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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16474/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16474/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 12.43 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. MONTANARI ALESSANDRO. Parte_1
Per l'avv. CAPUTO PIETRO CARMINE. Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la praticante . Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive autorizzate, cui si riportano.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Ad ore 12:06 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 12:40 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 N. R.G. 16474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16474/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO PIETRO Controparte_1 C.F._1
CARMINE, elettivamente domiciliato in VIA SCANDELLARA, 62/A 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. CAPUTO PIETRO CARMINE
APPELLATO
In punto: Appello sentenza Giudice di pace n. 1544/2024 del 16/10/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Con verbale di contestazione n. V 39965 reg. 2220845/2022 redatto in data 03/11/2022 dal Comando di
Polizia locale era accertata la violazione dell'art. 143 comma 1 del Codice della Parte_1 strada (D.L.vo 285/1992) in quanto nella data di cui sopra quale conducente Controparte_1 dell'autoarticolato tg. CY167ML, ometteva di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. La violazione suddetta era stata accertata a seguito dei rilievi eseguiti in occasione di un sinistro verificatosi tra il ricorrente e un terzo veicolo.
Con ricorso ex art. 204 bis del Codice della strada, depositato in data 16/02/23, Controparte_1 impugnava la violazione contestata, affermando di avere circolato conformemente alle norme poste dal
Codice della strada e chiedeva al Giudice di Pace di Bologna l'annullamento del verbale di accertamento nonché l'archiviazione.
Si costituiva l' affermando la correttezza dell'operato degli agenti ed insistendo Parte_1 per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1544/2024 pubblicata in data 16.10.2024 annullava il verbale n. V
39965 e condannava l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.
L' interponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in totale riforma Parte_1 della decisione, il rigetto di tutte le domande già avanzate dalla difesa di nel giudizio Controparte_1 in primo grado e, per l'effetto, la conferma del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la Controparte_1 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'appello proposto da non è fondato e va integralmente rigettato. Parte_1
Quale unico motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza appellata per vizio di motivazione in quanto il Giudice di pace si sarebbe limitato a trascrivere e riportare l'esistenza del fatto storico senza esprimere alcun giudizio sui fatti oggetto della causa. Ciò ha determinato l'impossibilità per l'appellante di conoscere quali fossero le concrete ragioni alla base della decisione, frustrando la possibilità di effettuare un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del decidente.
Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione al verbale di accertamento proposta da non solo sono chiaramente evincibili dal testo della sentenza appellata, ma altresì sono CP_1 immuni da censure.
Al riguardo, come opportunamente argomentato nella sentenza, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dalla ripresa video dell'incidente prodotta dalla stessa si Parte_1
pagina 3 di 5 evince che l'autoarticolato condotto dall'odierno appellato circolava nella corsia di sinistra in quanto intento in una manovra di sorpasso;
difatti, dalle immagini si distingue, “in posizione retrostante all'autoarticolato condotto dal resistente, la presenza un terzo autoveicolo che si era fermato a bordo corsia e che il camion aveva da poco superato;
al momento dell'urto il camion, all'interno della doppia linea di mezzeria, avendo da poco seguito la manovra di sorpasso non era ancora rientrato nella corsia di destra quando veniva urtato frontalmente dal veicolo antagonista che aveva completamente invaso la corsia di percorrenza del ricorrente”. Questo dato è sufficiente, a giudizio del
Giudice di pace, per escludere la responsabilità del ricorrente, in merito alla violazione CP_1 contestata.
La suddetta motivazione va condivisa. Difatti, come argomentato dal Giudice di prime cure, deve ritenersi che, nel caso di specie, l' non sia riuscita a provare la violazione dell'art. Parte_1
143, comma 1, del Codice della strada, non risultando dimostrato l'illecito amministrativo né da un punto di vista oggettivo, né da quello soggettivo.
Infatti, si ritiene, in primo luogo, che la condotta del non sia oggettivamente sussumibile nell'art. CP_1
143, comma 1, del Codice della strada, che sanziona l'ingiustificata circolazione sulla corsia sinistra.
Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, tuttavia, il transito dell'appellato su tale corsia risultava tutt'altro che ingiustificato, essendo, come detto, motivato dal compimento di una manovra di sorpasso di un terzo autoveicolo fermo a bordo corsia.
L'allegazione dell'appellante secondo cui il diversamente da quanto avvenuto, avrebbe, CP_1 comunque, dovuto immediatamente reimmettersi nella corsia destra una volta concluso il sorpasso non
è degna di accoglimento. Infatti, come opportunamente allegato dalla difesa dell'appellato, la lunghezza dell'autoarticolato imponeva al conducente spazi e tempi più lunghi per effettuare il rientro nella corsia di destra dopo aver completato il sorpasso. Nel caso di specie, dunque, appare del tutto conforme a una regola di diligenza e prudenza l'aver ritardato il rientro nella corsia di destra, manovra, quest'ultima, che, visionando le immagini video prodotte, risulta peraltro essere già avviata. I suddetti elementi, oltre ad avvalorare ulteriormente la tesi per cui il transito sulla corsia di sinistra non fosse immotivato, rende altresì la condotta dell'appellato immune da censure sul piano della rimproverabilità soggettiva in quanto essa non può considerarsi colposa, ma, al contrario, del tutto conforme a regole di prudenza e diligenza.
Non pare decisivo in senso contrario il fatto che il conducente continuasse a tenere accesa la freccia di destra azionata per la manovra di sorpasso da poco effettuata, non essendo indicativa di per sé della volontà di continuare a sostare ingiustificatamente nella corsia di sinistra, posto che, anzi, come detto, lo stesso conducente aveva già iniziato la manovra per liberare la corsia. pagina 4 di 5 In conclusione, difettando la prova per le ragioni anzidette sia dell'elemento oggettivo che soggettivo dell'illecito amministrativo, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Infine, va dato atto, visto che l'appello è stato integralmente respinto, che sussiste in capo a parte appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R. 115/2002, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 1544/2024 del
16/10/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna..
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per appello.
Bologna, 30/09/2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16474/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 12.43 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. MONTANARI ALESSANDRO. Parte_1
Per l'avv. CAPUTO PIETRO CARMINE. Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la praticante . Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive autorizzate, cui si riportano.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Ad ore 12:06 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 12:40 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 N. R.G. 16474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16474/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO PIETRO Controparte_1 C.F._1
CARMINE, elettivamente domiciliato in VIA SCANDELLARA, 62/A 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. CAPUTO PIETRO CARMINE
APPELLATO
In punto: Appello sentenza Giudice di pace n. 1544/2024 del 16/10/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Con verbale di contestazione n. V 39965 reg. 2220845/2022 redatto in data 03/11/2022 dal Comando di
Polizia locale era accertata la violazione dell'art. 143 comma 1 del Codice della Parte_1 strada (D.L.vo 285/1992) in quanto nella data di cui sopra quale conducente Controparte_1 dell'autoarticolato tg. CY167ML, ometteva di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. La violazione suddetta era stata accertata a seguito dei rilievi eseguiti in occasione di un sinistro verificatosi tra il ricorrente e un terzo veicolo.
Con ricorso ex art. 204 bis del Codice della strada, depositato in data 16/02/23, Controparte_1 impugnava la violazione contestata, affermando di avere circolato conformemente alle norme poste dal
Codice della strada e chiedeva al Giudice di Pace di Bologna l'annullamento del verbale di accertamento nonché l'archiviazione.
Si costituiva l' affermando la correttezza dell'operato degli agenti ed insistendo Parte_1 per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1544/2024 pubblicata in data 16.10.2024 annullava il verbale n. V
39965 e condannava l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.
L' interponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in totale riforma Parte_1 della decisione, il rigetto di tutte le domande già avanzate dalla difesa di nel giudizio Controparte_1 in primo grado e, per l'effetto, la conferma del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la Controparte_1 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'appello proposto da non è fondato e va integralmente rigettato. Parte_1
Quale unico motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza appellata per vizio di motivazione in quanto il Giudice di pace si sarebbe limitato a trascrivere e riportare l'esistenza del fatto storico senza esprimere alcun giudizio sui fatti oggetto della causa. Ciò ha determinato l'impossibilità per l'appellante di conoscere quali fossero le concrete ragioni alla base della decisione, frustrando la possibilità di effettuare un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del decidente.
Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione al verbale di accertamento proposta da non solo sono chiaramente evincibili dal testo della sentenza appellata, ma altresì sono CP_1 immuni da censure.
Al riguardo, come opportunamente argomentato nella sentenza, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dalla ripresa video dell'incidente prodotta dalla stessa si Parte_1
pagina 3 di 5 evince che l'autoarticolato condotto dall'odierno appellato circolava nella corsia di sinistra in quanto intento in una manovra di sorpasso;
difatti, dalle immagini si distingue, “in posizione retrostante all'autoarticolato condotto dal resistente, la presenza un terzo autoveicolo che si era fermato a bordo corsia e che il camion aveva da poco superato;
al momento dell'urto il camion, all'interno della doppia linea di mezzeria, avendo da poco seguito la manovra di sorpasso non era ancora rientrato nella corsia di destra quando veniva urtato frontalmente dal veicolo antagonista che aveva completamente invaso la corsia di percorrenza del ricorrente”. Questo dato è sufficiente, a giudizio del
Giudice di pace, per escludere la responsabilità del ricorrente, in merito alla violazione CP_1 contestata.
La suddetta motivazione va condivisa. Difatti, come argomentato dal Giudice di prime cure, deve ritenersi che, nel caso di specie, l' non sia riuscita a provare la violazione dell'art. Parte_1
143, comma 1, del Codice della strada, non risultando dimostrato l'illecito amministrativo né da un punto di vista oggettivo, né da quello soggettivo.
Infatti, si ritiene, in primo luogo, che la condotta del non sia oggettivamente sussumibile nell'art. CP_1
143, comma 1, del Codice della strada, che sanziona l'ingiustificata circolazione sulla corsia sinistra.
Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, tuttavia, il transito dell'appellato su tale corsia risultava tutt'altro che ingiustificato, essendo, come detto, motivato dal compimento di una manovra di sorpasso di un terzo autoveicolo fermo a bordo corsia.
L'allegazione dell'appellante secondo cui il diversamente da quanto avvenuto, avrebbe, CP_1 comunque, dovuto immediatamente reimmettersi nella corsia destra una volta concluso il sorpasso non
è degna di accoglimento. Infatti, come opportunamente allegato dalla difesa dell'appellato, la lunghezza dell'autoarticolato imponeva al conducente spazi e tempi più lunghi per effettuare il rientro nella corsia di destra dopo aver completato il sorpasso. Nel caso di specie, dunque, appare del tutto conforme a una regola di diligenza e prudenza l'aver ritardato il rientro nella corsia di destra, manovra, quest'ultima, che, visionando le immagini video prodotte, risulta peraltro essere già avviata. I suddetti elementi, oltre ad avvalorare ulteriormente la tesi per cui il transito sulla corsia di sinistra non fosse immotivato, rende altresì la condotta dell'appellato immune da censure sul piano della rimproverabilità soggettiva in quanto essa non può considerarsi colposa, ma, al contrario, del tutto conforme a regole di prudenza e diligenza.
Non pare decisivo in senso contrario il fatto che il conducente continuasse a tenere accesa la freccia di destra azionata per la manovra di sorpasso da poco effettuata, non essendo indicativa di per sé della volontà di continuare a sostare ingiustificatamente nella corsia di sinistra, posto che, anzi, come detto, lo stesso conducente aveva già iniziato la manovra per liberare la corsia. pagina 4 di 5 In conclusione, difettando la prova per le ragioni anzidette sia dell'elemento oggettivo che soggettivo dell'illecito amministrativo, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Infine, va dato atto, visto che l'appello è stato integralmente respinto, che sussiste in capo a parte appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R. 115/2002, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 1544/2024 del
16/10/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna..
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 332,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per appello.
Bologna, 30/09/2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
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