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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4034/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 4034/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MAROCCHI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e SALTI MARIA CHIARA
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in acco- glimento del proposto gravame, in totale riforma della sentenza n. 354/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di
Parma, dott.ssa Rossana Rizzi, all'esito del giudizio R.G. n. 2784/2020, in data 11 marzo 2020, depositata il successivo 30 marzo 2021 e non notificata,
I. accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la responsabilità del signor per i danni CP_1 subiti da in conseguenza del sinistro occorso in data 12 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 2054 Parte_1 cc e art. 149 C.d.s. e, per l'effetto,
II. condannare, sempre per i motivi di cui in narrativa, il signor al risarcimento di tutti i danni patiti CP_1
e patiendi da quantificati in euro 4.219,78, a titolo di danno patrimoniale, o in quella mag- Parte_1
pagina 1 di 5 giore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del procedimento, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo,
III. con vittoria dei compensi professionali, diritti e spese della presente causa, di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Parma chiedendone la condanna al pagamento di € 4.219,78 a titolo di ri- CP_1 sarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un sinistro stradale ascrivibile alla responsabili- tà del convenuto.
Adduceva l'attrice che in data 16/02/2018 il veicolo IVECO Daily, targato FB852VB, di proprietà di condotto dal sig. veniva tamponato lungo l'Autostrada A1 al km Parte_1 Per_1
60 del tratto Firenze-Bologna dal veicolo Mitsubishi Space Star, targato BG144TA, di proprietà del sig. e dallo stesso condotto, mentre procedeva “a singhiozzo” a causa di lavori in CP_1 corso. Per effetto dell'urto il veicolo veniva sbalzato in avanti, andando ad impattare un'ulteriore vettura, targata FL704VJ, di proprietà del sig. e dallo stesso condotta che, pe- Controparte_2 rò, non riportava alcun danno.
Dopo aver richiesto senza esito positivo il risarcimento del danno a tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda, esperiva tentativo di negoziazione assistita, a cui il sig. Parte_1 on partecipava e, infine, adiva il Giudice di pace di Parma. CP_1
Nel giudizio di primo grado, iscritto al R.G. n. 2784/2020, non si costituiva il convenuto e, all'esito di esso, veniva emessa la sentenza n. 354/2021, depositata il 30/03/2021, con cui il Giudice di Pa- ce rigettava la domanda di parte attrice per carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro.
1.1. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, chiedendone la riforma inte- Parte_1 grale.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere proba- torio gravante sull'attrice, non tenendo conto della documentazione prodotta in atti. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe errata nella parte in cui si ravvisa incidentalmente la necessità di prova in ordine ad una richiesta di indennizzo diretto avanzata dall'attrice alla propria Compagnia assicu- ratrice, quando nel caso di specie non sussisterebbe uno dei presupposti a ciò necessario (ossia l'assenza di altri mezzi responsabili del sinistro).
pagina 2 di 5 1.2. All'esito della prima udienza cartolare tenutasi il 05/04/2022, il G.I. dichiarava la contumacia del sig. non costituitosi nel presente giudizio di appello. CP_1
Dopo plurimi rinvii dovuti ad esigenze organizzative dell'Ufficio, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 11/11/2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. È fondata la cesura mossa dall'appellante in merito all'errata valutazione delle risultanze istrut- torie operata da parte del Giudice di Pace.
Invero, sebbene il modulo CID prodotto agli atti (doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellante) risulti firmato solo dal sig. non dal sig. non presentando pertanto i requisiti formali CP_1 Pt_1 prescritti dall'art. 143, comma 2, cod. ass.) è indubbio che tale documento rappresenti una scrittura privata che, in assenza di contestazioni circa la riconducibilità della sottoscrizione all'appellato, as- sume valenza sostanzialmente confessoria per il danneggiante rispetto alla ricostruzione della di- namica del sinistro nello stesso chiaramente operata.
