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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2019
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10/06/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparsa l'PP avv. Adele Leggio, la quale insiste in appello, riportandosi alle note conclusive ed evidenziando l'inammissibilità delle censure proposte da controparte con la comparsa di risposta in appello senza proporre rituale appello incidentale, nonché l'infondatezza e l'inconducenza delle stesse;
contesta le note conclusive di controparte per le medesime ragioni.
È comparso per l'appellato l'avv. Giovanni Bongiorno, in sostituzione dell'avv. Cirvilleri, il quale chiede il rigetto dell'appello, riportandosi alle note conclusive già depositate e a tutti gli atti di causa, contestando quanto dedotto dall'avv. Leggio all'odierna udienza;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 696/2019 promossa da:
ADELE LEGGIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADELE LEGGIO, C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via G. Matteotti n. 22;
APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._2
CIRVILLERI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Baglieri in Vittoria, via R. Morandi n. 11;
APPELLATO
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Appello.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 335/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 6/6/2017, veniva ingiunto a di pagare, in favore dell'avv. Adele Leggio, la somma di euro 2.356,48 Controparte_1
(oltre interessi e spese).
Con decreto ingiuntivo n. 369/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 26/6/2017, veniva ingiunto a di pagare, in favore dell'avv. Adele Leggio, la somma di euro Controparte_1
1.180,80 (oltre interessi e spese).
Con atto di citazione notificato in data 7/9/2017 proponeva opposizione, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Ragusa, avverso i predetti decreti ingiuntivi.
Con comparsa di risposta depositata in data 18/12/2017 si costituiva in giudizio l'avv. Adele Leggio, la quale chiedeva di rigettare l'opposizione. Con sentenza n. 294/2018, pubblicata in data 9/7/2018, il Giudice di Pace di Ragusa accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava estinti per compensazione i crediti vantati in virtù dei decreti ingiuntivi n. 335/2017 e n. 369/2017 emessi dal Giudice di Pace di Ragusa.
Con atto di citazione notificato in data 7/2/2019 l'avv. Adele Leggio proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con comparsa di risposta depositata in data 23/5/2019 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale chiedeva di rigettare l'appello e, in subordine, di rideterminare il credito secondo le tariffe forensi.
Con ordinanza del 24/5/2019 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con la sentenza del giudice di primo grado l'opposizione proposta da (odierno Controparte_1 appellato) avverso i decreti ingiuntivi n. 335/2017 e n. 369/2017, emessi dal Giudice di Pace di
Ragusa, è stata accolta sulla base della seguente motivazione:
- “l'opponente ha dedotto un'eccezione di compensazione con un credito che risulta provato dal decreto ingiuntivo n. 1707/2017 del Tribunale di Ragusa, provvisoriamente esecutivo, di € 7.553,42” (cfr. p. 2);
- “l'opposta non ha, di converso, dato prova della sospensione della provvisoria esecutività” (cfr. p.
2);
- “ne consegue che va dichiarata l'estinzione per compensazione trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati nei rispettivi decreti ingiuntivi” (cfr. p. 2).
Ciò premesso, con l'unico motivo di appello l'avv. Adele Leggio (PP) ha dedotto:
- che il giudice di primo grado aveva ritenuto di applicare la disciplina della compensazione;
- di aver rilevato nella comparsa di risposta che il Tribunale di Ragusa, dinanzi al quale pendeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1707/2017, aveva sospeso l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- che l'odierno appellato non aveva mai contestato tale circostanza;
- che, venendo in rilievo un credito contestato, il giudice non poteva pronunciare la compensazione.
Il motivo è fondato, per le seguenti ragioni.
Com'è noto, “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili” (cfr. art. 1243, comma 1, c.c.).
In base ai principi di diritto affermati da Cass. Sez. Un. 23225/2016: - “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”;
- “se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”;
- “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”;
- “la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.
Nel caso di specie, con l'opposizione proposta dinanzi al giudice di primo grado l'odierno appellato ha eccepito la compensazione del credito vantato dall'odierna PP (come da decreti ingiuntivi n. 335/2017 e n. 369/2017, emessi dal Giudice di Pace di Ragusa, per il complessivo importo di euro 3.537,28, oltre interessi e spese) con il credito vantato dall'appellato e provato, a suo dire, dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa per l'importo di euro 7.553,42, oltre interessi e spese.
Tuttavia, deve notarsi che:
- con la comparsa di risposta in primo grado l'odierna PP ha affermato che, a seguito di opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa, era stata sospesa la provvisoria esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo (cfr. p. 2);
- tale fatto non è stato specificatamente contestato dall'odierno appellato né alla prima udienza svoltasi dinanzi al giudice di primo grado in data 18/12/2017, né con i successivi atti e verbali relativi al giudizio di primo grado.
