Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di consiglio, in persona delle sig.re magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2584/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Marco Brocca (c.f. ) e Loredana Chiaramonte (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano (MI), al largo C.F._3
Donegani n. 2;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ); CP_1 C.F._4
- Resistente contumace -
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“NEL MERITO
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi Parte_2
e celebrato in IZ (BA), in data 23 agosto 1999, in regime della comunione
[...] CP_1 dei beni (Anno 1999 – Numero 84 - Parte II - Serie A - Ufficio 1);
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ (BA) di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge - confermando e disponendo le seguenti:
1) Dare atto che l'immobile coniugale sito in Tavazzano con Villavesco (LO), Via 1° Maggio, 39/1, di proprietà di entrambi i coniugi, è stato venduto, e quindi nulla disporre sul punto.
2) Confermare che i figli maggiorenni, non del tutto economicamente autosufficienti, e RS
, abiteranno con il padre, presso cui manterranno la residenza anagrafica;
la figlia minorenne, _2
, rimarrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento R_ paritario presso entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, stante la volontà espressa da in sede di colloquio e quanto indicato dalla relazione dei R_ servizi sociali, salvo diverse e migliori valutazioni dell'Ill.mo Giudice.
3) Confermare che i tempi e le modalità della presenza dei figli maggiorenni presso l'abitazione della madre continueranno ad essere gestiti direttamente tra i figli e la madre, tenendo conto del preminente interesse, della volontà e degli impegni dei figli e senza alcun obbligo di preavviso.
4) Confermare che i tempi e le modalità minime di visita della figlia minore presso la residenza R_ del padre saranno regolati come segue:
- la figlia minore trascorrerà fino a quindici giorni al mese, anche non consecutivi e comprendenti pernottamenti ed almeno un weekend al mese, presso l'abitazione del padre, sempre tenuto conto degli impegni e della volontà di e degli impegni lavorativi, anche su turni, del padre, salvo migliori R_
o diversi accordi intercorsi tra padre e figlia;
- stante il fatto che ha più di 17 anni, durante le festività e le vacanze estive la stessa si accorderà R_ di volta in volta con ciascun genitore per trascorrere del tempo con ciascuno di loro, anche in base agli impegni lavorativi dei genitori.
I figli maggiorenni si accorderanno direttamente con la madre sia per le festività che per le vacanze.
5) Confermare che il padre contribuirà al mantenimento della figlia , mediante il versamento R_ mensile di complessivi Euro 300,00 (euro trecento/00), entro il 5 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Per i figli e , il mantenimento sarà diretto, nei periodi di inoccupazione o in RS _2 caso di guadagni insufficienti.
6) Confermare che l'assegno unico o eventuale emolumento simile di volta in volta in vigore, oggi pari a circa Euro 413,00, da qualunque genitore percepito, verrà incamerato integralmente dalla sig.ra
CP_1
7) Confermare che il libretto postale intestato a e ad entrambi i genitori su cui viene accreditato R_ dall'INPS l'assegno di frequenza per la lieve disabilità di cui è affetta la minore, ai sensi dell'art. 3
2 comma 1 della legge 104, pari ad Euro 300,00 per 9 mensilità (sino alla maggiore età), verrà tenuto nella disponibilità del padre ed utilizzato esclusivamente per fini educativi, formativi, ricreativi, cure mediche di , solamente in via eccezionale e previo accordo scritto dei genitori, da effettuarsi a R_ mezzo email, e con obbligo di successiva rendicontazione ed evidenza documentale, da inviarsi all'altro genitore, sempre a mezzo email, entro 30 giorni dall'effettivo esborso, unitamente all'estratto conto aggiornato del libretto (si precisa che gli importi accumulati sino ad oggi nel predetto libretto sono stati utilizzati dal sig. per pagare la retta di frequenza del corso di estetica e make up presso Parte_1
Professione Accademia di Milano, che la minore sta frequentando con entusiasmo e profitto).