In particolare, dall'esame di tale documento emerge chiaramente che, in coerenza alla ricostruzione offerta dall'appellante, in data 16/02/2018, lungo l'Autostrada Firenze-Bologna al Km 60 il veicolo targato BG144TA condotto dal a tamponato il veicolo FB852VB condotto dal au- CP_1 Pt_1 sandogli danni nella parte posteriore ed anteriore (si veda la rappresentazione grafica sul CID agli atti).
Del resto, la suddetta ricostruzione risulta avvalorata dalla comunicazione del 23/02/2018 con cui la compagnia assicurativa dell'appellato, nel riscontrare la richiesta di risarci- Controparte_3 mento danni avanzata da parte dell'appellante, ha rilevato espressamente che “Il veicolo nostro as- sicurato targato BG144TA ha urtato il veicolo vs assicurato FB852VB in quanto sospinto a causa dell'urto subito dal veicolo targato FF987NR. Ci risulta che anche il veicolo che ha tamponato il veicolo ns assicurato sia stato a sua volta tamponato da altro veicolo [..] straniero” (doc. 5 fasc. di primo grado di parte appellante).
2.2. Nel contesto sopra delineato, la responsabilità del sinistro per cui è causa deve evidentemente essere ricondotta in capo all'appellato alla luce di una corretta applicazione dei principi sull'onere della prova.
Invero, in assenza di contestazioni sul fatto che il tamponamento sia riconducibile alla responsabi-
pagina 3 di 5 lità esclusiva di un altro veicolo in colonna, non può che trovare applicazione il consolidato princi- pio giurisprudenziale secondo cui, in caso di tamponamento stradale, rimane in capo al conducente del veicolo che segue l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 18708/2021).
In assenza di tale prova, opera senz'altro la presunzione de facto di violazione della distanza di si- curezza prescritta dall'art. 149, comma primo, c.d.s. con la conseguenza che il proprietario del vei- colo che ha tamponato deve essere chiamato a rispondere dei danni causati.
2.2.1. Né vale ad escludere la suddetta responsabilità, contrariamente a quanto pare aver ritenuto il
Giudice di Pace, la circostanza che parte appellante non abbia offerto prova di aver richiesto alla propria compagnia assicurativa il risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 cod. ass.
In primo luogo, infatti, tale circostanza non risulta essere mai stata eccepita nel corso del giudizio di primo grado, in cui il convenuto è rimasto contumace, emergendo soltanto a fronte di un inde- bito rilievo officioso del giudice, peraltro mai sottoposto al contraddittorio delle parti.
Inoltre, le comunicazioni agli atti scambiate con le compagnie assicurative dei veicoli coinvolti nel sinistro (doc.
4-9 fasc. di primo grado di parte appellante) evidenziano come nel caso di specie ci si trovasse di fronte ad un'ipotesi di tamponamento a catena in cui, ferma l'assenza di prova in ordine all'integrale riconducibilità a terzi della responsabilità del danno, il coinvolgimento di altri auto- mezzi (e la eventuale necessità di appurare le relative responsabilità) poneva indubbiamente ostaco- li alla possibilità di far ricorso al risarcimento diretto (in argomento cfr. Cass. n. 3146/2017).
2.3. Quanto alla sussistenza e alla quantificazione del danno, essa può dirsi adeguatamente provata sulla base della documentazione fotografica e della fattura del carrozziere prodotta agli atti da parte appellante (doc.
2-3 fasc. di primo grado).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere condannato al risarcimento nei con- CP_1 fronti della controparte dell'importo complessivo di € 4.219,78, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte appellata. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente vigenti, te- nuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 1.101 a € 5.200 valori tra i minimi ed i medi per fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria).
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna CP_1
al pagamento nei confronti di dell'importo di €
[...] Parte_1
4.219,78 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione mo- netaria sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto al saldo;
2. condanna parte appellata al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'appellante che liqui- da per il giudizio di primo grado in € 750,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 1.250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma., 22/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 4034/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MAROCCHI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e SALTI MARIA CHIARA
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in acco- glimento del proposto gravame, in totale riforma della sentenza n. 354/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di
Parma, dott.ssa Rossana Rizzi, all'esito del giudizio R.G. n. 2784/2020, in data 11 marzo 2020, depositata il successivo 30 marzo 2021 e non notificata,
I. accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la responsabilità del signor per i danni CP_1 subiti da in conseguenza del sinistro occorso in data 12 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 2054 Parte_1 cc e art. 149 C.d.s. e, per l'effetto,
II. condannare, sempre per i motivi di cui in narrativa, il signor al risarcimento di tutti i danni patiti CP_1
e patiendi da quantificati in euro 4.219,78, a titolo di danno patrimoniale, o in quella mag- Parte_1
pagina 1 di 5 giore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del procedimento, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo,
III. con vittoria dei compensi professionali, diritti e spese della presente causa, di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Parma chiedendone la condanna al pagamento di € 4.219,78 a titolo di ri- CP_1 sarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un sinistro stradale ascrivibile alla responsabili- tà del convenuto.
Adduceva l'attrice che in data 16/02/2018 il veicolo IVECO Daily, targato FB852VB, di proprietà di condotto dal sig. veniva tamponato lungo l'Autostrada A1 al km Parte_1 Per_1
60 del tratto Firenze-Bologna dal veicolo Mitsubishi Space Star, targato BG144TA, di proprietà del sig. e dallo stesso condotto, mentre procedeva “a singhiozzo” a causa di lavori in CP_1 corso. Per effetto dell'urto il veicolo veniva sbalzato in avanti, andando ad impattare un'ulteriore vettura, targata FL704VJ, di proprietà del sig. e dallo stesso condotta che, pe- Controparte_2 rò, non riportava alcun danno.
Dopo aver richiesto senza esito positivo il risarcimento del danno a tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda, esperiva tentativo di negoziazione assistita, a cui il sig. Parte_1 on partecipava e, infine, adiva il Giudice di pace di Parma. CP_1
Nel giudizio di primo grado, iscritto al R.G. n. 2784/2020, non si costituiva il convenuto e, all'esito di esso, veniva emessa la sentenza n. 354/2021, depositata il 30/03/2021, con cui il Giudice di Pa- ce rigettava la domanda di parte attrice per carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro.
1.1. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, chiedendone la riforma inte- Parte_1 grale.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere proba- torio gravante sull'attrice, non tenendo conto della documentazione prodotta in atti. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe errata nella parte in cui si ravvisa incidentalmente la necessità di prova in ordine ad una richiesta di indennizzo diretto avanzata dall'attrice alla propria Compagnia assicu- ratrice, quando nel caso di specie non sussisterebbe uno dei presupposti a ciò necessario (ossia l'assenza di altri mezzi responsabili del sinistro).
pagina 2 di 5 1.2. All'esito della prima udienza cartolare tenutasi il 05/04/2022, il G.I. dichiarava la contumacia del sig. non costituitosi nel presente giudizio di appello. CP_1
Dopo plurimi rinvii dovuti ad esigenze organizzative dell'Ufficio, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 11/11/2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. È fondata la cesura mossa dall'appellante in merito all'errata valutazione delle risultanze istrut- torie operata da parte del Giudice di Pace.
Invero, sebbene il modulo CID prodotto agli atti (doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellante) risulti firmato solo dal sig. non dal sig. non presentando pertanto i requisiti formali CP_1 Pt_1 prescritti dall'art. 143, comma 2, cod. ass.) è indubbio che tale documento rappresenti una scrittura privata che, in assenza di contestazioni circa la riconducibilità della sottoscrizione all'appellato, as- sume valenza sostanzialmente confessoria per il danneggiante rispetto alla ricostruzione della di- namica del sinistro nello stesso chiaramente operata.
In particolare, dall'esame di tale documento emerge chiaramente che, in coerenza alla ricostruzione offerta dall'appellante, in data 16/02/2018, lungo l'Autostrada Firenze-Bologna al Km 60 il veicolo targato BG144TA condotto dal a tamponato il veicolo FB852VB condotto dal au- CP_1 Pt_1 sandogli danni nella parte posteriore ed anteriore (si veda la rappresentazione grafica sul CID agli atti).
Del resto, la suddetta ricostruzione risulta avvalorata dalla comunicazione del 23/02/2018 con cui la compagnia assicurativa dell'appellato, nel riscontrare la richiesta di risarci- Controparte_3 mento danni avanzata da parte dell'appellante, ha rilevato espressamente che “Il veicolo nostro as- sicurato targato BG144TA ha urtato il veicolo vs assicurato FB852VB in quanto sospinto a causa dell'urto subito dal veicolo targato FF987NR. Ci risulta che anche il veicolo che ha tamponato il veicolo ns assicurato sia stato a sua volta tamponato da altro veicolo [..] straniero” (doc. 5 fasc. di primo grado di parte appellante).
2.2. Nel contesto sopra delineato, la responsabilità del sinistro per cui è causa deve evidentemente essere ricondotta in capo all'appellato alla luce di una corretta applicazione dei principi sull'onere della prova.
Invero, in assenza di contestazioni sul fatto che il tamponamento sia riconducibile alla responsabi-
pagina 3 di 5 lità esclusiva di un altro veicolo in colonna, non può che trovare applicazione il consolidato princi- pio giurisprudenziale secondo cui, in caso di tamponamento stradale, rimane in capo al conducente del veicolo che segue l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 18708/2021).
In assenza di tale prova, opera senz'altro la presunzione de facto di violazione della distanza di si- curezza prescritta dall'art. 149, comma primo, c.d.s. con la conseguenza che il proprietario del vei- colo che ha tamponato deve essere chiamato a rispondere dei danni causati.
2.2.1. Né vale ad escludere la suddetta responsabilità, contrariamente a quanto pare aver ritenuto il
Giudice di Pace, la circostanza che parte appellante non abbia offerto prova di aver richiesto alla propria compagnia assicurativa il risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 cod. ass.
In primo luogo, infatti, tale circostanza non risulta essere mai stata eccepita nel corso del giudizio di primo grado, in cui il convenuto è rimasto contumace, emergendo soltanto a fronte di un inde- bito rilievo officioso del giudice, peraltro mai sottoposto al contraddittorio delle parti.
Inoltre, le comunicazioni agli atti scambiate con le compagnie assicurative dei veicoli coinvolti nel sinistro (doc.
4-9 fasc. di primo grado di parte appellante) evidenziano come nel caso di specie ci si trovasse di fronte ad un'ipotesi di tamponamento a catena in cui, ferma l'assenza di prova in ordine all'integrale riconducibilità a terzi della responsabilità del danno, il coinvolgimento di altri auto- mezzi (e la eventuale necessità di appurare le relative responsabilità) poneva indubbiamente ostaco- li alla possibilità di far ricorso al risarcimento diretto (in argomento cfr. Cass. n. 3146/2017).
2.3. Quanto alla sussistenza e alla quantificazione del danno, essa può dirsi adeguatamente provata sulla base della documentazione fotografica e della fattura del carrozziere prodotta agli atti da parte appellante (doc.
2-3 fasc. di primo grado).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere condannato al risarcimento nei con- CP_1 fronti della controparte dell'importo complessivo di € 4.219,78, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte appellata. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente vigenti, te- nuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 1.101 a € 5.200 valori tra i minimi ed i medi per fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria).
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna CP_1
al pagamento nei confronti di dell'importo di €
[...] Parte_1
4.219,78 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione mo- netaria sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto al saldo;
2. condanna parte appellata al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'appellante che liqui- da per il giudizio di primo grado in € 750,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di secondo grado in € 1.250,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma., 22/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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