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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 8132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8132/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 5.8.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ferro Serena,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Ferro Serena, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
“Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Maserà di Padova (PD) il
27.04.2012, matrimonio trascritto alla Parte I, n. 4, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni seguenti:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 CP_1 entrambi i genitori, con residenza abitativa presso la casa materna in Maserà di
Padova (PD), alla Via Roma n. 34/C e collocamento paritario presso entrambi i genitori.
pagina 1 di 4 2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio.
3) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno nell'interesse dei minori.
4) Entrambi i genitori manifestano il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano per i minori nonché al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
5) Quanto ai diritti di visita: le parti concordano che i figli, nel tempo c.d. scolastico, staranno con i genitori secondo lo schema 3/2/2, ossia: lunedì, martedì e mercoledì con il padre, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre e la settimana successiva i genitori si invertono le giornate e così via. Il genitore che ha con sé i figli si occuperà di portarli e riprenderli da scuola e di far loro frequentare le attività sportive ed extra scolastiche. Il tutto anche a mezzo di persone di famiglia delegate dai genitori (quali i nonni, fratelli e sorelle dei coniugi, baby sitter ed eventuali genitori di compagni di scuola o di sport dei figli). Nel periodo estivo i diritti di visita saranno i medesimi di quelli concordati per il tempo scolastico;
i figli trascorreranno due settimane di vacanza anche non consecutive con ogni genitore, periodi da comunicarsi rispettivamente un mese prima. Durante il periodo estivo i figli potranno frequentare i centri estivi. Nei periodi di festività e ponti: durante le festività
Natalizie i figli staranno, ogni anno in via alternata, con un genitore dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal primo gennaio al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua seguiranno la stessa gestione del tempo scolastico, precisando che i giorni di Pasqua
e AS verranno goduti dai genitori in via alternata tra loro. Per tutti gli altri ponti e festività i figli staranno con il genitore cui spetta il diritto, secondo lo schema
3/2/2.
6) Con riguardo al mantenimento dei figli, i genitori vi provvederanno in via diretta.
7) Circa le spese straordinarie i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno in ossequio al Protocollo del Tribunale di Padova. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'esborso. Con riguardo alle spese pagina 2 di 4 straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta
8) L'assegno universale per i figli, se spettante, ed eventuali altri bonus in favore dei minori verranno percepiti interamente dal Sig. e verrà utilizzato in accordo con Pt_2 la Sig.ra per le esigenze dei figli, nello specifico per le spese straordinarie. Parte_1
9) Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate dai genitori al 50% circa le spese compartecipate e al 100% da ogni genitore che sostiene le spese ordinarie.
10) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcunché reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
11) Le spese legali del presente procedimento vengono compensate.”
Conclusioni del P.M.: “Dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Maserà di Padova (PD) in data
27.4.2012, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.4, parte I, - anno 2012, che dall'unione coniugale erano nati i figli in data Per_1
13.3.2014, e , in data 2.4.2017, che con sentenza in data 17/18.10.2023 del CP_1
Tribunale di Padova era stata omologata la loro separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 8.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.2003/2023, pronunciata in data pagina 3 di 4 17.10.2023, passata in giudicato il 18.10.2023, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni oggetto di accordo dei coniugi, che non presentano profili di illegittimità e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, attesa la natura del giudizio e la comune difesa delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Maserà di Padova (PD) in data 27.4.2012, iscritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n. 4, parte I, - anno 2012;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8132/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 5.8.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ferro Serena,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Ferro Serena, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
“Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Maserà di Padova (PD) il
27.04.2012, matrimonio trascritto alla Parte I, n. 4, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni seguenti:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 CP_1 entrambi i genitori, con residenza abitativa presso la casa materna in Maserà di
Padova (PD), alla Via Roma n. 34/C e collocamento paritario presso entrambi i genitori.
pagina 1 di 4 2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio.
3) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno nell'interesse dei minori.
4) Entrambi i genitori manifestano il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano per i minori nonché al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
5) Quanto ai diritti di visita: le parti concordano che i figli, nel tempo c.d. scolastico, staranno con i genitori secondo lo schema 3/2/2, ossia: lunedì, martedì e mercoledì con il padre, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre e la settimana successiva i genitori si invertono le giornate e così via. Il genitore che ha con sé i figli si occuperà di portarli e riprenderli da scuola e di far loro frequentare le attività sportive ed extra scolastiche. Il tutto anche a mezzo di persone di famiglia delegate dai genitori (quali i nonni, fratelli e sorelle dei coniugi, baby sitter ed eventuali genitori di compagni di scuola o di sport dei figli). Nel periodo estivo i diritti di visita saranno i medesimi di quelli concordati per il tempo scolastico;
i figli trascorreranno due settimane di vacanza anche non consecutive con ogni genitore, periodi da comunicarsi rispettivamente un mese prima. Durante il periodo estivo i figli potranno frequentare i centri estivi. Nei periodi di festività e ponti: durante le festività
Natalizie i figli staranno, ogni anno in via alternata, con un genitore dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal primo gennaio al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua seguiranno la stessa gestione del tempo scolastico, precisando che i giorni di Pasqua
e AS verranno goduti dai genitori in via alternata tra loro. Per tutti gli altri ponti e festività i figli staranno con il genitore cui spetta il diritto, secondo lo schema
3/2/2.
6) Con riguardo al mantenimento dei figli, i genitori vi provvederanno in via diretta.
7) Circa le spese straordinarie i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno in ossequio al Protocollo del Tribunale di Padova. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'esborso. Con riguardo alle spese pagina 2 di 4 straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta
8) L'assegno universale per i figli, se spettante, ed eventuali altri bonus in favore dei minori verranno percepiti interamente dal Sig. e verrà utilizzato in accordo con Pt_2 la Sig.ra per le esigenze dei figli, nello specifico per le spese straordinarie. Parte_1
9) Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate dai genitori al 50% circa le spese compartecipate e al 100% da ogni genitore che sostiene le spese ordinarie.
10) I coniugi si danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcunché reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
11) Le spese legali del presente procedimento vengono compensate.”
Conclusioni del P.M.: “Dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Maserà di Padova (PD) in data
27.4.2012, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.4, parte I, - anno 2012, che dall'unione coniugale erano nati i figli in data Per_1
13.3.2014, e , in data 2.4.2017, che con sentenza in data 17/18.10.2023 del CP_1
Tribunale di Padova era stata omologata la loro separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 8.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.2003/2023, pronunciata in data pagina 3 di 4 17.10.2023, passata in giudicato il 18.10.2023, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni oggetto di accordo dei coniugi, che non presentano profili di illegittimità e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, attesa la natura del giudizio e la comune difesa delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Maserà di Padova (PD) in data 27.4.2012, iscritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n. 4, parte I, - anno 2012;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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