8) Confermare che i genitori, inoltre, parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese straordinarie per i figli, previamente concordate e successivamente documentate, nonché programmate con almeno 30 giorni di anticipo per importi superiori a complessivi Euro 100,00 (euro cento/00), secondo le linee guida approvate dalla Corte d'Appello e dal Tribunale di Milano che qui si riportano:
“Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
i. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
ii. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
iii. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datare di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. iv. Per spese straordinarie (extra assegno di mantenimento periodico) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità
(requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
v. Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
3 sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, - ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mali con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi
4 alla richiesta”.
9) Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti.
10) Dare atto che le parti hanno già definito in sede di separazione ogni loro ulteriore rapporto e di nulla aver reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione anche a seguito della vendita dell'immobile coniugale.
11) Dare atto che le parti si prestano ora per allora reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, personali e per la figlia minore.
- Con vittoria di spese di lite.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2023 il sig. ha adito il Tribunale Parte_1 domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in IZ (BA) il 23.08.1999; di mantenere il collocamento abitativo presso CP_1 la madre dei figli e – maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti RS _2
–, sino alla vendita della casa coniugale, e di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con R_ collocamento paritario e residenza presso la resistente;
di mantenere le modalità di frequentazione padre- figli attualmente in essere;
di confermare il mantenimento diretto dei figli maggiorenni, nonché il contributo al mantenimento della minore concordato dai coniugi in sede di separazione in € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente;
di porre a carico dei coniugi al 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli;
di prevedere che l'assegno unico sia devoluto integralmente alla resistente;
di dare atto della reciproca indipendenza tra coniugi e di adottare gli ulteriori provvedimenti economici come compendiati nelle sopra riportate condizioni.
In particolare, a fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in IZ (BA) il 23.08.1999 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 84 – Anno 1999 – Parte II – Serie A);
- dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 2.08.2001), (n. il RS _2
2.09.2002) e (18.02.2007); R_
5 - con decreto n. 1154/2023 del 24.01.2023, pubblicato il 27.01.2023, il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione dei coniugi, che, da allora, hanno vissuto separati senza che si sia ricostituita alcuna forma di comunione di vita materiale o spirituale;
- tra le parti non vi sono questioni economiche in sospeso, atteso che nel mese di settembre 2023 la casa coniugale di comune proprietà è stata posta in vendita e che il ricorrente si è reso disponibile ad aiutare l'ex moglie a reperire una nuova abitazione per sé e la figlia e a partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio popolare;
- l'obiettivo del sig. è di impiegare il ricavato della vendita della casa coniugale per Parte_1 reperire un'altra abitazione in cui trasferirsi con i figli;
- quanto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, il ricorrente ha allegato di lavorare come assistente capo coordinatore nel Corpo di Polizia penitenziaria percependo uno stipendio di €
1.650,00 circa netti al mese, mentre la resistente è collaboratrice scolastica;
di corrispondere una rata mensile di € 720,00 per il mutuo residuo di € 60.000,00 gravante sulla casa coniugale, di cui
è proprietario al 50%; di aver acceso i seguenti finanziamenti: € 350,00 per l'automobile, € 100,00 circa per elettrodomestici, € 110,00 per cellulari;
di cedere il quinto dello stipendio, pari a
€300,00, oltre agli oneri relativi alla propria attuale abitazione;
di essere proprietario di un'autovettura (Hyundai Kona) e di una moto (mod. Benelli TRK 502X).
