Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 06/05/2025 svolta mediante trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 22405 2024
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti ANTONIO PANICO e LUCIA Parte_1
RAMBONE , elettivamente domiciliata presso il loro studio con cui elett. domicilia come in atti;
RICORRENTE
E in persona del pro tempore - rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 come in atti dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato;
CONVENUTO
Oggetto: Azione di accertamento delle differenze retributive a titolo Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), c.d. scatti biennali, in virtù della Sentenza della Corte costituzionale n.4/2024, e conseguente azione di condanna.
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2024 esponeva di Parte_1 essere stata dipendente della resistente a decorrere dal 24.5.1988, con livello di inquadramento iniziale nella settima qualifica funzionale, successivamente, con reinquadramento nella ottava qualifica funzionale fino alla data del 31.12.2019, data di collocazione in quiescenza. Deduceva che il resistente, nonostante la legge 730/1986 all'art.4 prevedesse la rideterminazione del trattamento economico sulla base del servizio pre-ruolo prestato, pur provvedendo al reinquadramento nel superiore VIII livello, lo riconosceva con decorrenza 24.05.1988, non provvedendo, altresì, all'esatto riconoscimento della scatto biennale/Ria, e della Maggiorazione RIA sulla base della anzianità maturata alle dipendenze della sopraintendenza a far data dal 29.9.1982; che, in particolare, provvedeva a riconoscere una RIA mensile di € 29,76, e pari ad € 357,12 di RIA annuale;
che pertanto la parte resistente non rispettava le previsioni normative di cui, precipuamente, all'art.12 comma 4 della L.730/1986; In conseguenza della violazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, la ricorrente non aveva percepito la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore del resistente. Rilevava la ricorrente che con DL 384/1992, fu espressamente previsto, all'art.7, co.1, che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93 […]. Ne derivava la validità dell'impianto di cui alla legge 93/1983 e, conseguentemente, dei DPR che dalla stessa ne erano derivati e richiamati in ricorso, fino alla data del 31.12.1993. Emergeva, quindi, la durata triennale di ogni singolo accordo, riversati nei DPR, nonché, la efficacia provvisoria degli stessi sino all'emanazione di nuove e successive norme. Successivamente, veniva re-interpretata la norma di cui all'art. 7, co. 1, del decreto- legge n. 384/1992, stabilendo che la stessa “… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”. Tale norma veniva dichiarata incostituzionale, con sent. n.4/2024, dalla Consulta, e ad avviso della ricorrente, stante la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art.51, co.1, l.n.388/2000, egli aveva, quindi, diritto a vedersi ricostruire la RIA dalla data di assunzione, come sopra indicata, e cioè dal 29.9.1982, e sino alla data del 31.12.1993. Pertanto, chiedeva concludendo:
“A) In via principale , accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la corretta ricostruzione a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o Retribuzione individuale di anzianità (c.d. ), sulla base della progressione biennale della retribuzione individuale di anzianità e nel rispetto del principio di automaticità di cui alla legge
312/1980, nonché, ai sensi dell'art.12, comma 4 della legge n.730/1986;
B) Sempre in via principale , previo accertamento di cui al capo A), accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconoscere i corretti importi, a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o Retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA), sulla base della progressione biennale della retribuzione individuale di anzianità e nel rispetto del principio di automaticità di cui alla legge 312/1980 a decorrere dall'1.1.1983 e fino al
31.12.1984 per euro 322,27, a decorrere dall'01.01.1985 e fino al 31.12.1986 per euro
322,27, a decorrere dall'01.01.1987 e fino al 31.12.1988 per euro 238,60, a decorrere dall'01.01.1989 e fino al 31.12.1990 per euro 238,60, a decorrere dall'01.01.1991 e fino al 31.12.1992 per euro 238,60, a decorrere dall'01.01.1993 e fino al 31.12.1993 per euro 1.479,65 o in diverse somme, minori o maggiori, che l'On.le Giudicante riterrà eque
e giuste;
C) Sempre in via principale , accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire le differenze retributive, a titolo di RIA, precisamente, nell'importo complessivo di euro
1.028,94, a decorrere dall'01.02.2019 e fino al 31.12.2019 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della detta somma, così come precedentemente indicata, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
D) Altresì in via principale , e previo accertamento delle richieste di cui al capo A), accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la corretta determinazione della maggiorazione RIA, sulla base della progressione quinquennale e nel rispetto del principio di automaticità di cui alla legge 312/1980 nella misura di € 516,46 annui, in virtù dell'anzianità maturata a far data dall'assunzione alle dipendenze della sopraintendenza;
E) Ancora in via principale , pervio riconoscimento della giusta misura della maggiorazione, dovuta accertare e dichiarare, quindi, il proprio diritto a percepire le differenze retributive, a titolo di maggiorazione RIA, precisamente, nell'importo complessivo di euro 236,72, a decorrere dall'01.02.2019 e fino al 31.12.2019 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della detta somma, così come precedentemente indicata, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
F) Altrettanto in via principale , accertare e dichiarare il proprio conseguente diritto ad ottenere il ricalcolo della c.d. buonuscita e/o Trattamento di fine servizio (c.d. ), nella somma di euro 2.393,30 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le
Giudicante riterrà equa e giusta;
G) In via subordinata , nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenesse di non riconoscere il diritto del ricorrente alla ricostruzione della RIA e della maggiorazione RIA con decorrenza dalla data di assunzione alle dipendenze della sopraintendenza, accertare e dichiarare, comunque, il diritto del ricorrente alla corretta ricostruzione a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o Retribuzione individuale di anzianità
(c.d. RIA), sulla base della progressione biennale della retribuzione individuale di anzianità e nel rispetto del principio di automaticità di cui alla legge 312/1980, dalla data di assunzione alle dipendenze della resistente e sino alla data del 31.12.1993;
H) Ancora in via subordinata , previo accertamento di cui al capo G), accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconoscere i corretti importi, a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o individuale di anzianità (c.d. RIA), sulla CP_5 base della progressione biennale della retribuzione individuale di anzianità e nel rispetto del principio di automaticità di cui alla legge 312/1980 a decorrere dall'24.05.1988 e fino al 31.12.1988 per euro 65,59, a decorrere dall'01.01.1989 e fino al 31.12.1990 per euro 238,60, a decorrere dall'01.01.1991 e fino al 31.12.1992 per euro 238,60, a decorrere dall'01.01.1993 e fino al 31.12.1993 per euro 662,09 o in diverse somme, minori o maggiori, che l'On.le Giudicante riterrà eque e giuste, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive quantificate nell'importo complessivo di euro 327,36, a decorrere dall'01.02.2019 e fino al
31.12.2019 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della detta somma, così come precedentemente indicata, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
I) Ancora in via subordinata , e previo accertamento di cui al capo G), accertare e dichiarare il proprio conseguente diritto ad ottenere il ricalcolo della c.d. buonuscita e/o
Trattamento di fine servizio (c.d. ), nella somma di euro 1.945,58 o in una diversa somma, minore o maggiore, che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta;
Il tutto con pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori dichiaratisi anticipatari ” con memoria del 16.4.2025 si costituiva in giudizio ritenendo Controparte_6 del tutto inammissibile ed infondata la domanda, discendendo la stessa da un totale travisamento della normativa disciplinante l'istituto. Pertanto, concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in via gradata rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente nei confronti del resistente, in quanto del Controparte_1 tutto irricevibili per maturata decadenza a promuovere il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte.