Dato che, in base all'art. 115, comma 1, c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dall'odierno appellato era controversa, essendo stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa, ed essendo stata peraltro sospesa la sua provvisoria esecutività. Pertanto, in base alla giurisprudenza sopra citata, non poteva essere pronunciata la compensazione, né legale né giudiziale, non potendo la stessa fondarsi su un controcredito (quale quello fatto valere dall'odierno appellato) la cui esistenza dipendeva dall'esito di un separato giudizio in corso, prima che il relativo accertamento fosse divenuto definitivo.
Va peraltro evidenziato che, in allegato alle note conclusive, l'PP ha depositato: a) la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 34/2024, pubblicata in data 11/1/2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierna PP avverso il decreto ingiuntivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa;
b) il ricorso in appello proposto in data 4/3/2024 dall'odierna PP avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Ragusa;
c) l'ordinanza del 23/4/2024 della Corte di Appello di Catania, con cui è stata sospesa l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 34/2024 ed è stato disposto rinvio per discussione e decisione all'udienza dell'8/1/2026.
Orbene, tale produzione risulta ammissibile, essendo relativa a documenti formatisi successivamente al giudizio di primo grado e alla notifica dell'atto di citazione in appello.
Ma soprattutto, da tale produzione documentale si evince che il credito opposto in compensazione dall'appellato è ancora controverso, dipendendo dall'esito del giudizio in corso dinanzi alla Corte di
Appello di Catania, con conseguente insussistenza di un suo definitivo accertamento, non potendo perciò operare la compensazione invocata dall'appellato (il che comporta l'infondatezza di tale motivo di opposizione).
Ciò chiarito, devono a questo punto essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione sollevati dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado e reiterati con la comparsa di risposta in appello.
Sul punto, va anzitutto ricordato che “nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (cfr. Cass. Sez. Un. 7940/2019; nello stesso senso, Cass. 10198/2024,
4834/2021, 2670/2020, 28186/2019 e 20317/2019).
Nel caso di specie:
- con l'opposizione proposta dinanzi al giudice di primo grado l'odierno appellato ha eccepito (oltre alla compensazione) l'erronea quantificazione del credito azionato dall'odierna PP, nonché l'abuso del diritto;
- il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato ritenendo fondata l'eccezione di compensazione, senza esaminare le doglianze concernenti l'erronea quantificazione del credito azionato dall'odierna PP, nonché l'abuso del diritto, rimaste assorbite.
Pertanto, con riguardo a queste due doglianze, contrariamente a quanto sostenuto dall'PP con le note conclusive, l'appellato non aveva l'onere di proporre appello incidentale ex art. 343
c.p.c., ma semplicemente di riproporle con il primo atto difensivo, per come ritualmente avvenuto. Ciò premesso, in primo luogo, l'appellato ha lamentato:
- che mancava la parcella delle spese e prestazioni liquidata dal competente Consiglio dell'Ordine;
- che la liquidazione di cui ai decreti ingiuntivi opposti non corrispondeva a quella prevista dalle vigenti tariffe forensi;
- che, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 335/2017 riguardava il giudizio di cognizione iscritto al n. 956/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa, con valore pari a circa euro 18.000,00, per cui, avendo l'odierna PP svolto solo le fasi di studio e introduttiva, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, i compensi dovevano essere quantificati ai valori minimi, per un totale di euro 1.178,97;
- che il decreto ingiuntivo n. 369/2017 riguardava il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1495/2013 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa, con valore pari a euro 2.405,59, per cui, avendo l'odierna PP svolto solo le fasi di studio e introduttiva, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, i compensi dovevano essere quantificati ai valori minimi, per un totale di euro 339,98.
La doglianza è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, per come evidenziato da Cass. 17911/2018:
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha rilievo il mancato deposito del parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dovendo il giudice procedere alla liquidazione del compenso sulla base delle risultanze di causa, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni necessarie per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e dall'ammontare dell'importo richiesto;
- l'art. 636, comma 1, c.p.c., nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti ai sensi dell'art. 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c., assegna alla parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolante e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nella quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti – o a stabilire quanto competa al professionista – sulla base degli atti di causa;
- difatti, l'opposizione ex art 645 c.p.c. dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.
Del resto, la parcella del professionista (anche ove corredata dal parere espresso dal competente
Consiglio dell'Ordine) ha valore di prova esclusivamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione ma, in quanto dichiarazione unilaterale redatta dal professionista, può essere contestata nel successivo giudizio introdotto con l'opposizione ex art 645 c.p.c., con la conseguenza che sul creditore, che assume la veste di attore sostanziale, incombono gli oneri probatori ex art 2697 c.c. in ordine all'an e al quantum della pretesa azionata (cfr., fra tante, Cass. 15930/2018, 712/2018 e
230/2016; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 24387/2021 e 10322/2020). Nel caso di specie, è vero che l'odierna PP non ha depositato il parere di congruità della parcella emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Tuttavia, in base alla giurisprudenza citata, ciò risulta irrilevante, dovendo piuttosto in questa sede valutarsi (alla luce delle contestazioni dell'appellato) la congruità degli importi richiesti (o comunque stabilirsi quanto competa all'PP) sulla base degli atti di causa.
