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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 14230/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
-- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 14230/2023 R.G. instaurato da
Parte 1 (C.F. C.F. 1
),
e
Parte 2 (C.F. C.F. 2
),
entrambi elettivamente domiciliati a Breno (BS), presso lo studio dell'Avv. Roberta Randazzo, del
Foro di Bergamo, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.12.2024)
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note per la trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., rinunciando alla comparizione personale dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione:
"di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di separazione già omologate da Codesto On. Tribunale, in tanto confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 20.11.2023 e rinunciando, sin d'ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
MOTIVAZIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bienno (BS) in data 17.5.2008, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2008, unione dalla quale è nata, in data 24.6.2011, la figlia Per 1 esse si sono separate con sentenza n. 2395/2024, pubblicata in data 7.6.2024 e passata in giudicato, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
All'udienza del 13.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte e la Giudice delegata si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Il Collegio non ha ritenuto di dover disporre l'audizione della minore in considerazione dell'accordo intervenuto fra le parti, rispettoso del principio della bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13.12.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
-- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta iscritto al n. 14230/2023 R.G. instaurato da
Parte 1 (C.F. C.F. 1
),
e
Parte 2 (C.F. C.F. 2
),
entrambi elettivamente domiciliati a Breno (BS), presso lo studio dell'Avv. Roberta Randazzo, del
Foro di Bergamo, che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.12.2024)
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note per la trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., rinunciando alla comparizione personale dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione:
"di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di separazione già omologate da Codesto On. Tribunale, in tanto confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 20.11.2023 e rinunciando, sin d'ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
MOTIVAZIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bienno (BS) in data 17.5.2008, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2008, unione dalla quale è nata, in data 24.6.2011, la figlia Per 1 esse si sono separate con sentenza n. 2395/2024, pubblicata in data 7.6.2024 e passata in giudicato, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
All'udienza del 13.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte e la Giudice delegata si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Il Collegio non ha ritenuto di dover disporre l'audizione della minore in considerazione dell'accordo intervenuto fra le parti, rispettoso del principio della bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13.12.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209