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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. promossa da:
, nata ad [...] il [...], Parte_1 e
, nato ad [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Bologna, alla via Marconi n.41, presso lo studio dell'Avv. Davide Rollo de Foro di Lecce, che li difende e rappresenta con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso:” visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; pagina 1 di 2 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
08/01/1958 e , nato ad [...] il [...] uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Conca Dei Marini (SA) il 04/12/1983 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Conca Dei Marini (SA) al n. 23 parte II Serie A anno 1983;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) prende atto che i coniugi, che si dichiarano entrambi autonomi economicamente, rinunciando alla corresponsione di un assegno, avendo altresì ripartito fra loro ogni bene in comune e di non avere quindi nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, essendo stata già risolta dai coniugi ed al di fuori di questo procedimento, ogni altra questione patrimoniale;
3) prende atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Conca Dei Marini (SA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .10.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. promossa da:
, nata ad [...] il [...], Parte_1 e
, nato ad [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Bologna, alla via Marconi n.41, presso lo studio dell'Avv. Davide Rollo de Foro di Lecce, che li difende e rappresenta con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso:” visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; pagina 1 di 2 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
08/01/1958 e , nato ad [...] il [...] uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Conca Dei Marini (SA) il 04/12/1983 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Conca Dei Marini (SA) al n. 23 parte II Serie A anno 1983;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) prende atto che i coniugi, che si dichiarano entrambi autonomi economicamente, rinunciando alla corresponsione di un assegno, avendo altresì ripartito fra loro ogni bene in comune e di non avere quindi nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, essendo stata già risolta dai coniugi ed al di fuori di questo procedimento, ogni altra questione patrimoniale;
3) prende atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Conca Dei Marini (SA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .10.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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