Art. 33.
All'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del tesoro, oppure di certificati speciali di credito.
I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.
Per la provvista dei fondi per la concessione dei mutui di cui ai precedenti commi il Consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con gli altri istituti di credito di cui al primo comma, puo' essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, con decreto dei Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti, stipulando, all'uopo, ove occorra, anche apposita convenzione con l'Ufficio italiano dei cambi.
Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale e dalla convenzione di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi.
Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui ai commi dal sesto al nono dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403 .
Il Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita la regione stessa, puo' chiedere l'autorizzazione al Ministro per il tesoro, che la puo' concedere con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad assumere per gli interventi di cui alla presente legge prestiti all'estero il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il controvalore in lire dei prestiti contratti sara' portato a scomputo dei contributi speciali di cui al precedente articolo 1.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alle rate capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte mediante utilizzo delle disponibilita' derivanti dalle maggiori entrate di cui all' articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , nonche', ove occorra, mediante maggiorazione dell'ammontare delle operazioni finanziarie medesime.
Le annualita' relative al contributo speciale di cui al primo comma del precedente articolo 1 per gli esercizi successivi al 1982 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
All'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del tesoro, oppure di certificati speciali di credito.
I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.
Per la provvista dei fondi per la concessione dei mutui di cui ai precedenti commi il Consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con gli altri istituti di credito di cui al primo comma, puo' essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, con decreto dei Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti, stipulando, all'uopo, ove occorra, anche apposita convenzione con l'Ufficio italiano dei cambi.
Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale e dalla convenzione di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi.
Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui ai commi dal sesto al nono dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403 .
Il Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita la regione stessa, puo' chiedere l'autorizzazione al Ministro per il tesoro, che la puo' concedere con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad assumere per gli interventi di cui alla presente legge prestiti all'estero il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il controvalore in lire dei prestiti contratti sara' portato a scomputo dei contributi speciali di cui al precedente articolo 1.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alle rate capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte mediante utilizzo delle disponibilita' derivanti dalle maggiori entrate di cui all' articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , nonche', ove occorra, mediante maggiorazione dell'ammontare delle operazioni finanziarie medesime.
Le annualita' relative al contributo speciale di cui al primo comma del precedente articolo 1 per gli esercizi successivi al 1982 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.