Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1123/2021 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.5.2023, promossa da
(Cod. Fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Duilio Manella e Giulia Di
Cesare per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
Contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Guardamagna,
Giovanni Boccaccio e Sandra Pantaleone per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale,
Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1276 del 12.10.2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraiis rejectis, per le causali esposte, in riforma della sentenza oggetto di gravame: Previa acquisizione del fascicolo di 1° grado in uno con gli atti ed i documenti di parte appellante, siccome versati tutti in forma telematica originale:
1. in via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza n. 1276/2021 del Tribunale di Pescara per i motivi meglio esposti in narrativa;
2. in accoglimento dell'atto di appello, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta, confermando il decreto monitorio e dichiarandolo esecutivo, 3. in via di subordine accertare e dichiarare
1
o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giusti-zia, da maggiorarsi degli interessi legali dalla data del ricorso monitorio al saldo;
4. rigettare le avverse domande risarcitoria per lucro cessante, perdita di chance e danno di immagine, per difetto di prova in ordine all'an debeatur e/o al quantum debeatur; e comunque siccome in violazione dei limiti di cui all'art. 1225 c.c. in ordine alla commisurazione del danno alla sua prevedibilità 5. condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze del 1° grado di giudizio e del presente grado di appello.”.
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, così giudicare - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della
Sentenza n. 1276/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12 ottobre 2021, della per le ragioni di cui supra;
- rigettare le domande Parte_1 dell'appellante tutte perché inammissibili e/o infondate (in fatto e in diritto) per le ragioni di cui supra e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1276/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12 ottobre 2021. In ogni caso: - col favore di spese e compensi professionali anche del procedimento incidentale sulla sospensiva, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella percentuale del 15%, ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1276/2021 del 12.10.2021, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla CI Controparte_1
nei confronti della al decreto ingiuntivo del
[...] Parte_1
medesimo Tribunale n. 1294/2017 del 14.9.2017, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 88.114.41 per la fornitura di abbigliamento sportivo.
Il predetto Tribunale ha poi parzialmente accolto la domanda riconvenzionale dell'opponente di risarcimento del danno per vizi di una linea della predetta merce e quindi, disposta la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti delle parti, ha condannato la CI “ al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della residua somma di € 33.872,00, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria e interessi e oltre alla metà delle spese processuali, compensate per la residua quota di ½.
2 La CI , a fondamento della citata opposizione e Controparte_1 della domanda riconvenzionale citate, ha dedotto, in relazione all'oggetto del presente grado del giudizio, i vizi dell'intera fornitura degli articoli sportivi inerenti alle competizioni motociclistiche destinati alla “Pramac Racing Ltd”, costituiti dalla “migrazione” del colore rosso sul colore bianco al primo lavaggio.
Da tale vizio l'opponente ha dedotto un notevole pregiudizio, a titolo sia di danno emergente sia di mancato guadagno, rispetto al contratto di sponsorizzazione e alla commercializzazione dell'abbigliamento sportivo nonché il danno alla propria immagine.
La , in persona del legale rappresentante, si è Parte_1 costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 88.114,41.
Il Tribunale di Pescara, all'esito della c.t.u. e delle prove orali espletate, ha ritenuto accertato il vizio sopra indicato, alla luce dei test di tenuta del colore eseguiti dal
C.T.U. a diversi gradi di temperatura del lavaggio in acqua, cosicché la merce fornita con la suddetta destinazione è stata ritenuta incommerciabile, con esclusione del diritto della CI opposta al pagamento del corrispettivo della fornitura.
Il primo Giudice ha poi ritenuto dimostrata la diminuzione patrimoniale dell'attrice per l'importo di € 4.547,48 a titolo di spese per tentare di utilizzare il materiale risultato difettoso dopo il primo lavaggio nonché la perdita per la mancata stipulazione dei contratti di sponsorizzazione per gli anni 2017 e 2018: tale perdita
è stata determinata mediante la riduzione, in via equitativa, del 50% dell'importo risultante dai contratti, avuto riguardo all'effettiva utilità che l'opponente avrebbe ricavato dai medesimi contratti.
Pertanto tale danno è stato equitativamente determinato in € 15.000,00 per l'anno
2017 e in € 8.000,00 per l'anno 2018.
Inoltre, il Tribunale di Pescara ha ritenuto provato il danno per la c.d. perdita di chance della relativamente alla possibilità di Controparte_1 commercializzare della linea di abbigliamento ufficiale “Pramac”, come avvenuto negli anni precedenti, secondo gli accordi ulteriori rispetto a quello di sponsorizzazione. Anche tale danno è stato equitativamente determinato nella
3 misura del 50%, corrispondente a € 11.000,00, dell'importo delle vendite dovendosi appunto considerare l'utilità effettivamente conseguita.
