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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/08/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3256/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in
Venezia, Piazza San Marco n. 63
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dall'Avv. MORACHIELLO CP_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Della Croce Rossa n. 9/B
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora in avanti anche solo conveniva in giudizio Parte_2 CP_3
e CP_1 CP_2
Il giudizio veniva iscritto in data 16.06.2022 al n. R.G. 3256/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che su gravava un debito pari a complessivi € 52.122,76, portato da 24 cartelle di CP_1 pagamento e avvisi di addebito, non saldati né quanto alla sorte capitale, né quanto agli interessi (docc.
pagina 1 di 10 1 e 5 attrice);
- che in data 18.03.2017 era deceduta moglie di , senza lasciare Persona_1 CP_1 disposizioni di ultima volontà;
- che nel compendio ereditario relitto dalla de cuius erano comprese la piena proprietà di taluni immobili siti in Monselice e la nuda proprietà di altri immobili, siti in RC (immobili, questi ultimi, rispetto ai quali era titolare del diritto di usufrutto: docc. 2 e 3); CP_1
- che in data 15.06.2017, per atto a rogito del Notaio in Vicenza Paolo ES, aveva CP_1 rinunciato all'eredità della moglie;
- che l'eredità era dunque interamente pervenuta a figlio della de cuius (doc. 4); CP_2
- che la rinuncia all'eredità aveva pregiudicato le ragioni di CP_3
1.2. Tanto premesso, invocava l'art. 524 c.c. e chiedeva di essere autorizzata ad accettare CP_3
l'eredità di in nome e luogo del rinunciante , al fine di soddisfare le Persona_1 CP_1 proprie ragioni creditorie sui beni ereditari.
2. pur destinatario di regolare notificazione, non si costituiva in giudizio e CP_2 all'udienza di prima comparizione del 29.11.2022 veniva pertanto dichiarato contumace.
2.1. All'udienza del 29.11.2022 veniva per contro disposta la rinnovazione della citazione di
, poiché la notifica a mezzo posta effettuata da (presso la residenza del in CP_1 CP_3 CP_1
Vicenza, via Nicolò Boldrini n. 47) non era andata a buon fine, per irreperibilità del destinatario.
La notificazione della citazione veniva effettivamente rinnovata e in data 16.01.2023 nuovamente non andava a buon fine. L'Ufficiale Giudiziario, in effetti, non rinveniva il CP_1 all'indirizzo predetto ed apprendeva dall'Ufficio Anagrafe del Comune che egli era stato cancellato per irreperibilità. La notifica veniva dunque nuovamente eseguita in data 17.01.2023, ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Alla successiva udienza del 18.04.2023 risultava non costituito in giudizio e, CP_1 atteso il mancato rispetto del termine a comparire, veniva nuovamente disposta la rinnovazione della notificazione – che veniva eseguita in data 11.05.2023, nuovamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
2.2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 10.10.2023 veniva pertanto CP_4 dichiarato contumace.
2.3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 13.02.024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3. Nelle more della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si CP_1 costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 29.10.2024, nella quale dichiarava di essere venuto a conoscenza della giudizio solo casualmente, “dopo un'ispezione ipotecaria recente”, non pagina 2 di 10 avendo mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione, ed eccepiva “la nullità e irritualità del procedimento” nel quale, a suo dire, egli non aveva potuto “esprime il suo diritto di difesa” (comparsa, pagg. 1 e 2).
3.1. eccepiva poi che tutti i beni relitti dalla de cuius erano stati oggetto di una CP_1 procedura espropriativa promossa nei confronti di , che aveva già visto l'assegnazione CP_2 dei beni medesimi e alla quale aveva partecipato la stessa la quale doveva dunque dirsi carente CP_3
d'interesse rispetto alla domanda qui coltivata.
Dato atto, altresì, di “non aver mai ricevuto gli avvisi delle cartelle esattoriali citate in atti”
(comparsa, pag. 2), il convenuto rilevava che la domanda attorea era comunque infondata, non avendo dimostrato di aver pignorato il diritto di usufrutto sui beni immobili siti in RC (di cui CP_3 egli era titolare, pur avendo rinunciato all'eredità), né avendo essa quantificato il valore di tale diritto di usufrutto – così non assolvendo all'onere di dimostrare il carattere pregiudizievole della rinuncia all'eredità.
4. All'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano infine le conclusioni.
concludeva come segue: “Voglia il Tribunale adito accogliere la domanda ex art. 524 CP_3
c.c. rispetto alla rinuncia all'eredità operata dal sig. , autorizzando l'Amministrazione CP_1 attrice ad accettare l'eredità della defunta al fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino Persona_1 alla concorrenza dei crediti affermati ovvero di quelli che saranno riconosciuti come sussistenti, comprensivi degli interessi maturati per il ritardo e degli ulteriori oneri, con conseguente eventuale declaratoria di inefficacia, in parte qua, dell'accettazione successiva di . Con vittoria CP_2 di spese di giudizio”.
concludeva come segue: “Dichiarare l'inesistenza o comunque la nullità delle CP_1 notifiche delle citazioni in giudizio per mancata consegna ai destinatari. In ogni caso, rilevare il mancato interesse ad agire della parte attrice stante l'avvenuta esecuzione di tutti i beni ereditari in altra esecuzione immobiliare in cui l' è intervenuta. In ogni caso dichiarare la Parte_1 domanda avversa infondata in fatto e in diritto e carente di prove e quindi respingerla Provvedere ad ordinare la cancellazione della trascrizione della citazione effettuata ai pubblici registri”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. Va innanzitutto vagliata l'eccezione spiegata dal convenuto che, costituendosi in giudizio, ha lamentato l'inesistenza, o comunque la nullità, della notifica dell'atto di citazione. pagina 3 di 10 L'eccezione non ha fondamento.