1.1. Con le memorie ex art. 473 bis.17 comma I c.p.c. parte ricorrente ha chiarito:
- di non aver domandato l'affido esclusivo della figlia minore solo per non turbare la tranquillità familiare raggiunta con l'ex coniuge;
- di essere stato sottoposto alla misura della messa alla prova in relazione ad un episodio di violenza asseritamente perpetrato ai danni della sig.ra CP_1
- di aver trattato la vendita della casa coniugale con un cliente, ma di non aver concluso l'affare a causa del mancato consenso della resistente;
- di avere la disponibilità del libretto postale intestato alla minore sul quale viene R_ accreditato dall'INPS l'assegno di frequenza per la lieve disabilità di cui è affetta, e di aver appreso dell'uso improprio dei fondi da parte della sig.ra nel corso del 2023. CP_1
1.2. All'udienza del 26.01.2024 è comparso solo il ricorrente, che ha dichiarato “vivo a Roncaro (PV), che dista una 15ina di km da Tavazzano. Vedo molto spesso, questa settimana è stata da me, R_ viene quando vuole lei. Frequenta l'Istituto Calam a Lodi, indirizzo estetico, sta facendo il secondo anno che ha dovuto ripetere per le troppe assenze dell'anno scorso (ha cambiato indirizzo, prima faceva il turistico). quando sta con me è molto tranquilla, disciplinata, segue le mie regole, va a scuola, R_ dove la accompagno io in macchina. Quando sta dalla mamma è molto meno controllata. I fratelli vivono
6 con lei, ma sono molto più grandi e autonomi e non hanno molti rapporti. Quando è dalla madre non va a scuola sta a casa a non fare niente. Ha poche amicizie, non ha una grande vita sociale. Le è stato diagnosticato DSA, per cui ha il supporto di un insegnate di sostengo sin dalle medie. Ultimamente, in seguito all'interessamento del TM è seguita dai servizi sociali del Comune di Tavazzano;
siamo stati due settimane fa dagli psicologi e dovrebbero attivare un percorso psicologico per lei. La procura del TM si
è attivata in quanto qualche tempo fa ha riferito di essere stata molestata qualche anno fa da R_ un ragazzo amico dei figli che frequentava casa nostra, si è confidata con noi, che l'abbiamo quindi fatta seguire da una psicologa, la dott.ssa che ha fatto la segnalazione al TM, il quale si è attivato PE
(siamo stati sentiti noi, la minore). Lavoro presso la casa circondariale di San Vittore a Milano, lavoro su turni, fino a due anni fa ero nel reparto speciale 41 bis, ma al momento vista la situazione familiare che richiede maggiore presenza sono destinato al nucleo traduzioni, e quindi l'orario è abbastanza flessibile e il mio superiore cerca di venirmi incontro se ho necessità per i turni;
non faccio comunque turni notturni. Percepisco uno stipendio base di €1.980,00, che però attualmente per delle ritenute è ridotto a €1.600,00, con le indennità e gli straordinari arrivo a €2.000,00 per 13 mensilità. Per R_ percepiamo l'indennità di frequenza di circa €300,00 al mese, l'assegno unico è percepito integralmente da mia moglie, non so la cifra precisa perché non me l'ha riferita, dovrebbe essere intorno ai 200/300 euro. Mia moglie fa la collaboratrice scolastica presso l'Istituto comprensivo di Tavazzano, prende uno stipendio base di €1.200,00 per 13 mensilità. Nostro figlio maggiore lavora in posta, l'altro lavora da poco presso un'agenzia di vigilanza, ma a breve avrà il contratto a tempo indeterminato e contribuiscono entrambi alle spese di casa, dove vivono con la madre. La casa era stata messa in vendita, abbiamo anche ricevuto un'offerta, ma poi mia moglie ha cambiato idea. Ora pare nuovamente convinta della vendita. Sulla casa grava il mutuo, per un debito residuo di €55.000,00, la rata è di €727,00 (tasso variabile), che paghiamo entrambi al 50%. Sto versando il mantenimento per di €300,00 dalla R_ separazione. Non verso alcun mantenimento per i grandi, che sono autosufficiente, ma se hanno bisogno mi chiedono e gli do qualche contributo alle loro spese, cosa che accade abbastanza spesso. Ho una compagna, con la quale convivo. Ho un conto corrente e una carta di credito prepagata con cui verso il mantenimento di e le somme per i figli maggiori, con mia moglie avevo un conto cointestato R_ durante il matrimonio che abbiamo estinto dopo la separazione.”.