Orbene, per come affermato da Cass. Sez. Un. 19427/2021:
- l'accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto;
- ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera professionale, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (cfr. art. 13, comma 6, legge 247/2012).
Nel caso di specie, non vi è prova che sia stato pattuito alcun compenso fra le parti. Pertanto, data la presunzione di onerosità del rapporto e la mancata prova della sua gratuità da parte dell'appellato, spetta a questo giudice valutare, in base ai parametri stabiliti con decreto ministeriale, la congruità degli importi di cui ai decreti ingiuntivi opposti.
Com'è noto, gli onorari di avvocato devono essere liquidati con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (cfr., fra tante, Cass. Sez. Un. 17405/2012 e 14699/2010, nonché Cass. 23873/2021, 26233/2016, 11482/2010 e 29880/2008).
Nel caso di specie, l'attività svolta dall'PP si è conclusa con la revoca del mandato in data 24/2/2017, per come riferito dall'PP con i ricorsi per decreto ingiuntivo (e in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell'appellato), per cui va applicato il D.M. 55/2014.
Orbene, il decreto ingiuntivo n. 335/2017 è stato emesso dal Giudice di Pace di Ragusa, per l'importo di euro 2.356,48, in relazione all'attività svolta dall'PP nel giudizio di cognizione iscritto al n. 956/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa.
Per come si evince dalla documentazione prodotta dall'PP, si tratta di un procedimento avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno proposta dall'PP (quale difensore dell'appellato) nei confronti del ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c., in Controparte_2 relazione ad un incidente stradale, per l'importo di euro 18.011,36.
È incontroverso che, con riguardo a tale procedimento, l'PP abbia svolto solo le fasi di studio e introduttiva.
Il D.M. 55/2014 prevede, per i procedimenti (quale quello in esame) di competenza del Tribunale e rientranti nello scaglione compreso fra euro 5.201 ed euro 26.000, un compenso (secondo i parametri medi) di euro 875,00 per la fase studio e di euro 740,00 per la fase introduttiva, con conseguente complessivo importo di euro 1.615,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per un totale di euro 2.356,48, corrispondente all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 335/2017 emesso dal
Giudice di Pace di Ragusa. Tale importo risulta congruo, in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il procedimento in questione non era caratterizzato da questioni giuridiche di una semplicità tale da giustificare una liquidazione del compenso secondo i minimi tariffari;
- infatti, il procedimento in questione aveva ad oggetto un incidente stradale, dal quale erano derivati sia danni fisici alla persona, sia danni materiali al motoveicolo, e in relazione al quale era stata invocata, sulla base della giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nell'atto di citazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del il quale aveva peraltro chiamato in Controparte_2 giudizio la costituitasi in giudizio;
Controparte_3
- all'atto di citazione predisposto dall'PP è stata allegata corposa documentazione relativa ai danni fisici e materiali dei quali è stato chiesto il risarcimento, il che comprova ulteriormente la complessità del procedimento e dell'attività svolta dall'PP.
Il decreto ingiuntivo n. 369/2017 è stato invece emesso dal Giudice di Pace di Ragusa, per l'importo di euro 1.180,80, in relazione all'attività svolta dall'PP nel giudizio di cognizione iscritto al n. 1495/2015 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa.
Per come si evince dalla documentazione prodotta dall'PP, si tratta di un'opposizione proposta dall'PP (quale difensore dell'appellato) avverso decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 2.405,59 (oltre interessi e spese) in favore della per mancato Parte_1 pagamento di fattura emessa in relazione a forniture e lavori eseguiti dalla Parte_1
Con riguardo a tale procedimento, l'PP ha documentato di aver svolto le fasi di studio e introduttiva, avendo depositato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Per contro, l'PP (che ne aveva l'onere) non ha dimostrato di aver svolto la fase istruttoria e/o di trattazione (indicata nella nota, allegata alla diffida del 13/3/2017, sulla base della quale è stato determinato il compenso richiesto), non avendo documentato, ad esempio, di aver formulato richieste di prova o di aver partecipato a udienze istruttorie o di trattazione.
Il D.M. 55/2014 prevede, per i procedimenti (quale quello in esame) di competenza del Giudice di
Pace e rientranti nello scaglione compreso fra euro 1.101 ed euro 5.200, un compenso (secondo i parametri medi) di euro 225,00 per la fase studio e di euro 240,00 per la fase introduttiva, con conseguente complessivo importo di euro 465,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per un totale di euro 678,49.
