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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1509/2024, pubblicata il 19/11/2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_1
AMERICA 351 00144 ROMA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE BELLE ARTI, 8
00196 ROMA presso lo Studio dell'Avv. ABRIGNANI IGNAZIO (cod. fisc.:
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA contumace
E
(C.F. ), residente in [...], 39 Controparte_2 C.F._2
27043 BRONI, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 10 PAVIA presso lo Studio dell'Avv. MA DR LO (cod. fisc.: ) che lo rappresenta C.F._3
e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 7 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 C.F._2 pro tempore, residente in / con sede legale in VIA DEI MILLE, 39 27043 BRONI, con il patrocinio dell'Avv. MA DR LO (C.F. ) e dell'Avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato/a in CORSO MAZZINI 10 PAVIA presso lo Studio dell'Avv.
MA DR LO e dell'Avv. , giusta delega in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, in riforma della impugnata Contr sentenza n. 1509/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, accogliere le conclusioni tutte di come di gia' rassegnate in prime cure, nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, per l'effetto rigettando in toto la avversa opposizione del sig. siccome Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello proposto da con adozione di ogni Parte_1 conseguente statuizione;
in via principale, da valere in caso di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale (di inammissibilità ) che precede, e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e perché non dimostrato, l'appello proposto da con, Parte_1 di nuovo, adozione di ogni conseguente statuizione;
con vittoria di spese e di compensi di lite del doppio grado del giudizio;
da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
e da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, il quale ne è stato e se ne è dichiarato l'antistatario”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 1509/24 del Tribunale di Pavia che pagina 2 di 7 aveva accolto l'opposizione all'esecuzione dalla stessa intrapresa nei confronti di sulla base della cartella n. 079 2022 00011801 63 000 emessa Controparte_2
da , avente ad oggetto il pagamento delle Controparte_4
somme pretese dalla a seguito dell'inadempimento della Pt_2 [...]
all'obbligo di Parte_3 Parte_4
restituzione del finanziamento ottenuto da , con Parte_5
prestazione di fideiussione fino ad Euro 30.000,00 da parte del e CP_2
garantito ai sensi della Legge n.662/96 dal Fondo di Garanzia delle Piccole Medie
Imprese, gestito dalla quest'ultima, avendo soddisfatto la banca a Pt_2
fronte dell'impossibilità per questa di recuperare gli importi dalla
[...]
aveva agito in Parte_3 Parte_4
via di surroga nei confronti del quale fideiussore. In particolare il CP_2
Tribunale, pur ritenuto che potesse avvalersi della procedura Pt_2
esecutiva esattoriale sulla base del dettato del DL 24.1.2015 n.3, ha affermato che questa dovesse previamente munirsi di un titolo esecutivo, trattandosi di credito nascente da un rapporto privatistico: ha dunque dichiarato la nullità della cartella di pagamento n. 079 2022 00011801 63 000, compensando integralmente le spese di lite tra il e l . CP_2 Pt_2 Controparte_4
La ha censurato l'appellata sentenza sostenendo la natura Pt_2
pubblicistica del credito azionato, identica sia nei confronti del debitore principale che del suo fideiussore.
eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione delle Controparte_2
prescrizioni di cui all'art.352 cpc, ha chiesto nel merito la conferma della sentenza appellata, aderendo a tutte le argomentazioni ivi svolte in ordine all'improcedibilità dell'azione esecutiva attraverso iscrizione a ruolo esattoriale per crediti di carattere privatistico (quale quello vantato da in difetto Pt_2
di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Non si è invece costituita , dichiarata Controparte_4
contumace.
pagina 3 di 7 Come accennato l'unico motivo d'appello di attiene all'ugualmente Pt_2
unico argomento svolto dal Tribunale, sulla base dell'opposizione del CP_2
relativo alla necessità o meno di un titolo esecutivo per attivare la procedura esattoriale nel caso di recupero da parte della agevolazioni alle CP_5
piccole medie imprese. Le tesi contrapposte dalle parti sul punto erano già state svolte nei rispettivi atti, e la sentenza del Tribunale ha semplicemente aderito a quanto sostenuto dall'opponente: in questo quadro, pertanto, la formulazione dell'atto d'appello attraverso la riproposizione degli argomenti di diritto già svolti in sede di comparsa di costituzione non può considerarsi contraria alla prescrizioni di cui all'art.392 cpc, costituendo invece censura alla diversa tesi fatta propria dal
Tribunale.
Quanto ritenuto dal Tribunale richiama l'orientamento secondo cui il ruolo e la cartella assumono la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto unicamente per le entrate c.d. “di diritto pubblico”, mentre per le entrate di natura privatistica l'ente è onerato di munirsi di un autonomo titolo esecutivo, rispetto al quale il ruolo e la cartella di pagamento, successivamente formati, sono equipollenti dell'atto di precetto, il tutto sulla base di quanto disposto dall'art. 21 d. lgs n.46/99
(a mente del quale “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art.24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art.17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, ove l'art.17 citato è quello del d. lgs. n.123/98 che prevede la procedura esattoriale già disciplinata dall'art.67 DPR 28.1.1988 n.43).
Orbene l'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento pagina 4 di 7 delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, a sua volta, recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. E ancora l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 prescrive che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Il sistema di finanziamento delle piccole medie imprese ex l.662/96 delinea dunque da un lato un rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i suoi fideiussori) fondato sul contratto di mutuo, e da altro lato quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. A quest'ultimo rapporto va riconosciuta natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia pagina 5 di 7 (sostegno dello sviluppo delle attività produttive), confermata dall'attribuito privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n.123/98. Dalla natura pubblica del credito del Fondo discende che esso sia recuperabile attraverso la procedura di esazione esattoriale, non valendo per esso l'esclusione di cui all'art. 21 d. lgs n.46/99.
Resta ovviamente, nell'ambito della procedura recuperatoria esattoriale, la possibilità di contestare l'esistenza stessa del credito, che tuttavia nel caso in esame il non ha fatto, né in appello né in primo grado. CP_2
L'appello deve pertanto essere accolto, con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_2
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese CP_2
processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 079 2022 00011801 Controparte_2
63 000;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese processuali dei due Parte_2
gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 4.237,00 (di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro
777,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase di trattazione ed
Euro 1.701,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello Tribunale in complessivi Euro 4.888,00 (di cui Euro 1.134,00 pagina 6 di 7 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano l'11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maura Barberis dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1509/2024, pubblicata il 19/11/2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_1
AMERICA 351 00144 ROMA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE BELLE ARTI, 8
00196 ROMA presso lo Studio dell'Avv. ABRIGNANI IGNAZIO (cod. fisc.:
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA contumace
E
(C.F. ), residente in [...], 39 Controparte_2 C.F._2
27043 BRONI, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 10 PAVIA presso lo Studio dell'Avv. MA DR LO (cod. fisc.: ) che lo rappresenta C.F._3
e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 7 (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 C.F._2 pro tempore, residente in / con sede legale in VIA DEI MILLE, 39 27043 BRONI, con il patrocinio dell'Avv. MA DR LO (C.F. ) e dell'Avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato/a in CORSO MAZZINI 10 PAVIA presso lo Studio dell'Avv.
MA DR LO e dell'Avv. , giusta delega in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, in riforma della impugnata Contr sentenza n. 1509/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, accogliere le conclusioni tutte di come di gia' rassegnate in prime cure, nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, per l'effetto rigettando in toto la avversa opposizione del sig. siccome Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello proposto da con adozione di ogni Parte_1 conseguente statuizione;
in via principale, da valere in caso di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale (di inammissibilità ) che precede, e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e perché non dimostrato, l'appello proposto da con, Parte_1 di nuovo, adozione di ogni conseguente statuizione;
con vittoria di spese e di compensi di lite del doppio grado del giudizio;
da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
e da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro di Pavia, il quale ne è stato e se ne è dichiarato l'antistatario”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto Parte_2
tempestivo appello avverso la sentenza n. 1509/24 del Tribunale di Pavia che pagina 2 di 7 aveva accolto l'opposizione all'esecuzione dalla stessa intrapresa nei confronti di sulla base della cartella n. 079 2022 00011801 63 000 emessa Controparte_2
da , avente ad oggetto il pagamento delle Controparte_4
somme pretese dalla a seguito dell'inadempimento della Pt_2 [...]
all'obbligo di Parte_3 Parte_4
restituzione del finanziamento ottenuto da , con Parte_5
prestazione di fideiussione fino ad Euro 30.000,00 da parte del e CP_2
garantito ai sensi della Legge n.662/96 dal Fondo di Garanzia delle Piccole Medie
Imprese, gestito dalla quest'ultima, avendo soddisfatto la banca a Pt_2
fronte dell'impossibilità per questa di recuperare gli importi dalla
[...]
aveva agito in Parte_3 Parte_4
via di surroga nei confronti del quale fideiussore. In particolare il CP_2
Tribunale, pur ritenuto che potesse avvalersi della procedura Pt_2
esecutiva esattoriale sulla base del dettato del DL 24.1.2015 n.3, ha affermato che questa dovesse previamente munirsi di un titolo esecutivo, trattandosi di credito nascente da un rapporto privatistico: ha dunque dichiarato la nullità della cartella di pagamento n. 079 2022 00011801 63 000, compensando integralmente le spese di lite tra il e l . CP_2 Pt_2 Controparte_4
La ha censurato l'appellata sentenza sostenendo la natura Pt_2
pubblicistica del credito azionato, identica sia nei confronti del debitore principale che del suo fideiussore.
eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione delle Controparte_2
prescrizioni di cui all'art.352 cpc, ha chiesto nel merito la conferma della sentenza appellata, aderendo a tutte le argomentazioni ivi svolte in ordine all'improcedibilità dell'azione esecutiva attraverso iscrizione a ruolo esattoriale per crediti di carattere privatistico (quale quello vantato da in difetto Pt_2
di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Non si è invece costituita , dichiarata Controparte_4
contumace.
pagina 3 di 7 Come accennato l'unico motivo d'appello di attiene all'ugualmente Pt_2
unico argomento svolto dal Tribunale, sulla base dell'opposizione del CP_2
relativo alla necessità o meno di un titolo esecutivo per attivare la procedura esattoriale nel caso di recupero da parte della agevolazioni alle CP_5
piccole medie imprese. Le tesi contrapposte dalle parti sul punto erano già state svolte nei rispettivi atti, e la sentenza del Tribunale ha semplicemente aderito a quanto sostenuto dall'opponente: in questo quadro, pertanto, la formulazione dell'atto d'appello attraverso la riproposizione degli argomenti di diritto già svolti in sede di comparsa di costituzione non può considerarsi contraria alla prescrizioni di cui all'art.392 cpc, costituendo invece censura alla diversa tesi fatta propria dal
Tribunale.
Quanto ritenuto dal Tribunale richiama l'orientamento secondo cui il ruolo e la cartella assumono la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto unicamente per le entrate c.d. “di diritto pubblico”, mentre per le entrate di natura privatistica l'ente è onerato di munirsi di un autonomo titolo esecutivo, rispetto al quale il ruolo e la cartella di pagamento, successivamente formati, sono equipollenti dell'atto di precetto, il tutto sulla base di quanto disposto dall'art. 21 d. lgs n.46/99
(a mente del quale “salvo che sia diversamente stabilito da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art.24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art.17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, ove l'art.17 citato è quello del d. lgs. n.123/98 che prevede la procedura esattoriale già disciplinata dall'art.67 DPR 28.1.1988 n.43).
Orbene l'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento pagina 4 di 7 delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. L'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, a sua volta, recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. E ancora l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 prescrive che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato … Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Il sistema di finanziamento delle piccole medie imprese ex l.662/96 delinea dunque da un lato un rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i suoi fideiussori) fondato sul contratto di mutuo, e da altro lato quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. A quest'ultimo rapporto va riconosciuta natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia pagina 5 di 7 (sostegno dello sviluppo delle attività produttive), confermata dall'attribuito privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n.123/98. Dalla natura pubblica del credito del Fondo discende che esso sia recuperabile attraverso la procedura di esazione esattoriale, non valendo per esso l'esclusione di cui all'art. 21 d. lgs n.46/99.
Resta ovviamente, nell'ambito della procedura recuperatoria esattoriale, la possibilità di contestare l'esistenza stessa del credito, che tuttavia nel caso in esame il non ha fatto, né in appello né in primo grado. CP_2
L'appello deve pertanto essere accolto, con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_2
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese CP_2
processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 079 2022 00011801 Controparte_2
63 000;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese processuali dei due Parte_2
gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 4.237,00 (di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro
777,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase di trattazione ed
Euro 1.701,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte
d'Appello Tribunale in complessivi Euro 4.888,00 (di cui Euro 1.134,00 pagina 6 di 7 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano l'11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maura Barberis dr.ssa Maria Grazia Federici
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