All'esito, la Giudice ha assegnato termine alla parte per integrare la documentazione reddituale mancante e ha calendarizzato l'udienza di ascolto della minore R_
1.3. All'udienza del 23.02.2024 la ragazza ha dichiarato “Ho 17 anni, frequento l'istituto CALAM a Lodi, indirizzo estetista, sono al primo anno, prima frequentavo l'indirizzo turistico, ho cambiato quando ero in seconda, ho dovuto ripetere l'anno per le troppe assenze… Con la mamma va tutto bene, abbiamo
7 sempre avuto un bel rapporto, sa che oggi sono stata convocata in Tribunale, mi ha detto di parlare liberamente di ciò che voglio. La mamma sa di questo giudizio di divorzio. Con PÀ abbiamo alti e bassi, sono più legata a mia mamma, io e PÀ abbiamo lo stesso carattere e tendiamo a discutere molto.
Con PÀ ci vediamo tutti i weekend, talvolta anche dal mercoledì/giovedì alla domenica, più spesso dal venerdì. Talvolta viene lui a prendermi a casa, altre volte vado direttamente io da lui. Quando sono da PÀ parliamo, mi trovo bene. Vado d'accordo con la sua nuova compagna. Mamma non ha un nuovo compagno. Rispetto alla situazione attuale, non so cosa cambierei: so che i miei genitori non vanno d'accordo e che litigano spesso, sono al corrente della situazione, le discussioni sono piccole ma tendono ad essere ingrandite anche perché i miei fratelli intervengono e la discussione diventa di tutta la famiglia, anche se poi finisce subito. Io non intervengo spesso nelle discussioni, quando devo lo faccio. ADR: esco con le amiche che conosco da tanto tempo che abitano in zona, a Tavazzano. Non sono amiche di scuola.
ADR: Ho avuto qualche colloquio con gli assistenti sociali, mi hanno proposto il percorso con l'educatore domiciliare ma io non sono favorevole, l'ho detto a mio padre, che non è convinto della mia scelta. I servizi vogliono capire com'è in generale la mia situazione, se sto bene, etc... Non sono stata contattata direttamente dal Tribunale per i Minorenni. In alternativa all'educatore non mi hanno proposto nulla, ma sarei contraria comunque alle ipotesi casa-famiglia, casa comunità o centri diurni.
Penso che l'educatore sia inutile perché dopo la scuola al pomeriggio mi riposo, la maggior parte del tempo dormo, se venisse un educatore non potrebbe interagire con me. Finché non vedo io problemi, ritengo inutile l'intervento di un educatore. In questo momento mi sento serena e penso di essere in grado di capire quando e se avrò la necessità di un supporto psicologico. Di questa vicenda per cui è stato allertato il Tribunale per i Minorenni ho parlato con i miei genitori tempo fa per la prima volta, è già passato ormai qualche anno, per questo ritengo inutile un intervento adesso, è passato molto tempo.”.
Data lettura delle dichiarazioni della figlia, il sig. ha replicato “secondo me Parte_1 R_ socializza molto poco, per questo sono favorevole all'educatore domiciliare, che in passato abbiamo avuto per uno dei ragazzi ed è stato molto utile. Preciso che non è andata a scuola questa settimana, anche la scorsa settimana è andata poco. Quando sta da me io l'accompagno in macchina e va, quando
è dalla madre non è controllata e fa molte assenze. Con la madre faccio molta fatica a parlare anche di questo, c'è sempre un pretesto per discutere. Gli assistenti sociali di Tavazzano dovrebbero avere concluso con perché mi hanno contattato per fissare l'incontro di restituzione. Sono stato R_ contattato anche dalla psicologa dott.ssa dell'UONPIA, che dovrebbe sentire la mamma e a Per_5 seguire dovrebbe iniziare il percorso psicologico con , che è apparsa favorevole.”. R_
All'esito, la Giudice ha richiesto ai Servizi sociali di Tavazzano con Villavesco di trasmettere una relazione in ordine agli interventi intrapresi in favore della minore e all'Istituto CALAM di Lodi di
8 comunicare una relazione sul suo andamento scolastico.