Tale importo (inferiore a quello di euro 1.180,80 di cui al decreto ingiuntivo opposto) risulta congruo, in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il procedimento in questione non era caratterizzato da questioni giuridiche di una semplicità tale da giustificare una liquidazione del compenso secondo i minimi tariffari;
- infatti, il procedimento in questione aveva ad oggetto l'esecuzione di forniture e lavori in relazione ai quali con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'PP (quale difensore dell'appellato) ha formulato numerose contestazioni, concernenti la loro mancata esecuzione a regola d'arte, il loro mancato completamento o la loro mancata corrispondenza a quanto richiesto, nonché la fatturazione di merce non ordinata;
- all'atto di citazione predisposto dall'PP sono state allegate diverse fotografie comprovanti le predette doglianze, il che comprova ulteriormente la complessità del procedimento e dell'attività svolta dall'PP.
In secondo luogo, l'appellato ha eccepito che il comportamento dell'PP costituiva un abuso del proprio (preteso) diritto sostanziale di credito, nonché un abuso del corrispondente rimedio processuale, in quanto l'PP aveva depositato (a distanza di pochi giorni uno dall'altro) due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo aventi il medesimo oggetto, ossia un credito derivante da prestazioni professionali.
La doglianza è infondata, per le seguenti ragioni.
In tema di parcellizzazione del credito e di frazionamento della domanda giudiziale si è registrata la seguente evoluzione giurisprudenziale.
Con la sentenza n. 108 del 2000, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto “ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni”.
Tale soluzione è stata “rimeditata” nel 2007 dalle stesse Sezioni Unite, essendo il “quadro normativo nel frattempo evolutosi nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede - siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. - sia in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost.”, con conseguente affermazione del seguente principio di diritto: “è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario” (Cass. Sez. Un. 23726/2007).
Più recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
"fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. Un. 4090/2017). Nel caso di specie, anche a voler ritenere che le domande monitorie proposte dall'PP si riferiscano al medesimo rapporto (professionale) di durata, resta fermo che:
- esse si riferiscono a diversi e distinti diritti di credito, uno relativo all'attività svolta dall'PP
(quale difensore dell'appellato) nel procedimento iscritto al n. 956/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ad un incidente stradale, e uno relativo all'attività svolta dall'PP (quale difensore dell'appellato) nel procedimento iscritto al n. 1495/2013 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di fattura emessa in relazione all'esecuzione di forniture e lavori;
- si tratta, dunque, di diritti di credito derivanti da attività professionale svolta in ambiti ben diversi fra loro (risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ad un incidente stradale;
opposizione a decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di fattura emessa in relazione all'esecuzione di forniture e lavori) e, perciò, non inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque non “fondati” sul medesimo fatto costitutivo.
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata, le domande monitorie ben potevano essere proposte separatamente dall'PP.
In sintesi, l'appello proposto dall'PP è fondato, ma è parzialmente fondata anche la prima delle due doglianze proposte dall'appellato in primo grado e reiterate nel presente giudizio, per cui, mentre il decreto ingiuntivo n. 335/2017 risulta emesso per un importo corretto, il decreto ingiuntivo n. 369/2017 risulta invece emesso per un importo (euro 1.180,80) superiore a quello in realtà dovuto (euro 678,49).
Ne segue che (per le ragioni fin qui esposte) in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado:
- l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2017, emesso dal Giudice di Pace di
Ragusa in data 6/6/2017, deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del predetto decreto ingiuntivo;
- deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 369/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data
26/6/2017;
- deve condannarsi l'appellato al pagamento, in favore dell'PP, della somma di euro 678,49, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, cioè dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (7/7/2017).
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. 1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018, 18045/2018, 18637/2017
e 3924/2016); - “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. Un. 32061/2022).
Nel caso di specie, per come si è detto, l'appello proposto dall'PP è stato ritenuto fondato (il che comporta, in base alla giurisprudenza citata, un nuovo regolamento delle spese dei due gradi di giudizio), ma è stata ritenuta parzialmente fondata anche la prima delle due doglianze proposte dall'appellato in primo grado e reiterate nel presente giudizio, per cui le domande monitorie dell'PP sono state accolte in misura di poco ridotta (complessivi euro 3.034,97, anziché complessivi euro 3.537,28; oltre interessi e spese).
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza,
l'appellato deve essere condannato al pagamento, in favore dell'PP, dell'importo indicato in dispositivo (liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio) a titolo di spese e compensi per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 696/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in riforma della sentenza n. 294/2018, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e pubblicata in data
9/7/2018:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2017, emesso dal Giudice di
Pace di Ragusa in data 6/6/2017, e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 369/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 26/6/2017;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. Adele Leggio, della somma di euro Controparte_1
678,49, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2) condanna al pagamento in favore dell'avv. Adele Leggio delle spese Controparte_1 processuali, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- quanto al presente giudizio di appello, in euro 174,00 per spese vive e in euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 10 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10/06/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparsa l'PP avv. Adele Leggio, la quale insiste in appello, riportandosi alle note conclusive ed evidenziando l'inammissibilità delle censure proposte da controparte con la comparsa di risposta in appello senza proporre rituale appello incidentale, nonché l'infondatezza e l'inconducenza delle stesse;
contesta le note conclusive di controparte per le medesime ragioni.
