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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3447 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA C/O CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA INPS 1 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FAZIO
AR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.11.2019 ha chiesto Parte_1
l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2012 (102 giornate) alle dipendenze del , con Controparte_2 conseguente iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
ha altresì dedotto di non aver mai ricevuto notifica del provvedimento di cancellazione e ha prodotto buste paga/DMAG e ricorso amministrativo.
Si è costituito l' , eccependo in via preliminare il ne bis in CP_1 idem/giudicato esterno per identità di parti, petitum e causa petendi con il ricorso
R.G. 3990/2017 definito con sent. n. 2155/2023 del 2.11.2023 (inammissibilità per decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970); ha inoltre eccepito la decadenza sostanziale di cui all'art. 22 cit., la validità della notifica mediante pubblicazione telematica degli elenchi (ex art. 38 d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011; circ. n. 82/2012) e, CP_1 nel merito, l'infondatezza delle pretese alla luce del verbale ispettivo.
La ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c. del 4.11.2025, ha disconosciuto la copia prodotta dall' recante l'attestazione di pubblicazione CP_1 dell'elenco di variazione, deducendone la difformità rispetto all'originale e l'inutilizzabilità ai fini probatori.
Questioni preliminari
Giudicato esterno / ne bis in idem.
Dalle produzioni risulta che la medesima domanda è stata già CP_1 proposta con R.G. 3990/2017 e definita con sentenza n. 2155/2023 per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970; la resistente ha dedotto il passaggio in giudicato nel maggio 2024. Sussistendo identità soggettiva ed oggettiva, la presente azione
è inammissibile per giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 c.c., con assorbimento delle ulteriori questioni.
(In ogni caso) Decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 7/1970.
Anche a volere prescindere dal giudicato, la domanda è comunque tardiva.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel qualificare il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. 7/1970 come decadenza sostanziale rilevabile d'ufficio, finalizzata alla certezza delle iscrizioni negli elenchi agricoli (confermata dalla
Corte costituzionale n. 192/2005).
Quanto alla decorrenza del termine, per le giornate successive al
31.12.2010 la legge prevede la notifica per pubblicazione telematica degli elenchi
(art. 38, commi 6-7, d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011; circ. n. 82/2012), CP_1 soluzione reputata conforme a Costituzione (Corte cost. n. 45/2021). Ne consegue che la pubblicazione sul sito fa decorrere il termine decadenziale. CP_1
Più arresti recenti (Cass. lav., in commento e rassegna) ribadiscono che la notifica telematica degli elenchi annuali e di variazione è idonea a far decorrere la decadenza;
il lavoratore che agisca in giudizio deve provare la tempestività dell'azione rispetto alla data di pubblicazione.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha offerto prova della tempestività dell'azione rispetto alla pubblicazione telematica;
al contrario, l' ha CP_1 documentato la vigenza del sistema di pubblicazione e ha richiamato il precedente giudizio definito per decadenza.
Disconoscimento della copia (art. 2719 c.c.).
Il disconoscimento della copia del frontespizio dell'elenco di variazione, dedotto dalla ricorrente, impone all' l'onere di produrre l'originale o idonea CP_1 attestazione della pubblicazione telematica. Nondimeno, nel presente giudizio la preclusione da giudicato è dirimente e rende assorbita ogni ulteriore verifica documentale sulla data di pubblicazione.
Per completezza, si osserva che l' ha fondato il disconoscimento del CP_1 rapporto sul verbale ispettivo, cui la giurisprudenza riconosce valore probatorio attenuato: fa piena prova ex art. 2700 c.c. dei fatti compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, mentre per le circostanze apprese da terzi resta soggetto a libera valutazione;
tale impostazione è conforme agli orientamenti consolidati.
Ciò rafforza – senza necessità di ulteriori approfondimenti alla luce del giudicato
– l'infondatezza della pretesa sostanziale.
L'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. è respinta: pur essendo la posizione processuale della ricorrente infondata, non emergono in atti elementi oggettivi univoci di mala fede o colpa grave tali da giustificare una misura sanzionatoria.
Quanto alle spese, la ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.; pertanto, in caso di soccombenza, va esonerata dal pagamento delle spese di lite nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara inammissibile il ricorso per giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 2155/2023 del Tribunale di Patti (R.G. 3990/2017); in subordine, rigetta il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22
d.l. 3.2.1970, n. 7;
2. Rigetta l'istanza dell' di condanna ex art. 96 c.p.c.; CP_1
3. Dà atto che è esonerata dal pagamento delle spese di Parte_1 lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione resa;
nulla per spese nei suoi confronti nei limiti di legge. Così deciso in Patti 21/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo