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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/09/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2649/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2649/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Palma;
C.F._2
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Loretta;
-Resistente-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice fissare con decreto l'udienza di discussione per a) Accertare l'INESISTENZA GIURIDICA della cartella solidale n.100/2019/00076502/78 nei confronti dei ricorrenti per omessa e/o irrituale notifica;
b) Dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo, ordinando lo sgravio delle stesse;
c) Condannare essa al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario”; per il resistente: “Voglia l'Ill
.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: A) PRELIMINARMENTE 1) dichiarare
l'inammissibilità delle domande avanzate dall'attore sulla base di un mero estratto di ruolo anche alla luce della Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del decreto -legge 21 ottobre 2021, n. 146, nonché della sentenza resa in data 6/9 u.s. dalla
Cassazione a Sezioni Unite - N. 26283/2022 – in tema di applicabilità del novellato art. 12 comma 4 bis del DPR 602/73 ai processi pendenti;
2) - dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore 3) - nel merito, rigettare tutte le domande
pagina 1 di 6 avanzate dall'attore per le ragioni esposte in comparsa;
4) - per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. 5) - In subordine, nell'eventualità il sig. Giudice lo ritenesse del caso, disporre a carico dell'opponente la integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti Impositori o in via subordinata autorizzare la loro chiamata in causa;
6) - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, condannare l'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne la
[...]
da ogni somma dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi Controparte_2 incluse le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.5.2021 e notificato in data 18.5.2022, i sig.ri
[...]
e convenivano in giudizio l Pt_1 Parte_2 Controparte_3
impugnando l'estratto ruolo n. 1191/2019 afferente alla cartella di pagamento n.
[...]
10020190007650278 di € 104.560,79, riguardante il mancato pagamento di somme erogate per un finanziamento agevolato D.L. 185/00 (anno 2017). A sostegno della domanda eccepivano: a) l'inesistenza giuridica della cartella solidale per omessa o irrituale notifica;
b) nullità della cartella per carenza di motivazione.
Si costituiva l eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, nonché dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Ente Impositore, nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, deducendo la regolare notifica della suindicata cartella di pagamento. pagina 2 di 6 Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.01.2024 e con comparsa conclusionale parte ricorrente, preso atto dello ius superveniens e della conseguente interpretazione giurisprudenziale intervenuta in materia, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Con memoria di replica depositata in data 11.3.2024, l insisteva per l'inammissibilità CP_4 della domanda e chiedeva il pagamento delle spese del giudizio.
Tanto premesso, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo pagina 3 di 6 l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare pagina 4 di 6 o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Dunque, tenuto conto delle circostanze di fatto richiamate, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie persiste l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, essendo giunte a conclusioni discordanti.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte la domanda deve essere rigettata, con conseguente validità dell'atto impugnato e ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda e dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
07.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2649/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Palma;
C.F._2
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Loretta;
-Resistente-
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice fissare con decreto l'udienza di discussione per a) Accertare l'INESISTENZA GIURIDICA della cartella solidale n.100/2019/00076502/78 nei confronti dei ricorrenti per omessa e/o irrituale notifica;
b) Dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo, ordinando lo sgravio delle stesse;
c) Condannare essa al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario”; per il resistente: “Voglia l'Ill
.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere: A) PRELIMINARMENTE 1) dichiarare
l'inammissibilità delle domande avanzate dall'attore sulla base di un mero estratto di ruolo anche alla luce della Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del decreto -legge 21 ottobre 2021, n. 146, nonché della sentenza resa in data 6/9 u.s. dalla
Cassazione a Sezioni Unite - N. 26283/2022 – in tema di applicabilità del novellato art. 12 comma 4 bis del DPR 602/73 ai processi pendenti;
2) - dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore 3) - nel merito, rigettare tutte le domande
pagina 1 di 6 avanzate dall'attore per le ragioni esposte in comparsa;
4) - per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. 5) - In subordine, nell'eventualità il sig. Giudice lo ritenesse del caso, disporre a carico dell'opponente la integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti Impositori o in via subordinata autorizzare la loro chiamata in causa;
6) - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, condannare l'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne la
[...]
da ogni somma dovesse risultare dovuta a parte opponente, ivi Controparte_2 incluse le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.5.2021 e notificato in data 18.5.2022, i sig.ri
[...]
e convenivano in giudizio l Pt_1 Parte_2 Controparte_3
impugnando l'estratto ruolo n. 1191/2019 afferente alla cartella di pagamento n.
[...]
10020190007650278 di € 104.560,79, riguardante il mancato pagamento di somme erogate per un finanziamento agevolato D.L. 185/00 (anno 2017). A sostegno della domanda eccepivano: a) l'inesistenza giuridica della cartella solidale per omessa o irrituale notifica;
b) nullità della cartella per carenza di motivazione.
Si costituiva l eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo, nonché dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli Ente Impositore, nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, deducendo la regolare notifica della suindicata cartella di pagamento. pagina 2 di 6 Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.01.2024 e con comparsa conclusionale parte ricorrente, preso atto dello ius superveniens e della conseguente interpretazione giurisprudenziale intervenuta in materia, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Con memoria di replica depositata in data 11.3.2024, l insisteva per l'inammissibilità CP_4 della domanda e chiedeva il pagamento delle spese del giudizio.
Tanto premesso, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità,
l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo pagina 3 di 6 l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972.
Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare pagina 4 di 6 o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n. 26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Dunque, tenuto conto delle circostanze di fatto richiamate, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale” (Corte di Cass. Civ. ordinanza del 17.1.2023 n. 1257); diversamente, nel caso di specie persiste l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, essendo giunte a conclusioni discordanti.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte la domanda deve essere rigettata, con conseguente validità dell'atto impugnato e ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda e dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
07.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
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