È comparso per l'appellato l'avv. Giovanni Bongiorno, in sostituzione dell'avv. Cirvilleri, il quale chiede il rigetto dell'appello, riportandosi alle note conclusive già depositate e a tutti gli atti di causa, contestando quanto dedotto dall'avv. Leggio all'odierna udienza;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 696/2019 promossa da:
ADELE LEGGIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADELE LEGGIO, C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via G. Matteotti n. 22;
APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Controparte_1 C.F._2
CIRVILLERI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Baglieri in Vittoria, via R. Morandi n. 11;
APPELLATO
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Appello.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 335/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 6/6/2017, veniva ingiunto a di pagare, in favore dell'avv. Adele Leggio, la somma di euro 2.356,48 Controparte_1
(oltre interessi e spese).
Con decreto ingiuntivo n. 369/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 26/6/2017, veniva ingiunto a di pagare, in favore dell'avv. Adele Leggio, la somma di euro Controparte_1
1.180,80 (oltre interessi e spese).
Con atto di citazione notificato in data 7/9/2017 proponeva opposizione, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Ragusa, avverso i predetti decreti ingiuntivi.
Con comparsa di risposta depositata in data 18/12/2017 si costituiva in giudizio l'avv. Adele Leggio, la quale chiedeva di rigettare l'opposizione. Con sentenza n. 294/2018, pubblicata in data 9/7/2018, il Giudice di Pace di Ragusa accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiarava estinti per compensazione i crediti vantati in virtù dei decreti ingiuntivi n. 335/2017 e n. 369/2017 emessi dal Giudice di Pace di Ragusa.
Con atto di citazione notificato in data 7/2/2019 l'avv. Adele Leggio proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con comparsa di risposta depositata in data 23/5/2019 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale chiedeva di rigettare l'appello e, in subordine, di rideterminare il credito secondo le tariffe forensi.
Con ordinanza del 24/5/2019 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con la sentenza del giudice di primo grado l'opposizione proposta da (odierno Controparte_1 appellato) avverso i decreti ingiuntivi n. 335/2017 e n. 369/2017, emessi dal Giudice di Pace di
Ragusa, è stata accolta sulla base della seguente motivazione:
- “l'opponente ha dedotto un'eccezione di compensazione con un credito che risulta provato dal decreto ingiuntivo n. 1707/2017 del Tribunale di Ragusa, provvisoriamente esecutivo, di € 7.553,42” (cfr. p. 2);
- “l'opposta non ha, di converso, dato prova della sospensione della provvisoria esecutività” (cfr. p.
2);
- “ne consegue che va dichiarata l'estinzione per compensazione trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati nei rispettivi decreti ingiuntivi” (cfr. p. 2).
Ciò premesso, con l'unico motivo di appello l'avv. Adele Leggio (PP) ha dedotto:
- che il giudice di primo grado aveva ritenuto di applicare la disciplina della compensazione;
- di aver rilevato nella comparsa di risposta che il Tribunale di Ragusa, dinanzi al quale pendeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1707/2017, aveva sospeso l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- che l'odierno appellato non aveva mai contestato tale circostanza;
- che, venendo in rilievo un credito contestato, il giudice non poteva pronunciare la compensazione.
Il motivo è fondato, per le seguenti ragioni.
Com'è noto, “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili” (cfr. art. 1243, comma 1, c.c.).
In base ai principi di diritto affermati da Cass. Sez. Un. 23225/2016: - “le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”;
- “se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”;
- “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”;
- “la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.
Nel caso di specie, con l'opposizione proposta dinanzi al giudice di primo grado l'odierno appellato ha eccepito la compensazione del credito vantato dall'odierna PP (come da decreti ingiuntivi n. 335/2017 e n. 369/2017, emessi dal Giudice di Pace di Ragusa, per il complessivo importo di euro 3.537,28, oltre interessi e spese) con il credito vantato dall'appellato e provato, a suo dire, dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa per l'importo di euro 7.553,42, oltre interessi e spese.
Tuttavia, deve notarsi che:
- con la comparsa di risposta in primo grado l'odierna PP ha affermato che, a seguito di opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa, era stata sospesa la provvisoria esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo (cfr. p. 2);
- tale fatto non è stato specificatamente contestato dall'odierno appellato né alla prima udienza svoltasi dinanzi al giudice di primo grado in data 18/12/2017, né con i successivi atti e verbali relativi al giudizio di primo grado.
