Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1372 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 25/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. GRAMMATICO ROSARIO il quale ha insistito in ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento anche in considerazione delle conclusioni del nominato consulente;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il quale ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso contestando le conclusioni del nominato consulente;
letti gli atti del fascicolo, preso atto dell'intervenuto deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1372 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. GRAMMATICO ROSARIO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
, CF , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. , giusta procura in atti, resistente CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 2448/2023 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza in capo ad esso ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta valutazione delle patologie di cui è affetto ed avesse omesso di correttamente valutarne gli effetti sulla di lui capacità di provvedere in maniera autonoma ai bisogni della vita quotidiana, parte ricorrente chiedeva rinnovarsi detto accertamento medico del quale eccepiva comunque la nullità “per assenza di operatore sociale”. Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la mancanza di CP_2
specificità dei motivi di contestazione, l'insussistenza di un aggravamento e l'assenza del requisito sanitario.
Il giudizio è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il giudice ha ritenuto “opportuno alla luce della certificazione medica del maggio e giugno
2024 disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio”.
L'ausiliario del giudice dopo aver esaminato la documentazione medica in atti e proceduto alla visita del ricorrente, ha accertato che quest'ultimo è affetto da “CARDIOMIOPATIA
ISCHEMICA CRONICA IPERTENSIVA - BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA -
CARCINOMA UROTELIALE PAPILLARE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI RESEZIONE -
AD INCIDENZA FUNZIONALE” e dopo aver Controparte_3
precisato “i termini patologici espressi in diagnosi” e valutata la “difficoltà d'inserimento sociale della persona …. dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta” ha concluso il proprio elaborato affermando che al ricorrente “per le infermità di cui è portatore, si può attribuire lo stato di handicap dettato dell'art. 3 comma 3 ai sensi della L.104/92” ritenendo che le accertate patologie integrino “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Quanto alla decorrenza della sussistenza dell'accertato requisito sanitario, il CTU la indicava dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Tali conclusioni in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici- metodologici, ed adottate all'esito di un attento esame obiettivo del periziando e della documentazione medica in atti, meritano di essere condivise non riuscendo le contestazioni del resistente a superare l'oggettivo rilievo dell'ausiliare del giudice secondo cui le accertate minorazioni abbiano ridotto l'autonomia personale del ricorrente, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella di lui sfera individuale o in quella di relazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, applicato il DM 55/2014 come integrato dal DM 37/2018, applicata la riduzione massima del compenso per ciascuna delle fasi processuali in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala, nella su specificata composizione, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento della domanda proposta da dichiara che il ricorrente presenta i Parte_2
requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_2
dell'Erario delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU per entrambe le fasi di CP_2
giudizio, come liquidate con separati decreti in atti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 26.02.2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo