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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3184/20 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 pendente
Tra
- ( c.f. ) rappresenta e difesa dall'avv. Maria Rosaria Parte_1 C.F._1
Esposito e con la stessa elettivamente domiciliata in Angri alla Via Cervinia n. 100, giusta procura in atti;
(attrice)
Contro
- , ( C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Lamberti, CP_1 C.F._2 presso il cui studio in CA DE EN, alla Piazza V. Emanuele II n. 2, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
(convenuta)
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
pagina 1 di 7 Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato , premesso di essere Parte_1 comproprietaria con la sorella dell'immobile indiviso sito in CA De EN alla Via F. Carillo civ. 14, meglio descritto in atti, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “….ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti, attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
ordinare il pagamento alla Signora in favore dell'attrice della CP_1 Parte_2 somma che si determinerà a seguito della consulenza del corrispettivo per l'utilizzo ed il godimento esclusivo dell'immobile dal 24.09.2018 alla data dell'effettivo scioglimento della comunione;
porre le spese a carico dei condividenti ed in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento di spese, compensi ed rimborso forfettario del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 26.11.2020, il precedente G.I. dichiarava la contumacia di ed assegnava i CP_2 termini di cui all'art 183 c.p.c., rinviando per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del
27.05.2021.
Con provvedimento del 27.05.2021 veniva nominato come CTU l'arch. Persona_1
(…”affinchè risponda ai seguenti quesiti:
1. Esaminata la documentazione allegate ed eventualmente acquisita presso i pubblici uffici, cui il CTU sarà autorizzato ad accedere all'esito del giuramento di rito, ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della massa da dividere e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
2. Descriva i beni stessi e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
3. Dica se i beni sono regolari dal punto di vista edilizio urbanistico;
4. Predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
5. Ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
6. Determini il valore locativo dei beni che risultino occupati o direttamente o indirettamente goduti dalle parti in causa a decorrere dal settembre del 2019. 7. Riferisca, anche su prospettazione delle parti, ogni altro elemento utile”).
Il nominato CTU provvedeva a depositare l'elaborato peritale in data 19.09.2022.
pagina 2 di 7 In data 27.09.2022 provvedeva a costituirsi in giudizio la sig.ra la quale, in estrema CP_1
sintesi, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto non sufficientemente provata.
Dopodiché, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere revocata la declaratoria di contumacia di essendosi CP_1 quest'ultima costituita in giudizio nelle more del processo.
Sempre preliminarmente va dichiarata la legittimazione delle parti e la loro effettiva titolarità giuridica, come provata dal titolo di provenienza individuato dal C.T.U. (Cassazione civile, sez. VI, 28 Maggio
2020, n. 10067)
Va altresì chiarito che il chiamato all'eredità che invia una missiva di richiesta di divisione dei beni ereditari attua un comportamento che integra gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità.
L'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse è accettazione tacita dell'eredità anche se proposta in sede non contenziosa (“vanno valorizzate quale accettazione tacita dell'eredità, quale comportamento concludente delle chiamate all'eredità, implicito dell'accettazione medesima”
Cass. Civ. n. 19833 del 23 luglio 2019).
Con riguardo al contraddittorio va chiarito che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione ex art. 1113 comma 1
c.c., ma non ne sono parti necessarie, essendo la “chiamata in giudizio” prevista dall'art. 1113 comma
3 c.c., un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi, ma non una previsione che determina il litisconsorzio necessario dei creditori ipotecari (v. Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 28-07-2020, n. 15994).
Tanto premesso, dalla espletata CTU emerge che l'immobile oggetto della domanda di divisione consiste in un appartamento sito in CA DE EN, alla via F. Carillo n. 14, individuato catastalmente al fol. 25, p.lla 119, sub. 26.
CP_ L'appartamento, oggetto della presente vertenza, fu acquisito con di Rep. N. CP_4
52563 – Racc. n. 9390, del 04/12/1964, rogato dal Notaio Dott. , di Terracina, a Persona_2 favore della dalla sig.ra , in nata a [...], l'l/11/04/1931, contro la sig.ra Persona_3 CP_1
, vedova , nata a [...], l'[...]. (ALL. A. Controparte_5 Persona_4
6.1).
pagina 3 di 7 In data 18/02/2018 decedeva la sig.ra , vedova nata a [...] l'[...], Persona_3 CP_1
C.F. . Non avendo lasciato disposizioni testamentarie, ella aveva come uniche C.F._3
eredi legittime le figlie, le signore: 1. , nata a [...] in data [...], C.F. Parte_1
;
2. nata a [...], il [...], C.F. C.F._1 Controparte_6
;
3. nata a [...] l'[...], C.F. C.F._4 CP_1
. In data 04/01/2019, la sig.ra (C.F. ) C.F._2 CP_1 C.F._2
presentava Dichiarazione di Successione (ALL. A. 2.17):
Ciascuna delle eredi acquisiva per Successione 1/3 dell'intera quota.
In data 24/09/2018, decedeva la sig.ra nata a [...] il [...]. Controparte_6
Non avendo lasciato disposizioni testamentarie, ella aveva come uniche eredi legittime le sorelle, le signore: 1. , nata a [...] in data [...], C.F. ; 2. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. . In data CP_1 C.F._2
10/04/2019, la sig.ra (C.F. ) presentava Dichiarazione di CP_1 C.F._2
Successione (ALL. A. 2.15).
Ciascuna delle eredi acquisiva per Successione 1/2 della quota della defunta Controparte_6 divenendo, pertanto, proprietaria di 1/2 dell'intera quota
Il fabbricato è ubicato alla via Francesco Carillo n. 14, confina a Nord e ad Est con via Pasquale
Atenolfi, a Sud con traversa d'accesso, a Ovest con via Francesco Carillo/ Strada Provinciale n. 129.
L'appartamento oggetto di lite è al piano quarto dell'immobile, con accesso dalla seconda porta a destra, uscendo dall'ascensore, all'interno n. 22. Esso ha come pertinenza un piccolo vano ripostiglio, posto al quinto e ultimo piano. (ALL. A. 4.2; A. 4.3 – Grafici di Progetto Licenza Edilizia N. 8/62)
Con riguardo all'accertamento domandato al CTU in ordine alla conformità urbanistica e catastale dell'immobile, egli ha rilevato: “Lo stabile, di cui il bene è parte, fu realizzato dal sig. Persona_4
, marito defunto della sig. , in forza di Licenza Edilizia N. 8/62, rilasciata
[...] Controparte_5 dal Sindaco di CA de' EN, in data 12/06/1962 per: …la costruzione di un fabbricato di civile abitazione da sorgere alla Via Minoriti (Borgo), costituito da un p.t. e da quattro piani sovrastanti…come indicato nella copia di disegno che si restituisce debitamente munito del prescritto
“NULLA OSTA “di questo Ufficio. (ALL. A.4.4 – Licenza Edilizia N. 8/62). Dal confronto tra i grafici allegati alla Licenza Edilizia ed il rilievo eseguito dallo scrivente C.T.U., è possibile affermare che: Il bene è conforme urbanisticamente al titolo abilitativo originario. Sebbene non sia stato possibile acquisire presso gli uffici del Catasto la visura planimetrica del bene, il documento originale è stato esibito dal Dott. Lamberti in sede di sopralluogo, e di esso ne è stata fornita copia, che si allega (ALL.
pagina 4 di 7 A.1). Dal confronto della stessa con lo stato di fatto, emerge anche una sostanziale conformità catastale del bene attuale con la planimetria originaria.”.
Ciò premesso, si condivide integralmente la valutazione espressa dal CTU (e già fatta propria dalla parte attrice) in ordine alla indivisibilità dell'immobile, trattandosi di appartamento che, per caratteristiche proprie, non si presta ad alcun tipo di divisione.
In assenza di domande di assegnazione deve pertanto esserne disposta la vendita del bene, come da separata ordinanza.
Il valore del compendio immobiliare è di € 264.000,00
Venendo alla domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a causa dell'occupazione esclusiva, da parte della seconda, dell'immobile in comunione, essa è fondata.
Invero, sussiste la prova che l'immobile, quantomeno dal 09.09.2019 (data della raccomandata con cui l'attrice ha richiesto alla convenuta il versamento del corrispettivo per l'utilizzo e godimento esclusivo dell'immobile) è sempre stato nel possesso e nella esclusiva disponibilità di la quale, CP_1
peraltro, una volta costituitasi in giudizio, non ha contestato detta circostanza.
