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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Immacolata Bruno che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Maria Gabriella Tamborini che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI FAMIGLIA – REGOLAMENTAZIONE RESPONSABILITA' GENITORIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
All'udienza del 10.9.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocamento e residenza presso la madre in Brugherio, via Aspromonte 14;
pagina 1 di 3 - disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocamento e residenza presso la madre in Brugherio, via Aspromonte 14;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie presso il proprio domicilio in Modena una volta al mese, da domenica a domenica in linea di massima l'ultima settimana del mese, prelevandole dall'abitazione materna e riportandole presso la casa materna entro le ore 19 della domenica successiva. Tale regolamentazione inizierà dal 21 al 28.9.2025 e verrà mantenuta fino al 30.6.2026. A quel punto il padre le terrà due weekend al mese dall'uscita da scuola fino alla domenica ore 19;
- disporre che nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie durante le vacanze estive scolastiche per un periodo di quattro settimane, di cui due consecutive, concordando con la madre il periodo di pertinenza entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- disporre che le festività Natalizie siano trascorse dalle minori con il padre dal 23 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni pari;
che le festività pasquali siano trascorse con ciascun genitore ad anni alterni;
almeno tre ponti e festività scolastiche con il papà; il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni;
il giorno del compleanno del padre e la festa del papà o della mamma ogni anno ma solo compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
il tutto senza che le bambine perdano giorni di scuola.
- disporre che il ricorrente versi alla OR , entro il giorno 15 di ciascun mese per CP_1 dodici mensilità, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 250,00 somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT-costo vita, sino al raggiungimento della indipendenza economica delle stesse;
- disporre che l'assegno unico sia di esclusiva competenza della OR;
CP_1
- disporre che nell'assegno mensile di cui sopra, debbano intendersi ricomprese tutte le spese ordinarie previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, tra le quali sono comprese – a solo titolo di esempio: a) Vitto e mensa scolastica;
b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) Farmaci da banco;
d) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di gestione;
e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze e tributi); f) Materiali didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, g) Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola. Il tutto secondo il protocollo in uso presso il Tribunale adito;
- disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Per_2 protocollo del Tribunale di Monza ad eccezione della scuola materna privata che sarà pagata dalla madre per intero fino al termine del ciclo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.2.2025, esponeva di avere intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con la resistente da cui nascevano (10.1.2021) e (22.4.2022); tale relazione Per_1 Per_2 si interrompeva nel mese di luglio 2024 ed a fronte della impossibilità “di formalizzare una regolamentazione congiunta” adiva il Tribunale per disciplinare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 2 di 3 Con memoria depositata in data 9.7.2025, si costitutiva che contestava il contenuto del CP_1 ricorso introduttivo, ricostruiva diversamente i fatti oltre gli aspetti economici e rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza del 10.9.2025 le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni sopra trascritte, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse delle figlie minori.
Il Collegio provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
2) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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