Infine, il predetto Tribunale ha accolto la richiesta del risarcimento del danno per la lesione dell'immagine della nei confronti della Pramac Controparte_1
e di tutto il settore delle gare motociclistiche a livello agonistico e professionale, determinandolo equitativamente nella misura di 1/3 del danno patrimoniale, cioè nella misura di € 12.000,00.
La , in persona del legale rappresentante, ha proposto Parte_1
l'appello alla sentenza in esame, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
la CI
[...]
, pure in persona del legale rappresentante, si è costituita in Controparte_1 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 9.2.2022, ha rigettato la predetta richiesta di sospensione;
poi le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 9.5.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. L'appellante, nel primo motivo dell'impugnazione, ha dedotto l'omissione, da parte del Tribunale di Pescara, dell'esame dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio: tale nullità deriverebbe dal fatto che l'indagine sia stata effettuata su capi di abbigliamento non ritualmente acquisiti al processo.
1.1. Occorre al riguardo considerare che il primo Giudice, nella decisione ora impugnata, ha esplicitamente richiamato lo svolgimento dell'indagine del c.t.u., rilevando, in particolare, alle pagg. 6 e 7 della sentenza, che la stessa indagine si è svolta sia sui capi depositati tempestivamente sia su quelli prelevati dal C.T.U., su incarico del Giudice, presso il magazzino della CI odierna appellata in contraddittorio tra le parti. Il C.T.U. ha accertato “la rispondenza ed equivalenza” tra i capi originariamente depositati e quelli successivamente prelevati: la citata
CI, avendo prodotto soltanto un campione. si era tempestivamente dichiarata disposta ad effettuare la produzione integrale.
Tali considerazioni, evidenziando la correttezza dell'attività del C.T.U., escludono implicitamente la nullità dell'indagine dallo stesso compiuta, dovendosi
4 considerare che il vizio di omessa pronuncia non ricorre, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti appunto una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (in tale senso, tra le altre, Cass., 29 gennaio 2021, n. 1951; Cass., 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., 9 maggio 2007, n.
10636).
1.2. Inoltre, alla luce del citato deposito della merce oggetto di contestazione – a dimostrazione della domanda di risarcimento proposta dall'odierna appellata - si deve rilevare che il C.T.U. abbia potuto senz'altro acquisire, nel contradditorio delle parti, gli elementi necessari necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, non sostituendo appunto tale acquisizione l'onere della parte di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda (in questo senso,
Cass., 21 luglio 2023, n. 21903, nella quale la Suprema Corte ha confermato l'insussistenza della nullità della c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo per il fatto che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).
Pertanto, il primo motivo dell'appello è infondato in ordine a tutti i profili dedotti.
2. Il secondo motivo dell'impugnazione concerne l'erroneità della valutazione della prova testimoniale con riguardo all'accertamento della provenienza dei capi oggetto della c.t.u.
Ad avviso dell'appellante, diversamente da quanto il primo Giudice ha affermato, la provenienza dei capi dalla “ è stata contestata e i testi escussi Parte_1
non hanno confermato tale provenienza.
2.1. Occorre al riguardo considerare, in maniera determinante, che i capi individuati con i documenti nn. da 13 a 21 corrispondono evidentemente ai modelli di cui alle schede tecniche sulle quali la e la “ Controparte_1 [...]
hanno convenuto l'ordine, e, a maggiore ragione, alle foto dei capi Parte_1
allegate alle comunicazioni con cui la prima CI ha evidenziato alla seconda la migrazione del colore. Tali fotografie non sono state contestate sotto alcun aspetto dalla odierna appellante nella comparsa di costituzione e di risposta del Pt_1
giudizio di primo grado, cioè dopo la loro produzione in giudizio: la predetta
CI ha piuttosto affermato che le prove dalla stessa effettuate “sui tessuti residuati in azienda” non hanno evidenziato vizi.
5 Pertanto, si può senz'altro ritenere, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115
c.p.c., che effettivamente i capi oggetto delle rappresentazioni fotografiche e quindi della contestazione e dell'indagine del C.T.U. si riferiscano a quelli forniti dalla
“ In effetti, il legale rappresentante di tale CI, Parte_1 nell'interrogatorio formale, dopo avere esaminato i capi mostratigli, pur non avendo confermato che gli stessi siano stati confezionati dalla medesima CI, ha ammesso che la stessa vende capi del genere e, come si è detto, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'ordine, emerge la corrispondenza tra tali capi e quelli concordati, anche sotto le caratteristiche tecniche, dalle stesse parti.
Dunque, anche il secondo motivo dell'appello è infondato.
3. La medesima infondatezza concerne il terzo motivo dell'impugnazione, relativo all'errata individuazione dei risultati della c.t.u. con riguardo alla valutazione dei risultati delle prove tecniche.
Occorre infatti considerare, in maniera determinante, che il C.T.U. in seguito al lavaggio a 40° e a 60° nonché ad un ulteriore lavaggio a 30°, eseguito comunque per verificare la solidità del colore, ha rilevato la migrazione del colore nei capi esaminati, dal colore rosso al colore bianco. Egli ha pertanto concluso che la predetta migrazione rende i capi difettosi.
4. L'appellante ha poi criticato la sentenza impugnata in ordine alla statuizione sul risarcimento del danno, deducendo la mancanza della prova sia dei presupposti sia dell'entità di tale danno, criticando in particolare l'applicazione della liquidazione equitativa da parte del primo Giudice.
4.1. In ordine a tali profili occorre considerare, in primo luogo, che il Tribunale di
Pescara ha ritenuto la prova del pregiudizio subito dall'odierna appellata alla luce delle contestazioni pervenutele e prodotte in giudizio, risultanti in particolare dai docc. nn. 28-30.
In effetti, dalla documentazione in atti risulta che la CI ora appellata ha dovuto rinunciare alla vendita di un quantitativo minimo di merce da parte della Pramac per l'anno 2017, cioè il primo dei due anni di durata dell'accordo nonché a una parte del minimo garantito per l'anno 2018.
6 Poi, rispetto alla valutazione equitativa, occorre rilevare l'effettiva e notevole difficoltà nella determinazione del danno nel suo preciso ammontare, atteso che l'individuazione dell'utilità perduta presuppone la decurtazione dal corrispettivo della vendita delle molteplici voci delle spese necessarie per pervenire alla fornitura del prodotto.
Pertanto, in questo caso il primo Giudice ha individuato nei corrispettivi contrattuali non conseguiti il parametro di natura quantitativa, in termini monetari, collegato alla natura dei diritti pregiudicati dal fatto dannoso;
poi ha proceduto all'adeguamento quantitativo del citato parametro monetario attraverso il riferimento a un fattore oggettivo, verificabile e non manifestamente incongruo quale quello dell'utile effettivo derivante dalla regolare esecuzione del contratto al netto delle spese necessarie per la prestazione dovuta all'altra parte (in tal senso, tra le altre, Cass., 6 novembre 2024, n. 28588; Cass., 26 giugno 2024, n. 20871; Cass.,
11 ottobre 2023, n. 28429).
4.2. In ordine al danno per la perdita di chance, si deve rilevare che il pregiudizio derivato alla è stato dalla stessa dedotto quale Controparte_1
riduzione dei vantaggi derivanti dal contratto di sponsorizzazione, come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata (pag. 9). Infatti, avendo la “ Parte_1
fornito beni viziati, la CI non ha potuto commercializzare la
[...] CP_1 linea di abbigliamento ufficiale “Pramac” come negli anni precedenti, per effetto degli accordi collegati al contratto di sponsorizzazione.
In ordine alla determinazione del danno in esame, occorre rilevare che in primo grado la coincidenza della tipologia dei beni la cui vendita è stata oggetto del riferimento del Tribunale di Pescara è risultata incontestata e anche in questo caso il medesimo Tribunale, per il calcolo del danno, ha ridotto l'importo del 50% in relazione al criterio dell'effettiva utilità conseguibile.
4.3. Il danno all'immagine risulta effettivamente provato dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione del teste dalle quali è Testimone_1
inequivocabilmente emersa la gravità della vicenda rispetto agli sponsor, potendosi così almeno presumere lo svilimento dell'immagine dell'odierna appellata.
Alla luce di tale rilievo la determinazione equitativa del danno in esame nella misura di 1/3 del danno patrimoniale deve ritenersi congrua, tenuto conto in
7 particolare del settore di collocazione dei prodotti viziati (Moto GP) e quindi dell'elevata diffusione delle conseguenze dei comportamenti negativi.
Pertanto anche il quarto motivo dell'appello è infondato rispetto a tutti i rilievi formulati.
5. L'impugnazione proposta dalla CI “ è dunque Parte_1
integralmente infondata e deve essere respinta, disponendo la condanna della medesima CI, in ragione della sua soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd. come in dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
CI , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, Controparte_1
alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1276/2021 del 12.10.2021, che conferma integralmente.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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