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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. ssa Flavia Strtazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 248/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 246/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data 4
Aprile 2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. ) rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Mario Cosentino preso lo studio del quale, in IC, Vicolo III°
Pozzi Fiera n. 1, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente nella via Brezzo s.n. (c.f. ), nella qualità CodiceFiscale_2 di titolare della Impresa individuale G.A.I.A. Costruzioni corrente in
1 IC (p.iva ) rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia P.IVA_1
Maddaleno, presso il cui studio, in IC Via Nazionale n. 36, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello di Caltanissetta contrariis reiectiis in via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio esposti nel presente atto in quanto l'esecuzione della stessa sarebbe palesemente ingiusta e determinerebbe un danno grave ed irreparabile all'odierna appellante, stante che la società appellata è pluripignorata e si renderebbe estremamente difficoltoso procedere alla ripetizione delle somme ed a tal fine il dottor si rende disponibile a versare a garanzia del presunto Pt_1 credito vantato dalla GAIA un deposito cauzionale ex articolo 119 c.p.c. secondo l'importo e le forme che vorrà stabilire l'ecc.ma Corte di appello adita. In via principale accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.246/2022 emessa dal Tribunale di Enna nell'ambito del giudizio NRG 1329/2017, depositata in cancelleria il 7 Aprile 2022 revocare, caducare, porre nel nulla ed in ogni caso dichiarare privo di qualsivoglia effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 339/2017 emesso dal Tribunale di Enna per i motivi di cui narrativa ex articolo 1460 c.c.. Nel merito accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano anche in considerazione dell'esito della CTU. In via istruttoria preso atto dei motivi di rigetto della domanda e delle prove domandate in primo grado si reitera
l'istanza di disporre il richiamo del CTU Ingegner per Persona_1
l'integrazione della consulenza tecnica atta ad accertare i danni derivanti all'edificio ivi compresa la sua svalutazione.”
Conclusioni dell'appellato
2 “Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello, adversis rejectiis rigettare l'appello proposto da siccome radicalmente infondato in fatto e in Parte_1 diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 339/2017 emesso dal Tribunale di
Enna in data 22.07.2017 su istanza di , quale Controparte_1 titolare dell' Impresa edile individuale GAIA, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di €. 21.092,39, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per i lavori di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito nel Comune di
Enna il cui importo complessivo era stato determinato in €.245.016,27 oltre IVA come da contratto stipulato tra le parti in data 08.10.2015.
A sostegno della spiegata opposizione contestava la Parte_1 sussistenza del credito azionato in sede monitoria eccependo, in particolare, l'inadempimento dell'appaltatore per l'esistenza di vizi e difformità nell'esecuzione dei lavori a suo tempo commissionati.
Si costituiva in giudizio l'opposto , nella Controparte_1 spiegata qualità, che avversava l'atto di opposizione chiedendone il rigetto sostenendo, in particolare, che nessuna contestazione era stata mai avanzata per i lavori effettuati dalla sua Impresa edile sino alla consensuale risoluzione del vincolo contrattuale, avvenuta nel mese di agosto 2016, tanto è vero che nel mese di ottobre dello stesso anno, il
Direttore dei Lavori aveva certificato l'importo ancora dovuto in relazione a quanto già eseguito.
Con separato atto di citazione del 22.08.2017 conveniva Parte_1 in giudizio, avanti al medesimo Tribunale, al Controparte_1 fine di chiederne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti
3 dall'immobile di sua proprietà in conseguenza di infiltrazioni causate dalla difettosa esecuzione dei lavori, oltre al pagamento della penale prevista per la ritardata consegna dei lavori. (giudizio n. 1158/2017 R.G.)
Si costituiva in giudizio anche in questo caso il AL CI che contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto per le medesime ragioni già articolate nel giudizio di opposizione a Decreto
Ingiuntivo.
I due giudizi venivano riuniti e la causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica e, all'udienza del 16.09.2021, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibili le domande proposte da rigettando Parte_1
l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo;
Ha condannato l'opponente al rimborso, in favore dell'opposto , delle spese di Controparte_1 giudizio liquidate come in dispositivo;
Ha, infine, posto a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando, preliminarmente, come dalla documentazione versata in atti era risultata provata l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione dei lavori fonte del credito azionario in sede monitoria ma che, dalle difese spiegate dall'opposto doveva ritenersi implicita la formulazione di Controparte_1 una eccezione di decadenza - dimostrata anche dalle controdeduzioni spiegate dalla difesa del che con la sua prospettazione aveva Pt_1 collocato temporalmente la denuncia dei vizi nel mese di settembre 2016
- da ritenersi fondata all'esito delle relazioni a firma del Direttore dei
Lavori Ing. Persona_2
Da tali relazioni, indirizzate al committente, risultava in modo incontrovertibile, secondo il primo Giudice, che le parti avevano avuto
4 conoscenza dei vizi già nel mese di giugno 2016 tanto è vero che, nell'agosto dello stesso anno, avevano deciso concordemente di non proseguire il rapporto contrattuale e che, nel successivo mese di ottobre
2016 il D.L. individuava l'importo residuo dei lavori eseguiti senza ricevere contestazione alcuna da parte del committente che, solo nel novembre 2016, a mezzo pec del proprio legale di fiducia, proponeva formale denuncia dei vizi.
Da ciò il rigetto della domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in Parte_1 detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la errata valutazione, da parte del Tribunale, circa la data della denuncia dei vizi e della tempestività della stessa.
A sostegno del motivo si evidenzia come il Tribunale, nel pronunciarsi sulla controversia in oggetto, sia incorso in una serie di errori di natura temporale che hanno pregiudicato e compromesso l'esito del giudizio.
Si osserva, in particolare, come lo stesso nei suoi capitolati di CP_1 prova articolati nelle memorie istruttorie avesse tentato di dimostrare che, dopo l'apposizione di un telo impermeabilizzante, si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua e che, per evitare ulteriori dannose conseguenze era intervenuto mediante la posa di malta osmotica (aprile 2016).
5 Solo dopo le piogge cadute copiosamente del mese di settembre 2016 si verificarono le infiltrazioni poi denunciate che vennero immediatamente formalizzate all'appaltatore nel mese di ottobre 2016 per cui nessuna decadenza per tardività della denuncia può ritenersi maturata anche volendo applicare la norma di cui all'articolo 1667 c.c..
In verità, precisa l'appellante, il Tribunale ha errato di un anno allorquando colloca la data delle infiltrazioni nel settembre 2016 e la denuncia dei vizi nel settembre del 2017.
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Con il secondo motivo di gravame si censura la erronea applicazione dell'articolo 1667 c.c. alla fattispecie in esame.
Si evidenzia, in proposito, come nessuna accettazione dell'opera vi sia mai stata da parte del Committente tanto è vero che, proprio a causa dei lavori male effettuati, il rapporto tra le parti venne a risolversi nel mese di agosto 2016 anche per la inadeguatezza della Ditta appaltatrice a far fronte al rimedio per gli errori commessi nella vigenza del contratto di appalto.
Tanto premesso l'appellante deduce come, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 1667 comma 2 c.c. nella parte in cui prevede che il committente, a pena decadenza, deve denunziare all'appaltatore la difformità dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
Al di là dell'errore nell'individuazione delle date, il Giudice non ha tenuto conto, precisa l'appellante, che la stessa norma stabilisce che la denuncia non è necessaria ove l'appaltatore “ha riconosciuto la difformità dei vizi delle opere o se li ha occultati.”
Nel caso in specie concorrono entrambi i presupposti ovvero: a) il vizio era conosciuto tant'è che l'appaltatore aveva tentato di porvi rimedio mediante l'apposizione di malta osmotica al fine di riparare il malfatto;
b)
6 negando in giudizio la conoscenza delle infiltrazioni era palese la sua volontà di occultarle.
L'appellante, in proposito, richiama la costante giurisprudenza in materia in base alla quale l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi costituisce tacito riconoscimento del vizio stesso con l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia dai termini di decadenza di cui all'articolo 1667 c.c..
Sulla base di tali considerazioni si evidenzia, ancora, come errato appaia il percorso motivazionale seguito dal Tribunale che non ha disposto il richiamo del nominato c.t.u. al fine di quantificare i danni subiti dalla struttura a causa delle infiltrazioni di acqua così come richiesta dall'appellante.
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Con il terzo motivo di censura si invoca la applicabilità dell'articolo 1669
c.c. alla fattispecie in esame in luogo dell'art. 1667 c.c. erroneamente considerato dal primo Giudice.
Si osserva come in base al contratto di appalto sottoscritto tra le parti era prevista la demolizione e ricostruzione, ex novo, di un fabbricato per un importo pari o superiore ad €. 240.000,00 sicchè non vi è dubbio che il rapporto contrattuale avesse ad oggetto la realizzazione di un immobile destinato a lunga durata, ragione per la quale doveva trovare applicazione all'articolo 1696 c.c. che prevede che, nell'ipotesi di cose immobili destinati a lunga durata, ove nel corso di 10 anni dal compimento, l'opera presenti gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.
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Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante deduce l'erroneo mancato riconoscimento della condanna al pagamento della penale prevista dall'articolo 12 del contratto di appalto.
7 Si argomenta, in proposito, come il contratto di appalto prevedeva che i lavori dovevano essere completati entro il 13 Aprile del 2016 con una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo e che, a prescindere dalle argomentazioni che riguardano i precedenti motivi d'appello, non vi era prova alcuna che il ritardo maturato sino all'agosto 2016 – momento in cui le parti si sciolsero dal vincolo contrattuale - fosse da imputare al committente, ragione per la quale appariva documentalmente provata e giustificata la domanda di condanna al pagamento della somma di €.
9.000,00 richiesta dall'appellante a tale titolo.
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Deve, in via preliminare ricordarsi che la Corte, con Ordinanza del 15 febbraio 2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata subordinandola al versamento di una cauzione sino all'importo di €.
44.000,00 e che, in ottemperanza a tale provvedimento, è stato depositato in Cancelleria (in data 30 maggio 2023) un assegno circolare dell'importo indicato intestato a GAIA Costruzioni di . Controparte_1
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Nel merito l'appello è fondato per le ragioni di cui infra.
I motivi di gravame, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati.
Con contratto di appalto stipulato in data 8.10.2015 Parte_1
(committente) affidò a (appaltatore) nella Controparte_1 qualità di titolare della Impresa edile GAIA Costruzioni con sede in
IC, l'incarico per l'esecuzione dei lavori concernenti “la ristrutturazione edilizia, demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato sito del Comune di Enna, angolo via Città Nuova nn. 7 e 9, via Libertà nn.
18/20 in Catasto al Foglio 39/Q, Particella 12123 sub 1, 5 e 6” (documento n. 1del fascicolo dell'opponente).
8 I lavori, per come appurato nel corso del giudizio, ebbero inizio alla fine del 2015 e di fatto continuarono fino a quando, nel mese di agosto del
2016, le parti concordemente, decisero di sciogliere il vincolo contrattuale procedendo alla liquidazione dei lavori sino a quel momento eseguiti.
All'esito di ciò il Direttore dei Lavori, Ing. con nota Persona_2 dell'8.10.2016 (all. n. 7/b del fascicolo dell'opposto) provvide a redigere il
“certificato di pagamento n. 5 finale” individuando le somme ancora da corrispondere in favore della Impresa di costruzione in €. 21.092,39 IVA inclusa e, sulla base di tale documentazione la GAIA Costruzioni emise la fattura n. 16 di pari importo, rimasta impagata, poi posta a base del procedimento monitorio impugnato con il giudizio per cui è causa. Risulta poi allegato (documento n. 2 del fascicolo dell'opponente), che con nota trasmessa (indicata come “rapporto n. 3”) allo stesso il Parte_1
Direttore dei Lavori, sulla scorta di una serie di sopralluoghi effettuati in cantiere, dava atto che i lavori di impermeabilizzazione non erano stati eseguiti “a regola d'arte” e che la GAIA Costruzioni, in via autonoma, per il ripristino della tenuta idraulica dei sovrattetti, aveva deciso di applicare sulle superfici interne una malta osmotica ma che, nonostante questo, in seguito ad un intenso fenomeno piovoso dell' 8.9.2016 che aveva interessato l'ennese, all'interno dei locali si presentavano nuovamente
“venute d'acqua seppur di intensità minore.”
Detta nota, come detto, trasmessa esclusivamente al committente
[...]
, è priva di data, per come immediatamente fatto rilevare dalla Pt_1 difesa della opposta GAIA Costruzioni anche se, dal tenore della stessa, sembra potersi dedurre che essa venne redatta in epoca successiva al periodo in cui si verificò l'evento piovoso sopra ricordato.
Per quel che oggi rileva - con particolare riferimento al primo motivo di gravame che investe la erronea determinazione del Tribunale circa la tempestività della denuncia dei vizi – appare condivisibile quanto argomentato dal Giudice di primo grado (pag. 5 della sentenza impugnata)
9 ovvero che dagli atti di causa non è possibile trarre alcun riscontro in ordine al fatto che durante i sopralluoghi richiamati dal Direttore dei
Lavori nel documento testè indicato, fosse presente anche l'appaltatore e che lo stesso, pertanto, avesse avuto contezza dei vizi Controparte_1 riscontrati (o che tali vizi gli fossero stati denunciati formalmente) che, per quanto affermato dallo stesso Ing. sembrano potersi Per_2 temporalmente collocare nel mese di giugno 2016.
Scrive, infatti il D.L nel citato rapporto n. 3: “si evidenziava, da parte di questa Direzione dei Lavori, da sopralluogo avvenuto nel mese di giugno, delle venute d'acqua presso i locali interrati”. (pag. n. 1 del rapporto n. 3).
Risulta per tabulas che detta nota – a prescindere dalla data in cui essa venne redatta – contrariamente a quanto affermato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio fu trasmessa solo a lui, - mentre nei confronti dell'Appaltatore, il primo atto di diffida è possibile collocarlo soltanto in data 2.11.2016 quando alla GAIA Costruzioni venne trasmessa una pec a firma del legale del . Parte_1
Con riferimento al primo motivo di censura può serenamente concludersi, pertanto, nel senso di ritenere corrette le valutazioni del Tribunale in ordine al momento in cui collocare, con assoluta certezza, la prima comunicazione di diffida in danno di GAIA Costruzioni, individuabile, per come detto, solo nel mese di novembre 2016.
E' opportuno ricordare che parte appellante, richiamando il predetto
“rapporto n. 3” (privo di data), intende collocare la “piena conoscenza dei vizi” in epoca successiva dell' 8 settembre 2016 quando, per come detto, si verificarono eventi piovosi particolarmente intensi che consentirono, al committente, di avere piena contezza della esistenza delle infiltrazioni.
Tale assunto, però, rimane contraddetto non soltanto da quanto scritto dall'Ingegner “nel rapporto n.3” dove egli stesso fa Persona_2 riferimento ad un sopralluogo avvenuto nel mese di giugno 2016 ma da
10 quanto è emerso nel corso della istruttoria in seguito all'esame dei testi ammessi dal Tribunale con ordinanza del 13 dicembre 2018.
Nel corso del giudizio invero, sono stati sentiti Testimone_1 Tes_2
, e
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
, tutti esclusi all'udienza del 28 Febbraio 2019.
[...]
I testi, tutti disinteressati all'esito del giudizio, hanno rappresentato
(quanto a ) di avere fornito il telo impermeabilizzante nel Testimone_1 dicembre 2015 e che la ditta di cui egli è titolare si era impegnata alla posa in opera di tale materiale isolante, mentre gli altri testi ( Tes_2
, e ), hanno tutti riferito di avere posizionato la Tes_3 Tes_4 Tes_5 malta osmotica sul telo proprio al fine di evitare il protrarsi delle infiltrazioni collocando temporalmente tale attività nel corso del 2015.
In proposito il teste riferisce: “non ricordo esattamente quando Tes_4 misi la malta ossia se all'inizio o alla fine di dicembre 2015; Non ricordo se fosse proprio dicembre o altro mese del 2015”.
Per tali ragioni il primo motivo di censura deve rigettarsi.
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Quanto alle ragioni sollevate dall'appellante con il secondo motivo di gravame – con il quale si deduce la erroneità della gravata sentenza per avere, il Tribunale, erroneamente applicato l'art. 1667 c.c. non considerando che l'appaltatore aveva riconosciuto le difformità e/o i vizi si osserva:
per costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal ricorrente, «tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza
11 e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.». (di recente vedasi Cass. civ. Sez. II,
Ord., ud. 19/10/2023, dep 06/11/2023, n. 30786).
Nelle ipotesi richiamate, pertanto, la denuncia di difformità dell'opera, entro il rigido termine decadenziale di cui all'art. 1667 c.c. non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o le difformità con la conseguenza che, tale riconoscimento, consente di invocare la responsabilità dell'appaltatore superando le decadenze in cui dovesse essere incorso il committente.
Tuttavia, per come chiarito dalla dottrina, il riconoscimento dei vizi deve essere successivo all'accettazione dell'opera perché, se fosse contemporaneo, o addirittura anteriore, il vizio diventerebbe palese per il committente e dunque questi, accettando l'opera, non potrebbe più esperire l'azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore.
Si è chiarito che il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non è soggetto al rispetto di alcuna forma, e pertanto, oltre che in forma espressa, potrà essere effettuato anche in maniera tacita o per fatti concludenti fra cui rientra l'assunzione, da parte dell'appaltatore, dell'impegno di provvedere all'eliminazione dei vizi stessi. (in tal senso,
(Cass. civ., sez. I, sentenza del 20 giugno 2000, n. 8384.
Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono che il riconoscimento dei vizi non debba accompagnarsi dalla confessione stragiudiziale della propria responsabilità e che pertanto, sussiste riconoscimento rilevante ex art. 1668, secondo comma, c.c. anche nell'ipotesi in cui l'appaltatore ammetta l'esistenza del vizio o della difformità e, contestualmente, neghi di doverne rispondere, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione (Cass. civ., sez. II, sentenza del 9 novembre 2000, n.
14598).
12 In definitiva, quanto appena esposto ribadisce che l'effetto del riconoscimento risiede nel rendere superflua la tempestiva denuncia da parte del committente.
Nel caso in specie, per quanto abbondantemente richiamato nella illustrazione delle ragioni che inducono al rigetto del primo motivo di censura, basti qui rilevare che l'attività dell'appaltatore dedotta dal committente come idonea al riconoscimento del vizio, - ovvero la posa della malta osmotica al fine di limitare e/o evitare i danni da infiltrazioni
- avvenne in epoca certamente antecedente alla consegna dell'opera che può individuarsi nella data dell' 8.10.2016 ovvero quando il Direttore dei
Lavori formalizzò il prospetto finale di liquidazione delle somme dovute a saldo di quanto sino a quel momento eseguito.
Richiamata la giurisprudenza citata, pertanto, la dedotta attività dell'appaltatore non può considerarsi come idonea a far venir meno l'obbligo, per il Committente, di denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di cui all'art. 1667 c.c..
I primi due motivi di censura non possono, pertanto apprezzarsi.
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Fondato appare, invece, il terzo motivo di gravame con il quale si deduce la erronea applicazione dell'art. 1667 c.c. in luogo dell'art. 1669 c.c..
Con Ordinanza del 24 maggio 2019 il Tribunale dispose la nomina di un consulente tecnico, affidandone l'incarico all' Ingegner al Persona_1 fine di: “a) accertare se sussistono gli inconvenienti lamentati dal committente, indicandone le cause specificando, tenuto conto della prospettazione fornita dalle parti e delle risultanze istruttorie acquisite, quali pregiudizi siano riconducibili a vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori commissionati;
b) indicare i lavori necessari a porvi rimedio quantificandone i relativi costi.”
13 Con relazione scritta depositata e in Cancelleria il c.t.u., nel dare risposta ai quesiti a lui demandati ha concluso: “sulla base dei dati obiettivi acquisiti dagli atti di causa, da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali il sottoscritto dichiara che è stata accertata la sussistenza degli inconvenienti lamentati dal committente e che i vizi riscontrati e denunciati sono riconducibili esclusivamente a difformità nell'esecuzione e posa in opera del manto sintetico in TPO da parte dell'odierna convenuta. Se
l'impresa Gaia costruzioni avesse collocato l'elemento di tenuta all'acqua ovvero il manto sintetico in TPO a perfetta regola d'arte non si sarebbe dovuto verificare nel fenomeno della risalita di acqua in corrispondenza del piano interrato né il contatto diretto fra l'acqua e gli elementi strutturali, così come all'interno dei tre pozzetti d'ispezione non si sarebbe dovuta rilevare la presenza di acqua e in corrispondenza del piano di calpestio, a quota piano interrato, non si sarebbero dovute riscontrare le macchie di umidità.
La circostanza che l'impresa convenuta abbia applicato sulle superfici verticali una malta cementizia osmotica per un'altezza media di circa 64/65 cm è prova di quanto sostenuto. Se il manto fosse stato collocato a perfetta regola d'arte, assicurando una corretta tenuta all'acqua, non sarebbe stato necessario da parte dell'impresa fare ricorso alla malta osmotica che, pertanto non ha sortito l'effetto sperato. (pagg. 45/47 della c.t.u.).”
Il consulente, inoltre, nel dare risposta al secondo quesito ha indicato
(pagina 47 della c.t.u.) quali lavori eseguire al fine di eliminare gli inconvenienti presenti, lavori sostanzialmente riassumibili “nella necessità di eseguire un trattamento su tutto il massetto del piano interrato, svoltando lo stesso senza soluzione di continuità, sulle tamponature perimetrali interne per un'altezza di almeno 1,50 cm in modo tale da ottenere un lavoro eseguito a regola d'arte; Posizionare all'interno dei pozzetti un elettropompa sommersa per acque bianche avente una prevalenza di 20 metri ed una portata di 18 m/c da collegare allo scarico di acque bianche” per un costo complessivo di €. 8.066,55 oltre IVA.
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Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità' dell'opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (Vedasi in argomento Cass. sez. 2^, 8 maggio 2007 n. 10533; cfr. anche, tra le altre, le sentenze 28 aprile 2004 n. 8140; 26 maggio 2000
n. 6997; 14 febbraio 2000 n. 1608; 7 gennaio 2000 n. 81; 22 dicembre
1999 n. 14449; 12 maggio 1999 n. 4692).
Tra i gravi difetti di costruzione riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Suprema Corte rientrano dunque, senza dubbio, le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio che incidano sulla funzionalità' dell'opera (cfr. Cass.
1.8.2003 n. 11740; Cass. 8.1.2000
n. 117), così come accertati con la consulenza in oggetto le cui conclusioni con riferimento alle ragioni del dissesto, per inciso, non appaiono essere oggetto di censura se non con riferimento alla omessa, esatta, quantificazione dei danni.
Si legge nella pronuncia che “i gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità' del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità' dell'opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità' e/o l'abitabilità' della medesima;
15 – tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè' che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte;
Da ciò discende l'accoglimento del terzo motivo di censura che comporta, attesa l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., la necessità di considerare un diverso termine decadenziale a carico del committente, ovvero che egli denunci i vizi entro un anno dalla scoperta e che l'azione sia iniziata, pena prescrizione, entro un anno dalla denuncia.
Nel caso in specie, come detto, i vizi sono stati denunciati nel mese di novembre 2016 e l'azione, in ogni caso attraverso la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio 1158/2017 R.G. (poi riunito a quello portante il n. 1329/2017 R.G. di opposizione al D. Ingiuntivo) era stata iniziata nel mese di luglio 2017,
Il terzo motivo di gravame deve, pertanto, accogliersi.
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Non può, invece, trovare accoglimento il quarto ed ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole per l'omesso riconoscimento a titolo di penale, della somma di €. 9.000,00.
Basti osservare, in proposito, che da nessun atto processuale emerge, con assoluta certezza, che il ritardo nella consegna dell'opera, originariamente prevista entro il 13 Aprile 2016, fosse da addebitare a responsabilità dell'appaltatore, non essendo dirimente, sul punto, che l'appaltatore steso non ha provveduto a liberare immediatamente il cantiere così da non consentire la ripresa dei lavori ad opera di altra Ditta.
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L'accoglimento del terzo motivo di censura impone la condanna dell'appaltatore al pagamento della somma di €. 8.065, 55 oltre iva, per
16 come determinata dal c.t.u., oltre agli interessi, al tasso legale, maturati dal mese di agosto 2016 (data di scioglimento del rapporto contrattuale) all'effettivo soddisfo.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
L'accoglimento, solo parziale dei motivi di gravame e, ancor prima dei motivi di opposizione al decreto Ingiuntivo, consente di poter compensare, in ragione del 50% sia le spese del primo grado del giudizio che quelle del giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 246/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 4 aprile 2022 ed appellata da , revoca il decreto Ingiuntivo n. 339/2017 Parte_1 emesso dal Tribunale di Enna in data 22.07.2017;
Condanna , nella qualità di titolare della Controparte_1
G.A.I.A. Costruzioni, al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di €. 8.065, 55 oltre iva, oltre agli interessi, al tasso
17 legale, maturati dal mese di agosto 2016 (data di scioglimento del rapporto contrattuale) all'effettivo soddisfo;
Compensa, per metà, le spese del primo grado del giudizio e condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 rimanente metà che liquida in €. 4.250,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa, se dovute;
Compensa, per metà, le spese del presente grado del giudizio e condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 rimanente metà che liquida in €. 2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Conferma nel resto.
Autorizza la Cancelleria alla riconsegna, all'appellante, dell'assegno circolare emesso in data 24.05.2023 per l'importo di €. 44.000,00 a titolo di deposito cauzionale ex art. 119 c.p.c..
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Emanuele De Gregorio
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