1.4. Il 15.03.2024 i Servizi sociali hanno depositato una relazione, nella quale hanno espresso la preoccupazione manifestata dagli operatori per lo stato di benessere della minore, rilevando come “il delicato funzionamento e la mancata consapevolezza di quanto vissuto, pongono in una R_ situazione di alto rischio, legata al possibile aggravarsi della sua sintomatologia e del suo percorso psico-evolutivo”; relativamente ai genitori, i Servizi Sociali hanno rilevato come “dall'iniziale conoscenza, la coppia genitoriale si è mostrata maggiormente centrata nella dinamica conflittuale e meno sul malessere psico-fisico manifestato dalla figlia minore, che tende ad essere normalizzato o sminuito”, evidenziando la necessità di una presa in carico psicologica e continuativa della minore con la predisposizione di un servizio educativo intensivo - domiciliare o presso un centro diurno. I Servizi hanno concluso esprimendo “… intensa preoccupazione per lo stato di benessere della minore, condivisa anche dalle Dott.sse del Consultorio ASST di Lodi, invianti la sopracitata segnalazione. Il suo delicato funzionamento e la mancata consapevolezza di quanto vissuto, pongono in una situazione di R_ alto rischio, legata al possibile aggravarsi della sua sintomatologia e del suo percorso psico-evolutivo.
Dall'iniziale conoscenza, la coppia genitoriale si è mostrata maggiormente centrata nella dinamica conflittuale e meno sul malessere psico-fisico manifestato dalla figlia minore, che tende ad essere normalizzato o sminuito. In merito agli interventi proposti e sopracitati, si specifica che il servizio scrivente non ha potuto provvedere alla loro attivazione, a fronte anche della mancata ricezione di indicazioni e delle necessarie autorizzazioni dalla AG. Competente. Si rimane inoltre in attesa di aggiornamenti circa l'apertura di indagine, presso la Procura del TO, in merito alla segnalazione trasmessa dal Servizio Specialistico. Si rimane a disposizione di ulteriori chiarimenti.”.
1.5. Il 12.03.2024 l'istituto CALAM ha depositato una relazione in merito all'andamento scolastico della minore, da cui è emerso che “L'alunna in oggetto ripete nell'a.s. 2023/2024 la classe prima presso il nostro istituto nella sezione D con indirizzo di studio “Operatore del benessere, erogazione di servizi di trattamento estetico”. Ad oggi l'alunna ha totalizzato 477 ore di assenza, superando il numero massimo di ore di assenza annuali consentite (pari a 247 ore). Sul piano didattico si osserva un rendimento negativo con numerose insufficienze, causate per lo più dalla scarsissima frequenza scolastica. Per quanto riguarda l'atteggiamento in classe, l'alunna mostra un comportamento spesso provocatorio nei confronti degli insegnanti e non sempre accetta i richiami volti al rispetto delle norme di comportamento dell'ambiente scolastico e delle regole del gruppo. Nella relazione con i compagni talvolta non assume comportamenti positivi, mostrando un atteggiamento impositivo verso le compagne. L'alunna si dimostra interessata alla professione di estetista e predilige lo svolgimento di attività a carattere laboratoriale.”.