5.1. La notificazione della citazione a è stata effettuata a mezzo posta e si è CP_2 perfezionata in data 14.06.2022 con la ricezione del plico da parte di personalmente – CP_2 come da relativo avviso di ricevimento depositato da nel fascicolo telematico in data CP_3
01.12.2022.
5.2. Quanto a , gli ha notificato l'atto di citazione per ben tre volte e per CP_1 CP_3 ben tre volte egli è risultato irreperibile presso l'indirizzo (Vicenza, via Nicolò Boldrini n. 47) ove risultava essere residente – come da certificato di residenza esibito in formato cartaceo da CP_3 all'udienza del 29.11.2022 ed acquisito al fascicolo d'ufficio.
La prima notificazione, effettuata a mezzo posta, non è andata a buon fine, essendo risultato il irreperibile all'indirizzo. La copia dell'atto notificato, con il relativo avviso di ricevimento, CP_1 diversamente da quanto dedotto dal convenuto è stata depositata da nel fascicolo telematico in CP_3 data 01.12.2022.
ha quindi richiesto una nuova notificazione, a mani, nuovamente presso l'indirizzo di CP_3 residenza del L'ufficiale Giudiziario non ha potuto eseguire la notificazione, non avendo CP_1 rinvenuto il destinatario il quale, secondo quanto riferito all'Ufficiale Giudiziario dall'Ufficio Anagrafe del Comune, era stato cancellato per irreperibilità. preso atto dell'esito della notifica, ha dunque CP_3 chiesto che la notifica venisse nuovamente effettuata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e avendo riguardo all'ultima residenza nota del cioè a dire quella in Vicenza, alla via Nicolò Boldrini. La notifica CP_1
è stata ritualmente effettuata, in data 17.01.2023. Tutte le circostanze ora passate in rassegna risultano dalla copia dell'atto notificato, e dalle relative relate di notifica, depositato da nel fascicolo CP_3 telematico in data 14.04.2023.
La notificazione è stata infine nuovamente rinnovata – e ciò esclusivamente in ragione del fatto che era mancato il rispetto del termine a comparire.
La nuova notificazione (la terza) è stata effettuata in data 11.05.2023, sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come da copia dell'atto notificato, e relativa relata, depositato da nel fascicolo CP_3 telematico in data 24.05.2023 e 08.11.2023.
5.3. Ebbene, nessuna inesistenza, e nemmeno alcuna nullità, può essere predicata quanto alla seconda e alla terza notificazione eseguite da notificazioni che sono state ritualmente effettuate CP_3 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso il Comune dell'ultima residenza nota del in ragione della CP_1 condizione di irreperibilità di quest'ultimo.
Il del resto, costituendosi in giudizio non ha né allegato, né offerto di provare che, alla CP_1 data di effettuazione delle notificazioni, egli risiedeva (ed era effettivamente presente e reperibile) alla pagina 4 di 10 via Nicolò Boldrini n. 47 – o presso qualsivoglia altro indirizzo.
A tal riguardo, per altro, mette conto segnalare che in allegato alle note di trattazione CP_3 scritta depositate in data 27.01.2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni (prima difesa che essa ha svolto dopo la costituzione in giudizio del convenuto) ha depositato l'esito della ricerca esperita presso l' in data 27.01.2025: ricerca che attesta che il a quella data, CP_5 CP_1 risultava ancora irreperibile.
E, ancora, mette conto segnalare che il costituendosi in giudizio, nell'epigrafe della CP_1 comparsa di costituzione si è indicato come “già residente in [...]”, omettendo, dunque, financo di indicare quale sarebbe la sua attuale residenza - e confermando, anche con tale contegno processuale, la totale infondatezza (e il carattere financo pretestuoso) dell'eccezione spiegata avverso le notificazioni effettuate da CP_3
5.4. Posta, dunque, la validità della notificazione dell'atto di citazione, la costituzione in giudizio di va dichiarata tardiva. CP_1
I documenti che egli ha allegato alla comparsa di costituzione, essi stessi depositati tardivamente, vanno dichiarati inutilizzabili ai fini della decisione.
Per la medesima ragione, va dichiarata la tardività (e dunque la inammissibilità) dell'eccezione svolta dal convenuto quanto alla asserita, mancata ricezione “degli avvisi delle cartelle esattoriali in atti” (comparsa, pag. 2).
*
6. Ciò detto, la domanda di è fondata e merita accoglimento. CP_3
6.1. A norma dell'art. 524 c.c., laddove il debitore abbia rinunciato, anche senza frode, ad un'eredità e tale sua rinuncia pregiudichi le ragioni del creditore, quest'ultimo può essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.
Per approdo interpretativo ormai da tempo consolidato, l'azione disciplinata dall'art. 524 c.c.
“ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito ed è diretta a rendere inopponibile ai creditori la rinunzia all'eredità del debitore ed a consentire ai creditori di agire sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non ci fosse stata” (Cass. civ. n. 3548/1995).
