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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 617/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Controparte_1
l'avv. ANGELOZZI ALESSANDRO per Controparte_2
l'avv CAMAIONI ALFREDO GIANLUCA e l'Avv Raffaella Cardola
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza.
Ascoli Piceno, 24.7.2024
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
(AP), Viale Abruzzi n. 13 (C.F. a con l' Avv. Alessandro Angelozzi del Foro C.F._1
di Ascoli Piceno
ATTRICE/OPPONENTE contro in persona del suo l.r.p.t., (c.f. e p.i. ) corrente alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Michele Bulmetti n 2 - 63078 Spinetoli, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alfredo Gianluca
AI e dall'Avv. Raffaella Cardola
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.7.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora introduceva il giudizio di merito Controparte_1 avviato con l'opposizione ex art. 617 cpc, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, difesa ed istanza disattesa, per tutte le ragioni esposte dalla sig.ra , in accoglimento della presente azione Controparte_1
di iscrizione nel merito del giudizio di opposizione al pignoramento n. 3/2024 intestato Tribunale, - pagina 2 di 6 senza con ciò modificare o rinunciare alle domande tutte e conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione a precetto di cui al R.n.g. 1779/2023 che si richiamano integralmente e si aggiungono alle qui di seguito formulate - così statuire:
1) Accertare preliminarmente la nullità delle notifiche tutte eseguite dalla alla sig.ra CP_3
; CP_1
2) In via ulteriormente preliminare, accertare l'inesistenza e/o a nullità dei titoli posti a fondamento della procedura esecutiva e per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, secondo quanto illustrato al sub I;
3) In via principale accertare l'erroneità ed indeterminatezza delle somme richieste, secondo i motivi illustrati ai sub. II;
4) Voglia disporre la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento;
5) Voglia liquidare le spese sostenute dalla parte nonché il compenso dell'eventuale delegato alla vendita, ponendole a totale carico della CP_3
6) in conseguenza, accertata la temerarietà della lite già provata per tabulas, condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. per pignoramento incauto al pagamento in favore della sig.ra CP_3 CP_1
della somma equitativamente determinata dall'On.le Giudice adito. Con vittoria di spese ed
[...]
onorari incluso il rimborso per spese generali, CPA e IVA.”
Si costituiva la che oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda, ne chiedeva in ogni CP_2
caso il rigetto.
Con le note scritte per l'udienza del 19.7.2024 la AI depositava dichiarazione di rinuncia all'azione di cui la convenuta opposta prendeva atto, chiedendo la liquidazione delle spese di lite.
Il Tribunale adito, dunque, dovrà limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, atteso che la rinunzia all'azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'attore" (cfr., tra le molte, Cass. n.
2268/1999(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 1386/20).
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
pagina 3 di 6 nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829);
sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, accordo che non risulta essere stato raggiunto nel caso in esame, tanto che la convenuta opposta espressamente ha chiesto la condanna pagina 4 di 6 della controparte al rimborso delle spese di lite, senza ulteriore necessità di una delibazione sulla fondatezza della domanda ai fini dell'eventuale applicazione del principio della c.d. "soccombenza virtuale".
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha statuito che "La regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio non richiede al giudice una delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti", restando in particolare preclusa, ai fini dell'attribuzione del rimborso in favore di una delle parti, ogni delibazione in merito alla corrispondenza tra l'assunzione formale della veste di parte e la titolarità del rapporto sostanziale in virtù del quale la stessa ha partecipato al giudizio" (Cassazione civile, sez. I, 12/10/2006, n. 21933).
Orbene, in caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto,
v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018 e Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021, n.32771). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza,
l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della L. 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006).
Ne discende che parte attrice, quale rinunciante, dovrà rimborsare alla convenuta le spese sostenute liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
condanna l'attrice rinunciante al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 1689.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 24 luglio 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Annalisa Giusti
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per Controparte_1
l'avv. ANGELOZZI ALESSANDRO per Controparte_2
l'avv CAMAIONI ALFREDO GIANLUCA e l'Avv Raffaella Cardola
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
decide come da allegata sentenza.
Ascoli Piceno, 24.7.2024
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
(AP), Viale Abruzzi n. 13 (C.F. a con l' Avv. Alessandro Angelozzi del Foro C.F._1
di Ascoli Piceno
ATTRICE/OPPONENTE contro in persona del suo l.r.p.t., (c.f. e p.i. ) corrente alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Michele Bulmetti n 2 - 63078 Spinetoli, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alfredo Gianluca
AI e dall'Avv. Raffaella Cardola
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.7.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora introduceva il giudizio di merito Controparte_1 avviato con l'opposizione ex art. 617 cpc, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, difesa ed istanza disattesa, per tutte le ragioni esposte dalla sig.ra , in accoglimento della presente azione Controparte_1
di iscrizione nel merito del giudizio di opposizione al pignoramento n. 3/2024 intestato Tribunale, - pagina 2 di 6 senza con ciò modificare o rinunciare alle domande tutte e conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione a precetto di cui al R.n.g. 1779/2023 che si richiamano integralmente e si aggiungono alle qui di seguito formulate - così statuire:
1) Accertare preliminarmente la nullità delle notifiche tutte eseguite dalla alla sig.ra CP_3
; CP_1
2) In via ulteriormente preliminare, accertare l'inesistenza e/o a nullità dei titoli posti a fondamento della procedura esecutiva e per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, secondo quanto illustrato al sub I;
3) In via principale accertare l'erroneità ed indeterminatezza delle somme richieste, secondo i motivi illustrati ai sub. II;
4) Voglia disporre la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento;
5) Voglia liquidare le spese sostenute dalla parte nonché il compenso dell'eventuale delegato alla vendita, ponendole a totale carico della CP_3
6) in conseguenza, accertata la temerarietà della lite già provata per tabulas, condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. per pignoramento incauto al pagamento in favore della sig.ra CP_3 CP_1
della somma equitativamente determinata dall'On.le Giudice adito. Con vittoria di spese ed
[...]
onorari incluso il rimborso per spese generali, CPA e IVA.”
Si costituiva la che oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda, ne chiedeva in ogni CP_2
caso il rigetto.
Con le note scritte per l'udienza del 19.7.2024 la AI depositava dichiarazione di rinuncia all'azione di cui la convenuta opposta prendeva atto, chiedendo la liquidazione delle spese di lite.
Il Tribunale adito, dunque, dovrà limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, atteso che la rinunzia all'azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, facendo venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'attore" (cfr., tra le molte, Cass. n.
2268/1999(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 1386/20).
Si deve soltanto aggiungere che l'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
pagina 3 di 6 nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829);
sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, accordo che non risulta essere stato raggiunto nel caso in esame, tanto che la convenuta opposta espressamente ha chiesto la condanna pagina 4 di 6 della controparte al rimborso delle spese di lite, senza ulteriore necessità di una delibazione sulla fondatezza della domanda ai fini dell'eventuale applicazione del principio della c.d. "soccombenza virtuale".
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha statuito che "La regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio non richiede al giudice una delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti", restando in particolare preclusa, ai fini dell'attribuzione del rimborso in favore di una delle parti, ogni delibazione in merito alla corrispondenza tra l'assunzione formale della veste di parte e la titolarità del rapporto sostanziale in virtù del quale la stessa ha partecipato al giudizio" (Cassazione civile, sez. I, 12/10/2006, n. 21933).
Orbene, in caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto,
v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018 e Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021, n.32771). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza,
l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della L. 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006).
Ne discende che parte attrice, quale rinunciante, dovrà rimborsare alla convenuta le spese sostenute liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
condanna l'attrice rinunciante al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 1689.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 24 luglio 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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