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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 695/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - RI LE li 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC2020 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso, ritualmente notificato in data 9 dicembre 2024, proposto da Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento 19 del 18/9/2024, notificato il 10/10/2024, importo
€ 2.083,00 relativo ad IMU anno 2020 emesso dal Comune di Piedimonte Etneo. Il ricorso attiene alla catastazione di un immobile sito nel detto comune.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza della rendita catastale attribuita al predetto immobile e per altri motivi meglio descritti in ricorso.
In particolare, il ricorrente lamenta che, a fronte di una rendita catastale di € 96,22 di uno degli immobili tassati (segnatamente immobile di Indirizzo 1 pt), nell'atto impugnato erroneamente si indica l'importo di € 108,77 del cespite in questione, in conseguenza - pur essendo corretta la rendita degli altri immobili censiti erroneamente è stata calcolata la base imponibile ed indi l'imposta da versare.
A riprova dell'assunto ha prodotto visura catastale.
Si chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione con vittoria di spese.
Il Comune di Piedimonte Etneo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito.
Questa Corte di Giustizia Tributaria rileva, al riguardo, che il Comune di Piedimonte Etneo, con l'atto impugnato, ha calcolato l'IMU dovuta dal ricorrente sulla base di una valutazione catastale errata con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 pt;
con la visura catastale rilasciata dall'Agenzia del
Territorio depositata in atti, e non contestata, è stata comprovata l'effettiva rendita catastale del bene in questione.
Ricorrono, dunque, le ipotesi di violazione della legge 652/1939.
Il valore, pertanto, ai fini IMU da attribuire all'immobile di che trattasi è di € 96,22.
In conclusione, l'atto impugnato deve essere annullato, le sanzioni amministrative devono dichiararsi non dovute, si deve disporre che il Comune di Piedimonte, resistente, ridetermini per l'anno 2020 I'IMU dovuta da Ricorrente_1 secondo i valori sopra determinati.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alle spese, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - RI LE li 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC2020 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso, ritualmente notificato in data 9 dicembre 2024, proposto da Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento 19 del 18/9/2024, notificato il 10/10/2024, importo
€ 2.083,00 relativo ad IMU anno 2020 emesso dal Comune di Piedimonte Etneo. Il ricorso attiene alla catastazione di un immobile sito nel detto comune.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza della rendita catastale attribuita al predetto immobile e per altri motivi meglio descritti in ricorso.
In particolare, il ricorrente lamenta che, a fronte di una rendita catastale di € 96,22 di uno degli immobili tassati (segnatamente immobile di Indirizzo 1 pt), nell'atto impugnato erroneamente si indica l'importo di € 108,77 del cespite in questione, in conseguenza - pur essendo corretta la rendita degli altri immobili censiti erroneamente è stata calcolata la base imponibile ed indi l'imposta da versare.
A riprova dell'assunto ha prodotto visura catastale.
Si chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione con vittoria di spese.
Il Comune di Piedimonte Etneo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito.
Questa Corte di Giustizia Tributaria rileva, al riguardo, che il Comune di Piedimonte Etneo, con l'atto impugnato, ha calcolato l'IMU dovuta dal ricorrente sulla base di una valutazione catastale errata con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 pt;
con la visura catastale rilasciata dall'Agenzia del
Territorio depositata in atti, e non contestata, è stata comprovata l'effettiva rendita catastale del bene in questione.
Ricorrono, dunque, le ipotesi di violazione della legge 652/1939.
Il valore, pertanto, ai fini IMU da attribuire all'immobile di che trattasi è di € 96,22.
In conclusione, l'atto impugnato deve essere annullato, le sanzioni amministrative devono dichiararsi non dovute, si deve disporre che il Comune di Piedimonte, resistente, ridetermini per l'anno 2020 I'IMU dovuta da Ricorrente_1 secondo i valori sopra determinati.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alle spese, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori se dovuti.