Dato che, in base all'art. 115, comma 1, c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dall'odierno appellato era controversa, essendo stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa, ed essendo stata peraltro sospesa la sua provvisoria esecutività. Pertanto, in base alla giurisprudenza sopra citata, non poteva essere pronunciata la compensazione, né legale né giudiziale, non potendo la stessa fondarsi su un controcredito (quale quello fatto valere dall'odierno appellato) la cui esistenza dipendeva dall'esito di un separato giudizio in corso, prima che il relativo accertamento fosse divenuto definitivo.
Va peraltro evidenziato che, in allegato alle note conclusive, l'PP ha depositato: a) la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 34/2024, pubblicata in data 11/1/2024, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierna PP avverso il decreto ingiuntivo n. 1707/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa;
b) il ricorso in appello proposto in data 4/3/2024 dall'odierna PP avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Ragusa;
c) l'ordinanza del 23/4/2024 della Corte di Appello di Catania, con cui è stata sospesa l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 34/2024 ed è stato disposto rinvio per discussione e decisione all'udienza dell'8/1/2026.
Orbene, tale produzione risulta ammissibile, essendo relativa a documenti formatisi successivamente al giudizio di primo grado e alla notifica dell'atto di citazione in appello.
Ma soprattutto, da tale produzione documentale si evince che il credito opposto in compensazione dall'appellato è ancora controverso, dipendendo dall'esito del giudizio in corso dinanzi alla Corte di
Appello di Catania, con conseguente insussistenza di un suo definitivo accertamento, non potendo perciò operare la compensazione invocata dall'appellato (il che comporta l'infondatezza di tale motivo di opposizione).
Ciò chiarito, devono a questo punto essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione sollevati dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado e reiterati con la comparsa di risposta in appello.
Sul punto, va anzitutto ricordato che “nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (cfr. Cass. Sez. Un. 7940/2019; nello stesso senso, Cass. 10198/2024,
4834/2021, 2670/2020, 28186/2019 e 20317/2019).
Nel caso di specie:
- con l'opposizione proposta dinanzi al giudice di primo grado l'odierno appellato ha eccepito (oltre alla compensazione) l'erronea quantificazione del credito azionato dall'odierna PP, nonché l'abuso del diritto;
- il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato ritenendo fondata l'eccezione di compensazione, senza esaminare le doglianze concernenti l'erronea quantificazione del credito azionato dall'odierna PP, nonché l'abuso del diritto, rimaste assorbite.
Pertanto, con riguardo a queste due doglianze, contrariamente a quanto sostenuto dall'PP con le note conclusive, l'appellato non aveva l'onere di proporre appello incidentale ex art. 343
c.p.c., ma semplicemente di riproporle con il primo atto difensivo, per come ritualmente avvenuto. Ciò premesso, in primo luogo, l'appellato ha lamentato:
- che mancava la parcella delle spese e prestazioni liquidata dal competente Consiglio dell'Ordine;
- che la liquidazione di cui ai decreti ingiuntivi opposti non corrispondeva a quella prevista dalle vigenti tariffe forensi;
- che, in particolare, il decreto ingiuntivo n. 335/2017 riguardava il giudizio di cognizione iscritto al n. 956/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa, con valore pari a circa euro 18.000,00, per cui, avendo l'odierna PP svolto solo le fasi di studio e introduttiva, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, i compensi dovevano essere quantificati ai valori minimi, per un totale di euro 1.178,97;
- che il decreto ingiuntivo n. 369/2017 riguardava il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1495/2013 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa, con valore pari a euro 2.405,59, per cui, avendo l'odierna PP svolto solo le fasi di studio e introduttiva, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate, i compensi dovevano essere quantificati ai valori minimi, per un totale di euro 339,98.
La doglianza è parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, per come evidenziato da Cass. 17911/2018:
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha rilievo il mancato deposito del parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dovendo il giudice procedere alla liquidazione del compenso sulla base delle risultanze di causa, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni necessarie per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e dall'ammontare dell'importo richiesto;
- l'art. 636, comma 1, c.p.c., nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti ai sensi dell'art. 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c., assegna alla parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolante e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nella quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti – o a stabilire quanto competa al professionista – sulla base degli atti di causa;
- difatti, l'opposizione ex art 645 c.p.c. dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.
Del resto, la parcella del professionista (anche ove corredata dal parere espresso dal competente
Consiglio dell'Ordine) ha valore di prova esclusivamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione ma, in quanto dichiarazione unilaterale redatta dal professionista, può essere contestata nel successivo giudizio introdotto con l'opposizione ex art 645 c.p.c., con la conseguenza che sul creditore, che assume la veste di attore sostanziale, incombono gli oneri probatori ex art 2697 c.c. in ordine all'an e al quantum della pretesa azionata (cfr., fra tante, Cass. 15930/2018, 712/2018 e
230/2016; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 24387/2021 e 10322/2020). Nel caso di specie, è vero che l'odierna PP non ha depositato il parere di congruità della parcella emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Tuttavia, in base alla giurisprudenza citata, ciò risulta irrilevante, dovendo piuttosto in questa sede valutarsi (alla luce delle contestazioni dell'appellato) la congruità degli importi richiesti (o comunque stabilirsi quanto competa all'PP) sulla base degli atti di causa.
Orbene, per come affermato da Cass. Sez. Un. 19427/2021:
- l'accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto;
- ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera professionale, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (cfr. art. 13, comma 6, legge 247/2012).
Nel caso di specie, non vi è prova che sia stato pattuito alcun compenso fra le parti. Pertanto, data la presunzione di onerosità del rapporto e la mancata prova della sua gratuità da parte dell'appellato, spetta a questo giudice valutare, in base ai parametri stabiliti con decreto ministeriale, la congruità degli importi di cui ai decreti ingiuntivi opposti.
Com'è noto, gli onorari di avvocato devono essere liquidati con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (cfr., fra tante, Cass. Sez. Un. 17405/2012 e 14699/2010, nonché Cass. 23873/2021, 26233/2016, 11482/2010 e 29880/2008).
Nel caso di specie, l'attività svolta dall'PP si è conclusa con la revoca del mandato in data 24/2/2017, per come riferito dall'PP con i ricorsi per decreto ingiuntivo (e in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell'appellato), per cui va applicato il D.M. 55/2014.
Orbene, il decreto ingiuntivo n. 335/2017 è stato emesso dal Giudice di Pace di Ragusa, per l'importo di euro 2.356,48, in relazione all'attività svolta dall'PP nel giudizio di cognizione iscritto al n. 956/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa.
Per come si evince dalla documentazione prodotta dall'PP, si tratta di un procedimento avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno proposta dall'PP (quale difensore dell'appellato) nei confronti del ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c., in Controparte_2 relazione ad un incidente stradale, per l'importo di euro 18.011,36.
È incontroverso che, con riguardo a tale procedimento, l'PP abbia svolto solo le fasi di studio e introduttiva.
Il D.M. 55/2014 prevede, per i procedimenti (quale quello in esame) di competenza del Tribunale e rientranti nello scaglione compreso fra euro 5.201 ed euro 26.000, un compenso (secondo i parametri medi) di euro 875,00 per la fase studio e di euro 740,00 per la fase introduttiva, con conseguente complessivo importo di euro 1.615,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per un totale di euro 2.356,48, corrispondente all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 335/2017 emesso dal
Giudice di Pace di Ragusa. Tale importo risulta congruo, in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il procedimento in questione non era caratterizzato da questioni giuridiche di una semplicità tale da giustificare una liquidazione del compenso secondo i minimi tariffari;
- infatti, il procedimento in questione aveva ad oggetto un incidente stradale, dal quale erano derivati sia danni fisici alla persona, sia danni materiali al motoveicolo, e in relazione al quale era stata invocata, sulla base della giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nell'atto di citazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del il quale aveva peraltro chiamato in Controparte_2 giudizio la costituitasi in giudizio;
Controparte_3
- all'atto di citazione predisposto dall'PP è stata allegata corposa documentazione relativa ai danni fisici e materiali dei quali è stato chiesto il risarcimento, il che comprova ulteriormente la complessità del procedimento e dell'attività svolta dall'PP.
Il decreto ingiuntivo n. 369/2017 è stato invece emesso dal Giudice di Pace di Ragusa, per l'importo di euro 1.180,80, in relazione all'attività svolta dall'PP nel giudizio di cognizione iscritto al n. 1495/2015 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa.
Per come si evince dalla documentazione prodotta dall'PP, si tratta di un'opposizione proposta dall'PP (quale difensore dell'appellato) avverso decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 2.405,59 (oltre interessi e spese) in favore della per mancato Parte_1 pagamento di fattura emessa in relazione a forniture e lavori eseguiti dalla Parte_1
Con riguardo a tale procedimento, l'PP ha documentato di aver svolto le fasi di studio e introduttiva, avendo depositato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Per contro, l'PP (che ne aveva l'onere) non ha dimostrato di aver svolto la fase istruttoria e/o di trattazione (indicata nella nota, allegata alla diffida del 13/3/2017, sulla base della quale è stato determinato il compenso richiesto), non avendo documentato, ad esempio, di aver formulato richieste di prova o di aver partecipato a udienze istruttorie o di trattazione.
Il D.M. 55/2014 prevede, per i procedimenti (quale quello in esame) di competenza del Giudice di
Pace e rientranti nello scaglione compreso fra euro 1.101 ed euro 5.200, un compenso (secondo i parametri medi) di euro 225,00 per la fase studio e di euro 240,00 per la fase introduttiva, con conseguente complessivo importo di euro 465,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per un totale di euro 678,49.
Tale importo (inferiore a quello di euro 1.180,80 di cui al decreto ingiuntivo opposto) risulta congruo, in quanto:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il procedimento in questione non era caratterizzato da questioni giuridiche di una semplicità tale da giustificare una liquidazione del compenso secondo i minimi tariffari;
- infatti, il procedimento in questione aveva ad oggetto l'esecuzione di forniture e lavori in relazione ai quali con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'PP (quale difensore dell'appellato) ha formulato numerose contestazioni, concernenti la loro mancata esecuzione a regola d'arte, il loro mancato completamento o la loro mancata corrispondenza a quanto richiesto, nonché la fatturazione di merce non ordinata;
- all'atto di citazione predisposto dall'PP sono state allegate diverse fotografie comprovanti le predette doglianze, il che comprova ulteriormente la complessità del procedimento e dell'attività svolta dall'PP.
In secondo luogo, l'appellato ha eccepito che il comportamento dell'PP costituiva un abuso del proprio (preteso) diritto sostanziale di credito, nonché un abuso del corrispondente rimedio processuale, in quanto l'PP aveva depositato (a distanza di pochi giorni uno dall'altro) due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo aventi il medesimo oggetto, ossia un credito derivante da prestazioni professionali.
La doglianza è infondata, per le seguenti ragioni.
In tema di parcellizzazione del credito e di frazionamento della domanda giudiziale si è registrata la seguente evoluzione giurisprudenziale.
Con la sentenza n. 108 del 2000, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto “ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni”.
Tale soluzione è stata “rimeditata” nel 2007 dalle stesse Sezioni Unite, essendo il “quadro normativo nel frattempo evolutosi nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede - siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost. - sia in relazione al canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost.”, con conseguente affermazione del seguente principio di diritto: “è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario” (Cass. Sez. Un. 23726/2007).
Più recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
"fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. Un. 4090/2017). Nel caso di specie, anche a voler ritenere che le domande monitorie proposte dall'PP si riferiscano al medesimo rapporto (professionale) di durata, resta fermo che:
- esse si riferiscono a diversi e distinti diritti di credito, uno relativo all'attività svolta dall'PP
(quale difensore dell'appellato) nel procedimento iscritto al n. 956/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ad un incidente stradale, e uno relativo all'attività svolta dall'PP (quale difensore dell'appellato) nel procedimento iscritto al n. 1495/2013 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di fattura emessa in relazione all'esecuzione di forniture e lavori;
- si tratta, dunque, di diritti di credito derivanti da attività professionale svolta in ambiti ben diversi fra loro (risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ad un incidente stradale;
opposizione a decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di fattura emessa in relazione all'esecuzione di forniture e lavori) e, perciò, non inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque non “fondati” sul medesimo fatto costitutivo.
Pertanto, in base alla giurisprudenza citata, le domande monitorie ben potevano essere proposte separatamente dall'PP.
In sintesi, l'appello proposto dall'PP è fondato, ma è parzialmente fondata anche la prima delle due doglianze proposte dall'appellato in primo grado e reiterate nel presente giudizio, per cui, mentre il decreto ingiuntivo n. 335/2017 risulta emesso per un importo corretto, il decreto ingiuntivo n. 369/2017 risulta invece emesso per un importo (euro 1.180,80) superiore a quello in realtà dovuto (euro 678,49).
Ne segue che (per le ragioni fin qui esposte) in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado:
- l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2017, emesso dal Giudice di Pace di
Ragusa in data 6/6/2017, deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del predetto decreto ingiuntivo;
- deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 369/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data
26/6/2017;
- deve condannarsi l'appellato al pagamento, in favore dell'PP, della somma di euro 678,49, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, cioè dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (7/7/2017).
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. 1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018, 18045/2018, 18637/2017
e 3924/2016); - “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. Un. 32061/2022).
Nel caso di specie, per come si è detto, l'appello proposto dall'PP è stato ritenuto fondato (il che comporta, in base alla giurisprudenza citata, un nuovo regolamento delle spese dei due gradi di giudizio), ma è stata ritenuta parzialmente fondata anche la prima delle due doglianze proposte dall'appellato in primo grado e reiterate nel presente giudizio, per cui le domande monitorie dell'PP sono state accolte in misura di poco ridotta (complessivi euro 3.034,97, anziché complessivi euro 3.537,28; oltre interessi e spese).
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza,
l'appellato deve essere condannato al pagamento, in favore dell'PP, dell'importo indicato in dispositivo (liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio) a titolo di spese e compensi per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 696/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in riforma della sentenza n. 294/2018, emessa dal Giudice di Pace di Ragusa e pubblicata in data
9/7/2018:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2017, emesso dal Giudice di
Pace di Ragusa in data 6/6/2017, e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 369/2017, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 26/6/2017;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. Adele Leggio, della somma di euro Controparte_1
678,49, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2) condanna al pagamento in favore dell'avv. Adele Leggio delle spese Controparte_1 processuali, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
- quanto al presente giudizio di appello, in euro 174,00 per spese vive e in euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 10 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo