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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 182\2021 R.G.A.C., vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Rizieri Brondi ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Massa Piazza Aranci n. 6 (MS); attrice
e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Alessia Cangelosi ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.
[...]
sito in Carrara via Don Minzoni n. 3 (MS); Controparte_2
convenuta
OGGETTO: Email_1
CONCLUSIONI: per : “- previa ogni declaratoria del caso e nomina di Parte_1
C.T.U. accertare e dichiarare che l'attrice è proprietaria del seguente bene immobile: «terreno sito in
Comune di Massa, meglio identificato presso l'Agenzia del Territorio nella Sezione Catasto Terreni fg
94 mappale 578, qualità seminativo irriguo arborato, classe 2, Superficie 160 m2 reddito dominicale
€ 1,61, reddito agrario € 0,50» e ciò per effetto della successione degli atti nel tempo, se del caso anche
pagina 1 di 18 per il tempo utile all'usucapione ex art.1158 c.c. nonché per prescrizione per non uso ultraventennale del livello-onere reale su di esso originariamente gravante a favore dell' , il Parte_2
tutto con ogni consequenziale pronunzia anche per quanto concerne le volture e rettifiche catastali. - ordinare alla convenuta il rilascio del bene immobile nella piena disponibilità della proprietaria attrice libero e vuoto di persone e cose. - in via subordinata, anche qualora il Giudicante dovesse ritenere inquadrabile il Livello gravante sul bene immobile quale Enfiteusi, ordinare alla convenuta il rilascio immediato del bene immobile nella piena disponibilità dell'attrice libero e vuoto di persone e cose. - rigettare ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto e non provata. - vinte le spese di lite ivi compreso compenso, spese generali, C.T.U., C.T.P., IVA e CNPA e sentenza provvisoriamente eseguibile”; per “Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, - Nel merito Controparte_1
respinga la domanda di parte attrice di accertamento del suo diritto di proprietà terreno sito in Comune di Massa, meglio identificato presso l'Agenzia del Territorio nella Sezione Catasto Terreni fg 94 mappale 578, per effetto della successione degli atti nel tempo, se del caso anche per il tempo utile all'usucapione ex art.1158 c.c. nonché per prescrizione per non uso ultraventennale del livello-onere reale, in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non provata. - In via subordinata, rigetti la domanda di rilascio del bene immobile, in quanto non provata ed infondata in fatto ed in diritto, sia qualora intenda inquadrare la fattispecie come livello che come enfiteusi. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentire dichiarare la sua piena Controparte_1
proprietà del bene sito nel Comune di Massa, distinto al Catasto Terreni foglio 94 mapp. 578, rappresentando che: i) il terreno era pervenuto all'attrice per successione mortis causa del marito , deceduto in data 21.08.1991; ii) l'immobile era gravato Per_1
da livello in favore dell' (oggi ASL Toscana Nord-Ovest) Parte_2
pagina 2 di 18 sebbene la nomenclatura fosse stata indebitamente ed erroneamente variata in “enfiteusi” in fase di aggiornamento delle partite catastali;
iii) il livello, configurandosi come un onere reale e non potendo essere assimilato al diverso istituto dell'enfiteusi, si era estinto per non uso ultraventennale da parte della convenuta, non avendo quest'ultima mai riscosso il relativo canone livellare, con conseguente consolidamento della piena proprietà in capo alla SI.ra iv) in ogni caso, la SI.ra era divenuta Pt_1 Pt_1
proprietaria del terreno di specie in seguito al decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c.; v) anche ritenendosi applicabile, in denegata ipotesi, la disciplina dell'enfiteusi, l'ASL avrebbe dovuto ugualmente provvedere al rilascio dell'immobile nella piena disponibilità dell'attrice.
2. In data 06.04.2021, si costituiva in giudizio Parte_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree e rappresentando che: i) la posizione giuridica del SI. (successivamente fatta propria dalla SI.ra in qualità Per_1 Pt_1
di erede) era di enfiteuta o, in subordine, di livellario, potendo questi vantare un mero diritto reale di godimento nei confronti del concedente (oggi Parte_2
; ii) non si era perfezionato l'acquisto per Parte_3
usucapione in favore dell'attrice poiché non era stato effettuato alcun atto di interversione nel possesso utile ai fini dell'usucapione né l'omessa richiesta dei canoni da parte del concedente poteva dirsi sufficiente all'estinzione del livello;
iii) il mappale
578 era stato erroneamente intestato al quale livellario per oltre Controparte_3
trent'anni, dal 1977 al 2008, nell'arco dei quali l'attrice non aveva esercitato alcun possesso ed era stata, altresì, privata del titolo di detenzione;
iv) nel contratto- convenzione stipulato il 20.09.2002 tra Fondazione PE, in persona della SI.ra Pt_1
e AUSL 1 di Massa Carrara per la realizzazione del centro per malati di Alzheimer, parte attrice aveva messo a disposizione dell'ASL l'immobile di sua proprietà distinto al pagina 3 di 18 mappale 963 e, nella planimetria allegata, era stato considerato materialmente di pertinenza dell'ASL anche il mappale 578.
3. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con ordinanza dell'8.02.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Il livello e l'enfiteusi.
1.1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, occorre preliminarmente definire la natura giuridica del livello e circoscriverne l'ambito applicativo.
In accordo a quanto chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II n. 30823/2023, Cass. civ. n. 3689/2018, Cass. civ. n. 9135/2012) il livello è un istituto giuridico non codificato, conosciuto già nel tardo diritto romano e molto in uso nel medioevo, avente ad oggetto la concessione in godimento di un fondo con attribuzione di un ampio novero di facoltà di natura eterogenea (generalmente riferibili al diritto di coltivarlo, di percepirne i frutti, di utilizzarlo in modo continuativo e così via) a fronte dell'obbligo di pagare un corrispettivo in denaro o in natura (c.d. censo livellare) e di apportarne migliorie.
Segnatamente, la Corte costituzionale, con la risalente pronuncia n. 46/1959, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità circa il contrasto tra la disciplina di regolamentazione dei canoni livellari veneti e l'art. 3 Cost., ha osservato che “al nome
“livello” non corrisponde nel diritto positivo vigente (e, del resto, non corrispondeva nel passato) né un istituto giuridico che presenti una sua propria autonomia rispetto all'enfiteusi né un fenomeno giuridico abbracciante una serie di rapporti di un certo tipo con connotati specifici, univoci ed unilaterali”,
pagina 4 di 18 precisando come questo risulta “disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli altri istituti similari”.
Sennonché, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “Nella successiva evoluzione storica, fino ai nostri giorni, i nomi "livello" ed "enfiteusi" vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti finirono in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione della generale disciplina sulla enfiteusi anche ai livelli.” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 30823/2023. In senso conforme: cfr. Cass. civ. 1366/1961, Cass. civ. n. 1682/1963, Cass. civ. Sez. III n.
64/1997). E, dunque, nonostante le origini differenti, i due istituti si sono progressivamente uniformati (“Si realizzò, pertanto, nel corso dei secoli una totale fusione tra i due istituti a vantaggio dell'enfiteusi, con la conseguente estensione, in maniera diretta ed analogica, ai livelli della disciplina e della normativa prevista per l'enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo” cfr. Cass. civ. Sez. II n. 30823/2023 in parte motiva).
1.2. Acclarata, dunque, la sostanziale equiparazione del livello all'enfiteusi, può ritenersi come il livello sia qualificabile alla stregua di un diritto reale su cosa altrui, presupponente la separazione tra il diritto formale di proprietà, che rimane nella titolarità del concedente, e il godimento che, invece, è attribuito al livellario ovvero all'enfiteuta. D'altra parte, “Secondo autorevole dottrina, la disciplina dell'enfiteusi, nell'ambito degli istituti di antica tradizione contemplati nel Libro sulla proprietà, rispecchia l'antica distinzione tra un dominio utile del soggetto - l'enfiteuta, al quale sono attribuite nella sostanza facoltà assai simili
a quelle di un dominus - ed un dominio eminente e diretto in capo al concedente, al quale sembra far capo la sola formale qualità di proprietario, poichè il corrispondente diritto è quasi integralmente svuotato di contenuto” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 30823/2023).
La caratterizzazione come diritto reale di godimento su cosa altrui emerge anche dalla disciplina positiva degli anni '30 del secolo scorso che, nel formulare gli artt. 53 co. 1
pagina 5 di 18 R.D. 1539/1933 e 29 co. 7 R.D. 2153/1938, ha contrapposto il livellario o l'enfiteuta a colui che vanta il dominio diretto ovvero la proprietà del fondo.
In considerazione di quanto sopra, la Cassazione – richiamando la tradizionale distinzione tra dominio utile attribuito all'enfiteuta e dominio diretto in capo al concedente proprietario – ha espressamente affermato che “Il livello è un diritto reale su cosa altrui che, attribuendo il dominio utile su un bene, ha, nell'attuale ordinamento e per quanto non previsto nell'atto costitutivo, un regime giuridico assimilabile a quello dell'enfiteusi, poiché i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi e unificarsi” e che “Il livello, come diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi, è soggetto alla disciplina di quest'ultima, applicabile in via diretta o per analogia” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 30823/2023).
1.3. Proseguendo nella disamina, per ciò che attiene le vicende modificative\estintive del diritto la Suprema Corte ha evidenziato che “Quanto all'estinzione del diritto, l'esame dell'atto costitutivo è essenziale per accertare se il contratto prevedesse un termine o fosse perpetuo, integrando una colonia perpetua (Cass., Sez. III, 15.6.1985, n. 3601). Sempre l'atto costitutivo consente di verificare l'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti, avendo questa Corte affermato che non possa considerarsi costitutivo di enfiteusi il contratto che, oltre a non prevedere
l'obbligo di miglioramenti, rechi una destinazione del fondo oggettivamente incompatibile con ogni successiva miglioria (Cass. 10646/1994)” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 30823/2023). Mentre, le uniche ipotesi in cui il livellario/enfiteuta può conseguire il diritto di proprietà sul fondo sono relative a: i) procedura di affrancazione ex art 971 c.c. che consente al titolare del diritto reale di ottenere la piena proprietà mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale;
ii) maturazione del tempo utile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c..
1.4. Infine, per quanto di interesse, occorre brevemente richiamare il concetto di onere reale, quale prestazione positiva a carattere periodico gravante su un fondo, a vantaggio di un creditore, rispetto a cui il soggetto passivo obbligato è individuato in ragione del pagina 6 di 18 particolare rapporto intercorrente con il bene gravato (di tipo proprietario, usufruttuario o enfiteutico). Proprio alla categoria degli oneri reali, infatti, è usualmente ricondotto l'obbligo di corrispondere il canone enfiteutico, quale prestazione periodica che grava sul fondo, dovuta in favore del proprietario/concedente da parte dell'enfiteuta in ragione del particolare rapporto giuridico instaurato con il fondo.
2. L'usucapione.
2.1. Brevi cenni merita la disciplina sottesa all'istituto dell'usucapione.
Segnatamente, a venire in rilievo è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, per cui - a fronte del possesso - l'acquisto del diritto è determinato dal trascorrere del tempo e dalla contestuale inerzia del titolare. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., infatti, “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni". In ogni caso, il possesso - per poter legittimare l'acquisto della proprietà per usucapione - deve essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, dovendosi concretare in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. È necessario, dunque, che il possesso si protragga ininterrottamente per il tempo stabilito dalla legge e, contestualmente, che lo stesso sia accompagnato dall'intenzione di esercitare sulla res un potere uti dominus.
Inoltre, l'animus possidendi che viene in rilievo non consiste nella mera convinzione di colui in capo al quale si rinviene di essere proprietario del bene in questione, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà.
Infine, è d'uopo evidenziare che, in accordo ai principi generali che regolano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetta a colui che agisce in giudizio l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'allegata fattispecie acquisitiva del diritto reale oggetto della domanda ed in particolare degli elementi oggettivi e soggettivi testé menzionati.
pagina 7 di 18 2.2. Ciò posto, dal momento che tale dato assume peculiare rilevanza processuale, occorre ulteriormente evidenziare la differenza tra il possesso valido ai fini dell'usucapione e il possesso esercitato a fronte della titolarità di un diritto reale di godimento.