In subordine, nella denegata, remota e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali di parte ricorrente, dichiarare in ogni caso la maturata prescrizione quinquennale delle pretese economiche avanzate dall'istante ex art. 2948 n. 4 e 5 c.c. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio. All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa, ritenuta matura per la decisione e di natura documentale, è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario atteso che la fonte del credito azionato risiede nella recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n.4 del 2024 e su questa base è stata motivata la richiesta dell' istante. Trattasi quindi di diritto maturato in epoca successiva al 30.6.1998. Come ha affermato in più occasioni la Suprema Corte "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del Giudice ordinario, il disposto di cui all'art.69, comma 7, del D.Lgs n.165 del 2001 stabilisce, come regola, la giurisdizione del Giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del Giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta" (Cass. SS.UU. 23459/2015). "Ove la lesione del diritto sia conseguente all'adozione di uno specifico atto, devesi tenersi conto, ai fini della giurisdizione, al momento storico della sua emanazione, senza che l'eventuale portata retroattiva dello stesso sia idonea ad influire sulla determinazione della giurisdizione" (Cass.SS.UU. 10915/14). Trattasi di pronuncia innovativa, non retroattiva, ditalchè non risulta maturata neppure la prescrizione. Il ricorso nel merito è fondato e va, pertanto, accolto. Premesso che sono pacifiche le circostanze di fatto poste alla base della controversia, ritiene il giudicante di condividere l'orientamento emerso nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale (v., tra le altre, sent. nn. n. 2948/2024, 2770/2021, 3543/2019, 2157/2019, 3419/2018), e in ultimo Corte di Appello di Napoli Sentenza n. 438/2024, sent. Corte costituzionale n. 4/2024 la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Ai fini di una corretta disamina della fattispecie in esame, risulta opportuno ricostruire il quadro normativo che disciplina l'istituto della RIA. La questione controversa concerne il diritto del ricorrente al riconoscimento di ulteriori importi a titolo di scatti biennali di anzianità maturati. La fondatezza della domanda può essere riscontrata in forza del disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai c.d. “precedenti conformi”, formatisi in seno non solo all'intestato Tribunale ma anche alla Corte di appello di Napoli, e statuitivi di principi, sulla scorta dei quali, hanno trovato accoglimento identiche domande di pagamento, provenienti da altri lavoratori per il medesimo titolo (Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, dott. Ciro Luce sentenza n. 432/2021, R. G. n. 3103/2019; dott.ssa Paola Beatrice, sentenza n. 36/2021, R. G. n. 3496/2018). Invero, nel presente giudizio, analogamente a quanto avvenuto in quelli richiamati, la parte ricorrente ha richiesto di ricalcolare la retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata, alla luce Sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2024, per il periodo che va dall'assunzione e sino al 31.12.1993 e, quindi, per tale effetto, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti a tale titolo e tale ricostruzione derivanti. Antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, la disciplina inerente il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e, quindi, anche quella inerente il trattamento economico, era affidato alle parti sociali, le quali, nel rispetto delle norme di cui alla L. n.93/1983, raggiungevano accordi disciplinanti i diversi comparti del pubblico impiego che venivano, poi, recepiti da specifici D.P.R.. Nel caso specifico, il trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri era regolamentato dai D.P.R. n.310 del 09.06.1981, D.P.R n.344 del 25.06.1983, D.P.R. n. 266 dell'08.05.1987 e D.P.R. n. 44 del 17.01.1990.
Successivamente, con la emanazione ed entrata in vigore della legge quadro sul pubblico impiego, L. n.93 del 1983, sono stati emanati nuovi D.P.R., ricettivi degli accordi sociali raggiunti dalle parti sociali nel rispetto delle nuove norme indicate dalla legge quadro. Al riguardo, deve evidenziarsi che la nuova legge quadro n.93/1983, poggiava, comunque, le proprie fondamenta sul reticolato e sulla struttura previsti dalla prima legge di riforma emanata in materia di pubblico impiego, L. n. 312/1980. Successivamente, con l'emanazione della legge quadro del n.93 del 1983 e del primo DPR n.344 del 1983, al fine di riequilibrare l'anzianità economica e l'anzianità giuridica, veniva introdotta una nuova forma di progressione economica biennale, nel rispetto del reticolato normative previgente, denominata retribuzione individuale di anzianità (RIA). Dunque, alla luce del nuovo assetto normativo della L.n.93/1983, plasmato sul previgente reticolato prescrittivo le cui fondamenta continuano ad essere presenti nella citata legge, sono stati emanati i DPR richiamati nel ricorso. Da ultimo, è intervenuto il D.P.R. n.44 del 1990 che, nel disciplinare il biennio dal 1.1.1987 al 31.12.1988, all'art. 9 ha previsto una retribuzione individuale di anzianità, contemplando somme specifiche a tale titolo a seconda della qualifica ricoperta. Successivamente, con L n.388/2000, art.51, co.3, (legge Finanziaria), fu re-interpretata la norma di cui all'art. 7, co. 1, del decreto-legge n. 384/1992, stabilendo che la stessa
“… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”. La sopra citata norma è stata dichiarata incostituzionale, con recentissima sent. n.4/2024, dalla Consulta, in quanto di natura innovativa e non interpretativa della norma e, quindi, non retroattiva, per contrasto con gli artt. 3, 111 co. 1 e 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU, con conseguente efficacia della norma di cui all'art.7, co.1, D.L n.383/1992. La legge n. 388/2000, art. 51 n. 3, interpretando il D.L. n. 384/1992, art. 7, conv. in L. n. 438/1992, aveva specificato che la proroga al 31.12.1993 – disposta da quest'ultima norma – della disciplina emanata sulla base dei predetti accordi non modificava, come detto, la data del 31.12.1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale connesse alla maturazione di determinati periodi di anzianità.
Alla luce di tale interpretazione era quindi stata preclusa l'attribuzione ai dipendenti interessati di incrementi retributivi relativi a periodi di anzianità maturati successivamente alla suindicata scadenza (31.12.1990), salvi gli effetti scaturenti da eventuali sentenze passate in giudicato. L'art.51 comma 3, della legge n. 388 del 2000, citato che aveva superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 440 e n. 263 del 2002, n. 181 e n. 10 del 2003), rivalutato alla luce dei più recenti orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte EDU in materia di leggi retroattive (ampiamente citate le sentenze n. 174 del 2019 e n. 12 del 2018), non ha retto tuttavia all'ultimo sindacato del Giudice delle leggi -sentenza della Corte Costituzionale n.4/2024 (deposito dell' 11/01/2024; Pubblicazione in G. U. 17/01/2024 n. 3)- che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, atteso che ad avviso della Corte lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge. L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'«arco della vigenza contrattuale» la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990. Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990). Orbene come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina di origine pattizia contenuta in tale decreto rappresentava un «unicum indivisibile» (Consiglio di Stato, sezione quarta, 17 ottobre 2000, n. 5522). Proprio in ragione di tale indivisibilità, l'eventuale volontà del legislatore di escludere dalla proroga alcuni istituti retributivi - come quelli legati alle maggiorazioni della RIA – avrebbe richiesto una esplicita previsione normativa, come è peraltro avvenuto con riferimento alla disposizione che ha espressamente impedito, per esigenze di contenimento della spesa, l'operatività degli automatismi stipendiali per il solo anno 1993 (art. 7, comma 3, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito). L'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha, dunque, attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, non rientrante tra quelli estraibili dal suo testo. Esclusa la natura autenticamente interpretativa della disposizione l'efficacia retroattiva della norma è stata, dunque, censurata di incostituzionalità dalla citata pronuncia della
Corte Costituzionale.
Con la dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art.51, co.1,
l.n.388/2000, la ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi ricostruire la dalla data di assunzione, come sopra indicata, sino al 31.12.1993 con le conseguenze sugli scatti dei bienni successivi.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive dovute, vanno condivisi i conteggi allegati al ricorso in quanto esenti da errori materiali o da vizi logici, risultano congruamente calcolati. Ragion per cui quest'ultimi sono pienamente utilizzabili ai fini dell'individuazione del quantum debeatur. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il convenuto va condannato CP_1 all'adeguamento della giusta anzianità maturata ed al pagamento in favore di della somma di € 1.028,94 a titolo di RIA a decorrere Parte_1 dall'01.02.2019 e fino al 31.12.2019, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo. Ha altresì diritto al ricalcolo del TFS nella misura dell'80% del rateo mensile RIA maturato, per tutti gli anni di servizio prestati fino all' epoca del collocamento in quiescenza per una differenza pari ad euro 2.393,30. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: In accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, al pagamento in favore CP_1 di della complessiva somma di euro 1.028,94 .a titolo di Parte_1 rideterminazione RIA per il periodo dall'01.02.2019 e fino al 31.12.2019, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo nonché al ricalcolo del TFS pari ad € 2.393,30, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo. Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 06/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero