CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2024, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato Paniccia Stefano del foro di Roma per delega orlale dell'avvocato RUSSO SEBASTIANO in difesa di ZI SI. Il difensore si riporta integralmente ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4311 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale nei confronti di SI LE in ordine ai reati di cui agli artt. 589- / bis, commi 1 e 5, cod. pen. e 589-ter cod. pen., perché, alla guida dell'autovettura BMW X6 (tg. EB516GH), effettuando a forte velocità il sorpasso di altro veicolo fermo in corrispondenza di attraversamento pedonale, investiva EA NE che stava attraversando le sl:risce pedonali, urtandolo con la parte sinistra della vettura, continuando poi la propria corsa senza arrestarsi e senza prestare soccorso alla vittima che decedeva poco dopo sul posto per i traumatismi riportati nell'incidente. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui deduce manifesta illogicità della motivazione, violazione degli artt. 42 e 43 cod, pen., insussistenza dei reati di cui agli artt. 189 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 e 589-ter cod. pen. Le argomentazioni difensive attengono esclusivamente alla deduzione secondo cui l'imputato non si sarebbe reso conto, nell'immediatezza, di aver investito un pedone. Lamenta che la Corte territoriale abbia posto a base del proprio convincimento le dichiarazioni dei testi IV, RI e DU, trascurando la circostanza che l'imputato possa avere avuto una diversa percezione dei fatti. Questi ha, infatti, riferito di avere sì perc:epito un urto, ma di non essersi reso conto di aver investito un passante. Le sue dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle dalla passeggera, DA NA, che gli era seduta accanto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso investe profili di ricostruzione clel fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter 2 logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza dii altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Richiamando il Giudice di primo grado, ha affermato che non era possibile neppure ipotizzare che il SI non si fosse reso conto di quanto accaduto, dal momento che, dopo i fatti, da una parte dichiarava di aver pensato "di aver urtato un carrello di un supermercato spinto da una persona" e, dall'altra, di "aver colpito solamente con Io specchietto retrovisore qualcuno lateralmente"; ha ricordato come sia chiaramente emerso dalle dichiarazioni dei testi IV, RI e DU, che il conducente dell'auto, pacificamente identificato nell'odierno imputato, dopo aver effettuato a velocità sostenuta l'azzardata manovra di sorpasso, investiva la vittima in fase di attraversamento sulle strisce pedonali, urtandolo con la parte sinistra della vettura;
che l'imputato continuava la propria corsa senza arrestarsi e senza ottemperare all'obbligo di prestare soccorso alla vittima. Sostiene la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, che non residui alcun dubbio in ordine alla consapevolezza del SI di aver colpito un pedone sulle strisce pedonali, attesa l'evidenza delle plurime circostanze dell'impatto, puntualmente richiamate dalla sentenza impugnata. Quanto alle dichiarazioni rese da DA NA, la Corte del merito rileva come la stessa non abbia riferito alcun elemento utile ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, altresì osservando come l'affermazione dello shock subito in conseguenza dell'urto comprovi ulteriormente la violenza dell'impatto e la piena consapevolezza del conducente di aver ~ investito un pedone sulle strisce pedonali. Esattamente poi la sentenza impugnata ha evocato la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui "L'elemento soggettivo del reato di 3 Il Consigliere estensore Il Pr,sidente mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti" (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046. In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi - Eizt normalmente in relazione all'elemento viminro, puo attenere anche all'elemento quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato Paniccia Stefano del foro di Roma per delega orlale dell'avvocato RUSSO SEBASTIANO in difesa di ZI SI. Il difensore si riporta integralmente ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4311 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale nei confronti di SI LE in ordine ai reati di cui agli artt. 589- / bis, commi 1 e 5, cod. pen. e 589-ter cod. pen., perché, alla guida dell'autovettura BMW X6 (tg. EB516GH), effettuando a forte velocità il sorpasso di altro veicolo fermo in corrispondenza di attraversamento pedonale, investiva EA NE che stava attraversando le sl:risce pedonali, urtandolo con la parte sinistra della vettura, continuando poi la propria corsa senza arrestarsi e senza prestare soccorso alla vittima che decedeva poco dopo sul posto per i traumatismi riportati nell'incidente. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui deduce manifesta illogicità della motivazione, violazione degli artt. 42 e 43 cod, pen., insussistenza dei reati di cui agli artt. 189 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 e 589-ter cod. pen. Le argomentazioni difensive attengono esclusivamente alla deduzione secondo cui l'imputato non si sarebbe reso conto, nell'immediatezza, di aver investito un pedone. Lamenta che la Corte territoriale abbia posto a base del proprio convincimento le dichiarazioni dei testi IV, RI e DU, trascurando la circostanza che l'imputato possa avere avuto una diversa percezione dei fatti. Questi ha, infatti, riferito di avere sì perc:epito un urto, ma di non essersi reso conto di aver investito un passante. Le sue dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle dalla passeggera, DA NA, che gli era seduta accanto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di ricorso investe profili di ricostruzione clel fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter 2 logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza dii altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Richiamando il Giudice di primo grado, ha affermato che non era possibile neppure ipotizzare che il SI non si fosse reso conto di quanto accaduto, dal momento che, dopo i fatti, da una parte dichiarava di aver pensato "di aver urtato un carrello di un supermercato spinto da una persona" e, dall'altra, di "aver colpito solamente con Io specchietto retrovisore qualcuno lateralmente"; ha ricordato come sia chiaramente emerso dalle dichiarazioni dei testi IV, RI e DU, che il conducente dell'auto, pacificamente identificato nell'odierno imputato, dopo aver effettuato a velocità sostenuta l'azzardata manovra di sorpasso, investiva la vittima in fase di attraversamento sulle strisce pedonali, urtandolo con la parte sinistra della vettura;
che l'imputato continuava la propria corsa senza arrestarsi e senza ottemperare all'obbligo di prestare soccorso alla vittima. Sostiene la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, che non residui alcun dubbio in ordine alla consapevolezza del SI di aver colpito un pedone sulle strisce pedonali, attesa l'evidenza delle plurime circostanze dell'impatto, puntualmente richiamate dalla sentenza impugnata. Quanto alle dichiarazioni rese da DA NA, la Corte del merito rileva come la stessa non abbia riferito alcun elemento utile ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, altresì osservando come l'affermazione dello shock subito in conseguenza dell'urto comprovi ulteriormente la violenza dell'impatto e la piena consapevolezza del conducente di aver ~ investito un pedone sulle strisce pedonali. Esattamente poi la sentenza impugnata ha evocato la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui "L'elemento soggettivo del reato di 3 Il Consigliere estensore Il Pr,sidente mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti" (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046. In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi - Eizt normalmente in relazione all'elemento viminro, puo attenere anche all'elemento quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023