Nell'ottica della fattispecie acquisitiva che ne occupa, il soggetto che abbia iniziato a godere della cosa in qualità di enfiteuta o livellario deve fornire la prova dell'interversione del possesso esercitato sulla cosa in nome altrui in possesso in nome proprio ai sensi dell'art. 1164 c.c. e, dunque, dimostrare, in modo inequivocabile e riconoscibile, che il potere di fatto viene esercitato in nomine proprio ed in contrapposizione con quello del titolare della stessa. Solo in tal senso, sarà dimostrato l'animus rem sibi habendi che rappresenta l'intenzione di tenere ed utilizzare la cosa come propria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'enfiteuta, proprio perchè il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 cod civ vigente e dell'art 2116 del cod. civ. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, n. 25301/2022. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. II n. 4231/1976). Ancora, “L'enfiteuta esercita il possesso sul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3550 del
07.12.1972).
3. Vicende traslative dell'immobile oggetto del presente giudizio.
pagina 8 di 18 3.1. Venendo al merito della vicenda processuale che ne occupa, parte attrice ha domandato l'accertamento della proprietà del terreno sito in Massa, località Camponelli, distinto all'Agenzia del Territorio nella Sezione Catasto Terreni al foglio 94, mappale n.
578: i) per effetto della successione degli atti nel tempo;
ii) ovvero per intervenuta usucapione;
iii) ovvero per prescrizione per non uso ultraventennale del livello-onere reale sullo stesso gravante in favore dell'Ospedale Civile di Massa (oggi ASL Toscana
Nord Ovest).
A tal proposito, devono preliminarmente ricostruirsi le vicende traslative del terreno di specie, muovendo dalla documentazione in atti.
3.2. I diritti sul terreno di che trattasi sono pervenuti nella sfera giudica della SI.ra
[...]
in virtù dell'apertura, in data 21.08.1991, della successione mortis causa del Parte_1
coniuge, , il quale, a sua volta, aveva beneficiato della donazione dal padre Per_1
nel 1946 (v. atto di donazione e divisione n. 16684/6999 del 15.04.1946 CP_4
dinanzi al Notaio v. doc. 14 attrice). Persona_2
Non essendo menzionato nella prima dichiarazione di successione n. 53 vol. 350, il terreno è stato oggetto della dichiarazione integrativa n. 1186 vol. 9990 registrata solo in data 09.11.2017, in cui viene indicato il diritto di “enfiteusi” sul bene distinto al foglio 94 mapp. 578, descritto come “terreno con destinazione di P.R.G. a parco pubblico – verde – (non edificabile)” (v. doc. 5 p. 47 e ss. attrice).
Deve precisarsi come il terreno di specie, attualmente accatastato – come detto – al foglio 94 mappale n. 578, in origine risultava parte del mappale n. 2880 del foglio 76 del
Catasto del Comune di Massa, successivamente frazionato in due distinti lotti, di cui uno (mappale 2880/a) corrisponde al terreno oggetto della presente controversia.
L'intero mappale 2880 era originariamente gravato da “livello” in favore del
[...]
e dell' . Controparte_5 Pt_2 Parte_2
pagina 9 di 18 Dall'atto notarile a firma del Notaio datato 24.12.1921, denominato Persona_3
“affrancazioni di livelli”, si evince come il SI. , padre del SI. , abbia CP_4 Per_1
proceduto ad affrancare tale terreno dal livello di staia e grano nei confronti del
(v. doc. 05-13 pp. 63 e ss. attrice), sì da Parte_4
residuare il solo livello in favore dell'Ospedale Civico di Massa, oggi
[...]
Controparte_1
Successivamente, a fronte dell'intenzione da parte del di Massa di procedere CP_3
all'acquisto di una porzione del terreno per la realizzazione del parco civico Camponelli, il mappale è stato frazionato in due distinti lotti, indicati appunto ai nn. 2280/a e
2880/b, cui ha fatto seguito, mediante atto del Notaio del 3.10.1977, Persona_4
l'alienazione da parte del SI. in favore dell'Ente del compendio di cui al mappale
2880/b, indicato come segue: “partita 19248, in ditta di , livellario Per_1 CP_4
all' di Massa, Sez. C, mappale 2880, are 25.15 – RD. 289,23 – RA. 105,53” Parte_2
(v. doc. 4 attrice).
In seguito alla predetta compravendita del 1977, il residuo lotto indicato al n. 2880/a è rimasto erroneamente intestato al in qualità di livellario e Controparte_3
all' di Massa quale concedente. L'istanza per la rettifica dell'intestazione Parte_2
errata è stata presentata dalla SI.ra solo in data 2.12.2008. A fronte della stessa il Pt_1
Catasto ha modificato, dunque, l'intestazione in favore del SI. , variando la Per_1
qualificazione del suo diritto da “livello” ad “enfiteusi”.
3.3. Nessun dubbio appare sussistere in ordine alla corrispondenza tra il terreno precedentemente distinto al foglio 76 mapp. 2880/a e il terreno oggi indicato al foglio
94 mapp. 578.
A tal fine, occorre richiamare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del
Geom. depositata in data 11.01.2024, il quale ha descritto il bene per Persona_5
cui è causa come una “presella” di terreno a forma di quadrilatero irregolare e giacenza pagina 10 di 18 orizzontale di mq. 160 distinto al N.C.T. del Comune di Massa al foglio 94 part. 578 e ha evidenziato che lo stesso corrisponde al bene indicato negli atti di acquisto a titolo derivativo prodotti nella presente causa.
Parimenti, è pacifico che attualmente la particella di che trattasi è correttamente intestata ad “diritto del concedente 1/1” e Controparte_1 Parte_1
per “enfiteusi 1000/1000”, come risultante da visura catastale in atti.
[...]
4. Il merito delle domande attoree.
4.1. In primo luogo, l'attrice ha lamentato che, a decorrere dal frazionamento del mappale 2280 e dall'acquisto operato dal Comune di Massa del lotto individuato al mappale 2880/b, la dicitura “livello” contenuta in tutti gli atti antecedenti è stata indebitamente ed erroneamente variata in “enfiteusi nella registrazione catastale.
E tuttavia, alla luce del dato ermeneutico sopra evidenziato, può ritenersi che tale modifica non abbia inciso né sull'inquadramento giuridico né sulla disciplina sostanziale applicabile al diritto vantato dall'attrice.
Invero, si è detto che il livello, sebbene si sia affermato nell'epoca medioevale con caratteristiche parzialmente diverse dall'enfiteusi (di cui, ad ogni modo, non è dato apprezzarne la consistenza sulla base del dato positivo e del diritto vivente) è oggi pacificamente qualificato da dottrina e giurisprudenza come un diritto reale di godimento su cosa altrui, a cui è applicabile integralmente la disciplina stabilita dagli artt. 957 e ss. c.c..
Una precisa conferma dell'intervenuta assimilazione di tali istituti nella presente vicenda proviene dall'atto notarile di “affrancazione di livelli” a firma del Notaio Persona_6
stipulato in data 24.12.1921 (v. doc. 05-13 pp. 63 e ss. attrice) con cui il SI. CP_4
(padre del SI. , dante causa della SI.ra ha proceduto ad affrancare il Per_1 Pt_1
terreno di cui al mappale n. 2880, dal livello di staia e grano esistente nei confronti del pagina 11 di 18 “valendosi della facoltà concessagli dal disposto Parte_4
dell'art. 1564 cod. civ. e dal R. Decreto 11-1-920 n. 26” (v. p. 64 doc. 05-13 attrice).
In particolare, l'art. 1564, richiamato nell'atto notarile, appartiene al Titolo VII del codice civile del 1865 dedicato alla disciplina dell'enfiteusi e, dunque, applicato analogicamente al livello di che trattasi (v. art. 1564 del codice del 1865, secondo cui:
“l'enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in denaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni. Le parti possono tuttavia convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra accennato. Ove si tratti di enfiteusi concessa a tempo determinato e non eccedente i trent'anni, possono anche convenire il pagamento di un capitale superiore, che non potrà eccedere il quarto di quello sopra stabilito”). Parimenti, il R.D. n.
26/1920 ha ad oggetto la facoltà del riscatto di canoni enfiteutici, di rendite fondiarie e di censi, mediante titoli del prestito consolidato 5%, emissione 1920 (art. 1: “I debitori di canoni enfiteutici, di rendite fondiarie di censi costituiti anteriormente alla legge 22 giugno 1905, n.
268, hanno facoltà di redimere i fondi enfiteutici e di riscattare le rendite e i censi corrispondendo ai concedenti e creditori i titoli del prestito consolidato 5 % emissione 1920 per un capitale nominale equivalente all'ammontare di 20 annualità del canone, della rendita fondiaria o del censo dovuti”).
E' evidente, dunque, che il livello insistente sul medesimo mappale 2880 in favore dell'Ospedale Civico di Massa, rispetto a cui non si è proceduto all'affrancazione, non possa che presentare le medesime caratteristiche di quello in precedenza esistente verso la Chiesa di e rispetto a cui ha trovato applicazione la disciplina dell'enfiteusi, Pt_4
conseguendone come anche nella fattispecie che ne occupa debba dirsi intervenuta la sostanziale equiparazione tra le due figure giuridiche.
4.2. Nondimeno, anche a volere ritenere – in mera ipotesi – che il livello sia una figura giuridica caratterizzata da una disciplina differente rispetto all'enfiteusi, nella specie si rivelerebbe dirimente riscontrare come parte attrice non abbia dato prova del titolo pagina 12 di 18 costitutivo del diritto, idoneo a dimostrarne l'effettiva natura e consistenza. Di conseguenza, non sarebbe giuridicamente possibile valutare la reale portata dello stesso e verificare se il suo contenuto risultasse originariamente configurato in termini difformi rispetto all'enfiteusi, e se abbia mantenuto nel tempo tali specifiche caratteristiche.
A tal proposito, difatti, scarsa rilevanza assume l'atto di compravendita n. 1486 stipulato nell'anno 1896 a firma del Notaio poiché non vi è prova che abbia ad oggetto Per_6
il medesimo mappale di cui è causa, come ritenuto dallo stesso CTP di parte attrice
Geom. (si legge nella relazione peritale, infatti, che: “i mappali interessati Persona_7
non sono sovrapponibili al mapp. 2880”).
In tale ottica, l'asserito indebito mutamento del nomen iuris della situazione giuridica soggettiva vantata dall'attrice nei registri catastali non risulta avere inciso, in alcun modo, sulla consistenza della stessa né sulla posizione del livellario/enfiteuta rispetto al diritto del concedente/proprietario.
4.3. Tanto evidenziato, non può dunque condividersi la ricostruzione operata dall'attrice circa la qualificazione del livello come onere reale, soggetto ad estinzione per non uso ultraventennale (se inquadrato come rapporto reale) o ultradecennale (se inquadrato come rapporto obbligatorio). Come sopra rilevato, tale natura può, al più, riferirsi all'obbligo di corrispondere il canone enfiteutico o livellare, quale prestazione periodica che grava sul fondo dovuta in ragione del particolare rapporto instaurato con il bene.
4.4. Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della proprietà avanzata dalla SI.ra tanto sotto il profilo della successione di atti nel tempo, atteso che a fronte Pt_1
di questi ultimi è intervenuto alla SI.ra il trasferimento del diritto reale di Pt_1
livello/enfiteusi gravante sul terreno, ma non la proprietà dello stesso, quanto sulla scorta della prescrizione per non uso ventennale del livello-onere gravante sul fondo,
pagina 13 di 18 per omessa escussione del canone da parte dell'ASL Toscana Nord-Ovest, attesa la qualificazione della situazione giuridica vantata dalla SI.ra come diritto reale, cui Pt_1
consegue l'imprescrittibilità del correlato diritto di proprietà in capo alla convenuta.
4.5. Residua l'esame circa la domanda di accertamento della proprietà avanzata dall'attrice a fronte dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. sul terreno di cui al foglio 94 mappale n. 578.
A tal riguardo, deve evidenziarsi come l' odierna Controparte_1
convenuta, sebbene dotata di autonomia imprenditoriale, abbia natura di ente pubblico e, dunque, nei confronti della stessa è possibile l'acquisto per usucapione solo in presenza di determinate condizione. In ogni caso, alla luce del quadro probatorio in atti non è dato ravvisare idonea prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi sottesi alla domanda azionata.
In primo luogo, difetta il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto in favore della SI.ra A tal riguardo, il CTU geom. nel sopralluogo svoltosi Pt_1 Persona_5
in data 3.10.2023, nel corso delle operazioni peritali, ha constatato che il terreno risulta
“inglobato” nell'area pertinenziale della struttura sanitaria RSA di proprietà dell'ASL
Toscana Nord Ovest di cui alla particella 962, ed è accessibile tramite la stessa area pertinenziale collegata al limitrofo parcheggio comunale situato sul lato mare (v. p. 6 relazione peritale). Il terreno è delimitato da una recinzione e sullo stesso sono state realizzate canalizzazioni impiantistiche di varia natura come le colonnine per l'illuminazione esterna e l'idrante – come ricostruito anche dall'attrice negli atti di causa
– di talché il CTU ha concluso: “l'immobile risultava in “uso e godimento” della struttura RSA sopra indicata” (v. p. 7 relazione peritale). Tale condizione sembra trovare rispondenza rispetto a quanto convenuto nel contratto - convenzione tra l'ex AUSL 1 di Massa
Carrara e la Fondazione PE, in persona della Presidente ai fini della Parte_1
realizzazione e gestione del Centro malati di Alzheimer, registrato presso l'Agenzia delle pagina 14 di 18 Entrate in data 20.09.2002, a cui è allegata la planimetria dei luoghi, che appare ricomprendere l'area interessata ed individuata nei mappali 963, 962 e anche 578.
Ad ogni modo, anche volendo prescindere da tale ultimo dato, l'attuale utilizzo del terreno è particolarmente indicativo dell'inesistenza del possesso continuativo da parte della SI.ra In altri termini, l' non solo detiene la titolarità formale Pt_1 CP_1
del diritto di proprietà sul terreno in qualità di concedente, ma ne ha anche l'effettiva disponibilità materiale, avendolo inglobato nell'area pertinenziale della propria struttura sanitaria ed avendovi installato impianti funzionali alla struttura stessa.
A ulteriore supporto delle argomentazioni che precedono, deve osservarsi come l'assenza della materiale disponibilità del terreno da parte della SI.ra anche nel Pt_1
periodo antecedente all'esecuzione dei lavori da parte dell'ASL convenuta (come da denuncia di inizio attività del 07.04.2008, v. doc. 02 allegati 3-4 attrice) parrebbe desumersi dal notevole lasso temporale intercorso tra l'erronea intestazione del mappale
2880/a (oggi mappale 578) in favore del Comune di Massa, nel 1977, e il momento in cui l'attrice ha presentato la relativa istanza di variazione catastale, intervenuta solamente nell'anno 2008, che sembra avvalorare – in assenza di riscontri contrari, dei quali risultava onorata la SI.ra – la tesi della convenuta circa un sostanziale Pt_1
disinteresse alle sorti del bene.
L' d'altra parte, ha dedotto il possesso e l'uso Controparte_1
continuato sul mappale 578, da parte dell'ex di Massa Carrara, almeno CP_1
dall'inizio dell'anno 2000, in ragione della strettissima prossimità tra la porzione di terreno individuata con mappale n. 962 - divenuto di proprietà della ASL a seguito di compravendita con la Fondazione "P PE (v. doc. 2 convenuta) - e il terreno di cui al mappale 578. La stessa ha altresì dedotto come sul terreno acquistato dalla ASL
(mappale 962) sorga un fabbricato trasformato in una residenza assistita per anziani, essendosi quindi al cospetto di una destinazione vincolata alle funzioni assistenziali –
pagina 15 di 18 sociali pubbliche che è stata implementata nel corso degli anni successivi, con la partecipazione e l'accordo di parte attrice, a fronte del contratto-convenzione di cui si è detto.
In secondo luogo, anche volendosi ritenere provata – in mera ipotesi – la materiale disponibilità del bene da parte della SI.ra o dei suoi danti causa, non sussiste Pt_1
riscontro dell'elemento soggettivo dell'animus possidendi in nomine proprio. Non risulta, infatti, alcuna prova in atti che attesti il mutamento del titolo del possesso esercitato in nome altrui in possesso esercitato in nome proprio né per opposizione al diritto del proprietario né per causa derivante da terzi. Difetta, dunque, la dimostrazione dell'esercizio del potere di fatto sul bene in contrapposizione con il diritto del concedente, proprietario del fondo, e in tal senso è irrilevante anche l'eventuale mancata riscossione del canone livellare o enfiteutico da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, n. 25301/2022, Cass. civ. Sez. II n. 4231/1976).
5. Il rilascio dell'immobile in favore della SI.ra Pt_1
5.1. Acclarata l'insussistenza del diritto di proprietà in capo alla SI.ra sul fondo Pt_1
di specie, occorre verificare se quest'ultima, in qualità di livellaria\enfiteuta, possa comunque conseguire il richiesto rilascio e la liberazione dell'immobile nei confronti del proprietario.
Sul punto, parte convenuta ha dedotto che: i) il diritto di enfiteusi in favore della SI.ra deve dirsi estinto per intervenuto perimento giuridico del fondo enfiteutico ai Pt_1
sensi dell'art. 963 c.c., atteso che lo stesso è stato trasformato da fondo agricolo ad area urbanizzata di pertinenza di una struttura sanitaria, in modo da non risultare più idoneo alla destinazione per la quale era stato originariamente concesso in enfiteusi;
ii) la convenzione stipulata dalle parti nell'anno 2002 con cui la Fondazione PE ha concesso la disponibilità del mappale 962 all' di Massa Pt_5 Parte_6
ricomprendendo anche il mappale 578, legittimerebbe l'attuale utilizzo del terreno da pagina 16 di 18 parte della convenuta, attesa la durata venticinquennale del contratto;
iii) il mappale
578 è stato utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente stante la contiguità con il mappale 962 su cui sorge il fabbricato della RSA, per cui è sostanzialmente vincolato a funzioni sociali, assistenziali e pubbliche e l'ASL vanta un affidamento legittimo alla disponibilità di tale mappale ingenerato dal comportamento dell'attrice.
5.2. In assenza di domande riconvenzionali da parte della convenuta, la ragione più liquida idonea a fondare il rigetto della domanda de qua appare ravvisabile nell'iniziativa assunta dalla SI.ra la quale – nel sottoscrivere il contratto-convenzione di cui Pt_1
sopra – ha rinunciato alla disponibilità del bene, in costanza della vigenza dello stesso, non ancora spirata. Parte convenuta, del resto, ha dedotto come nell'allegato 1 alla convenzione stessa sia rappresentata graficamente anche la porzione di che trattasi, rivelandosi ciò funzionale a definire la portata delle rispettive obbligazioni, nei termini di cui all'art.
2. E tale circostanza, oltre ad apparire verosimile in considerazione dell'attuale impiego del bene, appare provata sulla scorta del disposto di cui all'art. 115
c.p.c., in quanto a fronte della sua puntuale allegazione già nella comparsa di costituzione, non è stata specificamente e tempestivamente contestata dalla parte attrice
(la quale si è espressa a riguardo solo con le comparse conclusionali di replica).
6. Le spese di lite.
6.1. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite (calcolato sul valore del bene oggetto di causa) nonché dell'attività processuale svolta si quantificano in complessivi € 5.200,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta le domande avanzate dalla SI.ra nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna la SI.ra a rifondere ad Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.200,00 per compensi, oltre
[...]
iva e c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente in capo alla SI.ra . Parte_1
Così deciso in Massa, in data 10.06.2025.
Il Giudice Unico
dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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