9 1.6. La sig.ra non costituita, è stata convocata dinanzi alla giudice relatrice per l'udienza del CP_1
7.05.2024, alla quale ha reso l'interrogatorio libero dichiarando: “ non vuole più andare a scuola, R_ me lo ha detto espressamente, e io non la posso costringere. Si sente a disagio perché sono tutti più piccoli di lei e non vuole più frequentare. A settembre si iscriverà ad un'accademia di estetica a Milano, che frequenterà tre giorni a settimana, è una scuola privata, costa circa €2.000 euro;
pretendo solo che libretto su cui percepisce l'invalidità non sia toccato, sono circa 300 euro al mese. Il mio ex R_ marito versa il mantenimento per la figlia, sono €300,00 al mese, ma praticamente non li vedo perché ci pago metà del mutuo. non vuole l'educatore domiciliare ma piano piano la sto convincendo. Il R_ centro diurno non va bene per lei, perché non vuole socializzare, soprattutto con ragazzi problematici perché in realtà lei fa la dura ma è una ragazza molto fragile. Meglio un rapporto a tu per tu con l'educatore. Io e parliamo molto, di tutto. Sulle molestie che ha subito in passato, vorrei chiarire R_ che si trattava di un ragazzino, amico dei miei figli, che si era infatuato di mia figlia, che ha sbagliato sicuramente il modo di approcciare. Io ci ho parlato, mi ha chiesto perdono e abbiamo ritenuto di non denunciarlo. I Servizi sociali su questa vicenda sono andati sul pesante. me ne ha parlato, ma R_ dopo molto tempo, io la capisco perché l'ho vissuto a mia volta, anzi molto peggio di quello che ha vissuto lei e la posso comprendere quando dice di non averne parlato perché temeva di essere giudicata.
Mia figlia avrà avuto 10-11 anno quando è successo, ma lei mi ha sempre detto e garantito che lui non l'ha mai toccata nelle parti intime. Dal Tribunale per i Minorenni non abbiamo aggiornamenti. R_ vive prevalentemente con me, nel senso che dorme da me pressoché sempre, a volte va il sabato o la domenica dal padre, poi torna da me, anche perché da lui non c'è niente e si annoia e spesso con il padre litiga. Comunque non ci sono giorni fissi, si mettono d'accordo tra di loro. Oggi, ad esempio, è dal padre e tornerà in serata. Attualmente va due giorni a scuola e tre al lavoro, presso la TO, ha R_ cominciato da poco, abbiamo avvisato gli insegnanti della sua intenzione di abbandonare gli studi.
Adesso la vedo che sta bene, mi sembra serena, non voglio mettermi a litigare con lei per costringerla a fare una cosa che non le piace e non capisce. Il lavoro presso TO consiste nell'accompagnare il suo manager in giro, per fare le vendite, sta imparando a rapportarsi con le persone e le piace. A settembre, quando comincerà l'accademia a Milano continuerà a fare entrambe le cose, come ora, perché la frequenza scolastica sarà contenuta, circa 2 o 3 giorni a settimana. Tra me e mio marito i rapporti sono molto tesi, dopo anni di tradimenti, non riusciamo in alcun modo a comunicare, lui mi ha bloccato sul telefono.”.
1.7. Con provvedimento del 5.06.2024, richiamate le fragilità della minore rappresentate nelle relazioni agli atti e l'alta conflittualità genitoriale, la Giudice ha incaricato il Servizio sociale territorialmente competente di effettuare un'indagine psicosociale sul nucleo familiare in merito alle condizioni della
10 figlia, ai rapporti tra la stessa ed i genitori e alla loro capacità genitoriale.
1.8. Nella relazione di aggiornamento del 24.10.2024 i Servizi sociali hanno evidenziato come la minore
“Rinnova la propria indisponibilità ad avviare un percorso psicologico nonché a frequentare un possibile centro diurno, aderendo tuttavia – seppur in maniera poco autentica – alla proposta di attivare un intervento di educativa domiciliare presso il domicilio materno, in cui pare trascorra il suo maggior tempo”; hanno concluso “Come già espresso, solo in riferimento alla successiva espletazione degli interventi ora richiesti (approfondimenti specialistici dei genitori ed intervento di educativa domiciliare) sarà possibile valutare l'adeguato collocamento di che ad oggi, anche in relazione all'età ed R_ alla volontà della minore, potrà essere al momento mantenuto presso la madre.”.
1.9. In sede conclusionale il ricorrente ha precisato di aver concluso positivamente il percorso di messa alla prova e di attendere la celebrazione dell'udienza penale del 16.01.2025; ha dichiarato l'avvenuta vendita dell'immobile coniugale, con relativo riparto del prezzo di vendita al netto del mutuo residuo, ed il conseguente trasferimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti presso la sua abitazione.