In ordine all'obbligo del condividente di corrispondere agli altri comunisti una indennità per l'utilizzo esclusivo del bene, la Suprema Corte specifica che il godimento non genera alcun pregiudizio a meno che non risulti che il comproprietario escluso non sia rimasto inerte, esprimendo la propria volontà di godere anch'esso del bene (in via diretta o indiretta) e ciò gli sia stato impedito. La Suprema Corte assume inoltre che il risarcimento si sostanzia nel riconoscimento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile, calcolata prendendo a base il canone figurativo, con decorrenza dal momento in cui è stato formalizzato il dissenso all'utilizzo in via esclusiva da parte del comproprietario. (Ordinanza Corte di Cassazione n. 18548 del 08/06/2022; Cass 7881 del 2011; Cass
17876/2019; Cass. 30451/2018). L'indennità di occupazione che il contitolare occupante deve versare agli altri va commisurata al valore di mercato e, per la precisazione, al potenziale canone di locazione che, secondo i valori correnti, potrebbe essere percepito per l'immobile (Cassazione 19.3.2019 n
7681; Cass 5504/2012)
Ebbene, risulta agli atti che l'attrice ha inviato alla convenuta lettera raccomandata del 09.09.2019 (doc.
3) con cui richiedeva il versamento del corrispettivo per l'utilizzo e godimento esclusivo dell'immobile, nonché, invitava, con la medesima missiva, la convenuta a concordare la nomina di un tecnico di fiducia onde effettuare la valutazione dell'immobile prodromica alla divisione e,
pagina 5 di 7 contestualmente, offriva alla stessa la prelazione per l'acquisto del 50% del cespite ai valori di stima.
La diffida non ha mai avuto alcun riscontro.
Il CTU ha stimato il valore locativo del bene in € 630,00 mensili (pag. 25 relazione peritale).
Si ritiene di condividere il calcolo operato dal consulente in quanto intrinsecamente attendibile ed immobile da vizi logico-giuridici, nonché coerente con le caratteristiche del compendio.
L'importo dell'indennità deve essere integrato con riguardo al periodo successivo al deposito della consulenza (19.09.2022) e sino all'emissione della presente sentenza, applicando i medesimi parametri indicati dal Consulente.
Conclusivamente, il valore locativo del 50% dell'immobile dovuto per il periodo dal settembre 2019 ad oggi ammonta a complessivi € 16.695,00 (€ 315,00 x 4 nel 2019 + 315,00 x4 nel 2020 + 315,00 x 4 nel
2021 + 315,00 x 4 nel 2022 + 315,00 x 4 nel 2023 + 315,00 x 4 nel 2014 + 315,00 x 1 nel 2025), al cui pagamento la convenuta deve essere condannata. A sommare l'indennità così come determinata calcolata fino alla effettiva liberazione dell'immobile.
Trattasi di danno calcolato all'attualità (la CTU è del settembre 2022), da ritenersi già comprensivo del cd. “danno da ritardo”; non sono dunque dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, non integrando la somma quantificata debito di valuta.
Con riferimento alle spese di lite, va osservato come quelle relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte. (Cassazione civile, sez. 6^, 20/10/2015, n. 21184).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale relativo all'onere probatorio nei giudizi di divisione ereditaria.
Le spese di c.t.u., così come già liquidate devono invece essere poste a carico della comunione in quanto utili alla stessa.
La presente sentenza è definitiva, attenendo le successive operazioni di vendita alla fase meramente esecutiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra le parti sull'immobile sito in
CA DE EN alla alla via F. Carillo n. 14, individuato catastalmente al fol. 25, p.lla 119, sub. 26, nelle seguenti quote: ½ in favore dell'attrice e ½ in favore della convenuta;
2. Dichiara che gli immobili oggetto di causa non sono comodamente divisibili;
3. Determina il valore del compendio immobiliare in € 264.000,00
4. Dichiara che ad oggi e hanno diritto ad una quota ideale indivisa Parte_1 CP_1
corrispondente ad ½ della predetta somma
5. Provvede con separata ordinanza sulla vendita da svolgere ex art. 788 c.p.c.;
6. Dispone procedersi alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2646 c.c. a cura dell'Agenzia del Territorio, ufficio Provinciale di Salerno, con esonero da responsabilità;
7. condanna a corrispondere a la somma di € 16.695,00, oltre CP_1 Parte_1 all'indennità così come determinata in motivazione fino all'effettiva liberazione dell'immobile;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
9. pone definitivamente le spese di C.T.U. così come liquidate in corso di causa a carico della massa.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 08.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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