L'accoglimento della domanda ex art. 524 c.c. proposta dal creditore non fa dunque acquistare la qualità di erede al debitore rinunciante e si limita a rendere la sua rinuncia all'eredità inefficace nei confronti del creditore (Cass. civ. n. 24524/2021), consentendogli di “agire esecutivamente sui beni ereditari” (così, anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Frosinone, n. 1065/2021; in termini,
Tribunale di Terni, n. 838/2022).
6.2. Presupposti dell'azione sono, come detto, l'esistenza di un diritto di credito, le cui chances pagina 5 di 10 di soddisfazione siano pregiudicate dalla rinuncia all'eredità, e tale pregiudizio.
A tal riguardo, è pacifico il principio per il quale l'azione (strumentale) di cui all'art. 524 c.c. non presuppone, necessariamente, l'esistenza di un credito che “si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità”, essendo “sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata” (Cass. civ. n. 7557/2022).
E, ancora analogamente a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità quanto all'azione revocatoria ordinaria, ulteriore presupposto oggettivo dell'azione ex art. 524 c.c. è “il prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” – con la precisazione che grava sul debitore “provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito” (Cass. civ. 5994/2020).
6.3. Ebbene, tornando al caso di specie, per atto del 15.06.2017 a rogito del Notaio in Vicenza
Paolo ES ha rinunciato all'eredità della moglie deceduta in data CP_1 Persona_1
18.03.2017.
La notizia della rinuncia è riportata nel Quadro D della trascrizione dell'accettazione dell'eredità della de cuius ad opera del figlio (doc. 4 attrice). CP_2
Per quanto consta, dunque, è deceduta in data 18.03.2017 senza lasciare Persona_1 disposizioni di ultima volontà e chiamati ex lege alla sua eredità per la quota di 1/2 ciascuno ex art. 581
c.c. sono stati gli odierni convenuti: , suo marito, e suo figlio. CP_1 CP_2
In ragione della rinuncia all'eredità da parte di , l'intero compendio ereditario CP_1 relitto dalla de cuius è pervenuto a che ha anche trascritto il relativo acquisito mortis CP_2 causa (ancora doc. 4 attrice).
Tutte le circostanze ora menzionate, di per sé oggettivamente risultanti dalla nota di trascrizione dell'accettazione di eredità di cui al doc. 4 attoreo, non sono state contestate da . CP_1
6.4. Sempre per quanto consta dalla documentazione in atti, morendo, ha Persona_1 relitto:
1) il diritto di piena proprietà esclusiva quanto ad una serie di immobili siti in Comune di Monselice e ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 602, sub. 14, 20, 21, 22 e
23, oltre al diritto di comproprietà quanto all'area urbana di cui al sub. 19 (docc. 3 e 4 attrice);
2) il diritto di nuda proprietà per l'intero (il diritto di usufrutto essendo nella titolarità di ) CP_1 quanto ad ulteriori immobili siti in Comune di RC e ivi catastalmente censiti al Foglio 7 del
Catasto Fabbricati con i mappali n. 192, sub. 3, 4 e 5 e al Foglio 7 del Catasto Terreni con i mappali n. pagina 6 di 10 82, 689, 693 e 696 (docc. 2 e 4 attrice).
Anche le circostanze ora menzionate non sono state contestate da . CP_1
Se avesse accettato l'eredità della moglie, egli sarebbe dunque divenuto pieno CP_1 proprietario, quanto alla quota di 1/2, degli immobili siti in Monselice e pieno proprietario, quanto alla quota di 1/2, degli immobili siti in RC, sui quali ultimi egli avrebbe altresì mantenuto il diritto di usufrutto quanto alla rimanente quota di 1/2 (la nuda proprietà quanto a tale quota spettando al figlio
. CP_2
6.5. Secondo quanto risulta dall'estratto del ruolo prodotto dall'attrice sub doc. 5 (e dalla scheda anagrafica prodotta sub doc. 1), risulta infine debitore dell'importo complessivo di € CP_1
51.122,76, per sorte capitale e interessi computati al 11.05.2022: importo portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito ivi menzionati e che è chiamata riscuotere, anche in via CP_3 coattiva ai sensi del DPR n. 602/1973.
7. Ebbene, principiando da tale ultima circostanza, costituendosi (tardivamente) CP_1 in giudizio ha rilevato di non aver mai “ricevuto” le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati nei documenti attorei.
7.1. L'eccezione, volta (per quanto è dato comprendere) a dar conto dell'avvenuta estinzione dei diritti di credito di cui agli avvisi e alle cartelle di pagamento, è tardiva, come già rilevato, e comunque inconferente ai fini della decisione.
Il presente giudizio non ha infatti ad oggetto l'accertamento dell'esistenza dei crediti indicati da e non può esitare né in una condanna di al pagamento di tali crediti, né nella CP_3 CP_1 acquisizione, da parte sua, della qualità di erede della moglie e, dunque, della titolarità pro quota del compendio ereditario che ella ha relitto.
Come già rilevato, il presente giudizio può esitare esclusivamente nella declaratoria di inefficacia, nei confronti di della rinuncia del all'eredità relitta dalla moglie: inefficacia CP_3 CP_1 che, da par sua, consentirà ad sussistendone i presupposti, di agire in executivis sui quei beni CP_3 ereditari che il rinunciando all'eredità, non ha voluto acquistare e sui quali egli non dovrebbe CP_1 dunque avere, oggi, alcun interesse.
Proprio per tale ragione, e dunque per la natura marcatamente cautelare e strumentale dell'azione ex art. 524 c.c., proposta dal creditore solo per “procurarsi” la possibilità di agire eventualmente in executivis su beni che, di fatto, il debitore non ha voluto acquisire al proprio patrimonio, presupposto dell'azione è l'esistenza di una ragione di credito financo non ancora accertata, eventuale e condizionata – analogamente a quanto accade per l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., al cui esperimento, pacificamente, è legittimato anche il soggetto che si reclami pagina 7 di 10 titolare di una ragione di credito che sia sub iudice in quanto contestata dal debitore.
7.2. Va dunque concluso che quale soggetto istituzionalmente chiamato alla riscossione CP_3 degli importi portati dalle cartelle e dagli avvisi di cui ai docc. 1 e 5, deve dirsi legittimata all'esperimento della presente azione ex art. 524 c.c. – azione che, per altro, è certamente annoverabile tra le “azioni cautelari e conservative” e tra le azioni previste “dalle norme ordinarie a tutela del creditore” che il concessionario della riscossione è espressamente legittimato a promuovere ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602/1973.
8. Deve dirsi parimenti integrato l'ulteriore presupposto oggettivo dell'azione, cioè a dire il pregiudizio discendente dalla rinuncia all'eredità.
8.1. E' agevole rilevare che accettando l'eredità relitta dalla moglie sarebbe CP_1 divenuto pieno proprietario, quanto alla quota di 1/2, dei beni immobili siti in Monselice. Ora, a dire del convenuto la circostanza sarebbe irrilevante, poiché i beni in questione sarebbero già stati oggetto di una procedura esecutiva (promossa contro e lì assegnati. La deduzione, come già CP_2 rilevato, è tardiva e non supportata da alcun documento utilizzabile ai fini della presente decisione - la quale, per altro, non è certo chiamata a “ricostruire” i rapporti tra l'azione ex art. 524 c.c. qui promossa da e azioni esecutive che possano essere state promosse con riguardo ad una parte dei beni CP_3 ereditari: azioni soltanto tratteggiate dal con deduzioni generiche e parziali e con rinvio a CP_1 documenti tardivamente depositati ed essi stessi parziali, nonché a documenti sì menzionati negli scritti difensivi, ma nemmeno depositati.
Ciò detto, anche a voler limitare l'analisi ai beni immobili relitti dalla de cuius siti in
RC, va nuovamente rilevato che rinunciando all'eredità della moglie ha CP_1 oggettivamente impoverito il proprio patrimonio che, in caso di accettazione dell'eredità, avrebbe acquisito una posta attiva nuova, compendiata dalla piena proprietà dei beni, quanto alla quota di 1/2, che si sarebbe sommata al diritto di usufrutto di cui il sarebbe comunque rimasto titolate quanto CP_1 alla rimanente quota di 1/2. E, va da sé, il valore della piena proprietà di un bene immobile quanto alla quota di 1/2, sommato al valore del diritto di usufrutto sulla rimanente quota di1/2, non può che essere maggiore del valore del diritto di usufrutto sull'intero bene.
8.2. Né rileva, in senso contrario, quanto dedotto dal convenuto in ordine alla mancata dimostrazione, da parte di del valore del diritto di usufrutto sui beni, ancora oggi nella titolarità CP_3 del CP_1
S'è già rilevato, in effetti, che sarebbe stato onere del (e non di dimostrare la CP_1 CP_3 capienza del proprio patrimonio, al netto dei beni ereditari non acquisiti in ragione della rinuncia all'eredità: e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto. pagina 8 di 10 *
9. In conclusione, la domanda di va accolta. CP_3
Per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c. va autorizzata ad accettare, in CP_3 nome e luogo del rinunziante , l'eredità di , deceduta in data 18.03.2017, CP_1 Persona_1 allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino a concorrenza dei crediti che è chiamata a riscuotere nei confronti di , per le causali indicate in atti. CP_1
9.1. Quanto agli effetti dispiegati dalla presente sentenza nei confronti di sui CP_2 quali ha mostrato di volersi soffermare nelle proprie conclusioni, ci si deve qui limitare a CP_3 rilevare che essi sono quelli ex lege, alla stregua del principio per il quale l'azione ex art. 524 c.c. “mira
a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata”, sì che “il conflitto tra creditori del rinunziante ed erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante va a vantaggio dei primi”, non ricevendo l'accettante “protezione” nemmeno dalla “priorità della trascrizione del suo acquisto a causa di morte” (Cass civ. n. 15468/2003).
*
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere ad le CP_1 Parte_2 spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione e dei compensi minimi per la fase istruttoria, quanto a giudizi di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), vanno liquidate in € 286,00 esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
10.1. Le spese di lite vanno per contro compensate tra e Parte_2
non costituito in giudizio e che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda CP_2 attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3256/2022:
1) accoglie la domanda attorea;
per l'effetto,
2) i sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c. autorizza ad accettare, Parte_2 in nome e luogo del rinunziante l'eredità di (C.F. CP_1 Persona_1
, deceduta in data 18.03.2017, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino a C.F._3 concorrenza dei crediti che è chiamata a riscuotere nei confronti di , per le causali in atti;
CP_1
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, CP_1 Parte_2
pagina 9 di 10 liquidate in € 286,00 esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite tra e Parte_2 CP_2
Vicenza, 08/08/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3256/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in
Venezia, Piazza San Marco n. 63
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dall'Avv. MORACHIELLO CP_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Della Croce Rossa n. 9/B
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora in avanti anche solo conveniva in giudizio Parte_2 CP_3
e CP_1 CP_2
Il giudizio veniva iscritto in data 16.06.2022 al n. R.G. 3256/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che su gravava un debito pari a complessivi € 52.122,76, portato da 24 cartelle di CP_1 pagamento e avvisi di addebito, non saldati né quanto alla sorte capitale, né quanto agli interessi (docc.
pagina 1 di 10 1 e 5 attrice);
- che in data 18.03.2017 era deceduta moglie di , senza lasciare Persona_1 CP_1 disposizioni di ultima volontà;
- che nel compendio ereditario relitto dalla de cuius erano comprese la piena proprietà di taluni immobili siti in Monselice e la nuda proprietà di altri immobili, siti in RC (immobili, questi ultimi, rispetto ai quali era titolare del diritto di usufrutto: docc. 2 e 3); CP_1
- che in data 15.06.2017, per atto a rogito del Notaio in Vicenza Paolo ES, aveva CP_1 rinunciato all'eredità della moglie;
- che l'eredità era dunque interamente pervenuta a figlio della de cuius (doc. 4); CP_2
- che la rinuncia all'eredità aveva pregiudicato le ragioni di CP_3
1.2. Tanto premesso, invocava l'art. 524 c.c. e chiedeva di essere autorizzata ad accettare CP_3
l'eredità di in nome e luogo del rinunciante , al fine di soddisfare le Persona_1 CP_1 proprie ragioni creditorie sui beni ereditari.
2. pur destinatario di regolare notificazione, non si costituiva in giudizio e CP_2 all'udienza di prima comparizione del 29.11.2022 veniva pertanto dichiarato contumace.
2.1. All'udienza del 29.11.2022 veniva per contro disposta la rinnovazione della citazione di
, poiché la notifica a mezzo posta effettuata da (presso la residenza del in CP_1 CP_3 CP_1
Vicenza, via Nicolò Boldrini n. 47) non era andata a buon fine, per irreperibilità del destinatario.
La notificazione della citazione veniva effettivamente rinnovata e in data 16.01.2023 nuovamente non andava a buon fine. L'Ufficiale Giudiziario, in effetti, non rinveniva il CP_1 all'indirizzo predetto ed apprendeva dall'Ufficio Anagrafe del Comune che egli era stato cancellato per irreperibilità. La notifica veniva dunque nuovamente eseguita in data 17.01.2023, ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Alla successiva udienza del 18.04.2023 risultava non costituito in giudizio e, CP_1 atteso il mancato rispetto del termine a comparire, veniva nuovamente disposta la rinnovazione della notificazione – che veniva eseguita in data 11.05.2023, nuovamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
2.2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 10.10.2023 veniva pertanto CP_4 dichiarato contumace.
2.3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 13.02.024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3. Nelle more della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si CP_1 costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 29.10.2024, nella quale dichiarava di essere venuto a conoscenza della giudizio solo casualmente, “dopo un'ispezione ipotecaria recente”, non pagina 2 di 10 avendo mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione, ed eccepiva “la nullità e irritualità del procedimento” nel quale, a suo dire, egli non aveva potuto “esprime il suo diritto di difesa” (comparsa, pagg. 1 e 2).
3.1. eccepiva poi che tutti i beni relitti dalla de cuius erano stati oggetto di una CP_1 procedura espropriativa promossa nei confronti di , che aveva già visto l'assegnazione CP_2 dei beni medesimi e alla quale aveva partecipato la stessa la quale doveva dunque dirsi carente CP_3
d'interesse rispetto alla domanda qui coltivata.
Dato atto, altresì, di “non aver mai ricevuto gli avvisi delle cartelle esattoriali citate in atti”
(comparsa, pag. 2), il convenuto rilevava che la domanda attorea era comunque infondata, non avendo dimostrato di aver pignorato il diritto di usufrutto sui beni immobili siti in RC (di cui CP_3 egli era titolare, pur avendo rinunciato all'eredità), né avendo essa quantificato il valore di tale diritto di usufrutto – così non assolvendo all'onere di dimostrare il carattere pregiudizievole della rinuncia all'eredità.
4. All'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano infine le conclusioni.
concludeva come segue: “Voglia il Tribunale adito accogliere la domanda ex art. 524 CP_3
c.c. rispetto alla rinuncia all'eredità operata dal sig. , autorizzando l'Amministrazione CP_1 attrice ad accettare l'eredità della defunta al fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino Persona_1 alla concorrenza dei crediti affermati ovvero di quelli che saranno riconosciuti come sussistenti, comprensivi degli interessi maturati per il ritardo e degli ulteriori oneri, con conseguente eventuale declaratoria di inefficacia, in parte qua, dell'accettazione successiva di . Con vittoria CP_2 di spese di giudizio”.
concludeva come segue: “Dichiarare l'inesistenza o comunque la nullità delle CP_1 notifiche delle citazioni in giudizio per mancata consegna ai destinatari. In ogni caso, rilevare il mancato interesse ad agire della parte attrice stante l'avvenuta esecuzione di tutti i beni ereditari in altra esecuzione immobiliare in cui l' è intervenuta. In ogni caso dichiarare la Parte_1 domanda avversa infondata in fatto e in diritto e carente di prove e quindi respingerla Provvedere ad ordinare la cancellazione della trascrizione della citazione effettuata ai pubblici registri”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. Va innanzitutto vagliata l'eccezione spiegata dal convenuto che, costituendosi in giudizio, ha lamentato l'inesistenza, o comunque la nullità, della notifica dell'atto di citazione. pagina 3 di 10 L'eccezione non ha fondamento.
5.1. La notificazione della citazione a è stata effettuata a mezzo posta e si è CP_2 perfezionata in data 14.06.2022 con la ricezione del plico da parte di personalmente – CP_2 come da relativo avviso di ricevimento depositato da nel fascicolo telematico in data CP_3
01.12.2022.
5.2. Quanto a , gli ha notificato l'atto di citazione per ben tre volte e per CP_1 CP_3 ben tre volte egli è risultato irreperibile presso l'indirizzo (Vicenza, via Nicolò Boldrini n. 47) ove risultava essere residente – come da certificato di residenza esibito in formato cartaceo da CP_3 all'udienza del 29.11.2022 ed acquisito al fascicolo d'ufficio.
La prima notificazione, effettuata a mezzo posta, non è andata a buon fine, essendo risultato il irreperibile all'indirizzo. La copia dell'atto notificato, con il relativo avviso di ricevimento, CP_1 diversamente da quanto dedotto dal convenuto è stata depositata da nel fascicolo telematico in CP_3 data 01.12.2022.
ha quindi richiesto una nuova notificazione, a mani, nuovamente presso l'indirizzo di CP_3 residenza del L'ufficiale Giudiziario non ha potuto eseguire la notificazione, non avendo CP_1 rinvenuto il destinatario il quale, secondo quanto riferito all'Ufficiale Giudiziario dall'Ufficio Anagrafe del Comune, era stato cancellato per irreperibilità. preso atto dell'esito della notifica, ha dunque CP_3 chiesto che la notifica venisse nuovamente effettuata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e avendo riguardo all'ultima residenza nota del cioè a dire quella in Vicenza, alla via Nicolò Boldrini. La notifica CP_1
è stata ritualmente effettuata, in data 17.01.2023. Tutte le circostanze ora passate in rassegna risultano dalla copia dell'atto notificato, e dalle relative relate di notifica, depositato da nel fascicolo CP_3 telematico in data 14.04.2023.
La notificazione è stata infine nuovamente rinnovata – e ciò esclusivamente in ragione del fatto che era mancato il rispetto del termine a comparire.
La nuova notificazione (la terza) è stata effettuata in data 11.05.2023, sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come da copia dell'atto notificato, e relativa relata, depositato da nel fascicolo CP_3 telematico in data 24.05.2023 e 08.11.2023.
5.3. Ebbene, nessuna inesistenza, e nemmeno alcuna nullità, può essere predicata quanto alla seconda e alla terza notificazione eseguite da notificazioni che sono state ritualmente effettuate CP_3 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso il Comune dell'ultima residenza nota del in ragione della CP_1 condizione di irreperibilità di quest'ultimo.
Il del resto, costituendosi in giudizio non ha né allegato, né offerto di provare che, alla CP_1 data di effettuazione delle notificazioni, egli risiedeva (ed era effettivamente presente e reperibile) alla pagina 4 di 10 via Nicolò Boldrini n. 47 – o presso qualsivoglia altro indirizzo.
A tal riguardo, per altro, mette conto segnalare che in allegato alle note di trattazione CP_3 scritta depositate in data 27.01.2025 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni (prima difesa che essa ha svolto dopo la costituzione in giudizio del convenuto) ha depositato l'esito della ricerca esperita presso l' in data 27.01.2025: ricerca che attesta che il a quella data, CP_5 CP_1 risultava ancora irreperibile.
E, ancora, mette conto segnalare che il costituendosi in giudizio, nell'epigrafe della CP_1 comparsa di costituzione si è indicato come “già residente in [...]”, omettendo, dunque, financo di indicare quale sarebbe la sua attuale residenza - e confermando, anche con tale contegno processuale, la totale infondatezza (e il carattere financo pretestuoso) dell'eccezione spiegata avverso le notificazioni effettuate da CP_3
5.4. Posta, dunque, la validità della notificazione dell'atto di citazione, la costituzione in giudizio di va dichiarata tardiva. CP_1
I documenti che egli ha allegato alla comparsa di costituzione, essi stessi depositati tardivamente, vanno dichiarati inutilizzabili ai fini della decisione.
Per la medesima ragione, va dichiarata la tardività (e dunque la inammissibilità) dell'eccezione svolta dal convenuto quanto alla asserita, mancata ricezione “degli avvisi delle cartelle esattoriali in atti” (comparsa, pag. 2).
*
6. Ciò detto, la domanda di è fondata e merita accoglimento. CP_3
6.1. A norma dell'art. 524 c.c., laddove il debitore abbia rinunciato, anche senza frode, ad un'eredità e tale sua rinuncia pregiudichi le ragioni del creditore, quest'ultimo può essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.
Per approdo interpretativo ormai da tempo consolidato, l'azione disciplinata dall'art. 524 c.c.
“ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito ed è diretta a rendere inopponibile ai creditori la rinunzia all'eredità del debitore ed a consentire ai creditori di agire sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non ci fosse stata” (Cass. civ. n. 3548/1995).
L'accoglimento della domanda ex art. 524 c.c. proposta dal creditore non fa dunque acquistare la qualità di erede al debitore rinunciante e si limita a rendere la sua rinuncia all'eredità inefficace nei confronti del creditore (Cass. civ. n. 24524/2021), consentendogli di “agire esecutivamente sui beni ereditari” (così, anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Frosinone, n. 1065/2021; in termini,
Tribunale di Terni, n. 838/2022).
6.2. Presupposti dell'azione sono, come detto, l'esistenza di un diritto di credito, le cui chances pagina 5 di 10 di soddisfazione siano pregiudicate dalla rinuncia all'eredità, e tale pregiudizio.
A tal riguardo, è pacifico il principio per il quale l'azione (strumentale) di cui all'art. 524 c.c. non presuppone, necessariamente, l'esistenza di un credito che “si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità”, essendo “sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata” (Cass. civ. n. 7557/2022).
E, ancora analogamente a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità quanto all'azione revocatoria ordinaria, ulteriore presupposto oggettivo dell'azione ex art. 524 c.c. è “il prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” – con la precisazione che grava sul debitore “provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito” (Cass. civ. 5994/2020).
6.3. Ebbene, tornando al caso di specie, per atto del 15.06.2017 a rogito del Notaio in Vicenza
Paolo ES ha rinunciato all'eredità della moglie deceduta in data CP_1 Persona_1
18.03.2017.
La notizia della rinuncia è riportata nel Quadro D della trascrizione dell'accettazione dell'eredità della de cuius ad opera del figlio (doc. 4 attrice). CP_2
Per quanto consta, dunque, è deceduta in data 18.03.2017 senza lasciare Persona_1 disposizioni di ultima volontà e chiamati ex lege alla sua eredità per la quota di 1/2 ciascuno ex art. 581
c.c. sono stati gli odierni convenuti: , suo marito, e suo figlio. CP_1 CP_2
In ragione della rinuncia all'eredità da parte di , l'intero compendio ereditario CP_1 relitto dalla de cuius è pervenuto a che ha anche trascritto il relativo acquisito mortis CP_2 causa (ancora doc. 4 attrice).
Tutte le circostanze ora menzionate, di per sé oggettivamente risultanti dalla nota di trascrizione dell'accettazione di eredità di cui al doc. 4 attoreo, non sono state contestate da . CP_1
6.4. Sempre per quanto consta dalla documentazione in atti, morendo, ha Persona_1 relitto:
1) il diritto di piena proprietà esclusiva quanto ad una serie di immobili siti in Comune di Monselice e ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 602, sub. 14, 20, 21, 22 e
23, oltre al diritto di comproprietà quanto all'area urbana di cui al sub. 19 (docc. 3 e 4 attrice);
2) il diritto di nuda proprietà per l'intero (il diritto di usufrutto essendo nella titolarità di ) CP_1 quanto ad ulteriori immobili siti in Comune di RC e ivi catastalmente censiti al Foglio 7 del
Catasto Fabbricati con i mappali n. 192, sub. 3, 4 e 5 e al Foglio 7 del Catasto Terreni con i mappali n. pagina 6 di 10 82, 689, 693 e 696 (docc. 2 e 4 attrice).
Anche le circostanze ora menzionate non sono state contestate da . CP_1
Se avesse accettato l'eredità della moglie, egli sarebbe dunque divenuto pieno CP_1 proprietario, quanto alla quota di 1/2, degli immobili siti in Monselice e pieno proprietario, quanto alla quota di 1/2, degli immobili siti in RC, sui quali ultimi egli avrebbe altresì mantenuto il diritto di usufrutto quanto alla rimanente quota di 1/2 (la nuda proprietà quanto a tale quota spettando al figlio
. CP_2
6.5. Secondo quanto risulta dall'estratto del ruolo prodotto dall'attrice sub doc. 5 (e dalla scheda anagrafica prodotta sub doc. 1), risulta infine debitore dell'importo complessivo di € CP_1
51.122,76, per sorte capitale e interessi computati al 11.05.2022: importo portato dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito ivi menzionati e che è chiamata riscuotere, anche in via CP_3 coattiva ai sensi del DPR n. 602/1973.
7. Ebbene, principiando da tale ultima circostanza, costituendosi (tardivamente) CP_1 in giudizio ha rilevato di non aver mai “ricevuto” le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati nei documenti attorei.
7.1. L'eccezione, volta (per quanto è dato comprendere) a dar conto dell'avvenuta estinzione dei diritti di credito di cui agli avvisi e alle cartelle di pagamento, è tardiva, come già rilevato, e comunque inconferente ai fini della decisione.
Il presente giudizio non ha infatti ad oggetto l'accertamento dell'esistenza dei crediti indicati da e non può esitare né in una condanna di al pagamento di tali crediti, né nella CP_3 CP_1 acquisizione, da parte sua, della qualità di erede della moglie e, dunque, della titolarità pro quota del compendio ereditario che ella ha relitto.
Come già rilevato, il presente giudizio può esitare esclusivamente nella declaratoria di inefficacia, nei confronti di della rinuncia del all'eredità relitta dalla moglie: inefficacia CP_3 CP_1 che, da par sua, consentirà ad sussistendone i presupposti, di agire in executivis sui quei beni CP_3 ereditari che il rinunciando all'eredità, non ha voluto acquistare e sui quali egli non dovrebbe CP_1 dunque avere, oggi, alcun interesse.
Proprio per tale ragione, e dunque per la natura marcatamente cautelare e strumentale dell'azione ex art. 524 c.c., proposta dal creditore solo per “procurarsi” la possibilità di agire eventualmente in executivis su beni che, di fatto, il debitore non ha voluto acquisire al proprio patrimonio, presupposto dell'azione è l'esistenza di una ragione di credito financo non ancora accertata, eventuale e condizionata – analogamente a quanto accade per l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., al cui esperimento, pacificamente, è legittimato anche il soggetto che si reclami pagina 7 di 10 titolare di una ragione di credito che sia sub iudice in quanto contestata dal debitore.
7.2. Va dunque concluso che quale soggetto istituzionalmente chiamato alla riscossione CP_3 degli importi portati dalle cartelle e dagli avvisi di cui ai docc. 1 e 5, deve dirsi legittimata all'esperimento della presente azione ex art. 524 c.c. – azione che, per altro, è certamente annoverabile tra le “azioni cautelari e conservative” e tra le azioni previste “dalle norme ordinarie a tutela del creditore” che il concessionario della riscossione è espressamente legittimato a promuovere ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602/1973.
8. Deve dirsi parimenti integrato l'ulteriore presupposto oggettivo dell'azione, cioè a dire il pregiudizio discendente dalla rinuncia all'eredità.
8.1. E' agevole rilevare che accettando l'eredità relitta dalla moglie sarebbe CP_1 divenuto pieno proprietario, quanto alla quota di 1/2, dei beni immobili siti in Monselice. Ora, a dire del convenuto la circostanza sarebbe irrilevante, poiché i beni in questione sarebbero già stati oggetto di una procedura esecutiva (promossa contro e lì assegnati. La deduzione, come già CP_2 rilevato, è tardiva e non supportata da alcun documento utilizzabile ai fini della presente decisione - la quale, per altro, non è certo chiamata a “ricostruire” i rapporti tra l'azione ex art. 524 c.c. qui promossa da e azioni esecutive che possano essere state promosse con riguardo ad una parte dei beni CP_3 ereditari: azioni soltanto tratteggiate dal con deduzioni generiche e parziali e con rinvio a CP_1 documenti tardivamente depositati ed essi stessi parziali, nonché a documenti sì menzionati negli scritti difensivi, ma nemmeno depositati.
Ciò detto, anche a voler limitare l'analisi ai beni immobili relitti dalla de cuius siti in
RC, va nuovamente rilevato che rinunciando all'eredità della moglie ha CP_1 oggettivamente impoverito il proprio patrimonio che, in caso di accettazione dell'eredità, avrebbe acquisito una posta attiva nuova, compendiata dalla piena proprietà dei beni, quanto alla quota di 1/2, che si sarebbe sommata al diritto di usufrutto di cui il sarebbe comunque rimasto titolate quanto CP_1 alla rimanente quota di 1/2. E, va da sé, il valore della piena proprietà di un bene immobile quanto alla quota di 1/2, sommato al valore del diritto di usufrutto sulla rimanente quota di1/2, non può che essere maggiore del valore del diritto di usufrutto sull'intero bene.
8.2. Né rileva, in senso contrario, quanto dedotto dal convenuto in ordine alla mancata dimostrazione, da parte di del valore del diritto di usufrutto sui beni, ancora oggi nella titolarità CP_3 del CP_1
S'è già rilevato, in effetti, che sarebbe stato onere del (e non di dimostrare la CP_1 CP_3 capienza del proprio patrimonio, al netto dei beni ereditari non acquisiti in ragione della rinuncia all'eredità: e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto. pagina 8 di 10 *
9. In conclusione, la domanda di va accolta. CP_3
Per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c. va autorizzata ad accettare, in CP_3 nome e luogo del rinunziante , l'eredità di , deceduta in data 18.03.2017, CP_1 Persona_1 allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino a concorrenza dei crediti che è chiamata a riscuotere nei confronti di , per le causali indicate in atti. CP_1
9.1. Quanto agli effetti dispiegati dalla presente sentenza nei confronti di sui CP_2 quali ha mostrato di volersi soffermare nelle proprie conclusioni, ci si deve qui limitare a CP_3 rilevare che essi sono quelli ex lege, alla stregua del principio per il quale l'azione ex art. 524 c.c. “mira
a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata”, sì che “il conflitto tra creditori del rinunziante ed erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante va a vantaggio dei primi”, non ricevendo l'accettante “protezione” nemmeno dalla “priorità della trascrizione del suo acquisto a causa di morte” (Cass civ. n. 15468/2003).
*
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannato a rifondere ad le CP_1 Parte_2 spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione e dei compensi minimi per la fase istruttoria, quanto a giudizi di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), vanno liquidate in € 286,00 esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
10.1. Le spese di lite vanno per contro compensate tra e Parte_2
non costituito in giudizio e che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda CP_2 attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3256/2022:
1) accoglie la domanda attorea;
per l'effetto,
2) i sensi e per gli effetti dell'art. 524 c.c. autorizza ad accettare, Parte_2 in nome e luogo del rinunziante l'eredità di (C.F. CP_1 Persona_1
, deceduta in data 18.03.2017, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino a C.F._3 concorrenza dei crediti che è chiamata a riscuotere nei confronti di , per le causali in atti;
CP_1
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, CP_1 Parte_2
pagina 9 di 10 liquidate in € 286,00 esborsi ed in € 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite tra e Parte_2 CP_2
Vicenza, 08/08/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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