1.10. All'udienza del 14.02.2025 a causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra la quale, CP_2 regolarmente evocata in giudizio a mezzo notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
27.11.2023, non si è costituita.
3. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Dai documenti in atti emerge che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in IZ (BA) il
23.08.1999 e si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 1154/2023 del 24.01.2023, pubblicato il 27.01.2023.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale
Con le note conclusionali parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta vendita della casa coniugale e della ripartizione tra i coniugi del ricavato.
Pertanto, attesa la vendita dell'immobile, il Tribunale non è più chiamato ad adottare alcun provvedimento sul punto.
11 5. Sull'affido e collocamento dei figli
Parte ricorrente ha introdotto il giudizio domandando l'affido condiviso della minore che in R_ corso di causa è diventata maggiorenne. Per tale motivo, il Tribunale nulla deve disporre in ordine all'affido e al collocamento della ragazza.
Il Tribunale prende atto che parte ricorrente nulla oppone a che la figlia non economicamente R_ autosufficiente, continui a convivere con la madre, presso la sua abitazione, ove fisserà la propria residenza.
Il Tribunale prende altresì atto che i figli e , entrambi maggiorenni ed RS _2 economicamente non autosufficienti, a seguito della vendita della casa coniugale, si sono stabiliti presso l'abitazione paterna.
In punto di visite, i figli, tutti maggiorenni, potranno accordarsi liberamente con il genitore non convivente.
6. Sul mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
Parte ricorrente si è dichiarata disponibile a contribuire al mantenimento della figlia convivente R_ con la madre, mediante il versamento di €300,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché a provvedere in via diretta al mantenimento dei figli e RS
, con lui conviventi. _2
Per delibare in ordine alla domanda, occorre preliminarmente vagliare le condizioni economiche allegate dal ricorrente.
Dalla documentazione in atti – come integrata su ordine del Tribunale – si evince come il sig. Parte_1 di professione assistente capo di Polizia penitenziaria, percepisca un reddito mensile netto di circa €
1.600,00-1.700,00 mensili, per un reddito complessivo annuale di € 36.797 nel 2020, € 44.240 nel 2021 ed € 46.194 nel 2022.
Sulla scorta di tali emergenze, il Tribunale ritiene equo confermare il contributo al mantenimento in essere, già concordato dalle parti in sede di separazione, ponendo a carico del sig. l'obbligo Parte_1 di corrispondere per il mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili R_ annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
La resistente, del resto, rimanendo contumace non ha offerto al Tribunale alcun elemento in base al quale disporre un mantenimento in diversa misura.
Il sig. provvederà altresì al mantenimento in via diretta degli altri due figli con lui conviventi. Parte_1
7. Sull'assegno unico Par Il Tribunale prende atto della rinuncia a percepire l'assegno unico per i figli comunicata dal sig.
12 in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
8. Sulla domanda relativa al libretto postale intestato a Parte_3
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la disponibilità del libretto postale intestato alla figlia sul quale viene accreditata da INPS l'indennità di frequenza, la stessa è inammissibile, sia R_ in relazione alla maggiore età della medesima, che esclude qualsiasi vincolo pupillare, sia tenuto conto dell'oggetto del presente procedimento, relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e ai provvedimenti strettamente connessi, con la conseguenza che gli ulteriori aspetti meramente patrimoniali dovranno essere azionati in altra sede.
9. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di causalità e tenuto conto dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa – vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in IZ (BA) il 23.08.1999 (atto trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri di stato civile del predetto Comune al n. 84, parte II, serie A, anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di IZ (BA) di procedere alle annotazioni di rito ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente convivente con la madre, mediante R_ il versamento entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra di €300,00, sino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento dei figli Parte_1
e , con lui conviventi;
RS _2
5) prende atto della rinuncia da parte del sig. a percepire l'assegno unico per i figli, Parte_1
che verrà integralmente incamerato dalla sig.ra CP_1
13 6) condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio dell'8.04.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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