP_5 C.F._6 con sede in Napoli via Molise 7/9, PEC: rapp.ta e difesa, Email_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Adriano Ruocco, C.F.
, e dall'Avv. Luigi Franceschini, C.F. del C.F._7 C.F._8
Foro di Napoli, e presso il loro studio elett.te dom.ta in Napoli alla Via del Parco Regina
Margherita 49, giusta procura in calce alla memoria difensiva,
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: impugnativa di contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
1
1
che la al fine di soddisfare il fabbisogno ordinario di forza lavoro CP_2 della partecipata, nonché fronteggiare le esigenze sostitutive del proprio personale, ha deciso di ricorrere alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs n. 81/2015; tanto precisato, ha dedotto di aver lavorato presso l'utilizzatore
[...]
dal 30.12.2021 al 11.01.2023 ( e ) e dal 8.7.22 al 22.3.23 CP_2 Pt_1 Pt_2
( senza soluzione di continuità, con la qualifica di Operatore ecologico ed Pt_3 inquadramento nel J livello del CCNL di categoria, in forza di numerosi contratti di lavoro somministrato a tempo determinato allegati al ricorso e diverse proroghe, sottoscritti con l'agenzia di somministrazione Win Time S.p.a.; di essere stata addetta, durante tutto il periodo lavorativo, alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti prestando l'attività lavorativa per un totale di 38 ore settimanali;
di essere stata assunta per lo svolgimento di mansioni ordinarie inerenti la raccolta e lo spazzamento e, dunque, non per esigenze di carattere temporaneo;
di essere stata assegnata in missione tramite la convenuta agenzia di somministrazione, al fine di colmare posti vacanti in organico;
di essere stata assunta per ragioni di carattere stagionale e per “Sostituzione di personale assente”, appartenente tuttavia a diversa sede operativa;
di aver impugnato in data 27.02.2023 ( , 20.2.23 Pt_1
( ) e 3.4.23 ) in via stragiudiziale i contratti di somministrazione sottoscritti. Pt_2 Pt_3
Tanto premesso, lamentando l'illegittimità e l'abuso del contratto di somministrazione, ciascun istante ha concluso chiedendo di “ordinare alla in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore o a chi di ragione tra le convenute, di costituire rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la qualifica di Operaio e le mansioni di Operatore
Ecologico e inquadramento nel Livello J previsto dal o Controparte_7 in altro equivalente in funzione dello illegittimo utilizzo dello strumento della somministrazione a far data dal 30.12.2021 o in subordine dal 11.01.2023” (per e Pt_1
) o dal 08.07.2022 o in subordine dal 22.03.2023 (per Casola) “o in quella che Pt_2 dovesse risultare al Serenissimo Giudicante;
-Condannare altresì in ogni caso la società convenuta o chi di ragione tra esse ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 81-2015 al risarcimento del danno in favore dell'istante di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione”. Nel resistere alla domanda, la ne he preliminarmente rilevato Controparte_2 l'improponibilità, eccependo la decadenza dall'impugnativa dei contratti di somministrazione ex art 32 l. 183/2010. Ha poi dedotto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza delle domande sotto ogni profilo, in fatto ed in diritto. Nel resistere alla domanda, la ne ha evidenziato l'inammissibilità oltre CP_4 che l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per l'integrale rigetto. Ha, in particolare, preliminarmente rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo di non essere il soggetto tenuto a rispondere del diritto rivendicato dal ricorrente, chiedendo dunque l'estromissione dal giudizio;
ha poi rilevato la decadenza dall'azione ex art. 6 l. 604/1966, evidenziando in ogni caso la legittimità del proprio operato. All'esito del deposito di note autorizzate, le cause sono state decise con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 La scrivente intende richiamare – anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. – i numerosi precedenti giurisprudenziali emessi dalla Sezione Lavoro di questo stesso Tribunale ed allegati in atti (tra cui n. 8041/2024 pubbl. il 26/11/2024).
