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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9196 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.46089\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to L. Maraglino in virtù di Parte_1 procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to P. Scarlato in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: restituzione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era titolare di assegno sociale, che in data 30.9.2024 aveva comunicato la riliquidazioni della CP_2 prestazione e la sussistenza di un indebito pari alla somma di
E.5321,21 relativo al periodo dal gennaio 2023 al dicembre 2023 sulla base della comunicazione dei rediti per l'anno 2021, che l'indebito non sussiste, che l'indebito è irripetibile, che la pensione sociale
è irripetibile ai sensi dell'art. 52 l.n.88\1989, che era in CP_2 possesso dei dati reddituali della ricorrente e del proprio coniuge, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza\irripetibilità dell'indebito, con vittoria di spese. L' si è costituito eccependo l'irrilevanza probatoria del CP_2 modelli cud prodotti dalla ricorrente, la tempestività del recupero dell'indebito ai sensi dell'art. 52 l. n.88/1989; ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che la disposizione che regolamenta la restituzione della prestazione assistenziale in oggetto indebitamente erogata deve individuarsi nell'art. 52 l. n.88/1989 essendo essa dettata con riferimento all'ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste nelle quali va ricompresa la pensione sociale per espressa previsione dell'art.52 cit.
L'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 dispone:
”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente CP_2 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la sussistenza dell'indebito determinato dall'ammontare dei redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno 2021, non ha adempiuto all'onere di tempestiva CP_2 verifica annuale che consente il recupero dell'indebito entro il termine normativamente previsto;
ed invero, dovendo ritenersi che i redditi relativi all'anno 2021 dichiarati all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2022 fossero disponibili in tale annualità per la verifica da parte dell' , e ciò in mancanza di specifica allegazione CP_2 contraria e relativa prova sul punto, l' avrebbe dovuto CP_1 procedere al relativo recupero nell'anno 2023.
Deve, pertanto, rilevarsi la tardività del provvedimento di indebito comunicato in data 30.9.2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto della comunicazione del 30.9.2024; CP_2 condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 somma di E.250,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 23.9.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.46089\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to L. Maraglino in virtù di Parte_1 procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to P. Scarlato in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: restituzione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era titolare di assegno sociale, che in data 30.9.2024 aveva comunicato la riliquidazioni della CP_2 prestazione e la sussistenza di un indebito pari alla somma di
E.5321,21 relativo al periodo dal gennaio 2023 al dicembre 2023 sulla base della comunicazione dei rediti per l'anno 2021, che l'indebito non sussiste, che l'indebito è irripetibile, che la pensione sociale
è irripetibile ai sensi dell'art. 52 l.n.88\1989, che era in CP_2 possesso dei dati reddituali della ricorrente e del proprio coniuge, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza\irripetibilità dell'indebito, con vittoria di spese. L' si è costituito eccependo l'irrilevanza probatoria del CP_2 modelli cud prodotti dalla ricorrente, la tempestività del recupero dell'indebito ai sensi dell'art. 52 l. n.88/1989; ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che la disposizione che regolamenta la restituzione della prestazione assistenziale in oggetto indebitamente erogata deve individuarsi nell'art. 52 l. n.88/1989 essendo essa dettata con riferimento all'ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste nelle quali va ricompresa la pensione sociale per espressa previsione dell'art.52 cit.
L'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 dispone:
”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente CP_2 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la sussistenza dell'indebito determinato dall'ammontare dei redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno 2021, non ha adempiuto all'onere di tempestiva CP_2 verifica annuale che consente il recupero dell'indebito entro il termine normativamente previsto;
ed invero, dovendo ritenersi che i redditi relativi all'anno 2021 dichiarati all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2022 fossero disponibili in tale annualità per la verifica da parte dell' , e ciò in mancanza di specifica allegazione CP_2 contraria e relativa prova sul punto, l' avrebbe dovuto CP_1 procedere al relativo recupero nell'anno 2023.
Deve, pertanto, rilevarsi la tardività del provvedimento di indebito comunicato in data 30.9.2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto della comunicazione del 30.9.2024; CP_2 condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 somma di E.250,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 23.9.2025 Il Giudice