All'onere di 4 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 1577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli anni finanziari 1983 e 1984, in ragione di lire 2 miliardi all'anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.