Quanto alla eccepita decadenza, l'Art. 39 D.Lgs 81/2015 sancisce: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore”. Per effetto del richiamo all'art. 6 L 604/66, quindi, il lavoratore incorre nella decadenza dal diritto se non osserva il prescritto termine di sessanta giorni decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La decadenza dall'impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 si applica anche all'ipotesi di nullità del contratto stesso per mancanza di forma scritta ai sensi del precedente art. 38, comma 1, poiché attraverso il rinvio operato dal citato art. 39 all'art. 38, comma 2, del d.lgs. in questione, che, a sua volta, richiama le condizioni di cui all'art. 33, comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell'ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza (Cassazione civile sez. lav., 06/07/2023, n.19216).
Quanto alla capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine in somministrazione anche a quelli che lo hanno preceduto, con particolare riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale, va evidenziato che tale questione è stata ampiamente esaminata e risolta dalla Suprema Corte con una serie di pronunce (Cass. n. 30134, 30135,
30136, 32702 del 2018 e nn. 422 , 2283 e 24356 del 2019) in base al seguente principio di diritto: “In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo "ex post”, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità.” Tanto premesso in punto di diritto, applicando i principi esaminati al caso di specie, deve ritenersi che ciascuna parte ricorrente sia incorsa nella eccepita decadenza in relazione ai contratti alla cui scadenza ha lasciato decorrere i 60 giorni prescritti dalla norma scrutinata senza provvedere all'impugnazione degli stessi.
Dunque, quanto al ricorrente gli unici contratti esaminabili alla luce dell'eccepita Pt_1 decadenza sono quelli sottoscritti data 28/12/2022 (con decorrenza dal successivo
29/12/2022) con scadenza al 04/01/2023 e in data 03/01/2023 (con decorrenza dal successivo 05/01/2023) con scadenza al 11/01/2023, attesa l'impugnativa effettuata con pec del 27.2.2023. Quanto al ricorrente , gli unici contratti esaminabili alla luce dell'eccepita Pt_2 decadenza sono stati sottoscritti data 20/12/2022 con scadenza al 04/01/2023, previa proroga, e in data 03/01/2023 con scadenza al 11/01/2023, attesa l'impugnativa effettuata con pec del 20.2.2023. Quanto al ricorrente gli unici contratti esaminabili alla luce dell'eccepita decadenza Pt_3 sono stati sottoscritti data in 24.1.23 con scadenza al 8.2.23 previa proroga, in data 7.2.23 con scadenza 15.2.23, in data 14.2.23 con scadenza 22.2.23, in data 21.2.23 con scadenza
1.3.23, in data 28.2.23 con scadenza 8.3.23, in data 8.3.23 con scadenza 15.3.23, in data 14.3.23 con scadenza 22.3.23, attesa l'impugnativa effettuata con pec del 3.4.2023. Ciò posto, deve rilevarsi, per come emerge dalla documentazione in atti, che le causali a giustificazione del ricorso al lavoro somministrato – come si preciserà nel prosieguo – sono diverse e significativamente ricollegate a specifiche esigenze del committente in quel frangente temporale.
Inoltre, deve evidenziarsi che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva unicamente come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato) ( così Cass. 4960/2023) .
La giurisprudenza richiamata radica le motivazioni nel fatto che il dato fattuale concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE (Cass., n. 22861/ 2022 e Cass n.
4960/2023) . Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che, in materia di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine , ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della
Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20. ( cfr Cass. n 22861/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, i principi invocati non trovano alcun riscontro fattuale per le seguenti motivazioni.
In punto di fatto deve rilevarsi: 1) che i contratti stipulati con hanno avuto una CP_4 durata complessiva di 12 mesi e 12 giorni o di circa 8 mesi e risultano stipulati per esigenze di carattere stagionale, per sostituzione di lavoratori assenti e anche nelle more dell'espletamento di una procedura concorsuale – cui ha partecipato, con esito infruttuoso anche la parte ricorrente (come indicato in memoria da e non contestato); 2) che – CP_2 come già rilevato - dei diversi contratti stipulati con l' , risultano Controparte_4 tempestivamente impugnati solo gli ultimi, come già indicato. Quanto alla disciplina applicabile al rapporto intercorso con va rilevato che l'art. CP_4 21 del CCNL per le categorie delle Agenzie di Somministrazione rubricato “Durata massima e successione dei contratti (art. 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015)” (cfr all. 7 nella produzione prescrive: “1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo CP_4 di somministrazione stipulati tra Agenzia e Lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a far data dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra le medesime parti è così articolata:
a) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, i criteri di computo e la durata massima sono individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
b) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può superare la durata massima complessiva di 48 mesi.”. L'art. 34 del d.lgs 81/2015 - nel testo modificato all'articolo 2, comma 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 - al secondo comma, qui d'interesse, sancisce: “2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. Ebbene, posto che i contratti a termine intercorsi con e le relative proroghe CP_4 risultano sottoscritti digitalmente dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi che le norme da ultimo citate, non applicabili al contratto di lavoro a termine de quo, disciplinano rispettivamente: a) le proroghe e i rinnovi: ” 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525” ( comma 2 art 21 ); b)
“Numero complessivo di contratti a tempo determinato” in cui è in particolare previsto che ”1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato” ( art 23); c) “Diritti di precedenza” ( art 24). I predetti limiti, pertanto, non trovano applicazione nei confronti del somministratore che assuma a termine. Quanto alle proroghe, lo stesso contratto collettivo applicato dall'agenzia per il lavoro, CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro, all'art 22 (Proroghe – art 34 comma 2
d.lgs 81/2015) prevede:
1. Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi.
2. in caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8….” ( cfr all. 8 nella produzione . CP_4
Nel caso di specie, la durata massima fissata nei 24 mesi risulta ampiamente rispettata, dal momento che ciascuna parte ricorrente, come si è visto, ha lavorato per l'Agenzia per il lavoro per una durata inferiore. Risulta altresì rispettato il limite di proroghe previsto per ciascun contratto pari ad un massimo di 6, non superato da ( cfr docc. in atti). CP_4 In definitiva, nella vicenda contrattuale che ne occupa, in cui, essendo il lavoratore somministrato decaduto dall'azione diretta per tutti i contratti - fatta eccezione degli ultimi come sopra chiarito - la sequenza di rapporti può essere valutata, in via incidentale, solo come dato fattuale ( mero antecedente storico), che possa concorrere ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine, le circostanze esaminate, per come emergono per tabulas, inducono senz'altro ad escludere che la reiterazione delle missioni della parte ricorrente presso la stessa impresa utilizzatrice ( ) abbia oltrepassato il limite di una durata che CP_2 possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104.
Non da ultimo poi va considerato che le missioni presso hanno tutte una causale di CP_2 per sé temporanea, ossia “ragioni di carattere Stagionale: Accordo sindacale del 09/12/2021 delle OO.SS. Nazionali ed organizzazioni datoriali – Attività stagionali lettera
a) flussi stagionali in località di interesse turistico o climatico, di norma in coincidenza con periodi di ferie e chiusure estive/invernali” ( cfr contratti in atti e accordo sindacale nella prod ASIA) e per la sostituzione di lavoratori assenti a vario titolo. I primi contratti, pertanto, hanno l'evidente finalità, imposta da un'esigenza temporanea, di assicurare il servizio pubblico (servizio di raccolta e smaltimento/recupero delle diverse frazioni di rifiuti) in un ambito territoriale, quale quello cittadino, sicuramente interessato da un'elevata affluenza turistica.
Quanto ai secondi, va evidenziato che l'orientamento della Suprema Corte è oramai consolidato nell'escludere che per i contratti a termine ed anche per i contratti di lavoro somministrato a termine, stipulati nelle realtà aziendali complesse, in cui la sostituzione non
è riferita ad una singola persona, ma piuttosto ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta (cfr Cass. n.1577/2010), sia necessaria l'indicazione del nominativo della persona da sostituire, qualora l'esigenza sostitutiva risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi, che devono essere tali da consentire il controllo di una reale esigenza aziendale della temporanea assunzione, funzionale ad una specifica finalità.
Nel caso in esame, avuto riguardo ai soli contratti esaminabili, alla luce dell'eccepita decadenza, le assunzioni sono state fatte per ragioni sostitutive, essendo stato indicato ogni volta il numero di matricola del dipendente dell' assente.
CP_2 L , inoltre, ha versato agli atti la documentazione da cui si evincono le ragioni poste
CP_2 alla base dell'assenza dei lavoratori, identificati con il numero di matricola aziendale
CP_2 nei contratti di assunzione del ricorrente, e quindi la sussistenza dell'esigenza della sostituzione (cfr all. 36a, 36b, 36c, 37a, 37b, 37c nella produzione nel proc instaurato
CP_2 da cfr all. 38a, 38b, 38c, nella produzione nel proc instaurato da;
Pt_1 CP_2 Pt_2 cfr all. 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 13a, 13b, 13c, 14a, 14b, 14c, 15a, 15b, 15c, 17a, 17b,
17c, nella produzione nel proc instaurato da . CP_2 Pt_3
Ne consegue che, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda – dato evincibile dai modelli
– e della sua suddivisione in distinti 'distretti' dislocati sull'intero territorio Pt_4 cittadino consistenti in mere ripartizioni interne, anche come centri di costo ( cfr codice in busta paga), si è in presenza di una ipotesi di c.d. scorrimento, che la Suprema Corte ha ritenuto legittimo, sul rilievo che il lavoratore assunto a termine non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima (cfr. in motivazione
Cass. ordinanza n. 3463/2019).
Nella fattispecie in esame, si dispone di più di un elemento per ritenere accertata la suddetta correlazione tra l'assenza e l'esigenza sostitutiva evincibile: dall'epoca e dalla durata della sostituzione;
dalla documentazione giustificativa in possesso di relativa al proprio CP_2 dipendente, identificabile con certezza mediante il numero di matricola aziendale;
dalle buste paga che attestano altresì la contabilizzazione dell'assenza in questione. Deve, pertanto, escludersi che il lavoratore somministrato sia stato inviato in missione per sostituire un determinato lavoratore, giacché la ragione giustificativa della 'sostituzione' va intesa in senso ampio, nell'interpretazione, qui condivisa, che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alle aziende di grandi dimensioni, con organizzazione complessa, come la spa convenuta in giudizio.
Non da ultimo va considerato che, dai contratti commerciali versati agli atti riferibili al periodo che si sta esaminando, emerge che il 'numero dei lavoratori richiesti' è, in ciascuno documento, piuttosto esiguo, a conferma dell'esigenza di fronteggiare assenze occasionali del personale.
3
Quanto al superamento delle quote di contingentamento, dalla documentazione versata in atti da - non contestata sotto alcun profilo - emerge che la percentuale di lavoratori CP_2 somministrati negli anni oggetto di causa resta sempre compresa tra il 2% e l'8% (cfr all. LUL “interinali” e modelli Uniemens nella produzione ). CP_2
Conclusivamente, l'art. 38 del dlgs 81/2015 – oltre a disciplinare l'ipotesi di mancanza di forma scritta - definisce i casi di 'Somministrazione irregolare' da cui consegue il diritto del lavoro somministrato alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, sancendo che: “…
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”. L'art. 31, ai commi 1 e 2, disciplina le percentuali di assunzione a tempo determinato/indeterminato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato/indeterminato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Nel caso di specie, non è emersa una siffatta violazione.
4
All'esito del percorso argomentativo fin qui tracciato, pertanto, ciascuna domanda deve ritenersi infondata, non essendo stata riscontrata la denunciata violazione delle norme invocate sotto alcun profilo evidenziato nel ricorso.
5
Le spese di lite vanno compensate in ragione della complessità in diritto delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 23.01.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante