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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6198/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Lombardo, Antonio Parte_1
Lombardo e Giandomenico Lombardo e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t.Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della con sede legale in Carinaro (CE) alla via Controparte_1
Napoli, 10, presso il Centro Commerciale “Sidicinum”, sito in Teano (CE) – Loc. Maiorisi alla via Appia Km. 181, per il periodo dal 20.11.2019 al 24.11.2021, specificando di essere stata assunta con diversi contratti a tempo determinato part-time, di volta in volta prorogati o rinnovati, e con inquadramento come operaia di livello 7°, secondo quanto previsto dal
CCNL di categoria - Commercio – svolgendo le mansioni di addetta alle vendite, scaffalista ed incaricata della verifica dei prodotti in magazzino ed in negozio. Deduceva, in ogni caso, che il rapporto di lavoro sarebbe stato in realtà full-time e che si sarebbe svolto senza soluzione di continuità, senza mai avere interruzione.
Circa gli orari osservati, riferiva, in particolare, di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle
8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30, precisando, inoltre, che di mercoledì avrebbe lavorato solo di mattina, dalle 8,30 alle 13,00.
Aggiungeva che, per l'intera durata del rapporto lavorativo, la ricorrente sarebbe stata assoggettata al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e che i turni di lavoro erano comunicati telefonicamente dal titolare, sig. , mentre Parte_2 le indicazioni lavorative e il pagamento in contanti della retribuzione erano effettuati dal direttore della filiale, sig. . Persona_1
Affermava di aver goduto di ferie per una settimana nel mese di agosto e che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe percepito una retribuzione non corrispondente agli importi indicati in busta paga, bensì pari ad euro 600,00-650,00 mensili.
Lamentava, inoltre, che, al termine del rapporto di lavoro, la società convenuta non avrebbe corrisposto alla ricorrente la retribuzione dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre
2021, il TFR, i ratei di quattordicesima maturati, nonché le competenze di fine rapporto quali ferie e permessi non goduti ed, ancora, che, per tutto il periodo suindicato, non sarebbe stata corrisposta la giusta retribuzione alla luce dell'art. 36 della Costituzione e del C.C.N.L. di categoria.
La ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di Controparte_1
“accertati i fatti su esposti e tutti i requisiti di legge, condannare, per l'effetto, la
[...]
(c. f. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 P.IVA_1
e amministratore unico, sig. (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._1
(NA) il 07/01/1965 e domiciliato in Parete (CE) alla via Forno n. 3, con sede legale in Carinaro (CE) alla via Napoli n. 10, come sopra identificata, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 31.331,84, a titolo di differenze retributive, TFR, retribuzione dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, ratei di 14° nonché competenze di fine rapporto, quali ferie e permessi non goduti, maturati dalla sig.ra per il periodo dal 20/11/2019 al Parte_1
24/11/2021, così come risulta dal conteggio analitico che fa parte integrante del presente ricorso, o comunque a quella diversa somma, maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese e con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Parte resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Nella contumacia della società resistente, la domanda è soltanto parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti che seguono.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
La sussistenza del dedotto rapporto di lavoro è circostanza provata per tabulas limitatamente al periodo che va dal 20.11.2019 al 24.09.2021, come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. busta paga, CUD 2020 e 2021, comunicazioni Unilav del 19.11.2019, del 15.10.2020
e del 21.05.2021).
Al riguardo, infatti, si osserva che, nonostante in atti risulti versato il modello C2/storico della lavoratrice, esso, di per sé considerato, in assenza di ulteriore documentazione e/o prova emersa sul punto, valutato anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nulla prova circa l'effettiva sussistenza di una proroga del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo successivo alla data del 24.09.2021, essendo versata in atti unicamente la comunicazione
Unilav attestante la sussistenza del rapporto di lavoro fino a tale data e non potendo, in ogni caso, assumere alcun valore probatorio la lettera di proroga datata 23.09.2021, in assenza di ulteriori elementi a sostegno.
Ciò posto, meritano accoglimento le domande a titolo di mensilità non corrisposte con riferimento all'agosto e al settembre 2021, nonché di quattordicesima mensilità e di TFR, calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., relativamente al periodo che risulta provato alla luce della documentazione in atti (dal 20.11.2019 al 24.09.2021) – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte, specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Viceversa, in assenza di prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, va rigettata la domanda relativa al pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2021, non essendo emerso alcun elemento a sostegno all'esito dell'istruttoria.
All'esito della prova orale espletata, neppure può trovare accoglimento la domanda volta al riconoscimento, in favore dell'istante, di spettanze a titolo di ferie e permessi non goduti nonché di lavoro supplementare, non avendo la stessa fornito la prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Ed, invero, all'udienza del 29.02.2024, i testi escussi e – della Tes_1 Testimone_2
cui attendibilità non è dato dubitare – nulla hanno riferito con riferimento a quanto dedotto in ricorso circa il differente orario di lavoro ed, in termini più generali, circa l'assunto attoreo in ordine alle differenze retributive in questa sede rivendicate;
di conseguenza, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito prova del diritto a percepire tali somme.
Parimenti, va rigettata la domanda volta al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente indicato in busta paga;
al riguardo, infatti, va rilevato che parte ricorrente assume di aver percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile pari ad euro 600-650,00.
Ciononostante, dalle buste paga versate in atti dalla ricorrente emerge, invece, che la stessa percepiva in media una retribuzione persino inferiore rispetto agli importi dalle stesse risultanti;
conseguentemente, la domanda volta al riconoscimento di tali differenze non può trovare accoglimento.
Ne consegue che la resistente – il cui comportamento processuale di contumacia, è quanto meno, sintomatico dell'impossibilità di allegare e provare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria azionata – va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo che va quantificato in euro 3.155,89 (di cui euro 880,89 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà; per la restante parte, sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di euro 3.155,89, di cui euro (di cui euro 880,89 per TFR), in favore della ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
b) compensa le spese per metà;
c) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 850,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. S. Maria C.V., 08.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6198/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Lombardo, Antonio Parte_1
Lombardo e Giandomenico Lombardo e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t.Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della con sede legale in Carinaro (CE) alla via Controparte_1
Napoli, 10, presso il Centro Commerciale “Sidicinum”, sito in Teano (CE) – Loc. Maiorisi alla via Appia Km. 181, per il periodo dal 20.11.2019 al 24.11.2021, specificando di essere stata assunta con diversi contratti a tempo determinato part-time, di volta in volta prorogati o rinnovati, e con inquadramento come operaia di livello 7°, secondo quanto previsto dal
CCNL di categoria - Commercio – svolgendo le mansioni di addetta alle vendite, scaffalista ed incaricata della verifica dei prodotti in magazzino ed in negozio. Deduceva, in ogni caso, che il rapporto di lavoro sarebbe stato in realtà full-time e che si sarebbe svolto senza soluzione di continuità, senza mai avere interruzione.
Circa gli orari osservati, riferiva, in particolare, di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle
8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30, precisando, inoltre, che di mercoledì avrebbe lavorato solo di mattina, dalle 8,30 alle 13,00.
Aggiungeva che, per l'intera durata del rapporto lavorativo, la ricorrente sarebbe stata assoggettata al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e che i turni di lavoro erano comunicati telefonicamente dal titolare, sig. , mentre Parte_2 le indicazioni lavorative e il pagamento in contanti della retribuzione erano effettuati dal direttore della filiale, sig. . Persona_1
Affermava di aver goduto di ferie per una settimana nel mese di agosto e che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe percepito una retribuzione non corrispondente agli importi indicati in busta paga, bensì pari ad euro 600,00-650,00 mensili.
Lamentava, inoltre, che, al termine del rapporto di lavoro, la società convenuta non avrebbe corrisposto alla ricorrente la retribuzione dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre
2021, il TFR, i ratei di quattordicesima maturati, nonché le competenze di fine rapporto quali ferie e permessi non goduti ed, ancora, che, per tutto il periodo suindicato, non sarebbe stata corrisposta la giusta retribuzione alla luce dell'art. 36 della Costituzione e del C.C.N.L. di categoria.
La ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di Controparte_1
“accertati i fatti su esposti e tutti i requisiti di legge, condannare, per l'effetto, la
[...]
(c. f. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_1 P.IVA_1
e amministratore unico, sig. (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._1
(NA) il 07/01/1965 e domiciliato in Parete (CE) alla via Forno n. 3, con sede legale in Carinaro (CE) alla via Napoli n. 10, come sopra identificata, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 31.331,84, a titolo di differenze retributive, TFR, retribuzione dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, ratei di 14° nonché competenze di fine rapporto, quali ferie e permessi non goduti, maturati dalla sig.ra per il periodo dal 20/11/2019 al Parte_1
24/11/2021, così come risulta dal conteggio analitico che fa parte integrante del presente ricorso, o comunque a quella diversa somma, maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese e con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Parte resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Nella contumacia della società resistente, la domanda è soltanto parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti che seguono.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, assume rilievo determinante la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta - “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che essa non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva, quindi, di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
La coerente applicazione dei menzionati principi al caso di specie consente di affermare quanto segue.
La sussistenza del dedotto rapporto di lavoro è circostanza provata per tabulas limitatamente al periodo che va dal 20.11.2019 al 24.09.2021, come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. busta paga, CUD 2020 e 2021, comunicazioni Unilav del 19.11.2019, del 15.10.2020
e del 21.05.2021).
Al riguardo, infatti, si osserva che, nonostante in atti risulti versato il modello C2/storico della lavoratrice, esso, di per sé considerato, in assenza di ulteriore documentazione e/o prova emersa sul punto, valutato anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nulla prova circa l'effettiva sussistenza di una proroga del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo successivo alla data del 24.09.2021, essendo versata in atti unicamente la comunicazione
Unilav attestante la sussistenza del rapporto di lavoro fino a tale data e non potendo, in ogni caso, assumere alcun valore probatorio la lettera di proroga datata 23.09.2021, in assenza di ulteriori elementi a sostegno.
Ciò posto, meritano accoglimento le domande a titolo di mensilità non corrisposte con riferimento all'agosto e al settembre 2021, nonché di quattordicesima mensilità e di TFR, calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., relativamente al periodo che risulta provato alla luce della documentazione in atti (dal 20.11.2019 al 24.09.2021) – che parte ricorrente asserisce non esserle state corrisposte, specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Viceversa, in assenza di prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, va rigettata la domanda relativa al pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2021, non essendo emerso alcun elemento a sostegno all'esito dell'istruttoria.
All'esito della prova orale espletata, neppure può trovare accoglimento la domanda volta al riconoscimento, in favore dell'istante, di spettanze a titolo di ferie e permessi non goduti nonché di lavoro supplementare, non avendo la stessa fornito la prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Ed, invero, all'udienza del 29.02.2024, i testi escussi e – della Tes_1 Testimone_2
cui attendibilità non è dato dubitare – nulla hanno riferito con riferimento a quanto dedotto in ricorso circa il differente orario di lavoro ed, in termini più generali, circa l'assunto attoreo in ordine alle differenze retributive in questa sede rivendicate;
di conseguenza, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito prova del diritto a percepire tali somme.
Parimenti, va rigettata la domanda volta al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente indicato in busta paga;
al riguardo, infatti, va rilevato che parte ricorrente assume di aver percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile pari ad euro 600-650,00.
Ciononostante, dalle buste paga versate in atti dalla ricorrente emerge, invece, che la stessa percepiva in media una retribuzione persino inferiore rispetto agli importi dalle stesse risultanti;
conseguentemente, la domanda volta al riconoscimento di tali differenze non può trovare accoglimento.
Ne consegue che la resistente – il cui comportamento processuale di contumacia, è quanto meno, sintomatico dell'impossibilità di allegare e provare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria azionata – va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo che va quantificato in euro 3.155,89 (di cui euro 880,89 per TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà; per la restante parte, sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento di euro 3.155,89, di cui euro (di cui euro 880,89 per TFR), in favore della ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
b) compensa le spese per metà;
c) condanna, per la restante parte, parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 850,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. S. Maria C.V., 08.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico