TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24121/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FERRANDO LUCA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERCELLINO Controparte_1 MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: Non ha rassegnato le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in VIGNOLO il Parte_1 Controparte_1 11/05/2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e gli Parte_1 CP_1 Parte_2 accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che provveda al mantenimento della SI.ra mediante Parte_1 CP_1 versamento dell'importo di Euro 200,00= mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. La contribuzione viene fissata con decorrenza dal rilascio della casa coniugale come meglio infra specificato, e il primo rateo verrà determinato in complessivi € 300,00= una tantum, l'importo non è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a lasciare la casa coniugale libera da persone e/o cose entro e non oltre il 31.10.2024. Il IG. si impegna a fare da garante per quanto concerne la Parte_1 stipula di un nuovo contratto di locazione da parte della IG.ra , in qualità di conduttrice, CP_1 per un importo mensile non superiore complessivamente ad € 300,00=, per la prima scadenza contrattuale non superiore comunque ad anni quattro. Nel caso in cui la IG.ra non dovesse CP_1 corrispondere il canone di locazione de quo il IG. , oneratovi per via della garanzia così Pt_1 come indicata, sospenderà ogni ulteriore versamento del contributo al mantenimento in favore della IG.ra
, con facoltà di recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte al locatore. CP_1
DÀ ATTO che i beni mobili presenti nell'immobile coniugale verranno suddivisi in relazione alla loro rispettiva proprietà.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24121/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FERRANDO LUCA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERCELLINO Controparte_1 MONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: Non ha rassegnato le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in VIGNOLO il Parte_1 Controparte_1 11/05/2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e gli Parte_1 CP_1 Parte_2 accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che provveda al mantenimento della SI.ra mediante Parte_1 CP_1 versamento dell'importo di Euro 200,00= mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. La contribuzione viene fissata con decorrenza dal rilascio della casa coniugale come meglio infra specificato, e il primo rateo verrà determinato in complessivi € 300,00= una tantum, l'importo non è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a lasciare la casa coniugale libera da persone e/o cose entro e non oltre il 31.10.2024. Il IG. si impegna a fare da garante per quanto concerne la Parte_1 stipula di un nuovo contratto di locazione da parte della IG.ra , in qualità di conduttrice, CP_1 per un importo mensile non superiore complessivamente ad € 300,00=, per la prima scadenza contrattuale non superiore comunque ad anni quattro. Nel caso in cui la IG.ra non dovesse CP_1 corrispondere il canone di locazione de quo il IG. , oneratovi per via della garanzia così Pt_1 come indicata, sospenderà ogni ulteriore versamento del contributo al mantenimento in favore della IG.ra
, con facoltà di recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte al locatore. CP_1
DÀ ATTO che i beni mobili presenti nell'immobile coniugale verranno suddivisi in relazione alla loro rispettiva proprietà.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2